60.2008.61
Istanza di ispezione degli atti. sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante
11 aprile 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.61
Data decisione, Autorità:
11.04.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.61
Lugano
11 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21/25.2.2008
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale;
richiamate le osservazioni 26.2.2008 del procuratore
pubblico Moreno Capella, con le quali comunica di non opporsi all’accoglimento
della richiesta;
richiamate le osservazioni 5/6.3.2008 del
patrocinatore di PI 3, mediante le quali comunica di non opporsi
all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una denuncia del 23.8.2004, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento
penale (inc. MP __________) che, per PI 3, è sfociato in un decreto d’accusa
del 31.1.2008 (DA __________) per uso colposo di materiale esplosivo.
2. Con
la presente richiesta, la Sezione istante chiede l’accesso agli atti,
considerato come PI 3 sia in possesso di un permesso di uso esplosivi. Sia il
procuratore pubblico, sia PI 3 hanno comunicato di non opporsi all’accoglimento
della richiesta.
3. L'art.
27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli
atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".
4. Nel
presente caso, data l’imputazione contenuta nel DA e date le competenze riconosciute
dal Regolamento della legge di applicazione alla LF sugli esplosivi (art. 1 del
regolamento) alla Sezione istante, va riconosciuto a quest’ultima un interesse giuridico
legittimo ad accedere agli atti dell’inchiesta.
5. L’istanza
è accolta. Gli atti potranno essere esaminati presso il Ministero pubblico.
6. Dati
il carattere e la funzione pubblica dell’istante, si rinuncia alla tassa di
giustizia ed alle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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