60.2008.62
Istanza di ispezione degli atti. seconda Camera civile del Tribunale d'appello quale istante
14 aprile 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2008.62
Data decisione, Autorità:
14.04.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. seconda Camera civile del Tribunale d'appello quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.62
Lugano
14 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Stefano Bernasconi (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/22.2.2008
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede
civile di un incarto penale;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Tribunale penale cantonale (TPC), che l’ha trasmessa in data
22.2.2008 per competenza a questa Camera;
richiamate le osservazioni 26.2.2008 del
procuratore pubblico Maria Galliani, con le quali comunica di non avere obbiezioni;
ritenuto che PI 1, interpellato tramite il
proprio patrocinatore, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nel
1995 il Ministero pubblico aveva aperto un procedimento penale (inc. MP __________),
sfociato in un atto d’accusa (ACC __________) ed in un successivo processo di
merito (inc. TPC __________) in relazione a dei reati patrimoniali operati
nell’ambito della __________ (__________), nel frattempo fallita.
2. Avanti
la IS 1 è pendente dall’8.1.2004 un’azione civile (inc. __________).
Nell’ambito della medesima è stato chiesto ed ammesso il richiamo in sede civile
dell’incarto penale MP __________ e dell’incarto TPC __________ (che ne è la
continuazione).
Il
procuratore pubblico non si è opposto all’istanza, evidenziando la necessità di
tutelare le parti civili coinvolte nel procedimento penale. PI 1, interpellato
tramite il proprio patrocinatore, non ha preso posizione.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come
ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. __________),
in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di
un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:
- si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
-
è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre
deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello
richiamante.
5. Nel
presente caso, è data certamente una connessione tra la causa civile ed il procedimento
a suo tempo condotto, come già evidenziato da questa Camera nella decisione
16.8.2007 (inc. CRP __________). È quindi dato un interesse giuridico
legittimo.
6. Oggi
come allora si impongono delle limitazioni al diritto di accesso agli atti, per
riguardo alle parti civili coinvolte nel procedimento penale e che non sono
parti in sede civile.
Gli
atti del procedimento penale potranno essere esaminati unicamente dai patrocinatori
delle parti, i quali indicheranno al giudice delegato supplente quali sono
quelli che intendono effettivamente acquisire nell’incarto civile. Verificata
la pertinenza di questi atti con l’oggetto della lite, questi saranno
fotocopiati ed acquisiti agli atti della causa civile: solo di questi le parti
potranno estrarre copia.
7. L’istanza è parzialmente accolta. La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Camera istante, che le addosserà
alle parti secondo le norme della procedura civile.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
200.-- (duecento), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
Considerandi
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.
78.
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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