Lexipedia

Decisione

60.2008.66

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale

3 settembre 2008Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

117 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale deve essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE

/ DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung

der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237

s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato

riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano

particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione

(decisione TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza

alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata

(decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. 60.2001.111);

che

nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;

che

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente

legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere

puramente simbolica;

Considerandi

che

al proposito l’istante chiede che gli venga riconosciuto un risarcimento di CHF

7'200.-- a titolo di torto morale, oltre interessi;

che

IS 1 è stato arrestato il 16.11.1999, a __________, alle ore 12:00; il medesimo giorno, alle ore 17:30, è

stato tradotto alle carceri pretoriali di __________ ed è stato scarcerato il 22.12.1999 (rapporto

d’arresto 16.11.1999, p. 1, e ordine di scarcerazione 22.12.1999, inc. __________);

che

– in applicazione della prassi in materia – per i trentasette giorni di

detenzione preventiva ingiustamente sofferta andrebbe riconosciuta la somma di

CHF 7'400.-- (CHF 200.--/giorno);

che

pertanto all’istante va rifuso l’importo di CHF 7'200.--, come postulato, oltre

interessi dalla data della sua scarcerazione, avvenuta il 22.12.1999;

che l’istante protesta infine

le ripetibili di questa sede;

che la stesura dell’istanza

in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari, eccetto che per quanto concerne la raccolta della documentazione

annessa all’istanza;

che l’onere lavorativo può

del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva la fattispecie;

che va quindi riconosciuto,

tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza, un importo di CHF 600.--,

comprendente onorario e spese (senza IVA, essendo l’istante residente

all’estero);

che, alla luce di quanto

sopra esposto, a IS 1 va pertanto rifusa la somma complessiva di CHF 22'758.70,

di cui CHF 14'958.70, oltre interessi al 5% dal 26.2.2008 per spese di patrocinio,

CHF 7'200.-- oltre interessi al 5% dal 22.12.1999 per torto morale e CHF 600.--

per ripetibili di questa sede;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 1'500.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi

CHF 1’600.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in

ragione di circa 2/3, per la somma di CHF 1'066.65.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al decreto di abbandono dell’allora procuratore pubblico Maria Galliani (ABB __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 22'758.70, oltre interessi al 5% su CHF 14'958.70

dal 26.2.2008 e su CHF 7'200.-- dal 22.12.1999.

2. La

tassa di giustizia di CHF 1'500.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi

CHF 1'600.-- (milleseicento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,

in ragione di CHF 1'066.65 (millesessantasei e sessantacinque).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster