60.2008.66
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale
3 settembre 2008Italiano20 min
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Numero d'incarto:
60.2008.66
Data decisione, Autorità:
03.09.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.66
Lugano
3 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, esclusosi)
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/27.2.2008
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono
26.2.2007 emanato dall’allora procuratore pubblico Maria Galliani (ABB __________),
un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 12/17.3.2008 della
Divisione della giustizia, che si rimette alle osservazioni del Ministero
pubblico e al prudente giudizio di questa Camera, evidenziando nondimeno che
occorre vagliare attentamente l’esistenza di un nesso di causalità adeguato tra
il procedimento penale promosso nei confronti del qui istante e la perdita di
guadagno subita;
richiamate altresì le osservazioni
25.3.2008 dell’allora procuratore pubblico Maria Galliani, di cui si dirà –
laddove necessario – in corso di motivazione:
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 16.11.1999 IS 1 è stato arrestato a __________, poiché sospettato di riciclaggio
di denaro, subordinatamente carente diligenza in operazioni finanziarie (rapporto
d’arresto 16.11.1999 e richiesta di conferma d’arresto 17.11.1999, inc. MP ____________________);
che
il provvedimento è stato confermato il giorno successivo dall’allora giudice
dell’istruzione e dell’arresto Ivano Ranzanici per l’esistenza di gravi e
concreti indizi di colpevolezza e la presenza di preminenti motivi d’interesse
pubblico (pericolo di fuga e bisogni dell’istruzione) (verbale di notifica di
arresto e di decisione 17.11.1999, inc. MP __________);
che
l’accusato è stato scarcerato il 22.12.1999 (verbale d’interrogatorio
22.12.1999 e ordine di scarcerazione 22.12.1999, inc. MP __________);
che
con decreto 26.2.2007 l’allora procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento
penale nei suoi confronti per insufficienza di prove e per intervenuta prescrizione
riguardo al reato di carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter
CP) [(…). In data 11.11.2003 è stato consegnato il rapporto di Polizia Giudiziaria
che concludeva l’impossibilità di evidenziare sufficienti elementi oggettivi a
comprova dei reati ipotizzati nei confronti dell’accusato. In particolare non è
stato possibile comprovare un collegamento tra l’accusato ed organizzazioni
dedite al riciclaggio di denaro provento dal traffico di stupefacenti.
L’inchiesta nemmeno è pervenuta a dimostrare che il denaro transitato sui conti
di pertinenza di IS 1 proveniva da crimini"
(decreto di abbandono 26.2.2007, ABB __________)];
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo complessivo di
CHF 94'110.85, di cui CHF 20'937.75 per spese legali, CHF 7'200.-- per torto
morale, CHF 39'800.-- per danni materiali, oltre interessi pari a CHF 26'173.10;
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell’Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora
applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale
prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di
moderazione;
che
per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per
l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria
e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso
eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore
e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della
complessità e dell’importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e
giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza e del tempo
impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento;
che in altre parole
l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato
nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che,
con riferimento alle spese di patrocinio, l’allora procuratore pubblico ha osservato
che "(…) dal punto di
vista giuridico l’inchiesta non ha presentato particolari difficoltà, che si
sono invece manifestate nell’esecuzione degli atti istruttori (raccolta di
documentazione, presentazione di domande rogatoriali ecc.).",
rilevando parimenti che "sino al 09.12.1999, l’istante era rappresentato
dall’Avv. __________ __________, poi sostituita dall’avv. PR 1, che ha
partecipato al verbale di data 22.12.1999 al termine del quale l’accusato è
stato scarcerato. Gli atti istruttori esperiti dopo la (s)carcerazione
di IS 1 non hanno richiesto un particolare intervento da parte del difensore"
(osservazioni 25.3.2008, p. 2);
che
l’istante postula anzitutto la rifusione delle note professionali del suo
allora difensore d’ufficio avv. __________ __________ di CHF 7'092.85 [di cui
CHF 5'680.-- a titolo di onorario, CHF 918.-- di spese e CHF 494.85 di IVA
(nota professionale 13.12.1999, doc. 1.c annesso all’istanza 26/27.2.2008) e
del suo successivo patrocinatore di fiducia avv. PR 1 di CHF 13'844.90 [di cui
CHF 12'240.-- a titolo di onorario, CHF 627.-- di spese e CHF 977.90 di IVA (nota
professionale 22.2.2008, doc. 1.b annesso all’istanza 26/27.2.2008)];
che
con decisione 18.11.1999 l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Ivano
Ranzanici ha nominato l’avv. __________ __________ difensore d’ufficio del qui istante
(decisione 18.11.1999, inc. Giar __________);
che
in data 20.12.1999 lo stesso giudice dell’istruzione e dell’arresto ha revocato
la nomina dell’avv. __________ __________ quale suo difensore d’ufficio,
approvando parimenti la sua nota professionale ("a carico del patrocinato, riservata la garanzia dello Stato"),
così come proposta in questa sede, avendo comunicato di rinunciare alla difesa
di IS 1 e considerata l’assunzione della difesa di fiducia da parte dell’avv. PR
1 ["riservato il diritto di contestazione della
nota da parte del patrocinato (art. 35 ss. della legge sull’avvocatura) e
riservato il riesame della tassazione nel caso in cui lo Stato dovesse essere
chiamato al suo pagamento (in quanto patrocinato si rilevasse impossibilitato a
sopperirvi: Rapporto 8 novembre 1994 della Commissione speciale del Gran
Consiglio sulla revisione totale del CPP, ad art. 51)" e "richiamato l’art. 51 cpv. 3 CPP ed in applicazione della
Tariffa dell’Ordine degli avvocati" (decisione 20.12.1999, inc. Giar __________)];
che
pur essendo stata approvata dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto,
la nota professionale 13.12.1999 dell’avv. __________ __________ va nuovamente
esaminata secondo i principi giurisprudenziali e la prassi di questa Camera ai
sensi degli art. 317 ss. CPP, in rispetto del principio della parità di trattamento;
che
non è stata indicata nella nota professionale sopraccitata la tariffa oraria
adottata (doc. 1.c annesso all’istanza 26/27.2.2008);
che
si giustifica l’applicazione di una tariffa di CHF 220.--/ora, come da prassi di
questa Camera all’epoca del mandato, trattandosi di prestazioni riferite
all’anno 1999 (decisione CRP 3.9.2003 in re M. B., inc. __________) e conforme
ai predetti principi;
che
nella nota professionale 13.12.1999 dell’avv. __________ __________ e nel suo relativo
dettaglio è stato indicato l’onorario delle singole prestazioni, ma non il loro
dispendio orario (in minuti/ore) (doc. 1.c annesso all’istanza 26/27.2.2008);
che
tutto ciò premesso, l’onorario esposto appare rispettoso dei principi suesposti,
eccetto che per quanto attiene ai colloqui telefonici indicati, per i quali –
in considerazione della loro frequenza – va riconosciuto un importo complessivo
di CHF 422.05 anziché di CHF 1'150.-- (5 minuti per colloquio telefonico a CHF
18.35 anziché CHF 50.--);
che
per quanto concerne le spese, verosimilmente per una svista, nell’importo postulato
di CHF 918.-- non sono state conteggiate le spese telefoniche/fax per complessivi
CHF 161.-- (cfr. dettaglio nota professionale, doc. 1.c annesso all’istanza
26/27.2.2008), che andrebbero tuttavia ridotte a CHF 153.-- [per le spese
inerenti i colloqui telefonici con il Ministero pubblico e la CAN vengono
riconosciuti CHF 2.--, in base alla prassi di questa Camera all’epoca del
mandato per le telefonate locali (cfr. decisione CRP 23.12.2003 in re I. G.,
inc. __________)];
che
l’importo di CHF 150.-- inerente gli "sborsi" (“17.11.99 cons. a cliente” e “sborso per
CAN”) non viene riconosciuto, trattandosi di non meglio precisate
prestazioni (cfr. dettaglio nota professionale, doc. 1.c annesso all’istanza
26/27.2.2008);
che,
alla luce di quanto sopra esposto, può comunque essere riconosciuto l’importo
di CHF 918.-- a titolo di spese, come postulato;
che
l’IVA pari a CHF 494.85 non può essere risarcita, essendo IS 1, all’epoca del
mandato, domiciliato all’estero (art. 28 ss. OLIVA; cfr. anche vOrdinanza
concernente il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto a destinatari aventi
domicilio o sede sociale all’estero, RU 1994 3162);
che,
con riferimento alla nota professionale 13.12.1999 dell’avv. __________ __________,
viene risarcito l’importo complessivo di CHF 5'870.05 (CHF 4'952.05 a titolo di
onorario e CHF 918.-- per le spese);
che
l’avv. PR 1 ha assunto il patrocinio di fiducia di IS 1 l’8.12.1999 (dettaglio della
nota professionale 22.2.2008, doc. 1b. annesso all’istanza 26/27.2.2008 e
scritto 9.12.1999 dell’avv. PR 1 all’allora procuratore pubblico, inc. MP __________);
che
nella nota professionale 22.2.2008 non è stata indicata la tariffa oraria
applicata (doc. 1.b annesso all’istanza 26/27.2.2008);
che
è stato indicato un onorario di CHF 12'240.--- per 2’760 minuti (recte: 2’620 minuti,
cfr. dettaglio della nota professionale), per una tariffa oraria media di circa
CHF 266.10 (recte: circa CHF 280.30) (doc. 1.b annesso all’istanza
26/27.2.2008);
che
l’avv. PR 1 ha assistito il qui istante dall’8.12.1999 fino al 10.12.2003 e
nell’allestimento della presente istanza (doc. 1.b annesso all’istanza
26/27.2.2008);
che
la tariffa applicata non è conforme ai suddetti principi, ritenuto come la
fattispecie non appare particolarmente complessa dal profilo fattuale e
giuridico, eccetto che per quanto concerne la raccolta della numerosa
documentazione (istanza 26/27.2.2008, p. 2);
che
si giustifica pertanto ammettere una tariffa oraria di CHF 220.--/ora per le prestazioni
riferite agli anni 1999 – 2000, come da prassi all’epoca del mandato, e di CHF
250.--/ora per le prestazioni successive (decisione 3.9.2003 in re M. B., inc. __________);
che
per le prestazioni che si riferiscono agli anni 1999 – 2000 è ammesso un onorario
di CHF 8'030.-- (2’190 minuti a CHF 220.--/ora), stralciati 180 minuti per la
prestazione del 14.12.1999 "Consegna brevi manu a __________ documenti
richiesti nel contesto istruttorio previo riordino, controllo", essendo una mansione che può essere svolta dalla
cancelleria, i cui onorari sono a carico del datore di lavoro, e
complessivamente 120 minuti per le prestazioni del 27.12.1999 e del 28.12.1999
“Coll con RD nel contesto istruttorio, previo contatto con PS ed accesso a
PS per ritiro documenti", non essendo meglio specificate;
che
a ciò vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF 384.--oltre a CHF 50.-- per
l’apertura dell’incarto, stralciate quelle riguardanti le suddette prestazioni
e ridotte a CHF 64.-- quelle inerenti la trasferta dell’9.12.1999 [CHF 1.--/km
(art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): 64 km per la __________ (secondo l’“indicatore
delle distanze chilometriche da __________, __________, __________” emanato
dal Dipartimento delle finanze e dell’economia)];
che
per quanto attiene alle successive prestazioni, il dispendio orario indicato
appare conforme ai principi suesposti;
che viene di conseguenza ammesso un
onorario di complessivi CHF 541.65 (130 minuti a CHF 250.--/ora);
che
a questa somma vanno aggiunte le spese ammesse in CHF 83.--, stralciata quella riguardante
la prestazione del 19.9.2001 “Ricevo risposta da MP”, non essendo meglio
specificata;
che
l’IVA non viene risarcita, essendo l’istante, all’epoca del mandato,
domiciliato all’estero;
che
a IS 1 va di conseguenza rifusa – a titolo di spese legali – la somma complessiva
di CHF 14'958.70 (CHF 5'870.05 per il patrocinio dell’avv. __________ __________
e CHF 9'088.65 per il patrocinio dell’avv. PR 1);
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –
dall’introduzione in data 26.2.2008 della presente istanza;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono
essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.
1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa
del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del
lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.
406 e 1988 p. 422);
che
l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta
dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il
procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del
23.2.2004)];
che
per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante domanda il risarcimento di CHF 4'800.--,
oltre interessi, per la perdita di guadagno subita durante il periodo della sua
detenzione preventiva e CHF 35'000.-- per il mancato guadagno "(…) nel
corso degli anni a venire dopo la carcerazione" (istanza
26/27.2.2008, p. 3);
che
ha al proposito precisato che egli svolgeva l’attività di commerciante in
qualità di indipendente e di non disporre "(…) di accertamenti di natura fiscale, (…)” (istanza 26/27.2.2008, p. 3);
che
per quanto attiene alla possibile perdita di guadagno subita durante il carcere
preventivo sofferto, ha precisato che non percepiva un introito fisso,
prendendo in considerazione un importo di CHF 4'000.-- mensili netti, adducendo
che tale reddito appare "(…) congruo alla realtà del commercio svolto ed alla
zona in cui (…) viveva" e che "(…) tale importo è confermato anche dai versamenti
salariali che venivano effettuati a favore dei dipendenti della __________ (poi
__________) come risulta dal resoconto (…) nel verbale PS del 22.11.1999, (…)" [istanza
26/27.2.2008, p. 5 e doc. 1.a (verbali d’interrogatorio PS) ivi annesso];
che
un siffatto resoconto non è evidentemente idoneo ad attestare un possibile
mancato guadagno subito in quel periodo (verbale d’interrogatorio PS
22.11.1999, doc. 1.a annesso all’istanza 26/27.2.2008);
che
l’istante non comprova – documentando, come gli incombeva [N. SALVIONI, op.
cit., ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni
materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno,
stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] –
l’esistenza dell’asserito danno;
che non può quindi esigere il
risarcimento di un danno materiale solo dichiarato ma non provato (cfr., in
relazione agli elementi necessari per procedere eventualmente alle stime
previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005);
che
egli avrebbe potuto e dovuto precisare meglio e documentare l’effettiva perdita
di guadagno a seguito dell’apertura del procedimento penale, mediante, ad esempio,
la presentazione degli ultimi certificati di salario, oppure dell’ultima
tassazione, attestante il nocumento subito;
che in
siffatte circostanze nulla gli è dovuto a questo titolo;
che
postula altresì il risarcimento di CHF 35'000.--, oltre interessi, sostenendo
che "(…) in epoca successiva alla detenzione la propria
attività di compravendita di __________ __________ ha subito un tracollo,
dovuto proprio alla nomea che si era fatto, quindi alla diffidenza da parte di
venditori e acquirenti", fornendo le sue motivazioni al proposito, e
precisando inoltre che “(…) nel 2000 la __________ è subentrata alla __________
e ciò anche per chiudere con il passato di quanto era occorso con l’arresto" (cfr.,
nel dettaglio, istanza 26/27.2.2008, p. 3 – 5);
che
a suffragio della sua tesi ha prodotto i bilanci generali della __________, __________
(dal 9.2.2000 al 31.12.2000 e dell’anno 2001, doc. 1 d. annesso all’istanza
26/27.2.2008);
che
va rilevato che il qui istante, dinanzi alla polizia, ha dichiarato che "Fui
pure attivo quale rappresentante prima di iniziare la mia attuale attività di
amministratore unico della società __________ __________ con sede a __________
(…). (…). Tale società è regolarmente iscritta alla camera di commercio __________,
se ben ricordo, dal settembre 1997. (…). Alle mie dipendenze ho
complessivamente sei persone di queste due sono peruviane, due ecuadoriani e
due italiani" (verbale
d’interrogatorio PS 16.11.1999, p. 2, annesso al rapporto di polizia
giudiziaria 11.11.2003, inc. MP
__________);
che
nel mese di novembre 1999 il Ministero dell’Interno, Dipartimento della
pubblica sicurezza, di __________, ha confermato che IS 1 é amministratore
unico della __________, costituita il __________, con sede a __________, che si
occupa dell’"(…) attività di import-export e commercializzazione
del traffico __________ nazionale ed internazionale attraverso la compravendita
di tessere __________, import-export di prodotti alimentari, bevande, materie
prime e giornali, riviste e libri stranieri, ed altro" (copia fax del Ministero dell’Interno del mese di
novembre 1999, p. 2, doc. 14 annesso al
rapporto di polizia giudiziaria 11.11.2003, inc. MP __________);
che
il fatto che la __________, e in seguito la __________, abbiano subito delle
perdite durante l’anno 2000 è da considerarsi – se del caso – un danno subito
direttamente dalle società;
che
l’asserito nocumento fatto valere dall’istante pari a CHF 35'000.--, peraltro
non debitamente provato, è comunque un danno indiretto;
che
conseguentemente nemmeno questa pretesa può essere accolta da questa Camera;
che
l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende, come detto, anche al danno
morale patito dall’accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento
del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla
personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa
nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa
non sia stata riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
Fatti
117 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale deve essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE
/ DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung
der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237
s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato
riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano
particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione
(decisione TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza
alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata
(decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. 60.2001.111);
che
nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;
che
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
Considerandi
che
al proposito l’istante chiede che gli venga riconosciuto un risarcimento di CHF
7'200.-- a titolo di torto morale, oltre interessi;
che
IS 1 è stato arrestato il 16.11.1999, a __________, alle ore 12:00; il medesimo giorno, alle ore 17:30, è
stato tradotto alle carceri pretoriali di __________ ed è stato scarcerato il 22.12.1999 (rapporto
d’arresto 16.11.1999, p. 1, e ordine di scarcerazione 22.12.1999, inc. __________);
che
– in applicazione della prassi in materia – per i trentasette giorni di
detenzione preventiva ingiustamente sofferta andrebbe riconosciuta la somma di
CHF 7'400.-- (CHF 200.--/giorno);
che
pertanto all’istante va rifuso l’importo di CHF 7'200.--, come postulato, oltre
interessi dalla data della sua scarcerazione, avvenuta il 22.12.1999;
che l’istante protesta infine
le ripetibili di questa sede;
che la stesura dell’istanza
in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari, eccetto che per quanto concerne la raccolta della documentazione
annessa all’istanza;
che l’onere lavorativo può
del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva la fattispecie;
che va quindi riconosciuto,
tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza, un importo di CHF 600.--,
comprendente onorario e spese (senza IVA, essendo l’istante residente
all’estero);
che, alla luce di quanto
sopra esposto, a IS 1 va pertanto rifusa la somma complessiva di CHF 22'758.70,
di cui CHF 14'958.70, oltre interessi al 5% dal 26.2.2008 per spese di patrocinio,
CHF 7'200.-- oltre interessi al 5% dal 22.12.1999 per torto morale e CHF 600.--
per ripetibili di questa sede;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 1'500.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi
CHF 1’600.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in
ragione di circa 2/3, per la somma di CHF 1'066.65.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al decreto di abbandono dell’allora procuratore pubblico Maria Galliani (ABB __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 22'758.70, oltre interessi al 5% su CHF 14'958.70
dal 26.2.2008 e su CHF 7'200.-- dal 22.12.1999.
2. La
tassa di giustizia di CHF 1'500.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi
CHF 1'600.-- (milleseicento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,
in ragione di CHF 1'066.65 (millesessantasei e sessantacinque).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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