60.2008.68
Istanza di ispezione degli atti. ufficio federale di polizia quale istante
11 aprile 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.68
Data decisione, Autorità:
11.04.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. ufficio federale di polizia quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.68
Lugano
11 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8/28.2.2008
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere informazioni circa
l’esito di un procedimento penale;
premesso che la richiesta è stata spedita
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 27/28.2.2008, comunicando al contempo il proprio nulla osta alla
trasmissione delle informazioni richieste;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di due querele presentate al Ministero pubblico, questi ha aperto due procedimenti
penali a carico di diverse persone, tra le quali PI 2 (inc. MP __________ e __________).
Fatti
I procedimenti si trovano tuttora allo stadio delle informazioni preliminari.
2. Nella
presente procedura l’Ufficio istante chiede di conoscere la situazione attuale
dei procedimenti e l’eventuale esito dei medesimi. E ciò anche sulla base del
consenso scritto rilasciato da PI 2.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
Considerandi
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel
presente caso, considerati i motivi della richiesta ed il consenso rilasciato dall’interessato,
è certamente dato un interesse giuridico legittimo a far conoscere all’Ufficio
istante l’attuale situazione dei procedimenti (come indicato al punto 2 della
presente decisione) nonché l’eventuale esito futuro: a questo proposito, e per
economia di procedura, già con la presente decisione si autorizza il Ministero
pubblico a trasmettere copia dell’eventuale decisione finale dei procedimenti per
quanto riguarda PI 2.
5.
Considerati
la funzione e lo scopo pubblico dell’Ufficio istante, si prescinde dalla tassa
di giustizia e dalle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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