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Decisione

60.2008.69

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale

13 ottobre 2008Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

il qui istante ha tra l’altro ammesso che "(…) in realtà il denaro utilizzato per

ricostruire i fondi dei clienti proviene in misura di 200 milioni di ITL da un

altro mio cliente che mi ha dato in gestione questa somma. Questo cliente non è

al corrente del fatto che il suo denaro è servito a ricostruire il capitale dei

clienti che avevano perso il loro nella precedente operazione" e che

"(…) io non ero al corrente di dover chiedere un’autorizzazione per

svolgere le attività che ho svolto, né mai nessuno me lo ha indicato. Prendo

atto di non avere i requisiti per ottenere tale autorizzazione e che lo

svolgimento dell’attività di fiduciario senza autorizzazione è punibile pure

per negligenza (verbale d’interrogatorio 10.1.2002, p. 8 e 10, AI 1); in effetti,

proprio per quest’ultimo motivo, ha deciso di procedere alla liquidazione del

fondo con restituzione ai clienti del loro capitale (verbale d’interrogatorio

1.2.2002, p. 3, AI 2);

che

in seguito ha pure ammesso, con riferimento alla vendita di quote del suo fondo

ai nuovi clienti, che era consapevole che le stesse venivano vendute ad un

valore superiore rispetto a quello effettivo (verbale d’interrogatorio

16.7.2002, p. 4, AI 7);

che

pertanto il tracollo finanziario subito è da ascrivere al comportamento assunto

anche dal qui istante, e qui sopra indicato;

che

nell’ambito di questo procedimento sono stati sentiti, come testi soltanto tre

dei suoi clienti (____________________, il 20.3.2003, AI 8; __________ __________,

il 20.3.2003, AI 9 e __________ __________ il 20.3.2003, AI 10);

che

dalla lettura dei suddetti verbali d’interrogatorio – tenutisi tra l’altro

anche alla presenza del patrocinatore del qui istante – non emerge che il

magistrato inquirente abbia proceduto al loro interrogatorio allo scopo di

"comunicare loro la sua colpevolezza", bensì per chiarire le

modalità di investimento attuate e per vagliare quali informazioni il qui

istante ha fornito loro;

che

il procedimento penale è durato effettivamente cinque anni, essendo stato aperto

nei confronti dell’istante il 10.1.2002 con contestuale promozione dell’accusa

e si è concluso con il suo proscioglimento dall’imputazione di ripetuta truffa

il 27.2.2007;

che

il magistrato inquirente evidenzia che l’istante "(…) non è stato

Considerandi

oggetto di misure coercitive particolari ed è stato sentito quattro volte in un

arco temporale piuttosto lungo" e che "non può pertanto dirsi che gli sia stato

impedito di vivere normalmente, di mantenere i contatti famigliari e sociali

nonché di continuare a lavorare" (osservazioni PP 28.3.2008, p. 3);

che

il procuratore pubblico rileva altresì che __________ __________ e il qui istante

non sono stati rinviati a giudizio per l’abusiva attività finanziaria

trattandosi di una contravvenzione che si è prescritta nel corso dell’inchiesta;

che questa circostanza temporale ha quindi giovato

al qui istante;

che

del resto non ha presentato alcun certificato attestante una specifica

sofferenza fisica o psichica riconducibile al procedimento penale

rispettivamente non ha comprovato in altro modo un asserito pregiudizio;

che

nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti

derivanti dal procedimento penale;

che questa conclusione tiene conto del

resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il

procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal giudizio

27.2.2007

del presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano (inc. __________)

e dalla presente decisione;

che

la pretesa non può quindi essere accolta;

che

l’istante protesta infine le ripetibili di questa sede;

che la stesura dell’istanza

in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari, eccetto che per quanto concerne la raccolta della documentazione

annessa all’istanza;

che l’onere lavorativo può

del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva la fattispecie;

che va quindi riconosciuto,

tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza, un importo di CHF 150.--,

comprendente onorario e spese;

che

alla luce delle suddette considerazioni l’indennità dovuta a IS 1 ammonta a CHF

19'380.25, di cui CHF 19'230.25 per spese di patrocinio oltre interessi al 5%

dal 27.2.2008, e CHF 150.-- per ripetibili di questa sede;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 3’000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi

CHF 3'100.--, sono poste a carico del qui istante, abbondantemente soccombente,

per la somma di CHF 3'000.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

alla sentenza 27.2.2007 del presidente della Corte delle assise correzionali di

__________ Claudio Zali (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________,

a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 19'380.25,

oltre interessi al 5% dal 27.2.2008 su CHF 19'230.25.

2.La

tassa di giustizia di CHF 3'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi

CHF 3’100.-- (tremilacento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,

in ragione di CHF 3'000.-- (tremila).

3.Rimedio

di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93

LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art.

100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli

art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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