60.2008.69
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale
13 ottobre 2008Italiano23 min
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Numero d'incarto:
60.2008.69
Data decisione, Autorità:
13.10.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.69
Lugano
13 ottobre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi
penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27/28.2.2008
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 27.2.2007 del
presidente della Corte delle assise correzionali di __________ Claudio Zali
(inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 28/31.3.2008
della Divisione della giustizia e 28/31.3.2008 del procuratore pubblico Giovan
Maria Tattarletti, di cui si dirà – laddove necessario – in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
in data 16.12.2005 il magistrato inquirente ha posto – tra l’altro – in stato
di accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________ IS 1
siccome accusato di truffa ripetuta "per avere,
nel periodo febbraio 2000-novembre 2000, a __________ ed in altre località
all’estero, agendo quale azionista e amministratore della __________, __________,
nonché quale gestore dei capitali raccolti presso i clienti e depositati sulla
relazione intestata alla __________ presso la Banca __________ di __________ e
quale responsabile di fatto della tenuta della contabilità e del calcolo del
valore delle quote (NAV), per procacciare a sé ed a altri un indebito profitto,
e meglio ai suoi clienti danneggiati nella __________ e le cui quote erano
state trasferite nella __________, ingannato con astuzia persone, affermando
cose false e dissimulando cose vere, inducendole ad atti pregiudizievoli del
patrimonio proprio e altrui (…) causando in tal modo ai citati clienti un pregiudizio
complessivo, perlomeno temporaneo, di EUR 57'952.80, ritenuto che gli
investitori danneggiati sono stati nel frattempo risarciti da IS 1", e meglio come descritto nell’atto di accusa
16.12.2005 (ACC __________);
che
con giudizio 27.2.2007 la suddetta Corte ha, tra l’altro, prosciolto il qui
istante dalla suddetta imputazione (inc. TPC __________);
che
con l’istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP, IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo complessivo di
CHF 567’043.05 oltre interessi, di cui CHF 20'656.25 per spese di patrocinio, CHF
516'386.80 a titolo di danni materiali e CHF 30'000.-- per torto morale;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora
applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale
prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di
moderazione;
che
per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per
l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria
e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso
eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che in altre parole
l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il qui istante postula anzitutto la rifusione delle note professionali del suo allora
patrocinatore di fiducia avv. __________ (nel frattempo deceduto) di CHF 6'981.30
[di cui CHF 660.-- a titolo d’onorario per l’anno 2000 (3 ore a CHF
220.--/ora), CHF 5'750.-- a titolo di onorario per gli anni 2001 e 2002 (23 ore
a CHF 250.--/ora) e CHF 571.40 di spese] e del suo successivo patrocinatore
avv. PR 1 di CHF 13'674.95 [di cui CHF 12'686.85 (recte: 12'666.65) a titolo di
onorario (50 ore e 40 minuti a CHF 250.--/ora) e CHF 848.10 di spese (istanza
27/28.2.2008, p. 3 e 4 e doc. 1.b e 1.c ivi annessi);
che
la tariffa oraria applicata – CHF 220.--/ora fino alla fine dell’anno 2000 e
CHF 250.--/ora dal 2001 – appare conforme ai suddetti principi;
che
si osserva anzitutto che è stato l’istante stesso a dare avvio al procedimento
penale presentando, per il tramite del suo allora patrocinatore avv. __________
__________, una denuncia in data__________ __________ [quest’ultimo, sempre il
27.2.2007, è stato, per contro, condannato in contumacia dal presidente della
Corte delle assise correzionali di __________ Claudio Zali alla pena detentiva
di 18 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, a
versare alla parte civile IS 1 l’importo di €
60'000.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome
ritenuto autore colpevole di truffa ripetuta e amministrazione infedele
qualificata, e meglio come descritto nell’atto di accusa 16.12.2005 (ACC __________)
(sentenza 27.2.2007, inc. __________)];
che
nell’ambito di questo procedimento il qui istante è stato sentito la prima
volta come teste il 10.1.2002 e che in quell’occasione il procuratore pubblico
ha promosso l’accusa nei suoi confronti per titolo di truffa, subordinatamente
appropriazione indebita e di esercizio abusivo dell’attività di fiduciario finanziario,
in base alle risultanze del suo interrogatorio tenutosi quel giorno (verbale
d’interrogatorio 10.1.2002, p. 10, AI 1);
che
di conseguenza le prestazioni antecedenti il 10.1.2002 (corrispondente al data
della promozione dell’accusa) non vengono considerate, non apparendo
giustificate, in quanto fino a quel momento il procedimento penale non era a
suo carico;
che
per quanto concerne l’anno 2002 (10.1.2002 - 3.12.2002) l’onorario indicato nel
dettaglio della nota professionale appare conforme ai predetti principi, e
viene pertanto integralmente ammesso in CHF 5'525.-- (1’326 minuti a CHF
250.--/ora) (doc. 1b annesso all’istanza 27/28.2.2008);
che
a ciò vanno aggiunte le relative spese pari a CHF 289.80, come esposto;
che per
quanto concerne la nota professionale 18.9.2007 dell’avv. PR 1 dall’onorario
esposto (50 ore e 40 minuti), va anzitutto stralciata la prestazione del
10.10.2002 “lettera a PP Tattarletti", avendo l’avv. PR 1 affermato
di aver ripreso il mandato a metà dicembre del 2002 (istanza 27/28.2.2008, p.
3); non vengono inoltre considerate le prestazioni del 10.12.2002 "procura" e del
20.08.2003 "procura per Swisscom", trattandosi di prestazioni che rientrano nelle mansioni di
cancelleria (e non dell’avvocato), i cui oneri sono a carico dell’avvocato
medesimo;
che per quanto attiene
alle rimanenti prestazioni, l’onorario indicato appare conforme ai principi
suesposti;
che viene pertanto
riconosciuto un onorario di complessivi CHF 12'583.35 (50 ore e 20 minuti) per
la nota professionale 18.9.2007 dell’avv. PR 1;
che a ciò vanno aggiunte
le spese – da cui vengono decurtate quelle concernenti
le prestazioni non riconosciute in precedenza – di
CHF 832.10;
che
tenuto conto di quanto sopra esposto, a IS 1 va di conseguenza rifusa – a
titolo di spese legali – la somma complessiva di CHF 19'230.25 (CHF 5'814.80
concernenti le prestazioni fornite dal defunto avv. __________ __________ e CHF
13'415.45 concernenti quelle fornite dall’avv. PR 1), oltre interessi al 5% dal
27.2.2008, come postulato;
che a titolo di danno materiale l’istante
chiede il risarcimento dell’importo complessivo di CHF 516'386.80
(cfr., nel dettaglio, istanza 27/28.2.2008, p. 4 e 5);
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non
possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione"
(REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione
interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale"
e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto
(REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che
l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa
o della detenzione;
che
per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante postula anzitutto il
risarcimento di CHF 323'394.-- (pari a €
200'235.--), oltre interessi al 5% dall’1.1.2005, sostenendo che durante il
procedimento penale sarebbe stato costretto dal procuratore pubblico a
risarcire le parti civili mediante il rimborso di 75 quote al valore pubblicato
sul Sole 24 ore anziché al loro valore reale, subendo in tal modo una
perdita di € 2'669.80 per quota rimborsata;
che
dagli atti risulta che durante l’interrogatorio tenutosi il 10.1.2002 il
procuratore pubblico ha assegnato a IS 1 un termine di un mese per sanare
l’assenza di un’autorizzazione per svolgere la sua attività di fiduciario
(verbale d’interrogatorio 10.1.2002, p. 10, AI 1);
che
con scritto 16.1.2002 l’avv. PR 1 ha in particolare comunicato al procuratore
pubblico che "(…). Al fine di permettere al signor IS 1
di limitare il proprio danno e il danno ai clienti coinvolti nella società, si
rende necessaria la liquidazione della __________ __________ __________. (…)” (AI 33);
che
l’1.2.2002, sempre dinanzi al procuratore pubblico, il qui istante ha al
riguardo dichiarato che "(…), è mia intenzione procedere alla
liquidazione del fondo con restituzione ai clienti del loro capitale" (verbale d’interrogatorio 1.2.2002, p. 3, AI 2);
che
il procuratore pubblico evidenzia al proposito che le modalità di esecuzione sono
state vagliate e accordate tra il Ministero pubblico, l’avv. PR 1 e l’avv. __________
__________, patrocinatore dei clienti della società, richiamando in particolare
il contenuto degli atti istruttori AI 34/36/37/39/40/42/49/53 (osservazioni PP
28/31.3.2008, p. 2);
che
dalla lettura dei suddetti documenti non risulta in alcun modo che il
magistrato inquirente abbia obbligato il qui istante a risarcire le parti
civili, ma emerge piuttosto che IS 1 abbia deciso di cessare la sua attività
fiduciaria mediante la liquidazione della società e procedendo alla
liquidazione del fondo con restituzione ai clienti dei loro averi;
che
appare piuttosto che tutto ciò sia stato da lui personalmente deciso, mentre
che con il Ministero pubblico egli abbia concordato unicamente le modalità tecniche
di restituzione;
che
in siffatte circostanze nulla gli è dovuto al proposito;
che
postula inoltre il risarcimento della somma di CHF 30'438.80 (pari a € 18'908.68), oltre interessi al 5% dall’1.1.2005, quale differenza tra
l’importo di € 68'000.-- che egli sarebbe stato costretto
a versare su un conto del Ministero pubblico per risarcire le parti civili e
l’importo di € 49'091.32 da lui ricevuto quale risarcimento
a seguito del procedimento penale (istanza 27/28.2.2008, p. 4);
che la pretesa avanzata associa importi di
natura diversa e per comprenderne la portata occorre procedere alla seguente
ricostruzione;
che
il magistrato inquirente ha al riguardo prodotto "(…) una tabella che illustra come all’epoca si fosse proceduto per
stabilire l’importo necessario per terminare la liquidazione della società con
tacitazione integrale dei clienti investitori (…)", rilevando parimenti che "dalla stessa
si evince che al momento della liquidazione vi erano 75 quote di clienti
trasferiti dalla __________ e 46 quote di nuovi clienti. Sul conto della
società vi erano EUR 443'800.16 (trasferiti poi sul conto del MP: v. AI 46 estratto
conto al 25.04.2003), da cui andava dedotto quanto riferito ad un investimento
speciale per un singolo cliente (EUR 111’183.15) e quanto di pertinenza della __________
(EUR 42'507.13). Il patrimonio rimanente (EUR 290'109.88), peraltro di
pertinenza dei clienti investitori (!), era dunque insufficiente per il rimborso
delle 121 quote esistenti (al valore di EUR 2'943.80 per ciascuna quota), per
cui ha dovuto essere integrato dall’istante: da qui l’apporto arrotondato di
EUR 68’000" (osservazioni PP 28.3.2008, p. 2 e 3 e tabella ivi annessa);
che
con scritto 27.5.2003 il procuratore pubblico aveva in particolare comunicato
all’avv. PR 1 che "(…) la somma che il suo patrocinato dovrà
mettere a disposizione per procedere alla tacitazione delle pretese civili,
tramite versamento (…)" su un conto del Ministero pubblico, oppure
"(…) tramite versamento diretto alle parti
civili interessate, è di EUR 68'000.-- (pari a circa 23 quote di EUR 2'943.80
ciascuna)" (scritto
PP 27.5.2003, AI 49);
che,
in risposta al surriferito scritto, l’avv. PR 1, con il consenso dell’avvocato __________
__________, aveva trasmesso copia di numerosa documentazione (tra cui copia di diverse
dichiarazioni di avvenuta liquidazione) al procuratore pubblico, comunicando
che "(…) le parti
lese, rispettivamente civili sono state liquidate per un importo complessivo di
Euro 58'876.40" e di aver "(…) provveduto in data odierna (ndr:
il 9.7.2003) a versare sul conto da lei indicato, (…), l’importo di Euro
9'123.60, pari alla differenza per giungere all’importo di Euro 68'000.--" (scritto 4/9.7.2003 e documentazione ivi
annessa, AI 53);
che
il Presidente della Corte delle assise correzionali di __________ ha assegnato
a IS 1 l’importo di € 49'091.32 (€
60'000.--, dedotte la tassa di giustizia e le spese), in qualità di parte
civile nella fattispecie inerente la __________, avendo investito personalmente
del denaro e avendo risarcito altri investitori trapassati nella __________
(punto 5 del dispositivo della sentenza 27.2.2007, inc. __________; istanza
27/28.2.2008, p. 4; osservazioni
PP 28.3.2008, p. 3);
che
avendo l’istante proceduto, di sua volontà, al risarcimento delle parti civili mettendo
a disposizione l’importo di € 68'000.-- e avendo ricevuto la somma di € 49'091.32 a titolo di risarcimento da parte di IS 1 (decisione
27.2.2007, p. 9, inc. __________), egli in realtà non ha subito alcun danno,
per gli stessi motivi indicati in relazione alla pretesa di € 200'235.--;
che
l’istante asserisce poi di aver subito un danno di complessivi € 76'402.-- (pari a CHF 123'395.--) quale
perdita di commissioni sui patrimoni gestiti a causa dell’intervento da parte
della Magistratura e dei sequestri subiti;
che
richiama al proposito la ricostruzione del danno effettuata nella perizia di
parte datata 30.1.2008 (p. 2 e 3, doc. 1.d annessa all’istanza 27/28.2.2008),
nonché i doc. 1.h e 1.i annessi al presente gravame;
che
la perizia di parte prodotta non è atta a comprovare l’insorgenza di un possibile
danno, poiché la stessa contiene delle mere tesi, calcoli e considerazioni che
non sono minimamente avvalorati, comprovati e sorretti da documentazione e/o
altri mezzi di prova o giustificativi concludenti;
che nemmeno l’ulteriore documentazione
annessa alla presente istanza avvalora la sua pretesa;
che
la pretesa – ma non provata – perdita di guadagno quantificata dall’istante in € 76'404.-- (ovvero € 12'733.58 all’anno, oltre interessi, per
il periodo dal 2002 al 2007), è stata calcolata prendendo in considerazione un
importo di Lit. 4'057'924.484 (stato al 30.6.1998) di patrimonio gestito prima dell’inchiesta penale (pari a € 2'095'743.10) [quale patrimonio finale del trimestre della __________,
Società di __________ __________, __________ (copia rendiconto 30.6.1998, doc.
1.h annesso all’istanza 26/27.2.2008)], da cui è stata dedotta la somma di € 822'364.68 [un importo che
emerge dalla copia del rendiconto al 31.12.2007 "Schema “E” – Prospetto
riassuntivo", del codice contratto __________, intestato a IS 1, __________
__________ e __________ __________ rilasciato della Banca __________, __________
__________ __________ (annessa alla presente istanza quale doc. 1.i)],
ottenendo un "totale del patrimonio finale" persi durante il
procedimento penale di € 1'273'358.42 (perizia di parte 30.1.2008, p. 3, doc. 1.d annesso all’istanza
27/28.2.2008);
che
su questa somma è stata calcolata una perdita annua all’1% di € 12'733.58 di
commissioni non incassate sui patrimoni persi moltiplicato per sei anni, corrispondenti
alla durata del procedimento penale (perizia di parte 30.1.2008, p. 3, doc. 1.d annesso all’istanza
27/28.2.2008);
che,
anzitutto, e come detto, la perizia di parte non assurge a prova, ma rimane una
mera affermazione di parte;
che
inoltre il risarcimento preteso dall’istante è tuttavia da qualificarsi come un
danno indiretto, per il fatto che il patrimonio iniziale (prima del
procedimento) preso in considerazione dal perito di parte [Lit. 4'057'924.484
(stato al 30.6.1998)] era di pertinenza non dell’istante, ma di una società, __________
(doc. 1.h annesso all’istanza 27/28.2.2008), e che il portafoglio finale gestito dopo il procedimento per
un totale di € 822'364.68 non è esclusivamente intestato
a IS 1, ma anche ad altre due persone (doc. 1.h e doc. 1.i
annessi all’istanza 27/28.2.2008);
che
neppure è poi dimostrato che la diminuzione dei patrimoni gestiti sia dovuta al
procedimento penale così come non è concretamente comprovata la remunerazione
dell’1% pretesa;
che l’istante fa valere infine una
pretesa di € 24'246.-- (pari a CHF 39'159.--), oltre
interessi, per un’asserita perdita subita a causa del mancato introito delle
quote annuali dei soci;
che
al proposito il perito di parte afferma che la perdita scaturita dalle quote
non versate dagli associati, che sono passati da 1’245 nel 2001 a 954 nel 2008,
ammonterebbe a € 24'246.-- oltre interessi pro rata
(perizia di parte 30.1.2008, p. 3, doc. 1.d annesso all’istanza 27/28.2.2008);
che
l’asserita perdita scaturita dalle quote annuali non versate dagli associati non
è per nulla motivata e rimane un’affermazione di parte, non essendo peraltro
documentata e del resto sembra configurare, considerata la sua natura, un danno
indiretto;
che neppure è spiegata la titolarità del
preteso credito da parte dell’istante;
che,
alla luce di quanto sopra esposto, non è quindi dato, e del resto l’istante nemmeno
lo comprova concretamente, un nesso di causalità naturale ed adeguato (cfr., al
proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004), tra il procedimento penale
promosso nei suoi confronti e il fatto di aver subito una perdita di reddito e
un mancato introito delle quote annuali sociali;
che pertanto nemmeno le surriferite
richieste possono trovare accoglimento;
che
l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al
danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che
l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità
dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in
altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante
l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della
libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se
prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio
perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice
fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave
violazione della sua personalità;
che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto
morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un
procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei
loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che
IS 1 postula, a titolo di torto morale, la somma di CHF 30'000.--;
che
pone in risalto la durata del procedimento penale (di cinque anni), che è stato
sottoposto a interrogatori, che ha dovuto sopportare gli interrogatori dei suoi
clienti "(…) con il chiaro intento di comunicare
loro la sua colpevolezza" e che si è visto costretto, pur non
essendo responsabile della perdita, a risarcirli "(…) subendo un tracollo finanziario personale" (istanza 27/28.2.2008, p. 5);
che
non va dimenticato che è stato lo stesso istante ad avviare il procedimento penale,
presentando una denuncia a carico di __________ __________ e di ignoti;
che
nell’ambito di questo procedimento è stato dapprima sentito come teste e poi
come accusato;
che,
interrogato la prima volta il 10.1.2002, come teste, dinanzi al procuratore pubblico,
Fatti
il qui istante ha tra l’altro ammesso che "(…) in realtà il denaro utilizzato per
ricostruire i fondi dei clienti proviene in misura di 200 milioni di ITL da un
altro mio cliente che mi ha dato in gestione questa somma. Questo cliente non è
al corrente del fatto che il suo denaro è servito a ricostruire il capitale dei
clienti che avevano perso il loro nella precedente operazione" e che
"(…) io non ero al corrente di dover chiedere un’autorizzazione per
svolgere le attività che ho svolto, né mai nessuno me lo ha indicato. Prendo
atto di non avere i requisiti per ottenere tale autorizzazione e che lo
svolgimento dell’attività di fiduciario senza autorizzazione è punibile pure
per negligenza (verbale d’interrogatorio 10.1.2002, p. 8 e 10, AI 1); in effetti,
proprio per quest’ultimo motivo, ha deciso di procedere alla liquidazione del
fondo con restituzione ai clienti del loro capitale (verbale d’interrogatorio
1.2.2002, p. 3, AI 2);
che
in seguito ha pure ammesso, con riferimento alla vendita di quote del suo fondo
ai nuovi clienti, che era consapevole che le stesse venivano vendute ad un
valore superiore rispetto a quello effettivo (verbale d’interrogatorio
16.7.2002, p. 4, AI 7);
che
pertanto il tracollo finanziario subito è da ascrivere al comportamento assunto
anche dal qui istante, e qui sopra indicato;
che
nell’ambito di questo procedimento sono stati sentiti, come testi soltanto tre
dei suoi clienti (____________________, il 20.3.2003, AI 8; __________ __________,
il 20.3.2003, AI 9 e __________ __________ il 20.3.2003, AI 10);
che
dalla lettura dei suddetti verbali d’interrogatorio – tenutisi tra l’altro
anche alla presenza del patrocinatore del qui istante – non emerge che il
magistrato inquirente abbia proceduto al loro interrogatorio allo scopo di
"comunicare loro la sua colpevolezza", bensì per chiarire le
modalità di investimento attuate e per vagliare quali informazioni il qui
istante ha fornito loro;
che
il procedimento penale è durato effettivamente cinque anni, essendo stato aperto
nei confronti dell’istante il 10.1.2002 con contestuale promozione dell’accusa
e si è concluso con il suo proscioglimento dall’imputazione di ripetuta truffa
il 27.2.2007;
che
il magistrato inquirente evidenzia che l’istante "(…) non è stato
Considerandi
oggetto di misure coercitive particolari ed è stato sentito quattro volte in un
arco temporale piuttosto lungo" e che "non può pertanto dirsi che gli sia stato
impedito di vivere normalmente, di mantenere i contatti famigliari e sociali
nonché di continuare a lavorare" (osservazioni PP 28.3.2008, p. 3);
che
il procuratore pubblico rileva altresì che __________ __________ e il qui istante
non sono stati rinviati a giudizio per l’abusiva attività finanziaria
trattandosi di una contravvenzione che si è prescritta nel corso dell’inchiesta;
che questa circostanza temporale ha quindi giovato
al qui istante;
che
del resto non ha presentato alcun certificato attestante una specifica
sofferenza fisica o psichica riconducibile al procedimento penale
rispettivamente non ha comprovato in altro modo un asserito pregiudizio;
che
nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti
derivanti dal procedimento penale;
che questa conclusione tiene conto del
resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il
procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal giudizio
27.2.2007
del presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano (inc. __________)
e dalla presente decisione;
che
la pretesa non può quindi essere accolta;
che
l’istante protesta infine le ripetibili di questa sede;
che la stesura dell’istanza
in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari, eccetto che per quanto concerne la raccolta della documentazione
annessa all’istanza;
che l’onere lavorativo può
del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva la fattispecie;
che va quindi riconosciuto,
tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza, un importo di CHF 150.--,
comprendente onorario e spese;
che
alla luce delle suddette considerazioni l’indennità dovuta a IS 1 ammonta a CHF
19'380.25, di cui CHF 19'230.25 per spese di patrocinio oltre interessi al 5%
dal 27.2.2008, e CHF 150.-- per ripetibili di questa sede;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 3’000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi
CHF 3'100.--, sono poste a carico del qui istante, abbondantemente soccombente,
per la somma di CHF 3'000.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
alla sentenza 27.2.2007 del presidente della Corte delle assise correzionali di
__________ Claudio Zali (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________,
a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 19'380.25,
oltre interessi al 5% dal 27.2.2008 su CHF 19'230.25.
2.La
tassa di giustizia di CHF 3'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi
CHF 3’100.-- (tremilacento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,
in ragione di CHF 3'000.-- (tremila).
3.Rimedio
di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93
LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art.
100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli
art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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