60.2008.74
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale
8 settembre 2008Italiano26 min
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Numero d'incarto:
60.2008.74
Data decisione, Autorità:
08.09.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.74
Lugano
8 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/4.3.2008
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1 e PR 2
tendente ad ottenere, in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono
25.10.2007 emanato dal procuratore generale Bruno Balestra (__________),
un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 17/20.3.2008 della
Divisione della giustizia, che si rimette alle osservazioni che presenterà il
Ministero pubblico;
richiamate altresì le osservazioni
2/3.4.2008 del procuratore generale, che conclude per la parziale reiezione del
gravame;
rilevato che con scritto 7/8.4.2008 l’avv. PR
2, con riferimento alle osservazioni presentate dal procuratore generale, ha
trasmesso copia di un articolo apparso sul Plädoyer 2/08 (p. 12 ss.),
intitolato "Grosse Unterschiede bei Haftentschädigungen" (doc. 5);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Il
__________, verso le ore 11:00, nel __________ di una ditta di __________ è
stato scoperto il corpo privo di vita di __________ da parte della di lui
segretaria. Dagli accertamenti medico-legali esperiti è emerso che il suo
decesso è avvenuto tra le ore 21:00 del __________ e le ore 3:00 del __________
ed è stato causato da un colpo d’arma da fuoco al capo (AI 205 e AI 210).
b. Il
qui istante è stato arrestato il 19.12.2001 su ordine del procuratore generale,
poiché indiziato di essere l’autore dell’omicidio di __________. Il suo arresto
è stato confermato il giorno successivo dal giudice dell’istruzione e
dell’arresto Edy Meli, considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di
colpevolezza e di preminenti motivi d’interesse pubblico (bisogni
dell’istruzione) (AI 43). A seguito dell’istanza di libertà provvisoria
presentata il 6.2.2002, nonostante il preavviso negativo da parte del procuratore
generale, lo stesso giudice ha ordinato la sua scarcerazione l’8.2.2002 (AI
93).
c. Con
decisione 25.10.2007 il procuratore generale ha abbandonato il procedimento
penale aperto contro il qui istante per insufficienza di prove a suo carico ["(…), benché dagli atti emerga una chiara non
credibilità delle affermazioni di IS 1 come pure una illogicità dei suoi
comportamenti proprio in relazione alla sera in cui __________ è stato ucciso,
benché in corso d’inchiesta sia emerso un prestito di denaro cospicuo, che in
sé costituirebbe un sufficiente movente, non vi sono agli atti quegli elementi
sufficienti (in particolare certezza della presenza in Ticino ed invero neppure
indizio di presenza in Ticino intorno alle ore 21.00) per potere rinviare a
giudizio l’accusato (…)" (decreto di abbandono 25.10.2007, p. 9, ABB
__________)].
d. Con
l’istanza in esame, fondata sull’art. 317 CPP, IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica
e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno
sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 72'392.10 oltre
interessi, di cui CHF 50'702.10 per spese di patrocinio e per ripetibili di
questa sede, CHF 890.-- per risarcimento dei danni materiali e CHF 20'800.-- a
titolo di riparazione del torto morale. Delle sue puntuali argomentazioni si
dirà, nella misura del necessario, in corso di motivazione.
e. Come esposto in entrata, il procuratore
generale nelle sue osservazioni – di cui si dirà, laddove indispensabile, in
seguito – chiede di respingere parzialmente l’istanza. La Divisione della
giustizia, dal canto, si rimette alle osservazioni del Ministero pubblico.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni
accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un'indennità nella forma della
rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e
della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.;
R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6.
ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.).
L'indennità
prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (rifusione)
delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni
materiali, nonché nella riparazione del torto morale, la cui
determinazione è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice. Per la
definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si
applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le
regole generali degli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N.
OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2. ed., Berna 2005, n. 1854 ss.).
L'onere della prova incombe all'istante,
motivo per cui la sua richiesta di risarcimento deve essere fondata su fatti
precisi e deve essere documentata (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF
113.
IV 93 e 107 IV 155; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; N. OBERHOLZER, op.
cit., n. 1854; rapporto n. 3163, p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della
seduta del 20.7.1988 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9
ss.), e ciò malgrado la responsabilità dello Stato sia di natura causale. Del
resto, appositamente per permettergli di raccogliere la documentazione e gli elementi
necessari alla corretta quantificazione della pretesa, la legge prevede che
l'istanza debba essere introdotta entro un anno (N. SALVIONI, Codice di
procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508).
1.2
Giusta
l’art. 320 cpv. 1 CPP la domanda di indennità deve essere presentata entro un
anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione.
Il
procedimento penale promosso a carico di IS 1 si è concluso con il decreto
d’abbandono 25.10.2007 (ABB __________) emanato dal procuratore generale.
L’istanza
in esame, introdotta il 3.3.2008, è di conseguenza tempestiva.
2.
Rifusione delle spese di patrocinio
2.1
Nello
stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire questa Camera
verifica, nella fattispecie in esame, la conformità della nota di onorario ai
criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA) [in vigore fino al
31.12.2007
ma nondimeno applicabile in tal caso essendo quest’ultima in vigore
al momento dell’attività legale prestata (cfr. art. 8 TOA e art. 31 ss. TOA)] analogamente
a quanto previsto dalla legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza
giudiziaria, applicando quindi i parametri giurisprudenziali seguiti dal
Consiglio di moderazione e dal giudice dell’istruzione e dell’arresto.
Il
Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.
-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo. Nel
riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore.
In questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento. In altre parole l'onorario a tempo va stabilito
prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto
conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità
del caso.
2.2
L’istante
postula la rifusione dell’importo complessivo di CHF 50'702.10 per le spese di
patrocinio: CHF 46'942.10 per le spese legali del procedimento [segnatamente
CHF 42'990.50 a titolo di onorario (122 ore e 5 minuti a CHF 350.--/ora), CHF
636.
-- di spese e CHF 3'315.60 di IVA] e CHF 3'760.-- a titolo di ripetibili di
questa sede [segnatamente CHF 3'360.-- a titolo di onorario (12 ore a CHF
280.
--/ora), CHF 134.40 di spese e CHF 265.50 di IVA], oltre interessi al 5%
dalla data di introduzione della presente istanza (cfr. istanza 3/4.3.2008, p.
10.
– 12 e doc. 1.f dettaglio della nota professionale ivi annesso).
2.3
Dagli
atti risulta che il 21.12.2001, a seguito della richiesta formulata il giorno
precedente, l’avv. PR 1 è stato nominato difensore d’ufficio del qui istante (AI
44).
Nella
presente istanza viene precisato che, in talune occasioni, il predetto avvocato
è stato sostituito, rispettivamente affiancato dall’avv. PR 2, evidenziando
nondimeno che "(…) ciò non ha comportato alcun doppione
nel conteggio del dispendio orario (…)" (istanza 3/4.3.2008, p. 10). In effetti, nel caso in cui un accusato
conferisce il proprio mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in
caso di avvicendamento, vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero
sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat
an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren,
p. 106).
2.4
Gli
avvocati PR 1 e PR 2 ritengono che nel caso di specie sarebbe giustificato il riconoscimento
di una tariffa oraria pari a CHF 350.--, fatta eccezione per la stesura della
presente istanza, per la quale tornerebbe applicabile il Regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili del 19.12.2007, entrato in vigore l’1.1.2008, ove è
prevista una tariffa oraria di CHF 280.--.
Gli
stessi, dopo aver riassunto brevemente lo svolgimento del procedimento penale,
evidenziano anzitutto che già al momento della nomina di un difensore d’ufficio
da parte del giudice dell’istruzione e dell’arresto [il quale, in base alla
complessità e alla delicatezza del caso, "(…) si è sentito in dovere di indirizzare la
scelta verso avvocati particolarmente specialisti ed esperti in materia, che
avessero dunque già affrontato fatti di sangue in un contesto di procedure
indiziarie", adducendo che "questa preoccupazione è stata
manifestata dal GIAR a chi scrive in occasione del preliminare contatto
telefonico il 21 dicembre 2001" (istanza 3/4.3.2008, p. 5)], la
fattispecie appariva "estremamente delicata, difficile e di tipo
indiziario", descrivendo poi nel dettaglio l’iter della loro difesa
(cfr., al proposito, istanza 3/4.3.2008, p. 5 – 11, alla cui lettura si rimanda
per brevità).
Il
procuratore generale, dal canto suo, pur riconoscendo che si è alla presenza di
un caso difficile essendo un procedimento indiziario, sostiene che non occorre
discostarsi dalla prassi di questa Camera, e di adottare quindi la tariffa
oraria pari a CHF 250.--. A suo giudizio, la fattispecie non sarebbe complessa
e non avrebbe richiesto difficoltosi approfondimenti dal profilo giuridico,
salvo per quanto attiene probabilmente alla questione riguardante la LF sulla
sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni
del 6.10.2002.
Ora,
il procedimento in esame ha indubbiamente richiesto alla difesa degli oneri non
indifferenti e un impegno significativo da parte dei patrocinatori –
circostanza che emerge dalla lettura degli atti – segnatamente con riferimento
alla gravità delle accuse mosse nei confronti del qui istante, alla circostanza
che si è trattato di un procedimento indiziario (il qui istante si è sempre professato
innocente) e alla problematica riguardante l’alibi da lui fornito (anche in
particolare con riferimento all’aspetto legato all’entrata in vigore della LF
sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni
del 6.10.2002).
D’altra
parte, essendosi concluso con un decreto di abbandono, il procedimento non ha
tuttavia richiesto la preparazione e la partecipazione a un dibattimento. Il
fatto poi che IS 1 parla solo la lingua tedesca, giustifica se del caso un
maggior dispendio orario ma non legittima una più alta remunerazione oraria.
Per
il che, a giudizio di questa Camera, si giustifica applicare una tariffa oraria
di CHF 300.-- previsti per i casi complessi (e non di CHF 350.-- come postulato),
per le prestazioni antecedenti al 2008.
2.5
Ricordato
che determinante non è tanto l'impiego temporale effettivo del caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga
(cfr. REP. 1998 n. 126 nota 4), il dispendio orario esposto riguardo alle
prestazioni antecedenti al 2008 viene sostanzialmente confermato con alcune
correzioni.
La prestazione del 4.3.2002 "lettera a Pretura di __________, con la quale viene
trasmessa la decisione del Tribunale di __________ in relazione alla dichiarazione
di fallimento di IS 1 nell’ambito della procedura giudiziaria avviata da una dipendente
della __________ __________
" (20 minuti), essendo estranea al presente procedimento penale, non viene
considerata.
Le
prestazioni del 3.2.2003 e dell’1.6.2004 "riesame incarto, aggiornamento
della pratica e rapporto a cliente", e del 23.1.2005 "riesame
incarto e aggiornamento della situazione" non appaiono giustificate,
come del resto rettamente rilevato dal procuratore generale nelle sue
osservazioni 2/3.4.2008.
I
patrocinatori sostengono che nel periodo successivo al mese di maggio 2002 fino
al mese di marzo 2006 "(…) il lavoro difensivo si è sostanzialmente
limitato ad un aggiornamento periodico (una volta all’anno) degli atti
istruttori, con rendiconto all’accusato. Questi aggiornamenti non si riferivano
unicamente agli atti penali in senso stretto, ma comprendevano anche altri
fatti potenzialmente rilevanti per il procedimento penale. Si allude in
particolare alla causa giudiziaria in essere nel Canton __________ tra IS 1 e
gli eredi di __________. Della possibile rilevanza di questo contenzioso per
l’inchiesta si ha conferma nel verbale d’interrogatorio di IS 1 del 28 marzo
2006, p. 4. Questa attività di riesame degli atti penali alla luce anche dei
fatti nuovi potenzialmente rilevanti rientrava certamente nell’obbligo di diligenza
dell’avvocato e rispondeva al principio della difesa efficace. (…)" (istanza
3/4.3.2008, p. 9).
Ora,
se è vero che nel corso dell’interrogatorio di IS 1 tenutosi il 28.3.2006
dinanzi al procuratore pubblico Fiorenza Bergomi emerge la problematica
relativa ad un "contratto di prestito" datato 3.9.2000 concluso tra
la vittima ed il qui istante (AI 212), è altrettanto vero che per la preparazione
del suddetto interrogatorio questa Camera riconosce in ogni modo le prestazioni
del 20.3.2006, 21.3.2006 e del 22.3.2006 "riesame incarto in vista
dell’interrogatorio / rilettura di tutti i verbali e dei vari appunti allestiti
nel 2001/2002", di complessive 14 ore (come indicate). Vengono pertanto
stralciate le 10 ore indicate concernenti le prestazioni del 3.2.2003 e
dell’1.6.2004 "riesame incarto, aggiornamento della pratica e rapporto
a cliente" e del 23.1.2005 "riesame incarto e aggiornamento
della situazione", apparendo superflue ed eccessive.
Riassumendo,
viene quindi ammesso un onorario pari a 111 ore e 45 minuti a CHF 300.--/ora,
per complessivi CHF 33'525.--.
Con
le surriferite riduzioni non si misconoscono comunque la validità del lavoro e
l’impegno profuso dagli avvocati PR 1 e PR 2.
2.6
Le
spese sono ammesse in CHF 626.--, approvate come esposte, stralciata quella
inerente la prestazione del 4.3.2002, come in precedenza.
L’IVA,
calcolata al 7.6%, è pari a CHF 2'595.50.
2.7
In
conclusione, a IS 1 va rifuso – a titolo di spese legali (fino al 22.11.2007) –
l’importo di CHF 36'746.50, di cui CHF 33'525.-- a titolo di onorario, CHF 626.--
di spese e CHF 2'595.50 di IVA.
Agli
interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto
essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima
interpellazione documentata agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,
dall’introduzione in data 3.3.2008 della presente istanza, come postulato.
3.
Risarcimento
dei danni materiali
3.1
Secondo
la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire,
era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri
che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312),
per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno
pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans
e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p.
422), che l'istante deve fondare su fatti precisi e documentati (DTF 113 IV 93
e 107 IV 155). Questa interpretazione si applica evidentemente anche alle nuove
norme in vigore dall’1.1.1996. La perdita di guadagno non concerne quindi
unicamente il mancato guadagno durante il periodo della detenzione o quello
derivante dalla rottura del contratto di lavoro a seguito dell'arresto, bensì
anche tutti gli altri danni posteriori alla detenzione, a condizione che venga
stabilito un nesso di causalità adeguata tra la detenzione o il procedimento
penale ed il danno invocato. L'accusato deve quindi dimostrare che il danno
subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione (R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure
pénale bernoise et jurassienne, Neuchâtel, 1984, no. 742 ss.).
Per
la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, op.
cit., p. 593; R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung
durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen
Untersuchungsverfahren, n. 2, p. 89).
3.2
La
richiesta di CHF 890.--, a titolo di
danni materiali, per le trasferte
a __________ e le spese di pernottamento (cfr. istanza 3/4.3.2008, p. 12)
appaiono giustificate e pertanto sono integralmente risarcite, oltre interessi
al 5% dal 3.3.2008, come postulato.
4.
Riparazione del torto morale
4.1
L'indennità prevista dall'art. 317 CPP si
estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto. La
determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice (cfr. rapporto della Commissione speciale per
l'esame del CPP dell'8.11.1994, p. 96 ad art. 317 nel quale si parla di "equa
indennità"; note riassuntive della seduta del 9.7.1993 della
Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 15 ss.) ed è stabilita in
funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art.
42.
ss. CO (DTF 113 Ia 177 e
rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7). L’art.
49.
CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità
dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in
altro modo. È necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in
particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).
La
privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della
personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177.
e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229). Secondo dottrina e giurisprudenza, in
caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo
il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral,
Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für
ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126
nota 5).
Nella
prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata
della detenzione. Questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere
in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione
(REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti). Tale regola è stata
ancora di recente confermata dal Tribunale federale, che l'ha ritenuta conforme
ai dettami costituzionali (decisione TF 1P.580/2002 del 14.4.2003). Invero, la
Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere
un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione
della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi
che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del
5.5.1997
e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di
transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R.,
inc. 60.2001.111).
Nella
seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso
l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari
fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze
fisiche o psichiche per l'accusato. Benché il denaro possa apparire inadeguato
a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione,
l'indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica.
4.2
A
tal proposito l’istante postula il versamento di complessivi CHF 20'800.-- (CHF
400.
-- per ogni giorno di detenzione), oltre interessi.
Ritiene
che nel caso in esame sarebbero dati gli estremi per aumentare sensibilmente l’importo
di base, in considerazione della gravità delle accuse mosse nei suoi confronti,
del fatto che l’apertura del procedimento penale a suo carico e il suo arresto avrebbero
avuto un certo impatto mediatico anche nella Svizzera __________, ove egli
vive(va), producendo parimenti copia di diversi articoli apparsi sui quotidiani
ticinesi e sul __________ (doc. 1.c annesso all’istanza 3/4.3.2008). Rileva
altresì che qualche giorno dopo il suo arresto è nata la sua seconda figlia,
che non ha quindi potuto assistere alla sua nascita ed essere vicino a sua
moglie in quel periodo. Al riguardo ha prodotto il relativo attestato di nascita
(doc. 1.d annesso all’istanza 3/4.3.2008), richiamando contestualmente lo
scambio epistolare avvenuto il 28/29.1.2002 tra il suo patrocinatore e il
magistrato inquirente. Sostiene poi che il procedimento penale sarebbe una
delle cause del fallimento del suo matrimonio, che avrebbe pure segnato la sua
vita familiare e di coppia anche dopo la sua scarcerazione, essendo inoltre rimasto
privo di attività lavorativa e d’indennità di disoccupazione per numerosi mesi
e avendo dovuto far capo all’assistenza sociale per il mantenimento della sua
famiglia, senza dimenticare che "(…). Nel paese dove risiedeva la famiglia,
la gente parlava del coinvolgimento del marito nel procedimento penale", richiamando il contenuto dell’articolo apparso sul __________
(istanza 3/4.3.2008, p. 14). Afferma inoltre che la situazione era divenuta
insopportabile e che egli si è separato dalla moglie all’inizio del 2003,
allegando la sentenza di divorzio datata 19.4.2006 (doc. 1.g annesso
all’istanza 3/4.3.2008). Segnala infine che il procedimento penale aperto a suo
carico e il carcere preventivo sofferto sarebbero la causa della chiusura della
società __________ __________ (ndr: di cui era gerente e socio con diritto di
firma individuale), precisando tuttavia di non postulare alcun risarcimento a
questo titolo.
4.3
In
concreto, come detto, l’istante è stato arrestato il 19.12.2001 ed è stato
associato alle carceri pretoriali di __________. Il suo arresto è stato
confermato il giorno seguente dal giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy
Meli, considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di
preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente i bisogni dell’istruzione
(AI 43). L’ordine di scarcerazione è intervenuto l’8.2.2002 (AI 94). Il carcere
ingiustamente sofferto si è protratto per 52 (cinquantadue) giorni.
Ora,
applicando al caso concreto la propria prassi in materia, questa Camera ritiene
che debba essere anzitutto riconosciuto all’istante l’importo di base di CHF
10'400.-- per i 52 giorni di detenzione preventiva (CHF 200.--/giorno, come da
prassi di questa Camera per detenzioni fino a due/tre mesi; cfr., al proposito,
anche decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, consid. 5).
4.4
Va
quindi esaminato se, come fatto valere nell’istanza, sussistano nel caso di specie
gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare
un aumento della suddetta somma.
Non
vi è dubbio che all’istante sono state rivolte delle accuse gravi che hanno
avuto ripercussioni a livello personale e professionale.
Alla
vicenda è stato poi dato ampio risalto sui quotidiani ticinesi e sul __________
(cfr., nel dettaglio, doc. 1.c annesso all’istanza 3/4.3.2008, alla cui
lettura si rimanda per brevità).
Dalla
lettura dell’articolo apparso su quest’ultimo quotidiano si può, in effetti,
risalire senza grosse difficoltà alla persona del qui istante, in particolare
sulla base dei dati forniti dal giornalista (il quale, con riferimento alla
persona indiziata, ha indicato il suo nome con l’iniziale del cognome, la sua età
e lo ha definito come partner commerciale di ┼
__________, il re del mondo della __________) ["__________– Wer exekutierte __________ __________ __________ (__________,
Bild)? Die Ermittler
verdächtigen seinen Geschäftspartner: Deshalb haben sie __________ (__________)
verhaftet" (doc. 1.c annesso all’istanza
3/4.3.2008)].
Occorre altresì considerare che l’istante sia
stato sottratto alla sua famiglia quando la moglie era al termine della sua
gravidanza e al momento della nascita della sua seconda figlia, avvenuta l’11.1.2002
(copia atto di nascita 5.5.2002, doc. 1.d annesso all’istanza 3/4.3.2008).
Certamente l’intero nucleo famigliare ha sofferto profondamente di questa
difficile situazione.
Per
quanto concerne, per contro, la separazione avvenuta tra i coniugi e il susseguente
divorzio che è stato pronunciato il 19.4.2006, va rilevato che IS 1, nel corso
dell’interrogatorio tenutosi il 24.3.2006 dinanzi al procuratore pubblico
Fiorenza Bergomi, ha dichiarato che "(…) è stata
mia moglie che ha voluto separarsi in quanto ha conosciuto un altro uomo" e che "(…)
dico che per quanto a me noto non sussiste una relazione tra la volontà di mia
moglie di separarsi ed il procedimento penale in essere" (verbale
d’interrogatorio 24.3.2006, p. 2, AI 211).
Le
ripercussioni sulla sua vita famigliare e personale non possono quindi essere attribuite
esclusivamente al procedimento penale.
Per
quanto concerne poi la sua attività lavorativa, dall’estratto del registro di
commercio del Cantone Ticino risulta che la __________ __________, __________, di
cui il qui istante era socio e gerente con diritto di firma individuale, è
stata iscritta a registro di commercio il __________, è stata dichiarata in
fallimento con decreto __________ della Pretura di __________ ed è stata
radiata d’ufficio giusta l’art. 66 cpv. 2 ORC nel mese di __________ __________.
Un eventuale influsso del procedimento penale sull’andamento della società non
è documentato e provato, e sarebbe comunque un danno indiretto. Il qui istante,
interrogato il 24.3.2006 dal procuratore pubblico, ha in particolare dichiarato
che "(…). Dopo la mia scarcerazione avvenuta nel febbraio 2002, sono
rimasto senza lavoro per sette settimane circa. Ho poi lavorato per un certo
periodo, quale indipendente, fino al luglio 2002 circa, in qualità di pulitore
di materassi. Nel settembre 2002 sono stato assunto come impiegato, mi occupo
del servizio esterno di vendita, dalla ditta __________ a __________, ditta
presso la quale lavoro tutt’oggi e dalla quale percepisco un salario mensile
netto di CHF 6'500.--" (verbale d’interrogatorio 24.3.2006, p. 2, AI
211). Appare pertanto che dopo alcune difficoltà iniziali, l’istante abbia
comunque potuto riprendere un’attività professionale in qualità di dipendente.
Non
risulta infine che, a dipendenza del carcere sofferto, egli abbia subito danni
fisici o psichici superiori a quanto in una simile situazione appare comunque
normale, tant’è che non ha prodotto alcun certificato medico attestante una
specifica sofferenza fisica o psichica in relazione al procedimento penale.
Tutto
ciò considerato si giustifica aggiungere all’importo base di CHF 10'400.-- la
somma di CHF 8'000.--.
All’istante
vengono pertanto assegnati a titolo di torto morale CHF 18'400.--, oltre
interessi dal 8.2.2002 (dalla data della sua scarcerazione), come postulato.
L’importo
qui riconosciuto tiene conto della gravità delle accuse rivolte ad un padre di
famiglia che non ha potuto assistere alla nascita della sua seconda figlia,
della detenzione preventiva sofferta, della circostanza che un’ampia cerchia di
persone ha saputo del suo arresto, delle sofferenze psichiche dell’intero
nucleo famigliare (considerando che non sono state attestate da un certificato
medico), e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che
il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come avvalorato
nel decreto di abbandono 25.10.2007 e nella presente decisione.
5.
L’istante
postula infine la rifusione dell’importo complessivo di CHF 3'760.-- a titolo
di ripetibili di questa sede, di cui CHF 3'360.-- a titolo di onorario (12 ore
a CHF 280.--/ora) in applicazione dell’art. 12 del Regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili del 19.12.2007, entrato in vigore l’1.1.2008, CHF
134.40
di spese (calcolate forfetariamente in base all’art. 6 del predetto
Regolamento) e l’IVA pari a CHF 265.60.
Va
al proposito osservato che il suddetto regolamento ha subito una modifica il
18.3.2008
mediante l’introduzione dell’art. 16 cpv. 2, secondo cui "Per i procedimenti aperti prima dell’entrata in vigore
del regolamento, le ripetibili sono fissate secondo il diritto previgente" (BU 13/2008).
Di
conseguenza la richiesta dell’istante di applicare per le ripetibili una
tariffa oraria pari a CHF 280.-- non può essere accolta. Viene applicata la
tariffa oraria di CHF 250.--/ora, come da prassi di questa Camera, a cui sono
aggiunte le spese e l’IVA.
Nella
commisurazione dell’onorario inerente le prestazioni dipendenti dall’istanza di
indennità, questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio
legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del
gravame.
Ora,
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e
fattuale difficoltà particolari e l’onere lavorativo può del resto essere
considerato limitato dal momento che i patrocinatori conoscevano già la
fattispecie. Considerato infine il parziale accoglimento della domanda, a
giudizio di questa Camera appare congruo riconoscere un onorario di CHF 2'500.--,
oltre CHF 134.40 di spese e CHF 200.20 di IVA, per complessivi CHF 2'834.60.
6.
L’indennità
dovuta a IS 1 ammonta a CHF 58'871.10, di cui CHF 36'746.50 per spese di
patrocinio oltre interessi al 5% dal 3.3.2008, CHF 890.-- per danni materiali
oltre interessi al 5% 3.3.2008, CHF 18'400.-- per torto morale oltre interessi
al 5% dal 8.2.2002, e CHF 2'834.60 per ripetibili dipendenti dal presente
procedimento.
7.
Giusta
l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG.
La
tassa di giustizia di CHF 1'400.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi
CHF 1'500.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in
ragione di circa 1/6, per la somma di CHF 250.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 317 CPP ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza, lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di
abbandono 25.10.2007 emanato dal procuratore generale Bruno Balestra (ABB __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l’art.
317 CPP, l’importo di CHF 58'871.10, oltre interessi al 5% su CHF 18'400.-- dal
8.2.2002 e al 5% su CHF 37'636.50 dal 3.3.2008.
2. La
tassa di giustizia di CHF 1'500.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi
CHF 1'600.-- (milleseicento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,
in ragione di CHF 250.-- (duecentocinquanta).
3. Rimedi
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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