Lexipedia

Decisione

60.2008.74

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale

8 settembre 2008Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

a. Il

__________, verso le ore 11:00, nel __________ di una ditta di __________ è

stato scoperto il corpo privo di vita di __________ da parte della di lui

segretaria. Dagli accertamenti medico-legali esperiti è emerso che il suo

decesso è avvenuto tra le ore 21:00 del __________ e le ore 3:00 del __________

ed è stato causato da un colpo d’arma da fuoco al capo (AI 205 e AI 210).

b. Il

qui istante è stato arrestato il 19.12.2001 su ordine del procuratore generale,

poiché indiziato di essere l’autore dell’omicidio di __________. Il suo arresto

è stato confermato il giorno successivo dal giudice dell’istruzione e

dell’arresto Edy Meli, considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di

colpevolezza e di preminenti motivi d’interesse pubblico (bisogni

dell’istruzione) (AI 43). A seguito dell’istanza di libertà provvisoria

presentata il 6.2.2002, nonostante il preavviso negativo da parte del procuratore

generale, lo stesso giudice ha ordinato la sua scarcerazione l’8.2.2002 (AI

93).

c. Con

decisione 25.10.2007 il procuratore generale ha abbandonato il procedimento

penale aperto contro il qui istante per insufficienza di prove a suo carico ["(…), benché dagli atti emerga una chiara non

credibilità delle affermazioni di IS 1 come pure una illogicità dei suoi

comportamenti proprio in relazione alla sera in cui __________ è stato ucciso,

benché in corso d’inchiesta sia emerso un prestito di denaro cospicuo, che in

sé costituirebbe un sufficiente movente, non vi sono agli atti quegli elementi

sufficienti (in particolare certezza della presenza in Ticino ed invero neppure

indizio di presenza in Ticino intorno alle ore 21.00) per potere rinviare a

giudizio l’accusato (…)" (decreto di abbandono 25.10.2007, p. 9, ABB

__________)].

d. Con

l’istanza in esame, fondata sull’art. 317 CPP, IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica

e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno

sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 72'392.10 oltre

interessi, di cui CHF 50'702.10 per spese di patrocinio e per ripetibili di

questa sede, CHF 890.-- per risarcimento dei danni materiali e CHF 20'800.-- a

titolo di riparazione del torto morale. Delle sue puntuali argomentazioni si

dirà, nella misura del necessario, in corso di motivazione.

e. Come esposto in entrata, il procuratore

generale nelle sue osservazioni – di cui si dirà, laddove indispensabile, in

seguito – chiede di respingere parzialmente l’istanza. La Divisione della

giustizia, dal canto, si rimette alle osservazioni del Ministero pubblico.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte

delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni

accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un'indennità nella forma della

rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e

della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de

procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.;

R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6.

ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.).

L'indennità

prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (rifusione)

delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni

materiali, nonché nella riparazione del torto morale, la cui

determinazione è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice. Per la

definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si

applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le

regole generali degli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N.

OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2. ed., Berna 2005, n. 1854 ss.).

L'onere della prova incombe all'istante,

motivo per cui la sua richiesta di risarcimento deve essere fondata su fatti

precisi e deve essere documentata (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF

113.

IV 93 e 107 IV 155; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; N. OBERHOLZER, op.

cit., n. 1854; rapporto n. 3163, p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della

seduta del 20.7.1988 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9

ss.), e ciò malgrado la responsabilità dello Stato sia di natura causale. Del

resto, appositamente per permettergli di raccogliere la documentazione e gli elementi

necessari alla corretta quantificazione della pretesa, la legge prevede che

l'istanza debba essere introdotta entro un anno (N. SALVIONI, Codice di

procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508).

1.2

Giusta

l’art. 320 cpv. 1 CPP la domanda di indennità deve essere presentata entro un

anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione.

Il

procedimento penale promosso a carico di IS 1 si è concluso con il decreto

d’abbandono 25.10.2007 (ABB __________) emanato dal procuratore generale.

L’istanza

in esame, introdotta il 3.3.2008, è di conseguenza tempestiva.

2.

Rifusione delle spese di patrocinio

2.1

Nello

stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire questa Camera

verifica, nella fattispecie in esame, la conformità della nota di onorario ai

criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA) [in vigore fino al

31.12.2007

ma nondimeno applicabile in tal caso essendo quest’ultima in vigore

al momento dell’attività legale prestata (cfr. art. 8 TOA e art. 31 ss. TOA)] analogamente

a quanto previsto dalla legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria, applicando quindi i parametri giurisprudenziali seguiti dal

Consiglio di moderazione e dal giudice dell’istruzione e dell’arresto.

Il

Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.

-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo. Nel

riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore.

In questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento. In altre parole l'onorario a tempo va stabilito

prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto

conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità

del caso.

2.2

L’istante

postula la rifusione dell’importo complessivo di CHF 50'702.10 per le spese di

patrocinio: CHF 46'942.10 per le spese legali del procedimento [segnatamente

CHF 42'990.50 a titolo di onorario (122 ore e 5 minuti a CHF 350.--/ora), CHF

636.

-- di spese e CHF 3'315.60 di IVA] e CHF 3'760.-- a titolo di ripetibili di

questa sede [segnatamente CHF 3'360.-- a titolo di onorario (12 ore a CHF

280.

--/ora), CHF 134.40 di spese e CHF 265.50 di IVA], oltre interessi al 5%

dalla data di introduzione della presente istanza (cfr. istanza 3/4.3.2008, p.

10.

– 12 e doc. 1.f dettaglio della nota professionale ivi annesso).

2.3

Dagli

atti risulta che il 21.12.2001, a seguito della richiesta formulata il giorno

precedente, l’avv. PR 1 è stato nominato difensore d’ufficio del qui istante (AI

44).

Nella

presente istanza viene precisato che, in talune occasioni, il predetto avvocato

è stato sostituito, rispettivamente affiancato dall’avv. PR 2, evidenziando

nondimeno che "(…) ciò non ha comportato alcun doppione

nel conteggio del dispendio orario (…)" (istanza 3/4.3.2008, p. 10). In effetti, nel caso in cui un accusato

conferisce il proprio mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in

caso di avvicendamento, vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero

sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat

an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren,

p. 106).

2.4

Gli

avvocati PR 1 e PR 2 ritengono che nel caso di specie sarebbe giustificato il riconoscimento

di una tariffa oraria pari a CHF 350.--, fatta eccezione per la stesura della

presente istanza, per la quale tornerebbe applicabile il Regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili del 19.12.2007, entrato in vigore l’1.1.2008, ove è

prevista una tariffa oraria di CHF 280.--.

Gli

stessi, dopo aver riassunto brevemente lo svolgimento del procedimento penale,

evidenziano anzitutto che già al momento della nomina di un difensore d’ufficio

da parte del giudice dell’istruzione e dell’arresto [il quale, in base alla

complessità e alla delicatezza del caso, "(…) si è sentito in dovere di indirizzare la

scelta verso avvocati particolarmente specialisti ed esperti in materia, che

avessero dunque già affrontato fatti di sangue in un contesto di procedure

indiziarie", adducendo che "questa preoccupazione è stata

manifestata dal GIAR a chi scrive in occasione del preliminare contatto

telefonico il 21 dicembre 2001" (istanza 3/4.3.2008, p. 5)], la

fattispecie appariva "estremamente delicata, difficile e di tipo

indiziario", descrivendo poi nel dettaglio l’iter della loro difesa

(cfr., al proposito, istanza 3/4.3.2008, p. 5 – 11, alla cui lettura si rimanda

per brevità).

Il

procuratore generale, dal canto suo, pur riconoscendo che si è alla presenza di

un caso difficile essendo un procedimento indiziario, sostiene che non occorre

discostarsi dalla prassi di questa Camera, e di adottare quindi la tariffa

oraria pari a CHF 250.--. A suo giudizio, la fattispecie non sarebbe complessa

e non avrebbe richiesto difficoltosi approfondimenti dal profilo giuridico,

salvo per quanto attiene probabilmente alla questione riguardante la LF sulla

sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni

del 6.10.2002.

Ora,

il procedimento in esame ha indubbiamente richiesto alla difesa degli oneri non

indifferenti e un impegno significativo da parte dei patrocinatori –

circostanza che emerge dalla lettura degli atti – segnatamente con riferimento

alla gravità delle accuse mosse nei confronti del qui istante, alla circostanza

che si è trattato di un procedimento indiziario (il qui istante si è sempre professato

innocente) e alla problematica riguardante l’alibi da lui fornito (anche in

particolare con riferimento all’aspetto legato all’entrata in vigore della LF

sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni

del 6.10.2002).

D’altra

parte, essendosi concluso con un decreto di abbandono, il procedimento non ha

tuttavia richiesto la preparazione e la partecipazione a un dibattimento. Il

fatto poi che IS 1 parla solo la lingua tedesca, giustifica se del caso un

maggior dispendio orario ma non legittima una più alta remunerazione oraria.

Per

il che, a giudizio di questa Camera, si giustifica applicare una tariffa oraria

di CHF 300.-- previsti per i casi complessi (e non di CHF 350.-- come postulato),

per le prestazioni antecedenti al 2008.

2.5

Ricordato

che determinante non è tanto l'impiego temporale effettivo del caso concreto,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga

(cfr. REP. 1998 n. 126 nota 4), il dispendio orario esposto riguardo alle

prestazioni antecedenti al 2008 viene sostanzialmente confermato con alcune

correzioni.

La prestazione del 4.3.2002 "lettera a Pretura di __________, con la quale viene

trasmessa la decisione del Tribunale di __________ in relazione alla dichiarazione

di fallimento di IS 1 nell’ambito della procedura giudiziaria avviata da una dipendente

della __________ __________

" (20 minuti), essendo estranea al presente procedimento penale, non viene

considerata.

Le

prestazioni del 3.2.2003 e dell’1.6.2004 "riesame incarto, aggiornamento

della pratica e rapporto a cliente", e del 23.1.2005 "riesame

incarto e aggiornamento della situazione" non appaiono giustificate,

come del resto rettamente rilevato dal procuratore generale nelle sue

osservazioni 2/3.4.2008.

I

patrocinatori sostengono che nel periodo successivo al mese di maggio 2002 fino

al mese di marzo 2006 "(…) il lavoro difensivo si è sostanzialmente

limitato ad un aggiornamento periodico (una volta all’anno) degli atti

istruttori, con rendiconto all’accusato. Questi aggiornamenti non si riferivano

unicamente agli atti penali in senso stretto, ma comprendevano anche altri

fatti potenzialmente rilevanti per il procedimento penale. Si allude in

particolare alla causa giudiziaria in essere nel Canton __________ tra IS 1 e

gli eredi di __________. Della possibile rilevanza di questo contenzioso per

l’inchiesta si ha conferma nel verbale d’interrogatorio di IS 1 del 28 marzo

2006, p. 4. Questa attività di riesame degli atti penali alla luce anche dei

fatti nuovi potenzialmente rilevanti rientrava certamente nell’obbligo di diligenza

dell’avvocato e rispondeva al principio della difesa efficace. (…)" (istanza

3/4.3.2008, p. 9).

Ora,

se è vero che nel corso dell’interrogatorio di IS 1 tenutosi il 28.3.2006

dinanzi al procuratore pubblico Fiorenza Bergomi emerge la problematica

relativa ad un "contratto di prestito" datato 3.9.2000 concluso tra

la vittima ed il qui istante (AI 212), è altrettanto vero che per la preparazione

del suddetto interrogatorio questa Camera riconosce in ogni modo le prestazioni

del 20.3.2006, 21.3.2006 e del 22.3.2006 "riesame incarto in vista

dell’interrogatorio / rilettura di tutti i verbali e dei vari appunti allestiti

nel 2001/2002", di complessive 14 ore (come indicate). Vengono pertanto

stralciate le 10 ore indicate concernenti le prestazioni del 3.2.2003 e

dell’1.6.2004 "riesame incarto, aggiornamento della pratica e rapporto

a cliente" e del 23.1.2005 "riesame incarto e aggiornamento

della situazione", apparendo superflue ed eccessive.

Riassumendo,

viene quindi ammesso un onorario pari a 111 ore e 45 minuti a CHF 300.--/ora,

per complessivi CHF 33'525.--.

Con

le surriferite riduzioni non si misconoscono comunque la validità del lavoro e

l’impegno profuso dagli avvocati PR 1 e PR 2.

2.6

Le

spese sono ammesse in CHF 626.--, approvate come esposte, stralciata quella

inerente la prestazione del 4.3.2002, come in precedenza.

L’IVA,

calcolata al 7.6%, è pari a CHF 2'595.50.

2.7

In

conclusione, a IS 1 va rifuso – a titolo di spese legali (fino al 22.11.2007) –

l’importo di CHF 36'746.50, di cui CHF 33'525.-- a titolo di onorario, CHF 626.--

di spese e CHF 2'595.50 di IVA.

Agli

interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto

essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima

interpellazione documentata agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,

dall’introduzione in data 3.3.2008 della presente istanza, come postulato.

3.

Risarcimento

dei danni materiali

3.1

Secondo

la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme

precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire,

era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri

che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312),

per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno

pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans

e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p.

422), che l'istante deve fondare su fatti precisi e documentati (DTF 113 IV 93

e 107 IV 155). Questa interpretazione si applica evidentemente anche alle nuove

norme in vigore dall’1.1.1996. La perdita di guadagno non concerne quindi

unicamente il mancato guadagno durante il periodo della detenzione o quello

derivante dalla rottura del contratto di lavoro a seguito dell'arresto, bensì

anche tutti gli altri danni posteriori alla detenzione, a condizione che venga

stabilito un nesso di causalità adeguata tra la detenzione o il procedimento

penale ed il danno invocato. L'accusato deve quindi dimostrare che il danno

subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione (R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure

pénale bernoise et jurassienne, Neuchâtel, 1984, no. 742 ss.).

Per

la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO

(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, op.

cit., p. 593; R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung

durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen

Untersuchungsverfahren, n. 2, p. 89).

3.2

La

richiesta di CHF 890.--, a titolo di

danni materiali, per le trasferte

a __________ e le spese di pernottamento (cfr. istanza 3/4.3.2008, p. 12)

appaiono giustificate e pertanto sono integralmente risarcite, oltre interessi

al 5% dal 3.3.2008, come postulato.

4.

Riparazione del torto morale

4.1

L'indennità prevista dall'art. 317 CPP si

estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto. La

determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere

d'apprezzamento del giudice (cfr. rapporto della Commissione speciale per

l'esame del CPP dell'8.11.1994, p. 96 ad art. 317 nel quale si parla di "equa

indennità"; note riassuntive della seduta del 9.7.1993 della

Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 15 ss.) ed è stabilita in

funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art.

42.

ss. CO (DTF 113 Ia 177 e

rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7). L’art.

49.

CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità

dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in

altro modo. È necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in

particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).

La

privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della

personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177.

e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229). Secondo dottrina e giurisprudenza, in

caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo

il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral,

Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für

ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126

nota 5).

Nella

prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata

della detenzione. Questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere

in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione

(REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti). Tale regola è stata

ancora di recente confermata dal Tribunale federale, che l'ha ritenuta conforme

ai dettami costituzionali (decisione TF 1P.580/2002 del 14.4.2003). Invero, la

Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere

un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione

della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi

che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del

5.5.1997

e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di

transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R.,

inc. 60.2001.111).

Nella

seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso

l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari

fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze

fisiche o psichiche per l'accusato. Benché il denaro possa apparire inadeguato

a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione,

l'indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica.

4.2

A

tal proposito l’istante postula il versamento di complessivi CHF 20'800.-- (CHF

400.

-- per ogni giorno di detenzione), oltre interessi.

Ritiene

che nel caso in esame sarebbero dati gli estremi per aumentare sensibilmente l’importo

di base, in considerazione della gravità delle accuse mosse nei suoi confronti,

del fatto che l’apertura del procedimento penale a suo carico e il suo arresto avrebbero

avuto un certo impatto mediatico anche nella Svizzera __________, ove egli

vive(va), producendo parimenti copia di diversi articoli apparsi sui quotidiani

ticinesi e sul __________ (doc. 1.c annesso all’istanza 3/4.3.2008). Rileva

altresì che qualche giorno dopo il suo arresto è nata la sua seconda figlia,

che non ha quindi potuto assistere alla sua nascita ed essere vicino a sua

moglie in quel periodo. Al riguardo ha prodotto il relativo attestato di nascita

(doc. 1.d annesso all’istanza 3/4.3.2008), richiamando contestualmente lo

scambio epistolare avvenuto il 28/29.1.2002 tra il suo patrocinatore e il

magistrato inquirente. Sostiene poi che il procedimento penale sarebbe una

delle cause del fallimento del suo matrimonio, che avrebbe pure segnato la sua

vita familiare e di coppia anche dopo la sua scarcerazione, essendo inoltre rimasto

privo di attività lavorativa e d’indennità di disoccupazione per numerosi mesi

e avendo dovuto far capo all’assistenza sociale per il mantenimento della sua

famiglia, senza dimenticare che "(…). Nel paese dove risiedeva la famiglia,

la gente parlava del coinvolgimento del marito nel procedimento penale", richiamando il contenuto dell’articolo apparso sul __________

(istanza 3/4.3.2008, p. 14). Afferma inoltre che la situazione era divenuta

insopportabile e che egli si è separato dalla moglie all’inizio del 2003,

allegando la sentenza di divorzio datata 19.4.2006 (doc. 1.g annesso

all’istanza 3/4.3.2008). Segnala infine che il procedimento penale aperto a suo

carico e il carcere preventivo sofferto sarebbero la causa della chiusura della

società __________ __________ (ndr: di cui era gerente e socio con diritto di

firma individuale), precisando tuttavia di non postulare alcun risarcimento a

questo titolo.

4.3

In

concreto, come detto, l’istante è stato arrestato il 19.12.2001 ed è stato

associato alle carceri pretoriali di __________. Il suo arresto è stato

confermato il giorno seguente dal giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy

Meli, considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di

preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente i bisogni dell’istruzione

(AI 43). L’ordine di scarcerazione è intervenuto l’8.2.2002 (AI 94). Il carcere

ingiustamente sofferto si è protratto per 52 (cinquantadue) giorni.

Ora,

applicando al caso concreto la propria prassi in materia, questa Camera ritiene

che debba essere anzitutto riconosciuto all’istante l’importo di base di CHF

10'400.-- per i 52 giorni di detenzione preventiva (CHF 200.--/giorno, come da

prassi di questa Camera per detenzioni fino a due/tre mesi; cfr., al proposito,

anche decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, consid. 5).

4.4

Va

quindi esaminato se, come fatto valere nell’istanza, sussistano nel caso di specie

gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare

un aumento della suddetta somma.

Non

vi è dubbio che all’istante sono state rivolte delle accuse gravi che hanno

avuto ripercussioni a livello personale e professionale.

Alla

vicenda è stato poi dato ampio risalto sui quotidiani ticinesi e sul __________

(cfr., nel dettaglio, doc. 1.c annesso all’istanza 3/4.3.2008, alla cui

lettura si rimanda per brevità).

Dalla

lettura dell’articolo apparso su quest’ultimo quotidiano si può, in effetti,

risalire senza grosse difficoltà alla persona del qui istante, in particolare

sulla base dei dati forniti dal giornalista (il quale, con riferimento alla

persona indiziata, ha indicato il suo nome con l’iniziale del cognome, la sua età

e lo ha definito come partner commerciale di ┼

__________, il re del mondo della __________) ["__________– Wer exekutierte __________ __________ __________ (__________,

Bild)? Die Ermittler

verdächtigen seinen Geschäftspartner: Deshalb haben sie __________ (__________)

verhaftet" (doc. 1.c annesso all’istanza

3/4.3.2008)].

Occorre altresì considerare che l’istante sia

stato sottratto alla sua famiglia quando la moglie era al termine della sua

gravidanza e al momento della nascita della sua seconda figlia, avvenuta l’11.1.2002

(copia atto di nascita 5.5.2002, doc. 1.d annesso all’istanza 3/4.3.2008).

Certamente l’intero nucleo famigliare ha sofferto profondamente di questa

difficile situazione.

Per

quanto concerne, per contro, la separazione avvenuta tra i coniugi e il susseguente

divorzio che è stato pronunciato il 19.4.2006, va rilevato che IS 1, nel corso

dell’interrogatorio tenutosi il 24.3.2006 dinanzi al procuratore pubblico

Fiorenza Bergomi, ha dichiarato che "(…) è stata

mia moglie che ha voluto separarsi in quanto ha conosciuto un altro uomo" e che "(…)

dico che per quanto a me noto non sussiste una relazione tra la volontà di mia

moglie di separarsi ed il procedimento penale in essere" (verbale

d’interrogatorio 24.3.2006, p. 2, AI 211).

Le

ripercussioni sulla sua vita famigliare e personale non possono quindi essere attribuite

esclusivamente al procedimento penale.

Per

quanto concerne poi la sua attività lavorativa, dall’estratto del registro di

commercio del Cantone Ticino risulta che la __________ __________, __________, di

cui il qui istante era socio e gerente con diritto di firma individuale, è

stata iscritta a registro di commercio il __________, è stata dichiarata in

fallimento con decreto __________ della Pretura di __________ ed è stata

radiata d’ufficio giusta l’art. 66 cpv. 2 ORC nel mese di __________ __________.

Un eventuale influsso del procedimento penale sull’andamento della società non

è documentato e provato, e sarebbe comunque un danno indiretto. Il qui istante,

interrogato il 24.3.2006 dal procuratore pubblico, ha in particolare dichiarato

che "(…). Dopo la mia scarcerazione avvenuta nel febbraio 2002, sono

rimasto senza lavoro per sette settimane circa. Ho poi lavorato per un certo

periodo, quale indipendente, fino al luglio 2002 circa, in qualità di pulitore

di materassi. Nel settembre 2002 sono stato assunto come impiegato, mi occupo

del servizio esterno di vendita, dalla ditta __________ a __________, ditta

presso la quale lavoro tutt’oggi e dalla quale percepisco un salario mensile

netto di CHF 6'500.--" (verbale d’interrogatorio 24.3.2006, p. 2, AI

211). Appare pertanto che dopo alcune difficoltà iniziali, l’istante abbia

comunque potuto riprendere un’attività professionale in qualità di dipendente.

Non

risulta infine che, a dipendenza del carcere sofferto, egli abbia subito danni

fisici o psichici superiori a quanto in una simile situazione appare comunque

normale, tant’è che non ha prodotto alcun certificato medico attestante una

specifica sofferenza fisica o psichica in relazione al procedimento penale.

Tutto

ciò considerato si giustifica aggiungere all’importo base di CHF 10'400.-- la

somma di CHF 8'000.--.

All’istante

vengono pertanto assegnati a titolo di torto morale CHF 18'400.--, oltre

interessi dal 8.2.2002 (dalla data della sua scarcerazione), come postulato.

L’importo

qui riconosciuto tiene conto della gravità delle accuse rivolte ad un padre di

famiglia che non ha potuto assistere alla nascita della sua seconda figlia,

della detenzione preventiva sofferta, della circostanza che un’ampia cerchia di

persone ha saputo del suo arresto, delle sofferenze psichiche dell’intero

nucleo famigliare (considerando che non sono state attestate da un certificato

medico), e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che

il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come avvalorato

nel decreto di abbandono 25.10.2007 e nella presente decisione.

5.

L’istante

postula infine la rifusione dell’importo complessivo di CHF 3'760.-- a titolo

di ripetibili di questa sede, di cui CHF 3'360.-- a titolo di onorario (12 ore

a CHF 280.--/ora) in applicazione dell’art. 12 del Regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili del 19.12.2007, entrato in vigore l’1.1.2008, CHF

134.40

di spese (calcolate forfetariamente in base all’art. 6 del predetto

Regolamento) e l’IVA pari a CHF 265.60.

Va

al proposito osservato che il suddetto regolamento ha subito una modifica il

18.3.2008

mediante l’introduzione dell’art. 16 cpv. 2, secondo cui "Per i procedimenti aperti prima dell’entrata in vigore

del regolamento, le ripetibili sono fissate secondo il diritto previgente" (BU 13/2008).

Di

conseguenza la richiesta dell’istante di applicare per le ripetibili una

tariffa oraria pari a CHF 280.-- non può essere accolta. Viene applicata la

tariffa oraria di CHF 250.--/ora, come da prassi di questa Camera, a cui sono

aggiunte le spese e l’IVA.

Nella

commisurazione dell’onorario inerente le prestazioni dipendenti dall’istanza di

indennità, questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame.

Ora,

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e

fattuale difficoltà particolari e l’onere lavorativo può del resto essere

considerato limitato dal momento che i patrocinatori conoscevano già la

fattispecie. Considerato infine il parziale accoglimento della domanda, a

giudizio di questa Camera appare congruo riconoscere un onorario di CHF 2'500.--,

oltre CHF 134.40 di spese e CHF 200.20 di IVA, per complessivi CHF 2'834.60.

6.

L’indennità

dovuta a IS 1 ammonta a CHF 58'871.10, di cui CHF 36'746.50 per spese di

patrocinio oltre interessi al 5% dal 3.3.2008, CHF 890.-- per danni materiali

oltre interessi al 5% 3.3.2008, CHF 18'400.-- per torto morale oltre interessi

al 5% dal 8.2.2002, e CHF 2'834.60 per ripetibili dipendenti dal presente

procedimento.

7.

Giusta

l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG.

La

tassa di giustizia di CHF 1'400.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi

CHF 1'500.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in

ragione di circa 1/6, per la somma di CHF 250.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 317 CPP ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

§ Di conseguenza, lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di

abbandono 25.10.2007 emanato dal procuratore generale Bruno Balestra (ABB __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l’art.

317 CPP, l’importo di CHF 58'871.10, oltre interessi al 5% su CHF 18'400.-- dal

8.2.2002 e al 5% su CHF 37'636.50 dal 3.3.2008.

2. La

tassa di giustizia di CHF 1'500.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi

CHF 1'600.-- (milleseicento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,

in ragione di CHF 250.-- (duecentocinquanta).

3. Rimedi

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster