60.2008.76
Istanza di ispezione degli atti. commissione tutoria regionale quale istante
11 aprile 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.76
Data decisione, Autorità:
11.04.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. commissione tutoria regionale quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.76
Lugano
11 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21.2/5.3.2008
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad
accedere agli atti di un procedimento penale;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera in data
5.3.2008, con scritto mediante il quale si è rimesso al prudente giudizio di
questa Camera;
richiamate le osservazioni 13/17.3.2008 di PI
1, con le quali comunica il proprio accordo all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una segnalazione da parte
della madre di __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento
penale (inc. MP __________) a carico di PI 1, conclusosi con decreto di non
luogo a procedere emanato il 6.12.2006 (__________) per inesistenza degli estremi
di reato.
2. La
Commissione istante, chiamata in causa sempre da una non meglio precisata madre
preoccupata per la figlia, chiede di poter sapere se vi sono delle inchieste in
corso o delle condanne a carico di PI 1. Il Ministero pubblico si è rimesso al
prudente giudizio di questa Camera, mentre PI 1 ha dato il proprio accordo a comunicare
alla Commissione istante se vi sono inchieste o condanne a suo carico.
3. L'art.
27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di
un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".
4. Nella
fattispecie sono realizzati i presupposti di legge, stante il legittimo
interesse della IS 1 istante, che dopo l'adozione della Legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC)
dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in
materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie
comunali.
5. L’istanza
è accolta. Copia dell’incarto NLP __________ è accessibile, presso questa
Camera, ad un rappresentante della Commissione istante, che potrà prendere
visione degli atti ed estrarre eventuali copie.
6. Considerati
il carattere e la funzione pubblica della Commissione istante, si rinuncia al
prelievo della tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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