60.2008.78
Ricorso contro la decisione del Giar che respinge istanza di libertà provvisoria
18 marzo 2008Italiano15 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2008.78
Data decisione, Autorità:
18.03.2008, CRP
Titolo:
Ricorso contro la decisione del Giar che respinge istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI FUGA
PROPORZIONALITÀ
art. 95 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
art. 284 cpv. 1 cf. a CPP-TI
Incarto n.
60.2008.78
Lugano
18 marzo 2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 7/10.3.2008
presentato da
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 3.3.2008 del giudice
dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli (inc. Giar __________) con cui ha
respinto l’istanza di libertà provvisoria del 22/25.2.2008;
richiamate le osservazioni 11/12.3.2008 del
giudice dell’istruzione e dell’arresto, con cui formula alcune puntuali considerazioni
e per il resto si rimette al giudizio di questa Camera;
richiamate le osservazioni 12/13.3.2008 del
procuratore pubblico Mario Branda, con cui chiede la conferma della decisione
del giudice dell’istruzione e dell’arresto ed il rigetto del ricorso;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Il
ricorrente è stato fermato in dogana a __________, unitamente ad un’altra persona,
in data 22.1.2008, siccome alla guida di un’autovettura nel cui cruscotto erano
celati Euro __________.--. L’arresto è stato confermato il giorno seguente dal
giudice dell’istruzione e dell’arresto. Il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale (inc. MP __________) per infrazione alla LStup e
riciclaggio. Il ricorrente è stato sentito diverse volte in polizia (il
22.1.2008, l’1.2.2008 ed il 12.2.2008) ed una volta dal procuratore pubblico
(il 20.2.2008, AI 40).
b. Con
scritto 22/25.2.2008 (anticipato per fax il 22.2.2008, pervenuto per posta al Ministero
pubblico il 25.2.2008) il patrocinatore del ricorrente ha presentato un’istanza
di libertà provvisoria (AI 46). Dagli atti dell’incarto MP __________ non
risulta la copia anticipata per fax: agli atti dell’incarto del giudice
dell’istruzione e dell’arresto (in. Giar __________) c’è l’originale della
richiesta di libertà provvisoria (doc. 1), ma nessuna comunicazione per fax. Il
procuratore pubblico, interpellato, ha confermato che il fax è pervenuto il
22.2.2008 alle ore 11.32.
c. Con
preavviso negativo del 28/29.2.2008 il procuratore pubblico ha respinto la richiesta
ed ha trasmesso l’incarto al giudice dell’istruzione e dell’arresto.
Nel proprio
preavviso negativo il magistrato inquirente adduce l’esistenza di indizi di
colpevolezza in relazione alla confezione del denaro ritrovato, alla
contaminazione dello stesso, alle tracce trovate nell’autovettura, alle
spiegazioni improponibili del ricorrente riguardo al viaggio __________, alla
modalità di occultamento del denaro, all’ignoranza (addotta) della provenienza
dei fondi. Tutto ciò permette di ipotizzare, almeno per dolo eventuale, il
reato di riciclaggio. Il procuratore pubblico invoca poi, a sostegno del
mantenimento della carcerazione preventiva, i bisogni istruttori (per
identificare i mandati ed i contatti, permanendo un pericolo di collusione), il
pericolo di fuga (sopperibile con una cauzione di CHF 20'000.--), ed il
rispetto della proporzionalità.
d. Con
giudizio del 3.3.2008, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha respinto la
richiesta di libertà provvisoria.
Il giudice
dell’istruzione e dell’arresto esamina dapprima la contestazione circa la
tempestività del preavviso negativo del procuratore pubblico, ribadendo che
un’istanza di libertà, come pure un gravame, non sia proponibile per fax.
Riguardo ai
seri indizi di colpevolezza, il giudice dell’istruzione e dell’arresto constata
che il trasporto di fondi può essere un atto di riciclaggio: le modalità di trasporto,
le indicazioni sui motivi del viaggio, il ricorrere ad una persona ignara dello
scopo del viaggio per condurre la vettura, la modalità di presa in consegna dei
fondi a __________, la misteriosa presenza/assenza di un terzo passeggero, il
taglio delle banconote e la loro contaminazione sono tutti elementi a sostegno
della provenienza illecita, rispettivamente provenienza da un traffico di
stupefacenti dei fondi scoperti alla dogana. Dei motivi preminenti di interesse
pubblico a sostegno della detenzione preventiva, il giudice dell’istruzione e
dell’arresto considera di non avere elementi per esprimersi sui bisogni
istruttori e sul pericolo di collusione. Ritiene realizzato il pericolo di
fuga, a motivo dell’assenza di legami con il nostro paese del ricorrente a
fronte di un’imputazione non priva di gravità, ritenuta anche la situazione
economica precaria del ricorrente ed i suoi precedenti in patria. Per la
proporzionalità, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ritiene che il
rischio della possibile pena sia superiore alla detenzione preventiva. Ritiene
inoltre che gli inquirenti abbiano agito con celerità e l’inchiesta non
presenti tempi morti nella sua conduzione.
e. Con
gravame 7/10.3.2008, il qui ricorrente impugna la decisione del giudice
dell’istruzione e dell’arresto, chiedendo di essere posto in libertà.
Preliminarmente
chiede a questa Camera di esprimersi sulla validità o meno della presentazione
di una domanda di libertà provvisoria per fax.
Nel merito,
il ricorrente contesta l’esistenza di seri indizi di colpevolezza, in quanto
egli non avrebbe conosciuto l’importo dei fondi effettivamente trasportati e
non avrebbe dubitato di una loro eventuale provenienza da traffici di
stupefacenti: e, lui avrebbe agito unicamente per recuperare un importo di Euro
35'000.-- legato al commercio di autovetture, utilizzando un’auto messagli a
disposizione. Il ricorrente evidenzia come l’altra persona fermata con lui sia
stata messa in libertà, mentre non sarebbe stato emesso un ordine d’arresto per
la “terza” persona, e neppure sarebbero in corso accertamenti in __________ o
in __________. Per il ricorrente non ci sarebbe neppure l’elemento soggettivo
del riciclaggio, non avendo lui oltretutto dei precedenti per stupefacenti: non
sarebbe dato neppure il dolo eventuale.
Il ricorrente
contesta il pericolo di fuga ed evidenzia la sua situazione economica disastrata,
che esclude il versamento della cauzione e che l’avrebbe convinto a mettersi a
disposizione per effettuare il viaggio a __________. Il ricorrente adduce di
essere intenzionato a presentarsi al dibattimento ed in ogni caso il nostro
paese potrebbe chiedere all’__________ di assumere il procedimento a suo carico.
f. Nelle
proprie osservazione al gravame, il giudice dell’istruzione e dell’arresto precisa
che in relazione alla validità dell’istanza di libertà via fax avrebbe seguito
la prassi, e come ci sarebbe la necessità di una forma autografa. Nel merito,
fa alcune precisazioni, in particolare in relazione alla delega di un
procedimento ad uno Stato estero.
g. Nelle
proprie osservazioni il procuratore pubblico postula la conferma della decisione
del giudice dell’istruzione e dell’arresto, rimandando a quanto scritto nel preavviso
negativo.
Considerandi
1.
La Camera dei ricorsi penali è autorità
di ricorso contro le decisioni del giudice dell’istruzione e dell’arresto in
materia di privazione della libertà personale (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP). Il
gravame – interposto il 7/10.3.2008 contro la decisione 3.3.2008 del giudice
dell’istruzione e dell’arresto (inc. Giar __________) – è tempestivo e ricevibile
in ordine.
2.
2.1.
In ordine, il
ricorrente ripropone l’argomento relativo alla validità dell’anticipazione via
fax di un’istanza di libertà per il computo dei termini del preavviso formulato
dal procuratore pubblico: egli fa riferimento alla prassi del giudice
dell’istruzione e dell’arresto, che in certi casi imporrebbe tale modalità di
comunicazione, ed in altri casi la escluderebbe.
Nella propria
decisione il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha richiamato il principio
notorio che istanze e reclami inoltrati via fax non sono ricevibili. A ciò
nulla muta la prassi del giudice dell’istruzione e dell’arresto di accettare
(ed invitare) la trasmissione via fax di osservazioni in materia di libertà
provvisoria (in considerazione dei termini estremamente brevi per la
decisione), l‘utilizzo del fax per altre comunicazioni con gli inquirenti. Il giudice
dell’istruzione e dell’arresto fa poi riferimento ai lavori preparatori (N.
SALVIONI, Codice di Procedura Penale annotato, Locarno 1999, p. 73/74 ad art.
7).
2.2
La
conclusione del giudice dell’istruzione e dell’arresto è corretta e merita
conferma, ritenuto come anche il Tribunale federale abbia avuto modo di
giudicare che, per motivi di sicurezza, si esige che un atto di ricorso sia
munito della firma originale, ciò che l’ha portato a concludere che un ricorso
non può essere presentato validamente per fax (DTF 121 II 252). Solo in ambiti
particolari, dove ad esempio è ammessa anche una comunicazione telefonica, è
possibile ammettere anche quella formulata per fax, come nel caso dell’opposizione
al precetto esecutivo in ambito LEF (DTF 127 III 181).
È pacifico
che un’istanza di libertà provvisoria ai sensi dell’art. 108 CPP dà il via ad
una procedura regolamentata dal CPP con tempi precisi. E quindi non una
semplice richiesta o comunicazione, ma un atto procedurale importante, paragonabile
ad un ricorso. Di modo che per un simile atto è necessario un suo inoltro in
forma originale, ed il computo dei termini va fatto a partire dalla ricezione
di quest’ultima. L’eventuale anticipazione per fax (come nel caso concreto,
visto che l’istanza è stata regolarmente spedita per posta), in quanto
anticipazione, non fa partire il computo dei termini.
.
3.
Secondo
gli art. 95 ss. CPP e la giurisprudenza di questa Camera che li interpreta nel
solco di quella del Tribunale federale in tema di libertà personale, arresto e
mantenimento rispettivamente proroga del carcere preventivo esigono da un lato
l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato e
dall’altro la giustificazione di bisogni dell’istruzione, di garanzia contro i
rischi di collusione e dell’inquinamento delle prove, della protezione
dell’ordine pubblico, del pericolo di fuga e di recidiva, con contemporaneo
rispetto del principio della proporzionalità (REP. 1998 n. 105, 1988 p. 413,
1986.
p. 158 e 1980 p. 40; decisione TF 1P.304/2003 del 10.6.2003; DTF 125 I 60,
115.
Ia 293, 102 Ia 381; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice
di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 7 ss. ad art. 95 CPP; G.
PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea
2006, n. 844 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 68 n. 8 ss.).
Il diritto
fondamentale alla libertà personale può soffrire eccezione per quanto sopra
riassunto e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base legale
chiara (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 c. 3), è presa per ragioni di
preminente interesse pubblico ed è rispettosa di proporzionalità: questa Camera
decide con libero esame del fatto e del diritto (art. 286 cpv. 4 CPP; DTF 125 I
361.
e 123 I 268; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ss. ad art.
95.
CPP).
4.
Va
ancora ed in particolare ribadito che, per quanto riguarda l’esistenza di gravi
indizi di colpevolezza, non spetta a questa Camera esprimersi in termini
definitivi, trattandosi di questione che rientra nella competenza del giudice
di merito. Ciò significa che la Camera dei ricorsi penali deve sì effettuare un
esame, ma non deve trattarsi di un’analisi troppo approfondita e tale da pregiudicare
le future valutazioni del giudice di merito.
5.
Nel
presente caso sono certamente dati dei gravi indizi di colpevolezza a carico
del ricorrente.
Già in base a
circostanze oggettive quali quelle del fermo, la somma scovata (non
indifferente), la modalità di confezionamento, il taglio delle banconote, la
modalità di occultamento (in un apposito ricettacolo), la contaminazione da
stupefacenti, la modalità di presa in consegna della somma (affidando l’auto a
terzi), la presenza di una terza persona all’andata, l’utilizzo di
un’autovettura di terzi.
A queste
circostanze oggettive ed indizianti si aggiungono le poco o nulla convincenti
spiegazioni fornite dal ricorrente riguardo alla genesi del viaggio (come sarebbe
stato contattato, come sarebbe stata messa a disposizione l’auto, come avrebbe
contattato il compagno di viaggio), ai motivi dello stesso viaggio, alle circostanze
del suo svolgimento. Allo stadio attuale si tratta di gravi indizi, che
evidentemente devono trovare ancora conferma da ulteriori accertamenti tesi a
determinare l’altro compagno di viaggio, nonché i possibili contatti in __________
ed in __________.
6.
Il ricorrente contesta l’esistenza di un
pericolo di fuga, dando la propria disponibilità a presentarsi ed evidenziando
la possibilità di far assumere, se del caso, il procedimento dalla autorità
penali __________.
7.
Di
principio il pericolo di fuga dev’essere analizzato in funzione di un insieme
di criteri (quali il carattere dell’interessato, la sua moralità, le risorse di
cui dispone, i legami con lo Stato che lo persegue ed i suoi contatti con
l’estero) che facciano apparire il rischio di fuga non solo possibile, ma anche
probabile (DTF 117 Ia 69, consid. 4a p. 70).
Come ricordato dalla giurisprudenza di
questa Camera, il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione
preventiva, deve essere concreto e rivestire una certa probabilità. In altri
termini, lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe
con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale)
esecuzione della pena.
La gravità
dell’infrazione non può, sola, giustificare la protrazione della detenzione,
anche se permette spesso di presumere un pericolo di fuga in ragione
dell’importanza della pena che incombe sull’accusato (DTF 125 I 60, consid. 3a p. 62; decisione TF 1B_92/2007 –1B_94/2007
del 19.6.2007, consid. 7 p. 3).
“La
perspective que le prévenu a de se voir infliger une peine importante fait fortement
présumer l’existence d’un risque de fuite” (C. MURBACH / M. BOCQUET, La
détention provisoire au regard de la jurisprudence actuelle et du futur Code de
procédure pénale suisse, in: SJ 2007 II p. 1 ss., p. 26).
Come ricordava Luvini (M. LUVINI, I
presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in:
REP. 1989 p. 287 ss., in particolare p. 292) in merito alla gravità del reato:
“(…) si tratta di elemento “indiziante” importante che va considerato attentamente
per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta
più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di
pena detentiva e/o in assenza (ovviamente in caso di eventuale condanna) di
prospettive per una sospensione condizionale”.
Il pericolo
di fuga appare accentuato dal fatto che ci si avvicina al giudizio di merito (DTF
106.
Ia 407; 102 Ia 382; 106; C. MURBACH / M. BOCQUET, op. cit., p. 26).
Il pericolo
di fuga non può essere negato invocando la possibilità di ottenere
l’estradizione (decisione TF 1P.185/2005 del 5.4.2005) o l’assunzione del
procedimento penale dall’eventuale paese di latitanza.
Come ricordato sempre dalla giurisprudenza
del giudice dell’istruzione e dell’arresto, “Pacifico che a poco valgono,
per quest’analisi, le semplici dichiarazioni d’intenti dell’accusato stesso”
(decisione Giar 26.10.2001 in re A., inc. __________).
Tra i criteri
da prendere in considerazione ci sono anche i legami con lo Stato che lo
persegue ed i suoi contatti con l’estero. Il Tribunale federale ha già ritenuto
che il fatto di vivere soli, senza un patrimonio, e di avere dei debiti per
qualche migliaio di franchi “fragilizza” il legame con il paese che lo persegue
(decisione TF 1B.185/2005 del 5.4.2005, consid. 3.2, p. 3 ).
8.
Alla
luce dei criteri e delle circostanze surriferite, occorre concludere che nel
caso concreto sia dato il pericolo di fuga.
Il ricorrente
non ha nessun legame con il nostro territorio. La sua situazione in patria è
economicamente fragile e debitoria. L’imputazione cui è confrontato è di una
certa gravità, con una prospettiva di possibile pena (in caso di eventuale
condanna) superiore alla detenzione preventiva sofferta. Gli argomenti addotti
nel gravame, con semplici dichiarazioni d’intenti (di presentarsi al
dibattimento) o indicando la possibilità dell’assunzione del procedimento
penale dall’eventuale paese di latitanza, come indicato in precedenza, non sono
certo concludenti e determinanti.
9.
Rimane da ultimo l’esame della decisione
del giudice dell’istruzione e dell’arresto nell’ottica della proporzionalità.
In merito a
tale principio, invocato dal ricorrente in relazione anzitutto alla durata del
carcere preventivo, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo,
ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi
quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere
inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5; 113 Ia 185; 107 Ia
257.
consid. 2 e 3; 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).
Il protrarsi
del carcere preventivo deve comunque obbedire anche al principio della
celerità, stando al quale la durata dipende anche dalle circostanze concrete,
in particolare dalla vastità e complessità dell’inchiesta e dal comportamento
dell’arrestato (DTF 107 Ia 259 consid. 3b; 105 Ia 33 consid. 4b).
10.
Nel presente
caso, nell’ottica della proporzionalità, la durata della detenzione preventiva
non supera la pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere
inflitta dal giudice di merito. Nell’ottica della celerità, la conduzione
dell’inchiesta è stata adeguata, anche se le implicazioni internazionali
fisiologiche in una simile inchiesta richiedono di agire al più presto per i
necessari accertamenti (sul terzo passeggero all’andata, sui contatti in __________
ed in __________).
11.
Il
ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 39 lit. f LTG, gli
articoli menzionati ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il ricorso è
respinto.
2. La tassa di
giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi CHF 650.--
(seicentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, c/o __________, __________.
3. Rimedio di
diritto
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale
al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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