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Decisione

60.2008.78

Ricorso contro la decisione del Giar che respinge istanza di libertà provvisoria

18 marzo 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

a. Il

ricorrente è stato fermato in dogana a __________, unitamente ad un’altra persona,

in data 22.1.2008, siccome alla guida di un’autovettura nel cui cruscotto erano

celati Euro __________.--. L’arresto è stato confermato il giorno seguente dal

giudice dell’istruzione e dell’arresto. Il Ministero pubblico ha aperto un

procedimento penale (inc. MP __________) per infrazione alla LStup e

riciclaggio. Il ricorrente è stato sentito diverse volte in polizia (il

22.1.2008, l’1.2.2008 ed il 12.2.2008) ed una volta dal procuratore pubblico

(il 20.2.2008, AI 40).

b. Con

scritto 22/25.2.2008 (anticipato per fax il 22.2.2008, pervenuto per posta al Ministero

pubblico il 25.2.2008) il patrocinatore del ricorrente ha presentato un’istanza

di libertà provvisoria (AI 46). Dagli atti dell’incarto MP __________ non

risulta la copia anticipata per fax: agli atti dell’incarto del giudice

dell’istruzione e dell’arresto (in. Giar __________) c’è l’originale della

richiesta di libertà provvisoria (doc. 1), ma nessuna comunicazione per fax. Il

procuratore pubblico, interpellato, ha confermato che il fax è pervenuto il

22.2.2008 alle ore 11.32.

c. Con

preavviso negativo del 28/29.2.2008 il procuratore pubblico ha respinto la richiesta

ed ha trasmesso l’incarto al giudice dell’istruzione e dell’arresto.

Nel proprio

preavviso negativo il magistrato inquirente adduce l’esistenza di indizi di

colpevolezza in relazione alla confezione del denaro ritrovato, alla

contaminazione dello stesso, alle tracce trovate nell’autovettura, alle

spiegazioni improponibili del ricorrente riguardo al viaggio __________, alla

modalità di occultamento del denaro, all’ignoranza (addotta) della provenienza

dei fondi. Tutto ciò permette di ipotizzare, almeno per dolo eventuale, il

reato di riciclaggio. Il procuratore pubblico invoca poi, a sostegno del

mantenimento della carcerazione preventiva, i bisogni istruttori (per

identificare i mandati ed i contatti, permanendo un pericolo di collusione), il

pericolo di fuga (sopperibile con una cauzione di CHF 20'000.--), ed il

rispetto della proporzionalità.

d. Con

giudizio del 3.3.2008, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha respinto la

richiesta di libertà provvisoria.

Il giudice

dell’istruzione e dell’arresto esamina dapprima la contestazione circa la

tempestività del preavviso negativo del procuratore pubblico, ribadendo che

un’istanza di libertà, come pure un gravame, non sia proponibile per fax.

Riguardo ai

seri indizi di colpevolezza, il giudice dell’istruzione e dell’arresto constata

che il trasporto di fondi può essere un atto di riciclaggio: le modalità di trasporto,

le indicazioni sui motivi del viaggio, il ricorrere ad una persona ignara dello

scopo del viaggio per condurre la vettura, la modalità di presa in consegna dei

fondi a __________, la misteriosa presenza/assenza di un terzo passeggero, il

taglio delle banconote e la loro contaminazione sono tutti elementi a sostegno

della provenienza illecita, rispettivamente provenienza da un traffico di

stupefacenti dei fondi scoperti alla dogana. Dei motivi preminenti di interesse

pubblico a sostegno della detenzione preventiva, il giudice dell’istruzione e

dell’arresto considera di non avere elementi per esprimersi sui bisogni

istruttori e sul pericolo di collusione. Ritiene realizzato il pericolo di

fuga, a motivo dell’assenza di legami con il nostro paese del ricorrente a

fronte di un’imputazione non priva di gravità, ritenuta anche la situazione

economica precaria del ricorrente ed i suoi precedenti in patria. Per la

proporzionalità, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ritiene che il

rischio della possibile pena sia superiore alla detenzione preventiva. Ritiene

inoltre che gli inquirenti abbiano agito con celerità e l’inchiesta non

presenti tempi morti nella sua conduzione.

e. Con

gravame 7/10.3.2008, il qui ricorrente impugna la decisione del giudice

dell’istruzione e dell’arresto, chiedendo di essere posto in libertà.

Preliminarmente

chiede a questa Camera di esprimersi sulla validità o meno della presentazione

di una domanda di libertà provvisoria per fax.

Nel merito,

il ricorrente contesta l’esistenza di seri indizi di colpevolezza, in quanto

egli non avrebbe conosciuto l’importo dei fondi effettivamente trasportati e

non avrebbe dubitato di una loro eventuale provenienza da traffici di

stupefacenti: e, lui avrebbe agito unicamente per recuperare un importo di Euro

35'000.-- legato al commercio di autovetture, utilizzando un’auto messagli a

disposizione. Il ricorrente evidenzia come l’altra persona fermata con lui sia

stata messa in libertà, mentre non sarebbe stato emesso un ordine d’arresto per

la “terza” persona, e neppure sarebbero in corso accertamenti in __________ o

in __________. Per il ricorrente non ci sarebbe neppure l’elemento soggettivo

del riciclaggio, non avendo lui oltretutto dei precedenti per stupefacenti: non

sarebbe dato neppure il dolo eventuale.

Il ricorrente

contesta il pericolo di fuga ed evidenzia la sua situazione economica disastrata,

che esclude il versamento della cauzione e che l’avrebbe convinto a mettersi a

disposizione per effettuare il viaggio a __________. Il ricorrente adduce di

essere intenzionato a presentarsi al dibattimento ed in ogni caso il nostro

paese potrebbe chiedere all’__________ di assumere il procedimento a suo carico.

f. Nelle

proprie osservazione al gravame, il giudice dell’istruzione e dell’arresto precisa

che in relazione alla validità dell’istanza di libertà via fax avrebbe seguito

la prassi, e come ci sarebbe la necessità di una forma autografa. Nel merito,

fa alcune precisazioni, in particolare in relazione alla delega di un

procedimento ad uno Stato estero.

g. Nelle

proprie osservazioni il procuratore pubblico postula la conferma della decisione

del giudice dell’istruzione e dell’arresto, rimandando a quanto scritto nel preavviso

negativo.

Considerandi

1.

La Camera dei ricorsi penali è autorità

di ricorso contro le decisioni del giudice dell’istruzione e dell’arresto in

materia di privazione della libertà personale (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP). Il

gravame – interposto il 7/10.3.2008 contro la decisione 3.3.2008 del giudice

dell’istruzione e dell’arresto (inc. Giar __________) – è tempestivo e ricevibile

in ordine.

2.

2.1.

In ordine, il

ricorrente ripropone l’argomento relativo alla validità dell’anticipazione via

fax di un’istanza di libertà per il computo dei termini del preavviso formulato

dal procuratore pubblico: egli fa riferimento alla prassi del giudice

dell’istruzione e dell’arresto, che in certi casi imporrebbe tale modalità di

comunicazione, ed in altri casi la escluderebbe.

Nella propria

decisione il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha richiamato il principio

notorio che istanze e reclami inoltrati via fax non sono ricevibili. A ciò

nulla muta la prassi del giudice dell’istruzione e dell’arresto di accettare

(ed invitare) la trasmissione via fax di osservazioni in materia di libertà

provvisoria (in considerazione dei termini estremamente brevi per la

decisione), l‘utilizzo del fax per altre comunicazioni con gli inquirenti. Il giudice

dell’istruzione e dell’arresto fa poi riferimento ai lavori preparatori (N.

SALVIONI, Codice di Procedura Penale annotato, Locarno 1999, p. 73/74 ad art.

7).

2.2

La

conclusione del giudice dell’istruzione e dell’arresto è corretta e merita

conferma, ritenuto come anche il Tribunale federale abbia avuto modo di

giudicare che, per motivi di sicurezza, si esige che un atto di ricorso sia

munito della firma originale, ciò che l’ha portato a concludere che un ricorso

non può essere presentato validamente per fax (DTF 121 II 252). Solo in ambiti

particolari, dove ad esempio è ammessa anche una comunicazione telefonica, è

possibile ammettere anche quella formulata per fax, come nel caso dell’opposizione

al precetto esecutivo in ambito LEF (DTF 127 III 181).

È pacifico

che un’istanza di libertà provvisoria ai sensi dell’art. 108 CPP dà il via ad

una procedura regolamentata dal CPP con tempi precisi. E quindi non una

semplice richiesta o comunicazione, ma un atto procedurale importante, paragonabile

ad un ricorso. Di modo che per un simile atto è necessario un suo inoltro in

forma originale, ed il computo dei termini va fatto a partire dalla ricezione

di quest’ultima. L’eventuale anticipazione per fax (come nel caso concreto,

visto che l’istanza è stata regolarmente spedita per posta), in quanto

anticipazione, non fa partire il computo dei termini.

.

3.

Secondo

gli art. 95 ss. CPP e la giurisprudenza di questa Camera che li interpreta nel

solco di quella del Tribunale federale in tema di libertà personale, arresto e

mantenimento rispettivamente proroga del carcere preventivo esigono da un lato

l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato e

dall’altro la giustificazione di bisogni dell’istruzione, di garanzia contro i

rischi di collusione e dell’inquinamento delle prove, della protezione

dell’ordine pubblico, del pericolo di fuga e di recidiva, con contemporaneo

rispetto del principio della proporzionalità (REP. 1998 n. 105, 1988 p. 413,

1986.

p. 158 e 1980 p. 40; decisione TF 1P.304/2003 del 10.6.2003; DTF 125 I 60,

115.

Ia 293, 102 Ia 381; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice

di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 7 ss. ad art. 95 CPP; G.

PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea

2006, n. 844 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches

Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 68 n. 8 ss.).

Il diritto

fondamentale alla libertà personale può soffrire eccezione per quanto sopra

riassunto e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base legale

chiara (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 c. 3), è presa per ragioni di

preminente interesse pubblico ed è rispettosa di proporzionalità: questa Camera

decide con libero esame del fatto e del diritto (art. 286 cpv. 4 CPP; DTF 125 I

361.

e 123 I 268; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ss. ad art.

95.

CPP).

4.

Va

ancora ed in particolare ribadito che, per quanto riguarda l’esistenza di gravi

indizi di colpevolezza, non spetta a questa Camera esprimersi in termini

definitivi, trattandosi di questione che rientra nella competenza del giudice

di merito. Ciò significa che la Camera dei ricorsi penali deve sì effettuare un

esame, ma non deve trattarsi di un’analisi troppo approfondita e tale da pregiudicare

le future valutazioni del giudice di merito.

5.

Nel

presente caso sono certamente dati dei gravi indizi di colpevolezza a carico

del ricorrente.

Già in base a

circostanze oggettive quali quelle del fermo, la somma scovata (non

indifferente), la modalità di confezionamento, il taglio delle banconote, la

modalità di occultamento (in un apposito ricettacolo), la contaminazione da

stupefacenti, la modalità di presa in consegna della somma (affidando l’auto a

terzi), la presenza di una terza persona all’andata, l’utilizzo di

un’autovettura di terzi.

A queste

circostanze oggettive ed indizianti si aggiungono le poco o nulla convincenti

spiegazioni fornite dal ricorrente riguardo alla genesi del viaggio (come sarebbe

stato contattato, come sarebbe stata messa a disposizione l’auto, come avrebbe

contattato il compagno di viaggio), ai motivi dello stesso viaggio, alle circostanze

del suo svolgimento. Allo stadio attuale si tratta di gravi indizi, che

evidentemente devono trovare ancora conferma da ulteriori accertamenti tesi a

determinare l’altro compagno di viaggio, nonché i possibili contatti in __________

ed in __________.

6.

Il ricorrente contesta l’esistenza di un

pericolo di fuga, dando la propria disponibilità a presentarsi ed evidenziando

la possibilità di far assumere, se del caso, il procedimento dalla autorità

penali __________.

7.

Di

principio il pericolo di fuga dev’essere analizzato in funzione di un insieme

di criteri (quali il carattere dell’interessato, la sua moralità, le risorse di

cui dispone, i legami con lo Stato che lo persegue ed i suoi contatti con

l’estero) che facciano apparire il rischio di fuga non solo possibile, ma anche

probabile (DTF 117 Ia 69, consid. 4a p. 70).

Come ricordato dalla giurisprudenza di

questa Camera, il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione

preventiva, deve essere concreto e rivestire una certa probabilità. In altri

termini, lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe

con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale)

esecuzione della pena.

La gravità

dell’infrazione non può, sola, giustificare la protrazione della detenzione,

anche se permette spesso di presumere un pericolo di fuga in ragione

dell’importanza della pena che incombe sull’accusato (DTF 125 I 60, consid. 3a p. 62; decisione TF 1B_92/20071B_94/2007

del 19.6.2007, consid. 7 p. 3).

“La

perspective que le prévenu a de se voir infliger une peine importante fait fortement

présumer l’existence d’un risque de fuite” (C. MURBACH / M. BOCQUET, La

détention provisoire au regard de la jurisprudence actuelle et du futur Code de

procédure pénale suisse, in: SJ 2007 II p. 1 ss., p. 26).

Come ricordava Luvini (M. LUVINI, I

presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in:

REP. 1989 p. 287 ss., in particolare p. 292) in merito alla gravità del reato:

“(…) si tratta di elemento “indiziante” importante che va considerato attentamente

per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta

più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di

pena detentiva e/o in assenza (ovviamente in caso di eventuale condanna) di

prospettive per una sospensione condizionale”.

Il pericolo

di fuga appare accentuato dal fatto che ci si avvicina al giudizio di merito (DTF

106.

Ia 407; 102 Ia 382; 106; C. MURBACH / M. BOCQUET, op. cit., p. 26).

Il pericolo

di fuga non può essere negato invocando la possibilità di ottenere

l’estradizione (decisione TF 1P.185/2005 del 5.4.2005) o l’assunzione del

procedimento penale dall’eventuale paese di latitanza.

Come ricordato sempre dalla giurisprudenza

del giudice dell’istruzione e dell’arresto, “Pacifico che a poco valgono,

per quest’analisi, le semplici dichiarazioni d’intenti dell’accusato stesso”

(decisione Giar 26.10.2001 in re A., inc. __________).

Tra i criteri

da prendere in considerazione ci sono anche i legami con lo Stato che lo

persegue ed i suoi contatti con l’estero. Il Tribunale federale ha già ritenuto

che il fatto di vivere soli, senza un patrimonio, e di avere dei debiti per

qualche migliaio di franchi “fragilizza” il legame con il paese che lo persegue

(decisione TF 1B.185/2005 del 5.4.2005, consid. 3.2, p. 3 ).

8.

Alla

luce dei criteri e delle circostanze surriferite, occorre concludere che nel

caso concreto sia dato il pericolo di fuga.

Il ricorrente

non ha nessun legame con il nostro territorio. La sua situazione in patria è

economicamente fragile e debitoria. L’imputazione cui è confrontato è di una

certa gravità, con una prospettiva di possibile pena (in caso di eventuale

condanna) superiore alla detenzione preventiva sofferta. Gli argomenti addotti

nel gravame, con semplici dichiarazioni d’intenti (di presentarsi al

dibattimento) o indicando la possibilità dell’assunzione del procedimento

penale dall’eventuale paese di latitanza, come indicato in precedenza, non sono

certo concludenti e determinanti.

9.

Rimane da ultimo l’esame della decisione

del giudice dell’istruzione e dell’arresto nell’ottica della proporzionalità.

In merito a

tale principio, invocato dal ricorrente in relazione anzitutto alla durata del

carcere preventivo, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo,

ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi

quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere

inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5; 113 Ia 185; 107 Ia

257.

consid. 2 e 3; 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).

Il protrarsi

del carcere preventivo deve comunque obbedire anche al principio della

celerità, stando al quale la durata dipende anche dalle circostanze concrete,

in particolare dalla vastità e complessità dell’inchiesta e dal comportamento

dell’arrestato (DTF 107 Ia 259 consid. 3b; 105 Ia 33 consid. 4b).

10.

Nel presente

caso, nell’ottica della proporzionalità, la durata della detenzione preventiva

non supera la pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere

inflitta dal giudice di merito. Nell’ottica della celerità, la conduzione

dell’inchiesta è stata adeguata, anche se le implicazioni internazionali

fisiologiche in una simile inchiesta richiedono di agire al più presto per i

necessari accertamenti (sul terzo passeggero all’andata, sui contatti in __________

ed in __________).

11.

Il

ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 39 lit. f LTG, gli

articoli menzionati ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il ricorso è

respinto.

2. La tassa di

giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi CHF 650.--

(seicentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, c/o __________, __________.

3. Rimedio di

diritto

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale

al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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