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Decisione

60.2008.80

Istanza di ispezione degli atti. Comune quale istante

16 maggio 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2008.80

Data decisione, Autorità:

16.05.2008, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. Comune quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2008.80

Lugano

16 maggio

2008/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 15.2/11.3.2008

presentata dal

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere copia del verbale di polizia

con riferimento ad un caso di inquinamento avvenuto il 4.1.2008;

premesso che la richiesta è stata inviata

direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa, per competenza, a questa

Camera in data 10/11.3.2008, preavvisando favorevolmente la trasmissione del rapporto

di polizia giudiziaria;

rilevato che PI 2, interpellato, non ha presentato

osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A seguito di un episodio di inquinamento

avvenuto a __________ (Comune di __________) e rilevato in data 4.1.2008, il

Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato

in un decreto d’accusa del 27.2.2008 a carico di PI 2 (DA __________).

Considerandi

2.

Con

la presente istanza, il Comune, rappresentato dal Municipio, chiede di rivedere

copia del verbale (recte: rapporto) di polizia. Come esposto in entrata, il

procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre che PI

2, interpellato, non ha presentato osservazioni.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,

che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche

alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei

ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e

l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che

prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel

presente caso, è dato pacificamente un interesse giuridico legittimo a favore

del Comune, sul territorio del quale si è realizzata la violazione della LF

sulla protezione delle acque, di conoscere gli accertamenti operati nel corso

dell’inchiesta.

5.

L’istanza

è accolta. Fotocopia del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria

dell’11.2.2008 sarà allegata alla copia della presente decisione inviata

all’istante.

6.

La

tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF

80.-- (ottanta), sono poste a carico del Comune di __________, __________.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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