60.2008.81
Istanza di ispezione degli atti. ufficio del medico cantonale quale istante
11 aprile 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.81
Data decisione, Autorità:
11.04.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. ufficio del medico cantonale quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.81
Lugano
11 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28.9.2006/11.3.2008
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere informazioni
riguardo ad un procedimento penale a carico di un medico;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico in data 28.9.2006;
ritenuto che solo in data 7/11.3.2008 la domanda
è stata trasmessa a questa Camera, con allegato l’incarto NLP __________;
ritenuto che in data 12.3.2007 questa
Camera ha chiesto all’Ufficio competente di indicare lo scopo della richiesta;
preso atto dello scritto 14/17.3.2008 del
medico cantonale __________, con il quale indica che la domanda è presentata in
riferimento all’art. 68 LSan;
preso atto dello scritto 20/25.3.2008 del
sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier, con il quale comunica di non
avere osservazioni in merito alla richiesta;
richiamate le osservazioni 25/26.3.2008 del
dr. med PI 3, con le quali comunica di non opporsi all’accoglimento della
richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una denuncia/querela presentata da PI 2 in data 19.9.2006, il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) per
titolo di diffamazione e violazione del segreto professionale, conclusosi con
un decreto di non luogo procedere del 30.8.2007 (NLP __________).
2. Con
la presente istanza l’IS 1 ha chiesto di poter conoscere l’esito del procedimento,
essendo coinvolto un medico, con riferimento all’art. 68 LSan. Il sostituto procuratore
pubblico ha comunicato di non avere osservazioni da formulare, mentre il medico
interessato ha comunicato il proprio nulla osta all’accoglimento della
richiesta.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, l’Ufficio istante ha invocato l’art. 68 cpv. 2 LSan: con
riferimento a questa norma, ed in considerazione della persona coinvolta nel
procedimento penale, si deve riconoscere all’Ufficio istante un interesse
giuridico legittimo.
5. L’istanza
è accolta. Copia del decreto di non luogo procedere è trasmessa all’Ufficio
istante in allegato alla copia della presente decisione a lui destinata.
6. In
funzione del carattere pubblico e della funzione pubblica dell’Ufficio istante,
non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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