60.2008.83
Istanza di ispezione degli atti. Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istante
14 aprile 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.83
Data decisione, Autorità:
14.04.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.83
Lugano
14 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Matteo Cassina e Andrea Pedroli (in
sostituzione dei giudici Raffaele Guffi e Ivano Ranzanici, esclusisi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11.3.2008
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede
amministrativa di un incarto penale;
richiamate le osservazioni 17/18.3.2008
mediante le quali il procuratore pubblico Mario Branda preavvisa favorevolmente
la richiesta;
richiamate le osservazioni 18/20.3.2008 di PI
2, con le quali espone la sua situazione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una denuncia presentata in data 30.10.2006 dall’__________ (__________),
il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 per
titolo di contravvenzione all’art. 88 LAVS, conclusosi con un decreto di non
luogo a procedere del 6.2.2007 (NLP __________).
2. Presso
il TCA è pendente un ricorso contro una decisione risarcitoria ex art. 52 LAVS resa
dalla __________ (inc. __________). Il procuratore pubblico ha preavvisato
favorevolmente la richiesta di richiamo atti, mentre PI 2 non vi si è opposto.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, è certamente dato un
interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, considerato come la
procedura pendente presso il TCA e il procedimento penale vertono sostanzialmente
sul medesimo complesso di fatti e sul medesimo fondamento giuridico.
Fatti
5. L’istanza
Considerandi
è accolta. Gli atti penali sono trasmessi direttamente da questa Camera al TCA.
6.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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