60.2008.84
Istanza di ispezione degli atti. Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istante
14 aprile 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2008.84
Data decisione, Autorità:
14.04.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.84
Lugano
14 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Matteo Cassina e Andrea Pedroli (in
sostituzione dei giudici Raffaele Guffi e Ivano Ranzanici, esclusisi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11.3.2008
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede
amministrativa di un incarto penale;
richiamate le osservazioni 13/14.3.2008
presentate dal patrocinatore di PI 1, mediante le quali comunica di non opporsi
al richiamo;
richiamato lo scritto 13/14.3.2008 mediante
il quale PI 2, tramite il proprio patrocinatore, rinuncia a presentare osservazioni;
richiamate le osservazioni 14.3.2008 del
procuratore pubblico Maria Galliani, mediante le quali comunica il proprio
nulla osta all’accoglimento dell’istanza;
richiamate le osservazioni 20/25.3.2008
presentate da PI 3, tramite il proprio patrocinatore, con le quali comunica di
aderire alla richiesta di richiamo dell’incarto penale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico, tra gli altri, di
__________, PI 2, __________, __________ e PI 11 – responsabili formali / operativi
di __________, __________, ora in liquidazione in seguito al fallimento pronunciato
il __________ dalla __________ – per titolo di amministrazione infedele,
appropriazione indebita, truffa, falsità in documenti, soppressione di
documenti, cattiva gestione e bancarotta fraudolenta (inc. MP __________). Il
procedimento si trova in fase di istruzione formale.
2. Presso
il TCA sono pendenti tre procedure ricorsuali contro altrettante decisioni risarcitorie
ex art. 52 LAVS rese dalla __________ (inc. __________).
Il
procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, così come due
delle parti interpellate, la terza avendo comunicato di non avere osservazioni
da formulare.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, è certamente dato un
interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, considerato come le
procedure pendenti presso il TCA e il procedimento penale vertono sostanzialmente
sulla __________, nel frattempo fallita.
5. L’istanza
è accolta. Considerato come l’incarto penale sia particolarmente voluminoso, e
come suggerito dal procuratore pubblico, gli atti potranno essere esaminati da
un giudice del TCA o da un vicecancelliere presso il Ministero pubblico.
6. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
Considerandi
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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