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Decisione

60.2008.88

Istanza di ispezione degli atti. eredi quali istanti

16 maggio 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2008.88

Data decisione, Autorità:

16.05.2008, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. eredi quali istanti

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2008.88

Lugano

16 maggio

2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 13/14.3.2008

presentata dagli

IS 1

patr. da: PR 2

tendente ad ottenere copia di un decreto

d’accusa a carico di PI 2;

richiamate le osservazioni 20.3.2008 del

procuratore pubblico Luca Maghetti, che preavvisa favorevolmente la richiesta;

richiamate altresì le osservazioni

8/9.4.2008 dell’avv. PR 1, patrocinatore di PI 2, che aderisce alla presa di

posizione del procuratore pubblico;

letti ed esaminati gli

atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A

seguito di un incidente sul lavoro accaduto il 6.12.2006 e nel quale ha perso

la vita IS 1, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________)

conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 10.12.2007 per l’ipotesi

di reato di omicidio colposo (__________), e con un decreto d’accusa di

medesima data (__________7) a carico di PI 2 per titolo di violazione delle

regole dell’arte edilizia. Se il non luogo è stato intimato agli eredi qui

istanti, il decreto d’accusa è stato inviato unicamente all’accusato.

Considerandi

2.

Con

la presente istanza, gli eredi del defunto __________ __________ chiedono di

ricevere copia del decreto d’accusa. Come esposto in entrata, il procuratore

pubblico ed il patrocinatore di PI 2 hanno preavvisato favorevolmente la

richiesta.

3.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel

presente caso, è dato certamente un interesse giuridico legittimo degli eredi istanti

a conoscere, oltre che il testo del decreto di non luogo a procedere (a loro già

intimato) anche il contenuto del decreto d’accusa surriferito.

5.

L’istanza

è accolta. Fotocopia del decreto d’accusa sarà allegata alla copia della

presente decisione inviata agli eredi istanti.

6.

La

tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed

ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF

80.-- (ottanta), sono poste a carico degli IS 1, c/o avv. PR 2, __________.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi

penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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