60.2008.9
Istanza di ispezione degli atti. parte coinvolta nel procedimento quale istante
18 febbraio 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.9
Data decisione, Autorità:
18.02.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. parte coinvolta nel procedimento quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.9
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10.12.2007/8.1.2008
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’acceso agli atti
di un incarto penale;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che in data 8.1.2007 l’ha trasmessa per
competenza a questa Camera, comunicando al contempo di non avere particolari
osservazioni da formulare in merito;
ritenuto che PI 2, interpellato, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di un incidente mortale sul lavoro, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento
penale (inc. __________), conclusosi con un decreto di non luogo a procedere
del 26.9.2005 (NLP __________). Nell’incidente restava ferito anche il qui istante.
2. Con scritto 10.12.2007 l’istante si è
rivolto al Ministero pubblico per sapere se l’autorità penale avesse intrapreso
qualcosa in relazione all’incidente mortale surriferito. Essendo il procedimento
nel frattempo concluso, il Ministero pubblico ha trasmesso per competenza la
richiesta a questa Camera, comunicando al contempo di non avere particolari
osservazioni da formulare. Nessuno si è opposto alla richiesta.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, pur non essendo stato l’istante parte al procedimento nel frattempo
terminato, è comunque stato coinvolto nei fatti inchiestati, riportando delle
menomazioni, ed è pure stato marginalmente coinvolto nel procedimento.
È dato certamente un interesse giuridico
legittimo a suo favore.
Fatti
5. L’istanza
è accolta. L’incarto potrà essere esaminato presso il Ministero pubblico e
Considerandi
potranno essere estratte copie.
6.
La
tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di
giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta),
sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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