60.2008.92
Istanza di ispezione degli atti. sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante
11 aprile 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.92
Data decisione, Autorità:
11.04.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.92
Lugano
11 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza
14/18.3.2008 presentata dalla
, ,
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale;
richiamate le osservazioni 26.3.2008 del
sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani,
mediante le quali comunica di non opporsi
al postulato accesso agli atti;
richiamate le osservazioni 31.3.2008 di PI
2, mediante le quali espone la sua situazione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una denuncia penale del 30.5.2006, il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale per maltrattamento di animali (inc. MP __________ nel
corso del quale sono stati sequestrati un coltello e diverse altre armi. Il
procedimento non è ancora terminato.
2. Considerato
come PI 2 abbia richiesto la restituzione delle armi a lui sequestrate, l’Ufficio
istante chiede di poter esaminare l’incarto penale. Il sostituto procuratore
pubblico ha comunicato di non opporsi, mentre PI 2 ha auspicato la restituzione
delle armi.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, considerato che le armi sequestrate sono state messe a disposizione
della Sezione istante, e considerata la richiesta di restituzione, è dato certamente
un interesse giuridico legittimo per l’esame degli atti dell’incarto penale indicato.
5. L’istanza
è accolta. Gli atti potranno essere esaminati da un rappresentante dalla
Sezione istante presso il Ministero pubblico.
6. Considerati
il carattere e la funzione pubblica della Sezione istante, si rinuncia alla
tassa di giustizia ed alle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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