60.2009.104
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante
1 aprile 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2009.104
Data decisione, Autorità:
01.04.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.104
Lugano
1 aprile 2009/spa
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/18.3.2009
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia
di atti di un procedimento penale a cui era parte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una denuncia
presentata dal qui istante contro __________, il Ministero pubblico ha aperto
in procedimento penale (inc. MP __________), concluso da un decreto di non
luogo a procedere del 17.10.2008 (NLP __________).
2. Tramite
il proprio patrocinatore, il qui istante ha chiesto al Ministero pubblico (che
ha girato per competenza la richiesta a questa Camera) di poter disporre dei
verbali del procedimento surriferito.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciante) nel procedimento
nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e
dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel
caso in esame è pacifico l’interesse dell’istante ad ottenere copia degli atti
dell’incarto penale (MP __________), in particolare non essendoci stato il
deposito atti.
6. L’istanza
è accolta. Copia del rapporto di polizia 2.10.2008 è trasmessa all’istante unitamente
alla presente decisione.
7. Tassa
di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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