60.2009.105
Istanza di ispezione degli atti. dipartimento della sanità e della socialità quale istante
6 aprile 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2009.105
Data decisione, Autorità:
06.04.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. dipartimento della sanità e della socialità quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.105
Lugano
6 aprile 2009/spa
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/18.3.2009
presentata dal
IS 1, ,
tendente ad ottenere
l’accesso agli atti di un procedimento penale in relazione ad una richiesta
di indennizzo giusta la LAV;
richiamato lo scritto 24.3.2009 del
procuratore pubblico Moreno Capella mediante il quale comunica di non avere
particolari osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di un grave ferimento
da arma da fuoco avvenuto a __________ in data 19.8.2008, __________ ha
presentato un’istanza al Dipartimento competente per ottenere un acconto
sull’indennizzo ai sensi dell’art. 15 vLAV. Per statuire su detta richiesta, il
Dipartimento istante chiede di poter ispezionare gli atti del procedimento
penale aperto a seguito del grave ferimento.
2. Il
procuratore pubblico Moreno Capella, titolare del procedimento penale inc. __________,
ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nella
fattispecie in esame si può riconoscere un interesse giuridico legittimo al Dipartimento
istante, considerati le competenze previste dall’art. 5 della Legge di applicazione
e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati
(RS 3.3.3.5) e dall’art. 1 del Regolamento di esecuzione della surriferita
legge cantonale (RS 3.3.3.5.1), nonché gli art. 21 lit. a e 29 cpv. 2 LAV.
5. L’istanza
è accolta. Un rappresentante del Dipartimento istante potrà esaminare gli atti
dell’incarto MP __________ presso il Ministero pubblico, accordandosi preventivamente
con il procuratore pubblico competente per la data dell’ispezione.
6. Considerate
la natura dell’istante ed la particolare procedura prevista dalla LAV, non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP e le altre norme citate,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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