60.2009.114
Istanza di ispezione degli atti. già querelata quale istante
1 aprile 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2009.114
Data decisione, Autorità:
01.04.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già querelata quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.114
Lugano
1 aprile 2009/spa
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/26.3.2009
presentata da
IS 1, ,
tendente ad ottenere copia di una querela presentata
a suo carico dalla figlia;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una querela
29.11.2007 presentata dalla figlia a carico della qui istante, il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), ritirata dalla
querelante in occasione della sua citazione in polizia, prima di qualsiasi verbalizzazione.
Il Ministero pubblico ha quindi emanato un decreto di non luogo a procedere in
data 27.2.2008 per recesso di querela.
Considerandi
2.
La qui istante (con scritto inviato
direttamente al Ministero pubblico, trasmesso per competenza a questa Camera)
chiede copia della querela 29.11.2007.
3.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
4.
Nel
presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale querelata) nel procedimento
nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e
dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5.
Nel
caso in esame occorre considerare che il procedimento penale non ha preso
neppure avvio, in quanto la figlia dell’istante ha ritirato la querela in
occasione della sua citazione in polizia, prima ancora di qualsiasi verbale. Di
modo che, a seguito del ritiro della querela, le autorità penali non hanno
potuto procedere, ma hanno semplicemente emanato il decreto di non luogo a procedere
interno all’incarto (NLP __________). Nello spirito del ritiro di querela, non è
dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP a favore
dell’istante, che nella sua richiesta non adduce motivazioni particolari a
suffragio della propria domanda.
6.
L’istanza è respinta.
7.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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