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Decisione

60.2009.114

Istanza di ispezione degli atti. già querelata quale istante

1 aprile 2009Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2009.114

Data decisione, Autorità:

01.04.2009, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. già querelata quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2009.114

Lugano

1 aprile 2009/spa

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 20/26.3.2009

presentata da

IS 1, ,

tendente ad ottenere copia di una querela presentata

a suo carico dalla figlia;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A seguito di una querela

29.11.2007 presentata dalla figlia a carico della qui istante, il Ministero

pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), ritirata dalla

querelante in occasione della sua citazione in polizia, prima di qualsiasi verbalizzazione.

Il Ministero pubblico ha quindi emanato un decreto di non luogo a procedere in

data 27.2.2008 per recesso di querela.

Considerandi

2.

La qui istante (con scritto inviato

direttamente al Ministero pubblico, trasmesso per competenza a questa Camera)

chiede copia della querela 29.11.2007.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,

che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche

alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità

dell’ispezione”.

4.

Nel

presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale querelata) nel procedimento

nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e

dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come

ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste

di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato

(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

Come

ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione

del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione

speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.

Nel

caso in esame occorre considerare che il procedimento penale non ha preso

neppure avvio, in quanto la figlia dell’istante ha ritirato la querela in

occasione della sua citazione in polizia, prima ancora di qualsiasi verbale. Di

modo che, a seguito del ritiro della querela, le autorità penali non hanno

potuto procedere, ma hanno semplicemente emanato il decreto di non luogo a procedere

interno all’incarto (NLP __________). Nello spirito del ritiro di querela, non è

dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP a favore

dell’istante, che nella sua richiesta non adduce motivazioni particolari a

suffragio della propria domanda.

6.

L’istanza è respinta.

7.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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