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Decisione

60.2009.115

Istanza di ispezione degli atti. terzo (società) quale istante

22 maggio 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

60.2009.115

Data decisione, Autorità:

22.05.2009, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. terzo (società) quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2009.115

Lugano

22 maggio

2009/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 19/25.3.2009

presentata da

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad

accedere agli atti di un procedimento penale archiviato;

richiamate le osservazioni 7/8.4.2009 di PI

2 (patr. da: avv. PR 1, __________), e 4.5.2009 degli eredi fu __________ __________

(patr. da: avv. PR 2, __________), entrambe concludenti per la reiezione

dell’istanza;

richiamate altresì le osservazioni

9/10.4.2009 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, che evidenzia che nel caso

in esame l’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP sia

tutt’altro che pacifico, rimettendosi contestualmente al prudente giudizio di

questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A

seguito di un incidente della circolazione stradale avvenuto a __________, l’__________,

avente quali protagonisti un conducente di un’autovettura e due pedoni

(nell’ambito del quale è deceduto __________ __________), il Ministero pubblico

ha aperto un procedimento penale sfociato in una sentenza di condanna a carico

dell’automobilista (inc. TPC __________ / __________).

Considerandi

2.

Con

la presente istanza la IS 1, __________, per il tramite di __________ __________

(ndr: di cui non è dato a sapere che ruolo rivesta in seno alla medesima),

società con sede a __________, chiede di poter ottenere l’autorizzazione ad accedere

agli atti riguardanti il surriferito procedimento penale.

A

suffragio della sua richiesta, la società istante ha precisato che "(…). Stiamo realizzando per il

canale della televisione pubblica __________, __________ __________ __________,

un documentario sulla fine della __________ __________ __________. __________ __________

è stato una figura centrale nell’apparato dell’__________ __________, e per

tale ragione le circostanze relative alla sua morte rivestono anche un

interesse pubblico a causa del ruolo storicamente rilevante rivestito da questo

personaggio. (…)" (istanza 19/25.3.2009).

Come

esposto in entrata, PI 2 e gli eredi fu __________ si oppongono alla richiesta,

mentre il procuratore pubblico – mettendo comunque in discussione l’interesse

giuridico legittimo da parte della società istante – si rimette al prudente

giudizio di questa Camera.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,

che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche

alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,

la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un

processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.

Va

anzitutto rilevato che la IS 1 non è stata parte al procedimento penale, nel

frattempo archiviato, e di cui chiede l'ispezione degli atti.

A

ciò aggiungasi che gli interessi delle parti al procedimento penale, in

particolare della vittima dell’incidente della circolazione stradale (┼ __________ __________) rispettivamente dei suoi eredi,

così come del resto anche quelli di PI 2 – i quali peraltro si oppongono, a

ragione, alla richiesta – prevalgono chiaramente sugli interessi della società

istante (di cui non è nemmeno dato a sapere l’esatto scopo sociale, non essendo

stato prodotto il relativo estratto del registro di commercio), che è apparentemente

intenzionata a realizzare per la televisione pubblica __________ un

documentario sull’ex __________, avendo a sua mente ┼

__________ __________ assunto, da un profilo storico, un ruolo centrale in quel

periodo e le cui circostanze di morte rivestirebbero un interesse pubblico.

Il

procedimento penale, nel frattempo terminato, di cui si chiede la

compulsazione, è del resto sfociato in una sentenza di condanna da parte della

Corte delle assise correzionali: durante il pubblico dibattimento si è

ampiamente e dettagliatamente discusso sulla dinamica dell’incidente della

circolazione stradale e gli organi di stampa e i mass media ne hanno sicuramente

riferito.

In

siffatte circostanze, la società istante non può far valere alcun interesse giuridico

legittimo alla compulsazione dell'incarto penale ai sensi dell'art. 27 CPP e

l’istanza deve conseguentemente essere respinta.

5.

L’istanza è respinta. La tassa di giustizia

e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39

lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 300.--

(trecento), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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