60.2009.115
Istanza di ispezione degli atti. terzo (società) quale istante
22 maggio 2009Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
60.2009.115
Data decisione, Autorità:
22.05.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. terzo (società) quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.115
Lugano
22 maggio
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/25.3.2009
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad
accedere agli atti di un procedimento penale archiviato;
richiamate le osservazioni 7/8.4.2009 di PI
2 (patr. da: avv. PR 1, __________), e 4.5.2009 degli eredi fu __________ __________
(patr. da: avv. PR 2, __________), entrambe concludenti per la reiezione
dell’istanza;
richiamate altresì le osservazioni
9/10.4.2009 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, che evidenzia che nel caso
in esame l’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP sia
tutt’altro che pacifico, rimettendosi contestualmente al prudente giudizio di
questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di un incidente della circolazione stradale avvenuto a __________, l’__________,
avente quali protagonisti un conducente di un’autovettura e due pedoni
(nell’ambito del quale è deceduto __________ __________), il Ministero pubblico
ha aperto un procedimento penale sfociato in una sentenza di condanna a carico
dell’automobilista (inc. TPC __________ / __________).
Considerandi
2.
Con
la presente istanza la IS 1, __________, per il tramite di __________ __________
(ndr: di cui non è dato a sapere che ruolo rivesta in seno alla medesima),
società con sede a __________, chiede di poter ottenere l’autorizzazione ad accedere
agli atti riguardanti il surriferito procedimento penale.
A
suffragio della sua richiesta, la società istante ha precisato che "(…). Stiamo realizzando per il
canale della televisione pubblica __________, __________ __________ __________,
un documentario sulla fine della __________ __________ __________. __________ __________
è stato una figura centrale nell’apparato dell’__________ __________, e per
tale ragione le circostanze relative alla sua morte rivestono anche un
interesse pubblico a causa del ruolo storicamente rilevante rivestito da questo
personaggio. (…)" (istanza 19/25.3.2009).
Come
esposto in entrata, PI 2 e gli eredi fu __________ si oppongono alla richiesta,
mentre il procuratore pubblico – mettendo comunque in discussione l’interesse
giuridico legittimo da parte della società istante – si rimette al prudente
giudizio di questa Camera.
3.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.
Va
anzitutto rilevato che la IS 1 non è stata parte al procedimento penale, nel
frattempo archiviato, e di cui chiede l'ispezione degli atti.
A
ciò aggiungasi che gli interessi delle parti al procedimento penale, in
particolare della vittima dell’incidente della circolazione stradale (┼ __________ __________) rispettivamente dei suoi eredi,
così come del resto anche quelli di PI 2 – i quali peraltro si oppongono, a
ragione, alla richiesta – prevalgono chiaramente sugli interessi della società
istante (di cui non è nemmeno dato a sapere l’esatto scopo sociale, non essendo
stato prodotto il relativo estratto del registro di commercio), che è apparentemente
intenzionata a realizzare per la televisione pubblica __________ un
documentario sull’ex __________, avendo a sua mente ┼
__________ __________ assunto, da un profilo storico, un ruolo centrale in quel
periodo e le cui circostanze di morte rivestirebbero un interesse pubblico.
Il
procedimento penale, nel frattempo terminato, di cui si chiede la
compulsazione, è del resto sfociato in una sentenza di condanna da parte della
Corte delle assise correzionali: durante il pubblico dibattimento si è
ampiamente e dettagliatamente discusso sulla dinamica dell’incidente della
circolazione stradale e gli organi di stampa e i mass media ne hanno sicuramente
riferito.
In
siffatte circostanze, la società istante non può far valere alcun interesse giuridico
legittimo alla compulsazione dell'incarto penale ai sensi dell'art. 27 CPP e
l’istanza deve conseguentemente essere respinta.
5.
L’istanza è respinta. La tassa di giustizia
e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 300.--
(trecento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster