60.2009.117
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
1 aprile 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2009.117
Data decisione, Autorità:
01.04.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.117
Lugano
1 aprile 2009/spa
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25/27.3.2009
presentata da
IS 1, ,
tendente ad ottenere copia
di due decreti d’accusa a suo carico;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A carico dell’istante, il
Ministero pubblico ha emanato due decreto d’accusa: il primo il 27.2.2006 (DA __________),
il secondo il 29.5.2007 (DA __________).
2. In
relazione ad una richiesta fattagli dalla Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, l’istante chiede la copia dei due decreti.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, pur essendo stato parte (quale accusato) nei due procedimenti
nel frattempo terminati con i due decreti d’accusa, l’istante deve seguire la
procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel
caso in esame è pacifico l’interesse dell’istante ad ottenere copia dei due decreti
d’accusa (DA __________ e DA __________).
6. L’istanza
è accolta. Copia dei due decreti d’accusa è trasmessa all’istante unitamente
alla presente decisione.
7. Tassa
di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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