60.2009.12
Istanza di ispezione degli atti. Servizio dei ricorsi del CdS quale istante
27 gennaio 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2009.12
Data decisione, Autorità:
27.01.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Servizio dei ricorsi del CdS quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.12
Lugano
27 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2.9.2008/8.1.2009
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’informazione se a
carico della persona di PI 2 risultano aperti dei procedimenti penali e
l’autorizzazione ad ottenere la trasmissione di eventuali decisioni emanate a
suo carico;
premesso che l’istanza datata 2.9.2008,
sollecitata con scritto 5/12.12.2008, è giunta al Ministero pubblico soltanto
il 12.12.2008, che l’ha trasmessa, per competenza a questa Camera, con lettera
7/8.1.2009, mediante la quale si è rimesso al prudente giudizio di questa
Camera, allegando quattro incarti penali inerenti alla persona di PI 2;
richiamate le osservazioni 13/14.1.2009 di PI
2 (patr. da: avv. __________ __________, __________), che non si oppone alla
surriferita richiesta, comunicando parimenti di aver già inviato all’autorità
istante copia di due decreti di non luogo a procedere emanati a suo carico;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
carico di PI 2 sono stati aperti quattro procedimenti penali, nel frattempo
archiviati.
Il
primo è sfociato nel decreto di accusa 26.4.2001 emanato dall’allora
procuratore pubblico Marco Villa, che ha posto in stato di accusa dinanzi
all’allora competente pretore del distretto di __________ PI 2, siccome
ritenuto colpevole di furto e di furto di poca entità riguardo ai fatti
accaduti a __________ il __________, proponendo la sua condanna alla pena di
cinque giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
due anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando le
parti civili al competente foro civile per eventuali pretese, e meglio come
descritto nel decreto di accusa 26.4.2001 (DAP __________), regolarmente
cresciuto in giudicato.
Fatti
Il
secondo procedimento penale è sfociato in un non luogo a procedere interno (con
motivazione sommaria) 27.1.2003 emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni
a seguito della denuncia/querela 5.12.2002 sporta da __________ __________, __________,
tra l’altro nei confronti di PI 2 per le ipotesi di reato di lesioni semplici,
aggressione, estorsione e minaccia, per recesso di querela (inc. NLP __________).
Il
terzo procedimento penale è sfociato nel decreto di non luogo a procedere (non
motivato) 16.10.2008 emanato dal procuratore pubblico Mario Branda, a seguito
della denuncia/querela 14.8.2002 sporta da __________ __________, __________,
contro PI 2 per le ipotesi di reato di estorsione, minaccia e vie di fatto, per
insufficienza di prove e per il ritiro della querela da parte della presunta vittima
(inc. NLP __________).
Il
quarto e ultimo procedimento penale è sfociato nel decreto di non luogo a procedere
(non motivato) 2.1.2009 emanato dal procuratore pubblico Mario Branda, visto il
rapporto della polizia cantonale allestito il 24.8.2002 a carico di PI 2 per l’ipotesi
di reato d’infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri (art. 23 cpv. 1 LDDS), per intervenuta prescrizione dell’azione
penale (inc. NLP __________).
2. Con la presente istanza, richiamati gli art. 18 LPAmm
e art. 5 LALPS, il IS 1, presso il quale è pendente un ricorso avente quale
oggetto il rilascio di un permesso di domicilio inerente alla persona di PI 2,
chiede di comunicargli se quest’ultimo sia già stato condannato mediante
decisioni cresciute in giudicato (con la trasmissione delle relative decisioni)
e se a suo carico siano ancora pendenti dei procedimenti penali.
Come
esposto in entrata, il Ministero pubblico ha prodotto a questa Camera quattro incarti
penali inerenti alla persona di PI 2, rimettendosi parimenti al prudente
giudizio di questa Camera. PI 2, dal canto suo, non si oppone alla richiesta,
precisando contestualmente di aver già inviato all’autorità istante copia di
Considerandi
due decreti di non luogo a procedere emanati a suo carico.
3.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nella
fattispecie in esame, l’istanza è formulata dal IS 1 in relazione ad un ricorso
presentato da PI 2 avente quale oggetto il rilascio di un permesso di domicilio,
in applicazione dell’art. 18 LPamm [che sancisce, tra l’altro, che l’autorità
amministrativa accerta d’ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova
delle parti, valuta le prove secondo libero convincimento ed applica d’ufficio
il diritto (cpv. 1)] e dell’art. 5 LALPS [secondo cui è, tra l’altro, previsto
che le autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché i Comuni, anche
se vincolati dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta
scritta e motivata dell’autorità, quelle informazioni che nel caso concreto
risultano utili e necessarie per la corretta applicazione della presente legge
e delle normative concernenti le persone straniere (cpv. 1) e secondo cui le autorità
giudiziarie del Cantone comunicano all’autorità, una volta cresciute in giudicato,
le sentenze, i decreti di accusa e le misure penali concernenti le persone straniere
(cpv. 3)].
In
siffatte circostanze, ritenuti i motivi addotti dal Servizio istante, la finalità
per la quale è stata formulata la presente richiesta e il contenuto delle
surriferite disposizioni, si deve, di principio, ammettere l’esistenza di un
interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP. Considerato inoltre
che PI 2 non si è opposto alla surriferita istanza, copia del decreto di accusa
26.4.2001
(DAP __________), del decreto di non luogo a procedere interno
27.1.2003
(NLP __________), del decreto di non luogo a procedere (non motivato)
16.10.2008
(NLP __________), e del decreto di non luogo a procedere (non
motivato) 2.1.2009 (NLP __________) sono trasmessi al Servizio istante
unitamente alla presente decisione.
5.
L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Dato l’obbligo di assistenza
tra autorità amministrative e penali, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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