60.2009.123
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato prosciolto. spese legali
2 giugno 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
60.2009.123
Data decisione, Autorità:
02.06.2009, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato prosciolto. spese legali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.123
Lugano
2 giugno 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27/30.3.2009
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo
a procedere 9.2.2009 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini (NLP __________),
un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 31.3/1.4.2009 del
magistrato inquirente – che ha comunicato di non avere particolari osservazioni
– e 9/14.4.2009 della Divisione della giustizia – che si è rimessa alle
osservazioni del Ministero pubblico –;
preso atto che, su richiesta 14.4.2009 di
questa Camera, il 16/17.4.2009 IS 1 – per il tramite del suo legale – ha
comunicato che le spese di patrocinio non erano state coperte, anticipate o
garantite da assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 16/17.10.2008 __________ ha denunciato/querelato IS 1 per titolo di diffamazione,
calunnia e falsa testimonianza in relazione a quanto aveva dichiarato, quale
teste, nell’ambito del procedimento penale promosso a carico di __________ per
titolo di atti sessuali con fanciulli ed atti sessuali con persone incapaci di
discernimento o inette a resistere (AI 4);
che
con decisione 9.2.2009 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere
in capo al procedimento penale per insufficienza di prove con riferimento
all’ipotesi di falsa testimonianza e per inesistenza degli estremi di reato con
riferimento alle ipotesi di diffamazione e calunnia (NLP __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 1'299.10 per spese legali;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che
– come detto – il diritto in questione compete all’accusato;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha
promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di
reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e
avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184
cpv. 1/2 CPP);
che
in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e
pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati
diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli
atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato,
basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente
sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa
(L. MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.);
che
è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell’indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi
rendono necessario un patrocinatore;
che
– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale
(decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l’interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,
è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione TF
1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del
Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad art. 49 CPP; G.
PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit.,
§ 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire,
in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che
nella fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non luogo
a procedere (NLP __________);
che
nei confronti di IS 1 non è quindi stata promossa l’accusa;
che
l’istante afferma che “in data 13 novembre 2008, (…) è stato interrogato dal
procuratore pubblico Nicola Respini, il quale – vista la preannunciata presenza
all’interrogatorio del collega __________ (patrocinatore di __________) ed
al fine di assicurar(gli) (…) una difesa efficace – ha preteso la
presenza (…)” del suo legale, avv. PR 1 (istanza 27/30.3.2009, p. 2);
che
dagli atti si evince che il 30.10.2008 il magistrato inquirente, allegando
copia della citazione all’interrogatorio inviata al qui istante, ha comunicato
all’avv. __________ che, “(…) qualora IS 1 dovesse presentarsi senza il suo
difensore, non potrò ammetterla all’interrogatorio, e questo conformemente a
quanto previsto dall’art. 80 cpv. 1 CPP. In tale evenienza la signora __________
dovrà partecipare da sola” (AI 6);
che
il 20.5.2009 il presidente di questa Camera ha quindi chiesto al magistrato inquirente
di prendere posizione sul citato passaggio dell’istanza 27/30.3.2009, comunicando
se avesse domandato esplicitamente la partecipazione del legale a detta audizione;
che
con lettera 23/26.5.2009 il procuratore pubblico ha confermato che “(…) il
sottoscritto ha chiesto all’avv. PR 1 di assistere il suo patrocinato durante
l’interrogatorio a confronto del 13 novembre 2008, visto che la denunciante,
assistita dall’avv. __________, necessitava ed esigeva la presenza del legale”;
che,
in queste circostanze, sebbene i fatti – in sé – non presentavano alcuna
difficoltà, in ragione del principio della parità delle armi si deve ritenere indispensabile
la difesa dell’avv. PR 1;
che
Fatti
di conseguenza IS 1 deve essere reputato accusato a’ sensi dell’art. 317
CPP anche se nei suoi confronti, formalmente, non è stata promossa l’accusa
giusta l’art. 188 CPP;
che
ha pertanto diritto ad un’indennità per ingiusto procedimento;
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di
ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio
regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
Considerandi
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di CHF 1'299.10 [di cui CHF 1’020.-- di onorario (4 ore e
5.
minuti a CHF 250.--/ora), CHF 187.40 di spese e CHF 91.70 di IVA (doc. D)];
che l’onorario – ovvero la tariffa applicata ed il
dispendio orario – e le spese di cui l’istante chiede la rifusione sono
adeguati al caso;
che
a IS 1 va di conseguenza risarcito, a titolo di spese legali, l’importo
postulato pari a CHF 1'299.10;
che
interessi di mora non sono pretesi;
che
non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al decreto di non luogo a procedere 9.2.2009 emanato dal procuratore pubblico
Nicola Respini (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a
titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'299.10.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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