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Decisione

60.2009.127

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale

27 maggio 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

di fiducia, avv. PR 1, di CHF 3'536.95, oltre interessi [di cui CHF 3'011.65 di

onorario (11 ore e 35 minuti a CHF 260.--/ora), CHF 275.50 di spese e CHF

249.80 di IVA (doc. D)];

che

dagli atti risulta che il qui istante, nel corso del dibattimento, è stato

assistito dall’avv. PR 1 e dalla Mlaw __________;

che questo fatto è, di per sé, perfettamente legittimo: giusta l’art.

56 cpv. 1 CPP l’accusato può avvalersi dell’opera di più difensori;

che

questa scelta non comporta tuttavia necessariamente che le spese cagionate

possano e debbano pure essere risarcite;

che,

di regola, nel caso in cui un

accusato conferisca mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in caso

di avvicendamento, sono risarcite soltanto le spese che sarebbero sorte per un

unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Entschädigung

und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen

Untersuchungsverfahren, Diss., Zurigo 1998, p. 106);

che

appare infatti giustificato riconoscere

oneri legali per un ulteriore patrocinatore unicamente laddove – secondo una

regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato – si impone un collegio

di difesa in ragione della particolare difficoltà del caso (si pensi, per

esempio, ad un complicato incarto finanziario con copiosa documentazione di

ardua lettura);

che la

fattispecie oggetto del procedimento penale non implicava alcuna difficoltà di

fatto e/o di diritto, come si evince dall’incarto;

che

non si imponeva pertanto, manifestamente, che l’istante fosse assistito da due

persone con formazione giuridica;

che,

invero, dalla nota professionale non si comprende se è stato indicato anche il

dispendio orario inerente la Mlaw;

che,

tuttavia, il fatto che per tutte le prestazioni sia stata calcolata una tariffa

oraria di CHF 260.-- lascia intendere che siano state esposte soltanto le

operazioni effettuate dall’avv. PR 1;

che,

anche in questa ipotesi, pur

riconoscendo l’efficacia del lavoro svolto dal difensore e l’impegno e la

diligenza dimostrati, la somma richiesta

a titolo di spese legali appare eccessiva, sia con riferimento alla tariffa

oraria sia con riferimento al dispendio orario, siccome non giustificati dalle concrete necessità

di patrocinio;

che il legale ha infatti assunto il mandato

dopo l’emanazione del decreto di accusa ed ha sostanzialmente assistito

l’istante nella preparazione del processo e nel dibattimento;

che,

come detto, il caso non presentava alcuna particolarità in fatto e/o in

diritto: la fattispecie si è in effetti chiarita – con il conseguente

proscioglimento dell’accusato – con l’interrogatorio di due testi, ciò che non

ha comportato specifiche difficoltà (cfr. scritto 20.6.2008 dell’avv. PR 1 alla

Pretura penale);

che

l’istante stesso non sostiene che la vicenda fosse complicata;

che determinante è del resto non tanto

l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che

un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza,

nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

che nella trattazione del mandato al legale

spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;

che

le prestazioni “cpc cliente” (20.6.2008, 27.8.2008, 27.10.2008,

10.3.2009) e “rinvio incarto alla Pretura penale + fotocopie”

(25.6.2008) – per quanto concerne l’onorario – non possono essere riconosciute:

si tratta infatti di operazioni che potevano essere effettuate dal

segretariato, i cui oneri devono essere sopportati dal legale;

che

– tutto ciò considerato – viene quindi ammesso un onorario pari a 6 ore e 50

min a CHF 250.--/ora (tariffa oraria per casi senza particolare complessità),

per complessivi CHF 1'708.35, di cui 60 minuti per i colloqui con l’istante (di

persona / telefonici), 150 minuti per l’esame degli atti e la preparazione del

Considerandi

dibattimento, 20 minuti per gli scritti 12.6.2008 (recte: 9.6.2008) e

20.6

, 150 minuti per il dibattimento [apertosi alle ore 9.15 e riapertosi,

per il giudizio, alle ore 10.15 (cfr. verbale di dibattimento 14.10.2008)] (compresa

la trasferta) e 30 minuti per l’istanza di indennità per ingiusto procedimento

[ritenuto che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione

di questa domanda – la Camera dei ricorsi penali, oltre il disposto dell’art.

15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di

accoglimento del gravame, che nella fattispecie è solo parziale];

che,

per quanto concerne le spese, il costo dei fogli accompagnatori agli scritti

inviati per conoscenza e dei fogli per appunti (come, per esempio, per la

stesura dell’arringa) sono a carico del patrocinatore;

che

– ciò detto – le spese sono approvate in CHF 225.50;

che

non viene risarcita l’IVA, l’istante avendo domicilio all’estero (cfr.

decisione 24.2.2003 di questa Camera in re L.I., inc. __________);

che

a IS 1 va rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 1'933.85;

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima

interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione

in data 31.3.2009 della presente istanza, come postulato;

che

l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al

danno morale patito dall’accusato prosciolto;

che

la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che

l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità

dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in

altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante

l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della

libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se

prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio

perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice

fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave

violazione della sua personalità;

che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto

morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un

procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei

loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

che

IS 1 postula la somma di CHF 1'000.--, oltre interessi, “(…) vista la

procedura penale che egli ha dovuto affrontare, (…)” (istanza

31.3

, p. 3);

che

dagli atti risulta che il qui istante è stato interrogato dalla polizia

giudiziaria il 28.4.2008, dalle ore 17.25 alle ore 18.20 (rapporto di inchiesta

di polizia giudiziaria 6.5.2008), e che – successivamente – ha partecipato al

dibattimento, di breve durata;

che

questi atti non hanno manifestamente avuto importanti ripercussioni sulla sua situazione

personale: l’istante, difatti, non invoca un nocumento alla sua integrità fisica

/ psichica od alla sua reputazione e, tantomeno, presenta un certificato

attestante una specifica sofferenza fisica o psichica riconducibile al procedimento

penale o comprova in altro modo un asserito pregiudizio;

che

nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti

derivanti dal procedimento penale [interrogatorio, pubblico dibattimento,

ecc.];

che questa conclusione tiene conto del

resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il

procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dalla

sentenza 14.10.2008 del giudice della Pretura penale (inc. __________) e dalla

presente decisione;

che

la pretesa non può di conseguenza essere ammessa;

che

a IS 1 va quindi rifuso, a titolo di indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP,

l’importo di CHF 1'933.85, oltre interessi;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 750.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per

la somma di CHF 400.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 14.10.2008 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'933.85, oltre interessi del 5% dal 31.3.2009.

2. La

tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

750.-- (settecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,

in ragione di CHF 400.-- (quattrocento).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto

pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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