60.2009.127
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale
27 maggio 2009Italiano13 min
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Numero d'incarto:
60.2009.127
Data decisione, Autorità:
27.05.2009, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.127
Lugano
27 maggio
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 31.3.2009
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 14.10.2008
del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________),
un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 2/6.4.2009 del
procuratore pubblico Clarissa Torricelli e 7/8.4.2009 del giudice della Pretura
penale – che si sono rimessi al giudizio di questa Camera – e 9/14.4.2009 della
Divisione della giustizia – che, in generale, si è rimessa alle osservazioni
del Ministero pubblico e, in particolare, ha contestato la pretesa per spese di
patrocinio con riferimento al rimborso dell’IVA e la pretesa per torto morale
–;
preso atto che, su richiesta 1.4.2009 di
questa Camera, il 3.4.2009 IS 1 – per il tramite del suo legale – ha comunicato
che le spese di patrocinio e l’altra posta del danno non erano state coperte,
anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 28.5.2008 l’allora procuratore pubblico Luca Maghetti ha posto IS 1
in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di infrazione
alla legge federale sugli stupefacenti a’ sensi dell’art. 19 cifra 1 LStup “per
avere, senza essere autorizzato, a __________ e __________, il 23.1 e
l’1.3.2008, incaricato __________ di acquistargli grammi 34 di marijuana
(scoperti e sequestrati dalla Guardia di Confine) rispettivamente affidato in
custodia a __________ una busta contenente grammi 98.8 di marijuana, dalla
quale quest’ultimo ne prelevava grammi 5 quale compenso (il tutto sequestrato
dalla Polizia durante un controllo)” e di ripetuta contravvenzione alla
legge federale sugli stupefacenti a’ sensi dell’art. 19a LStup “per avere,
senza essere autorizzato, a __________ e in __________ da tre anni a questa
parte fino (al) 28.4.2008, da solo o durante fumate collettive, acquistato
e consumato un imprecisato quantitativo di marijuana”;
che
ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 450.-- (quindici aliquote
da CHF 30.--/aliquota), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni, alla multa di CHF 300.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle
spese (DA __________);
che
con scritto 9.6.2008 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;
che
con sentenza 14.10.2008 il giudice della Pretura penale ha prosciolto
l’accusato dalle imputazioni (inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 4'537.--, oltre interessi, di cui CHF 3'537.--
per spese legali e CHF 1’000.-- per torto morale;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di
ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio
regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
Fatti
di fiducia, avv. PR 1, di CHF 3'536.95, oltre interessi [di cui CHF 3'011.65 di
onorario (11 ore e 35 minuti a CHF 260.--/ora), CHF 275.50 di spese e CHF
249.80 di IVA (doc. D)];
che
dagli atti risulta che il qui istante, nel corso del dibattimento, è stato
assistito dall’avv. PR 1 e dalla Mlaw __________;
che questo fatto è, di per sé, perfettamente legittimo: giusta l’art.
56 cpv. 1 CPP l’accusato può avvalersi dell’opera di più difensori;
che
questa scelta non comporta tuttavia necessariamente che le spese cagionate
possano e debbano pure essere risarcite;
che,
di regola, nel caso in cui un
accusato conferisca mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in caso
di avvicendamento, sono risarcite soltanto le spese che sarebbero sorte per un
unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Entschädigung
und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen
Untersuchungsverfahren, Diss., Zurigo 1998, p. 106);
che
appare infatti giustificato riconoscere
oneri legali per un ulteriore patrocinatore unicamente laddove – secondo una
regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato – si impone un collegio
di difesa in ragione della particolare difficoltà del caso (si pensi, per
esempio, ad un complicato incarto finanziario con copiosa documentazione di
ardua lettura);
che la
fattispecie oggetto del procedimento penale non implicava alcuna difficoltà di
fatto e/o di diritto, come si evince dall’incarto;
che
non si imponeva pertanto, manifestamente, che l’istante fosse assistito da due
persone con formazione giuridica;
che,
invero, dalla nota professionale non si comprende se è stato indicato anche il
dispendio orario inerente la Mlaw;
che,
tuttavia, il fatto che per tutte le prestazioni sia stata calcolata una tariffa
oraria di CHF 260.-- lascia intendere che siano state esposte soltanto le
operazioni effettuate dall’avv. PR 1;
che,
anche in questa ipotesi, pur
riconoscendo l’efficacia del lavoro svolto dal difensore e l’impegno e la
diligenza dimostrati, la somma richiesta
a titolo di spese legali appare eccessiva, sia con riferimento alla tariffa
oraria sia con riferimento al dispendio orario, siccome non giustificati dalle concrete necessità
di patrocinio;
che il legale ha infatti assunto il mandato
dopo l’emanazione del decreto di accusa ed ha sostanzialmente assistito
l’istante nella preparazione del processo e nel dibattimento;
che,
come detto, il caso non presentava alcuna particolarità in fatto e/o in
diritto: la fattispecie si è in effetti chiarita – con il conseguente
proscioglimento dell’accusato – con l’interrogatorio di due testi, ciò che non
ha comportato specifiche difficoltà (cfr. scritto 20.6.2008 dell’avv. PR 1 alla
Pretura penale);
che
l’istante stesso non sostiene che la vicenda fosse complicata;
che determinante è del resto non tanto
l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che
un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza,
nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che nella trattazione del mandato al legale
spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;
che
le prestazioni “cpc cliente” (20.6.2008, 27.8.2008, 27.10.2008,
10.3.2009) e “rinvio incarto alla Pretura penale + fotocopie”
(25.6.2008) – per quanto concerne l’onorario – non possono essere riconosciute:
si tratta infatti di operazioni che potevano essere effettuate dal
segretariato, i cui oneri devono essere sopportati dal legale;
che
– tutto ciò considerato – viene quindi ammesso un onorario pari a 6 ore e 50
min a CHF 250.--/ora (tariffa oraria per casi senza particolare complessità),
per complessivi CHF 1'708.35, di cui 60 minuti per i colloqui con l’istante (di
persona / telefonici), 150 minuti per l’esame degli atti e la preparazione del
Considerandi
dibattimento, 20 minuti per gli scritti 12.6.2008 (recte: 9.6.2008) e
20.6
, 150 minuti per il dibattimento [apertosi alle ore 9.15 e riapertosi,
per il giudizio, alle ore 10.15 (cfr. verbale di dibattimento 14.10.2008)] (compresa
la trasferta) e 30 minuti per l’istanza di indennità per ingiusto procedimento
[ritenuto che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione
di questa domanda – la Camera dei ricorsi penali, oltre il disposto dell’art.
15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di
accoglimento del gravame, che nella fattispecie è solo parziale];
che,
per quanto concerne le spese, il costo dei fogli accompagnatori agli scritti
inviati per conoscenza e dei fogli per appunti (come, per esempio, per la
stesura dell’arringa) sono a carico del patrocinatore;
che
– ciò detto – le spese sono approvate in CHF 225.50;
che
non viene risarcita l’IVA, l’istante avendo domicilio all’estero (cfr.
decisione 24.2.2003 di questa Camera in re L.I., inc. __________);
che
a IS 1 va rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 1'933.85;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima
interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione
in data 31.3.2009 della presente istanza, come postulato;
che
l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al
danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che
l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità
dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in
altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante
l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della
libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se
prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio
perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice
fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave
violazione della sua personalità;
che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto
morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un
procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei
loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che
IS 1 postula la somma di CHF 1'000.--, oltre interessi, “(…) vista la
procedura penale che egli ha dovuto affrontare, (…)” (istanza
31.3
, p. 3);
che
dagli atti risulta che il qui istante è stato interrogato dalla polizia
giudiziaria il 28.4.2008, dalle ore 17.25 alle ore 18.20 (rapporto di inchiesta
di polizia giudiziaria 6.5.2008), e che – successivamente – ha partecipato al
dibattimento, di breve durata;
che
questi atti non hanno manifestamente avuto importanti ripercussioni sulla sua situazione
personale: l’istante, difatti, non invoca un nocumento alla sua integrità fisica
/ psichica od alla sua reputazione e, tantomeno, presenta un certificato
attestante una specifica sofferenza fisica o psichica riconducibile al procedimento
penale o comprova in altro modo un asserito pregiudizio;
che
nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti
derivanti dal procedimento penale [interrogatorio, pubblico dibattimento,
ecc.];
che questa conclusione tiene conto del
resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il
procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dalla
sentenza 14.10.2008 del giudice della Pretura penale (inc. __________) e dalla
presente decisione;
che
la pretesa non può di conseguenza essere ammessa;
che
a IS 1 va quindi rifuso, a titolo di indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP,
l’importo di CHF 1'933.85, oltre interessi;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 750.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per
la somma di CHF 400.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 14.10.2008 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'933.85, oltre interessi del 5% dal 31.3.2009.
2. La
tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
750.-- (settecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,
in ragione di CHF 400.-- (quattrocento).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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