60.2009.128
Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. pericolo di recidiva. pericolo di fuga. proporzionalità
6 aprile 2009Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2009.128
Data decisione, Autorità:
06.04.2009, CRP
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. pericolo di recidiva. pericolo di fuga. proporzionalità
GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ
PERICOLO DI FUGA
PERICOLO DI RECIDIVA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.128
Lugano
6 aprile 2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1/2.4.2009
presentata dal
IS 1, ,
tendente ad ottenere la
proroga del carcere preventivo cui è astretto CO 1, cittadino __________
senza fissa dimora (patr. da: avv. PR 1, __________), in vista del pubblico
dibattimento;
visto il preavviso favorevole 2/3.4.2009 del procuratore pubblico Nicola Respini;
preso atto che l'interessato non si oppone
alla proroga, come comunicato con lettera 2.4.2009 del patrocinatore;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei
confronti di CO 1 , in
detenzione preventiva dal 24.11.2008, il procuratore pubblico ha emanato il 18.3.2009 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandolo a processo per rapina
ripetuta, furto ripetuto, furto di lieve entità, vie di fatto, danneggiamento ripetuto,
ingiuria, minaccia, infrazione e contravvenzione alla LStup, contravvenzione
alla LF sul trasporto pubblico.
Il pubblico dibattimento
è stato aggiornato per mercoledì 20.5.2009.
2. Con la
presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali
di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è
astretto l'imputato fino al 20.5.2009, rispettivamente fino alla conclusione del
pubblico dibattimento.
3. L'art.
230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo
lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope
legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,
il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé
d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi
penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103
cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di
proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):
per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice
del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare
celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della
proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare
la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga
della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto
del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce
della durata della proroga.
Queste due
prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal
giudice dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando
una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4. Nel caso in esame, sono dati
tutti i presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuti in concreto gli
impegni indicati dal presidente istante nella sua richiesta, ritenuta in
generale la situazione del Tribunale penale cantonale.
5. Nel
presente caso ci sono seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico
di CO 1, come risulta già dalle sue parziali ammissioni (verbale del 25.11.2008
di conferma avanti al giudice dell’istruzione e dell’arresto, AI 7, verbale del
10.12.2008, AI 13, in particolare p. 6).
Inoltre, in
presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno
ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA /
Fatti
E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano
1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6. Il
mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di
preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente, come nel caso concreto,
di un pericolo di recidiva e di un pericolo di fuga.
7. Il
pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una
valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su
circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a
reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il
criterio della proporzionalità. Esso
non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente
all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren,
besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola,
la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre
condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano
plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione.
Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in
corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale,
dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di
recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In
particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato
con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto
sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono
gravi (decisioni TF 1P.750/2004 del 21.1.2005,1P.198/2006 del 25.4.2006 cons.
4.1).
8. Nel
presente caso il pericolo di recidiva è manifestamente dato per CO 1. I decreti
d’accusa a suo carico (DA __________, __________ e __________), nonché i diversi
procedimenti consecutivi ora in giudizio (inc. MP __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________ e __________) stanno ad indicare
un concreto pericolo di recidiva.
9. Il
Considerandi
pericolo di fuga (cfr., al proposito, decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005) è
connesso con uno degli scopi principali della carcerazione preventiva, quello
di assicurare la presenza dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al
procedimento o all’esecuzione della pena che potrà essergli inflitta. In base
agli elementi del caso concreto occorre stabilire se l’accusato detenuto non ha
evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva
– in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da scontare. In
altri termini, occorre verificare se la tentazione di riparare all’estero per
sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da
sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo
astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere
evitato con misure meno incisive.
10.
Nel
presente caso occorre considerare la situazione personale dell’accusato, come
risulta dal verbale 10.12.2008 (AI 13, p. 1 e 2). CO 1 è cittadino straniero,
senza fissa dimora, elementi questi che già giustificano un concreto pericolo
di fuga.
11.
La
carcerazione preventiva cui è astretto CO 1 è pertanto giustificata da seri indizi
di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.
12.
Nell’ottica
del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo,
il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni
carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena
privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice
di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105
Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).
Il protrarsi
del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità,
stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità
deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza
interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete,
in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento
dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.
13.
Nel presente caso, nell’ottica della
proporzionalità, occorre considerare che la protrazione richiesta è di una
ventina di giorni, ed il periodo di detenzione preventiva non supera e non si
avvicina alla durata della
pena privativa della libertà che potrebbe essere inflitta dal giudice di merito
in caso di condanna. Circa la conduzione dell’inchiesta, nulla di negativo è
stato eccepito.
14.
L’istanza
è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1.L'istanza è accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1 è prorogato fino al 20.5.2009, rispettivamente fino alla conclusione del
processo.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster