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Decisione

60.2009.129

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. onere della prova. riduzione del danno

2 giugno 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

il 2/6.8.2007 il legale ha notificato alla Pretura penale le prove, chiedendo –

tra l’altro – l’interrogatorio di __________, che il 9.5.2007 condivideva l’appartamento

di __________ con la persona legittimatasi quale IS 1 (cfr. anche scritto

14/17.8.2007 dell’avv. __________ alla Pretura penale), e l’estromissione dagli

atti dei verbali di interrogatorio 9.5.2007 e 10.5.2007 della donna presentatasi,

come detto, quale IS 1;

che

il 21/23.1.2008 il procuratore pubblico ha trasmesso alla Pretura penale copia

del verbale di audizione 16.1.2008 di __________, che – con riferimento al suo

fermo del 9.5.2007, quando si era qualificata come IS 1 – aveva dichiarato che

“(…) ho chiesto a mia sorella IS 1, nata il 15 ottobre 1980, il suo passaporto

per poter andare in Europa e successivamente in Svizzera, poiché io ero

sprovvista di documento e ci voleva troppo tempo per richiederne uno. (…) Ed è

così che mia sorella si è offerta di donarmi il suo documento dicendomi di

darle una mia fotografia che avrebbe provveduto ad applicarla al passaporto al

posto della sua” (verbale di interrogatorio 16.1.2008, p. 2);

che

con sentenza 1.4.2008 – confermata il 22.4.2008 dalla Corte di cassazione e di

revisione penale (inc. __________) – il giudice ha prosciolto l’accusata dalle

imputazioni: ha reputato – posto come la persona interrogata il 16.1.2008 avesse

detto di chiamarsi __________ e di avere utilizzato, quando era stata fermata

il 9.5.2007, il passaporto della sorella – che “(…) a commettere i reati

prospettati alla qui imputata __________ sia stata in realtà la sorella __________”

e che “(…) una sostituzione in corso di dibattimento dell’imputato non è

proceduralmente ipotizzabile, ritenuto che non ci troviamo qui di fronte a

semplici errori di ripresa dei dati ma addirittura ad uno scambio di persona.

Di riflesso la prevenuta deve venire formalmente prosciolta e contro l’autrice

dei reati, ora individuata con certezza, deve essere avviata una nuova

procedura” (p. 4, inc. __________);

che

IS 1 ha di conseguenza approfittato, per essere prosciolta, del fatto che il

decreto di accusa 27.6.2007 (DA __________) indicava le sue generalità in luogo

di quelle della sorella __________, ovvero di colei che era stata interrogata

dalla polizia giudiziaria il 9.5.2007, il 10.5.2007 ed il 16.1.2008 e che

Considerandi

l’avv. __________ aveva patrocinato fin dall’11.5.2007;

che

la nota professionale dell’avv. __________, allegata all’istanza di indennità 1/2.4.2009,

elenca una serie di prestazioni senza l’indicazione della data in cui sarebbero

state effettuate;

che

essa – sebbene menzioni una procura di data 4.2.2008 – fa riferimento, tra

l’altro, a “Notifica prove e conn.”, prestazione che – manifestamente,

come risulta dal tenore dello scritto 2/6.8.2007 (istanza per la notifica

delle prove con opposizione) – poteva riferirsi soltanto a __________,

allora conosciuta come IS 1: la nota professionale di cui domanda la rifusione non

si limita quindi alle operazioni a favore della qui istante;

che

pertanto – posto come non si possa distinguere quali prestazioni concernono __________

e quali prestazioni concernono la, formalmente, prosciolta IS 1 [alla quale

spettava l’onere della prova: cfr., in analogia, N. SALVIONI, Codice di procedura

penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di

patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di

risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato

prosciolto”] – la pretesa non può essere accolta;

che

la nota professionale sembra in effetti giocare sull’equivoco dovuto alla

doppia identità di __________, ciò che manifestamente è abusivo e non merita,

certo, tutela;

che

inoltre non risulta dagli atti che IS 1, intimatole il decreto di accusa, abbia

immediatamente comunicato al procuratore pubblico che “mia sorella aveva

utilizzato il mio nome per un passaporto (in __________ non è difficile) ed è

stata fermata una prima volta dalla polizia a __________” (istanza 1/2.4.2009,

p. 1) per permettere di subito chiarire l’errore e, di conseguenza, di evitare rispettivamente

limitare le spese legali;

che,

di tutta evidenza, ha quindi disatteso il principio secondo cui il danneggiato

è tenuto a contenere ed a ridurre il danno (art. 44 CO);

che

l’istanza deve pertanto essere respinta;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 200.--, sono poste a carico della qui istante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

200.-- (duecento), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto

pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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