60.2009.129
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. onere della prova. riduzione del danno
2 giugno 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
60.2009.129
Data decisione, Autorità:
02.06.2009, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. onere della prova. riduzione del danno
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.129
Lugano
2 giugno 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1/2.4.2009
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere – in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 1.4.2008
del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),
confermato il 22.4.2008 dalla Corte di cassazione e di revisione penale (inc.
__________) – un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317
ss. CPP;
richiamati gli scritti 7/8.4.2009 del
giudice della Pretura penale – che si è rimesso al giudizio di questa Camera –,
9/14.4.2009 della Divisione della giustizia – che si è rimessa alle
osservazioni del Ministero pubblico – e 13/14.4.2009 del procuratore pubblico
Clarissa Torricelli – che ha chiesto la reiezione dell’istanza siccome abusiva
–;
preso atto che, su richiesta 2.4.2009 di
questa Camera, il 2/4.5.2009 IS 1 – per il tramite del suo legale – ha
comunicato che le spese di patrocinio non erano state coperte, anticipate o
garantite da assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 27.6.2007 l’allora procuratore pubblico Luca Maghetti ha posto IS 1
in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuta colpevole di (1)
infrazione alla legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli
stranieri (art. 23 cpv. 1 LDDS) “per avere, a __________ ed a __________ dal
6.03.2007 all’8.05.2007, soggiornato illegalmente in Svizzera, svolgendo
attività lucrativa abusiva siccome priva dei relativi permessi” e di (2) esercizio
illecito della prostituzione (art. 199 CP) “per avere, nelle circostanze di
tempo menzionate al punto 1, presso il __________ di __________, infranto le
prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione, omettendo
di annunciarsi alla Polizia cantonale”;
che
ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 1'800.-- (sessanta
aliquote da CHF 30.--/aliquota), sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di due anni, alla multa di CHF 1’000.-- ed al pagamento della tassa di
giustizia e delle spese (DA __________);
che
con scritto 3/5.7.2007 IS 1, per il tramite dell’avv. __________, __________, ha
interposto opposizione al decreto di accusa;
che
con sentenza 1.4.2008 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusata
dalle imputazioni (inc. __________) [giudizio confermato il 22.4.2008 dalla
Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________)];
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 1'404.20 per spese legali;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che
dagli atti si evince che il 9.5.2007 una persona legittimatasi, per mezzo del passaporto,
quale IS 1 è stata controllata da agenti di polizia e, di seguito, interrogata
(rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 23.5.2007, AI 4);
che,
sempre dall’incarto, emerge inoltre che l’11/14.5.2007 l’avv. __________ – facendo
riferimento al controllo effettuato il 9.5.2007 – si è presentato al Ministero
pubblico quale patrocinatore della predetta persona, allegando al suo scritto
copia della “dichiarazione (art. 207 – 207a CPP)” di data 9.5.2007
firmata dalla donna al momento dell’audizione e copia della procura sottoscritta,
sempre dalla donna in questione, a suo favore l’11.5.2007 (AI 2) [cfr., anche,
verbale di interrogatorio 10.5.2007 della persona qualificatasi quale IS 1, p.
3: “(…) dichiaro di voler eleggere domicilio legale presso lo studio legale
dell’avv. __________ di __________, (…)” (allegato al rapporto di inchiesta
di polizia giudiziaria 23.5.2007, AI 4)];
che
il 27.6.2007 il procuratore pubblico ha posto IS 1 in stato di accusa per i
fatti emersi nel corso del suddetto controllo 9.5.2007 [DA __________], decreto
al quale il 3/5.7.2007 l’avv. __________, a nome di IS 1, ha interposto
opposizione;
che
Fatti
il 2/6.8.2007 il legale ha notificato alla Pretura penale le prove, chiedendo –
tra l’altro – l’interrogatorio di __________, che il 9.5.2007 condivideva l’appartamento
di __________ con la persona legittimatasi quale IS 1 (cfr. anche scritto
14/17.8.2007 dell’avv. __________ alla Pretura penale), e l’estromissione dagli
atti dei verbali di interrogatorio 9.5.2007 e 10.5.2007 della donna presentatasi,
come detto, quale IS 1;
che
il 21/23.1.2008 il procuratore pubblico ha trasmesso alla Pretura penale copia
del verbale di audizione 16.1.2008 di __________, che – con riferimento al suo
fermo del 9.5.2007, quando si era qualificata come IS 1 – aveva dichiarato che
“(…) ho chiesto a mia sorella IS 1, nata il 15 ottobre 1980, il suo passaporto
per poter andare in Europa e successivamente in Svizzera, poiché io ero
sprovvista di documento e ci voleva troppo tempo per richiederne uno. (…) Ed è
così che mia sorella si è offerta di donarmi il suo documento dicendomi di
darle una mia fotografia che avrebbe provveduto ad applicarla al passaporto al
posto della sua” (verbale di interrogatorio 16.1.2008, p. 2);
che
con sentenza 1.4.2008 – confermata il 22.4.2008 dalla Corte di cassazione e di
revisione penale (inc. __________) – il giudice ha prosciolto l’accusata dalle
imputazioni: ha reputato – posto come la persona interrogata il 16.1.2008 avesse
detto di chiamarsi __________ e di avere utilizzato, quando era stata fermata
il 9.5.2007, il passaporto della sorella – che “(…) a commettere i reati
prospettati alla qui imputata __________ sia stata in realtà la sorella __________”
e che “(…) una sostituzione in corso di dibattimento dell’imputato non è
proceduralmente ipotizzabile, ritenuto che non ci troviamo qui di fronte a
semplici errori di ripresa dei dati ma addirittura ad uno scambio di persona.
Di riflesso la prevenuta deve venire formalmente prosciolta e contro l’autrice
dei reati, ora individuata con certezza, deve essere avviata una nuova
procedura” (p. 4, inc. __________);
che
IS 1 ha di conseguenza approfittato, per essere prosciolta, del fatto che il
decreto di accusa 27.6.2007 (DA __________) indicava le sue generalità in luogo
di quelle della sorella __________, ovvero di colei che era stata interrogata
dalla polizia giudiziaria il 9.5.2007, il 10.5.2007 ed il 16.1.2008 e che
Considerandi
l’avv. __________ aveva patrocinato fin dall’11.5.2007;
che
la nota professionale dell’avv. __________, allegata all’istanza di indennità 1/2.4.2009,
elenca una serie di prestazioni senza l’indicazione della data in cui sarebbero
state effettuate;
che
essa – sebbene menzioni una procura di data 4.2.2008 – fa riferimento, tra
l’altro, a “Notifica prove e conn.”, prestazione che – manifestamente,
come risulta dal tenore dello scritto 2/6.8.2007 (istanza per la notifica
delle prove con opposizione) – poteva riferirsi soltanto a __________,
allora conosciuta come IS 1: la nota professionale di cui domanda la rifusione non
si limita quindi alle operazioni a favore della qui istante;
che
pertanto – posto come non si possa distinguere quali prestazioni concernono __________
e quali prestazioni concernono la, formalmente, prosciolta IS 1 [alla quale
spettava l’onere della prova: cfr., in analogia, N. SALVIONI, Codice di procedura
penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di
patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di
risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato
prosciolto”] – la pretesa non può essere accolta;
che
la nota professionale sembra in effetti giocare sull’equivoco dovuto alla
doppia identità di __________, ciò che manifestamente è abusivo e non merita,
certo, tutela;
che
inoltre non risulta dagli atti che IS 1, intimatole il decreto di accusa, abbia
immediatamente comunicato al procuratore pubblico che “mia sorella aveva
utilizzato il mio nome per un passaporto (in __________ non è difficile) ed è
stata fermata una prima volta dalla polizia a __________” (istanza 1/2.4.2009,
p. 1) per permettere di subito chiarire l’errore e, di conseguenza, di evitare rispettivamente
limitare le spese legali;
che,
di tutta evidenza, ha quindi disatteso il principio secondo cui il danneggiato
è tenuto a contenere ed a ridurre il danno (art. 44 CO);
che
l’istanza deve pertanto essere respinta;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 200.--, sono poste a carico della qui istante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
200.-- (duecento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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