60.2009.130
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante
6 aprile 2009Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2009.130
Data decisione, Autorità:
06.04.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.130
Lugano
6 aprile 2009/spa
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18.3/2.4.2009
presentata da
IS 1, ,
tendente ad ottenere copia di una
denuncia da lui presentata;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente alla polizia cantonale, che l’ha trasmessa in data 30.3.2009 al
Ministero pubblico, che a sua volta l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera con scritto accompagnatorio dell’1/2.4.2009;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una denuncia
operata dall’istante a verbale dell’8.5.2008, il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto di non
luogo a procedere del 2.7.2008 (NLP __________).
2. Con
la presente istanza IS 1 chiede copia della denuncia da lui fatta a verbale
l’8.5.2008.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce
che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel
presente caso, pur essendo stato il qui istante parte (quale denunciante) nel
procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista
dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nella
fattispecie in esame, è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante a
ricevere copia del verbale reso in polizia l’8.5.2008 (allegato al rapporto di
segnalazione del 26.6.2008), non essendoci peraltro motivi per rovesciare la
presunzione di cui si è detto al punto precedente.
6. L’istanza
è accolta. Fotocopia del verbale 8.5.2008 è allegata alla copia della presente
decisione destinata all’istante.
7. Non
essendoci stato il deposito atti prima della decisione di non luogo a procedere
del 2.7.2008, si prescinde dal carico della tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster