60.2009.131
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
6 aprile 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2009.131
Data decisione, Autorità:
06.04.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.131
Lugano
6 aprile 2009/spa
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza
18.3/1.4.2009 presentata da
IS 1, ,
tendente ad ottenere copia
di un decreto d’accusa emanato a suo carico (__________);
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera con scritto accompagnatorio del 31.3/1.4.2009, comunicando di non avere
nulla in contrario all’accoglimento della domanda;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A carico dell’istante, il
Ministero pubblico aveva a suo tempo aperto un procedimento penale (inc. MP __________)
sfociato in un decreto d’accusa del 10.6.2002, cresciuto in giudicato (DAP __________).
2. Con
la presente istanza IS 1 chiede copia del decreto d’accusa per l’incarto di naturalizzazione.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere
l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica
un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle
persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante,
dei testimoni e dei periti. La Camera dei
ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel
presente caso, pur essendo stato il qui istante parte (quale accusato) nel procedimento
nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e
dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nella
fattispecie in esame, è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante a
ricevere copia del decreto d’accusa a suo carico, a maggior ragione con
riferimento alla procedura di naturalizzazione.
6. L’istanza
è accolta. Fotocopia del decreto d’accusa del 10.6.2002 (DAP __________) è
allegata alla copia della presente decisione destinata all’istante.
7. Tassa
di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
100.-- (cento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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