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Decisione

60.2009.132

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

27 maggio 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

3.3.2)];

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore

di fiducia, avv. PR 1, di CHF 5'682.-- [di cui CHF 4'946.70 di onorario (17 ore

e 40 minuti a CHF 280.--/ora), CHF 334.-- di spese e CHF 401.30 di IVA (doc.

D)];

che

il legale ha assunto il mandato il 18.6.2007, dopo l’emanazione del decreto di

accusa, ed ha sostanzialmente assistito l’istante nella preparazione del processo

e nel dibattimento;

che

la fattispecie oggetto del procedimento

penale presentava alcune particolarità in considerazione degli aspetti tecnici inerenti

al tipo di reato, ovvero violazione delle regole dell’arte edilizia;

che

queste particolarità non fondavano tuttavia specifiche difficoltà di fatto e /

o di diritto: neppure l’istante lo sostiene;

che,

quindi, la tariffa di CHF 280.--/ora, esposta, è sproporzionata;

che

inoltre, pur riconoscendo l’efficacia del lavoro svolto dal difensore e

l’impegno e la diligenza dimostrati, il dispendio orario indicato – in particolare

con riferimento ai colloqui con il cliente (140 minuti), agli scritti (la

fattispecie non esigendo lettere prolisse) [130 minuti], all’esame degli atti

(compresa la lettura della sentenza, non motivata) ed alla preparazione del

dibattimento (460 minuti) – è eccessivo siccome non giustificato dalle concrete

necessità di patrocinio;

che

determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga

(REP. 1998 n. 126);

che

nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una

certa proporzionalità;

che

viene pertanto ammesso un onorario pari a 13 ore a CHF 250.--/ora per complessivi

CHF 3'250.--, di cui 90 minuti per i colloqui con l’istante, 300 minuti per

l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento, 60 minuti (10

Considerandi

minuti/scritto) per gli scritti, 90 minuti (come esposto) per il colloquio con

il perito e 240 minuti (come esposto) per il dibattimento (compresa la

trasferta);

che,

per quanto concerne le spese, giusta l’art. 3 cpv. 2 TOA l’avvocato ha diritto

al rimborso dell’importo di CHF 50.-- per la formazione e l’archiviazione

dell’incarto (lit. a) e degli importi di CHF 5.-- per ogni pagina originale, inclusa la copia per

l’incarto, e di CHF 2.-- per ogni copia (lit. b), somme che questa Camera continua

a riconoscere anche dopo l’abrogazione della TOA;

che

– ciò detto – le spese sono approvate in CHF 249.--, di cui CHF 50.-- per apertura/archiviazione

incarto, stralciate quelle per “copie originali” (la copia per l’incarto

essendo compresa nell’importo di CHF 5.--), per il resto riconosciute come esposte;

che

l’IVA ammonta a CHF 265.90;

che

ad IS 1 va quindi rifuso, a

titolo di spese legali, l’importo di CHF 3'764.90, di cui CHF 3'250.-- di onorario, CHF 249.-- di spese e CHF 265.90 di IVA;

che

protesta le ripetibili;

che

– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,

tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che

la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che

l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva la fattispecie;

che

– tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza –

va pertanto ammesso un importo di CHF 200.--, comprendente onorario, spese ed

IVA;

che

ad IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo

complessivo di CHF 3’964.90, di cui CHF 3'764.90 per spese legali e CHF 200.--

per ripetibili di questa sede;

che

interessi di mora non sono pretesi;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 550.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per

la somma di CHF 200.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 24.6.2008 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),

rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli

art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3’964.90.

2. La

tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,

in ragione di CHF 200.-- (duecento).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto

pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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