60.2009.133
Istanza di ispezione degli atti. Sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante
23 aprile 2009Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2009.133
Data decisione, Autorità:
23.04.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.133
Lugano
23 aprile
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1/7.4.2009
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di alcuni incarti penali in relazione ad una domanda di rilascio della Carta
europea d’arma da fuoco;
richiamate le osservazioni 9/10.4.2009 di PI
1, il quale ritiene in particolare eccessiva e fuori luogo la richiesta di
visionare gli atti, essendo a suo giudizio sufficienti l’estratto del
casellario giudiziale prodotto all’autorità istante unitamente alla domanda di
rilascio della Carta europea d’arma da fuoco e le risposte date in sede di polizia,
rimettendosi in ogni modo al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito della querela 21.12.2004 sporta da __________ __________ nei confronti
del fratello PI 1 per le ipotesi di reato di lesioni semplici, sub. vie di
fatto, danneggiamento e ingiuria, il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale a carico di quest’ultimo sfociato nel decreto di non luogo
a procedere 16.2.2005 emanato dall’allora sostituto procuratore pubblico Andrea
Pagani (NLP __________).
A
seguito della querela 11.9.2007 sporta da __________ __________ nei confronti,
tra l’altro, del cognato PI 1 per le ipotesi di reato di lesioni semplici,
diffamazione, ingiuria e minaccia, il Ministero pubblico ha aperto un altro
procedimento penale a carico del querelato, sfociato nel decreto di non luogo a
procedere interno 9.6.2008 emanato dall’allora sostituto procuratore pubblico
Andrea Maria Balerna per recesso di querela (NLP __________).
Infine,
a seguito della querela 11.9.2007 sporta da __________ __________ (figlio di __________
__________) nei confronti di PI 1 per l’ipotesi di reato di minaccia, il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale sempre a carico di
quest’ultimo, sfociato nel decreto di non luogo a procedere 1.12.2008 emanato
dal procuratore pubblico Andrea Maria Balerna (NLP __________).
2. Con
la presente istanza la IS 1, per il tramite del capoufficio dell’Ufficio dei
permessi, nell’ambito di una domanda presentata da PI 1 intesa ad ottenere il
rilascio della Carta europea d’arma da fuoco (CEAF) in virtù della revisione
della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge
sulle armi, LArm) del 20.6.1997, entrata in vigore il 12.12.2008, chiede di
poter visionare gli atti dei surriferiti incarti penali.
Come
esposto in entrata, PI 1 si rimette al giudizio di questa Camera, ritenendo in
particolare eccessiva e fuori luogo la richiesta di visionare gli atti, essendo
a suo giudizio sufficienti l’estratto del casellario giudiziale prodotto
all’autorità istante unitamente alla domanda di rilascio della Carta europea
d’arma da fuoco e le risposte date in sede di polizia (cfr., al proposito, osservazioni
9/10.4.2009 e la documentazione ivi annessa).
3. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce
che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e
l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".
4. La
revisione della Legge sulle armi (LArm, RS 514.54), entrata in vigore il
12.12.2008, è una conseguenza degli Accordi di Schengen e Dublino e agevola la
lotta agli abusi in materia di armi. La revisione stabilisce quali oggetti sono
considerati armi e definisce le procedure di acquisizione e le condizioni per
il porto d’armi. Disciplina inoltre l’introduzione sul territorio svizzero e
l’esportazione di armi fissando parimenti le condizioni che gli armaioli devono
soddisfare per poter fabbricare le armi e commerciarle.
La
LArm – per quanto interessa la fattispecie in esame – sancisce in particolare
che chi, nel traffico passeggeri, intende esportare temporaneamente armi da
fuoco e le relative munizioni verso uno Stato vincolato da un accordo di
associazione alla normativa di Schengen, deve chiedere alla competente autorità
del Cantone di domicilio una carta europea d’arma da fuoco (art. 25b cpv. 1
LArm). La carta europea d’arma da fuoco è rilasciata per le armi che il
richiedente può rendere credibile di essere legittimato a possedere, e per
fucili, fucili a canna liscia, pistole e rivoltelle (armi soggette ad
autorizzazione o armi soggette a dichiarazione) [cfr. art. 25b cpv. 2 frase 1
LArm; La legislazione sulle armi in seguito all’adeguamento a Schengen e alla
revisione «nazionale»,
DFGP, Ufficio federale di polizia fedpol, p. 20; Rapporto no. 6103 R del
1°.4.2009 della Commissione della legislazione sul messaggio 19.8.2008
concernente la revisione totale della Legge cantonale di applicazione della Legge
federale sulle armi, gli accessori e le munizioni del 31.1.2000 (LCLArm), p.
2]. La carta europea d’arma da fuoco è valida cinque anni al massimo e la sua validità
può essere prolungata di volta in volta di due anni (art. 25b cpv. 2 frase 2
LArm).
L’art.
46 OArm precisa che chiunque, nel
traffico passeggeri, intende esportare temporaneamente armi da fuoco o parti
essenziali di armi in uno Stato Schengen deve presentare una domanda per il
rilascio della carta europea d’arma da fuoco (cpv. 1).
La
domanda deve essere presentata con l’apposito modulo (ndr: scaricabile da Internet)
alla competente autorità del Cantone di domicilio e deve essere corredata di un
estratto del casellario giudiziale svizzero (rilasciato al massimo tre mesi
prima della presentazione della domanda), di una copia del passaporto valido o
della carta d’identità valida e di due fototessere recenti (cpv. 2 e cpv. 3
lit. a – c). L’autorità cantonale competente annota nella carta europea d’arma
da fuoco tutte le armi che il richiedente è autorizzato a possedere (cpv. 4).
La carta europea d’arma da fuoco è valida cinque anni. La sua durata di
validità può essere prorogata due volte di due anni (cpv. 5).
Con
il messaggio no. 6103 il Consiglio di Stato ha proposto la revisione della
Legge di applicazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e
le munizioni (LCLArm) del 31.1.2000, per l’entrata in vigore il 12.12.2008
della nuova LArm e della relativa ordinanza.
Il
rilascio della carta europea d’arma da fuoco ai sensi dell’art. 25a LArm (introduzione temporanea di armi da fuoco
nel traffico passeggeri) e dell’art. 25b LArm (esportazione temporanea di armi
da fuoco nel traffico passeggeri) è uno dei nuovi compiti del Cantone [Rapporto
no. 6103 R del 1°.4.2009 della Commissione della legislazione sul messaggio
19.8.2008 concernente la revisione totale della Legge cantonale di applicazione
della Legge federale sulle armi, gli accessori e le munizioni del 31.1.2000
(LCLArm), p. 1/2]. La competenza per l’applicazione della LArm e della LCLArm è
stata demandata all’Ufficio dei permessi della IS 1, che si occupa anche del
rilascio della carta europea d’arma da
fuoco (Risposta a interrogazione numero r294.07 presentata da __________ __________
e conf., risoluzione no. 606 del 12.2.2007, p. 1).
La Commissione della legislazione, mediante il rapporto no. 6103 R dell’1.4.2009 sul messaggio 19.8.2008
concernente la revisione totale della Legge cantonale di applicazione della Legge
federale sulle armi, gli accessori e le munizioni del 31.1.2000 (LCLArm), ha
invitato il Gran Consiglio a entrare in materia sul messaggio del Consiglio di
Stato no. 6103 e ad approvare l’annesso disegno di Legge cantonale sulle armi
con le modifiche proposte al titolo e all’art. 7 cpv. 1.
5. Nel
caso in esame – ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante, la sua facoltà
d’indagine d’ufficio, la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli
incarti penali in questione, e considerato inoltre il tenore dell’art. 13 cpv.
1 LCArm (secondo cui le autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché
Fatti
i Comuni, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente,
su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel
caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione della LArm e
della presente legge) – si deve, di principio, ammettere l’esistenza di un
interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
In
siffatte circostanze, questa Camera autorizza il capoufficio dell’Ufficio dei
permessi della IS 1, dopo la crescita in giudicato della presente decisione, ad
esaminare gli incarti penali NLP __________, NLP __________ e NLP __________
presso il Ministero pubblico, senza estrarre copia.
6. L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerato l’art. 13 cpv. 1
LCLArm, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli
art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster