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Decisione

60.2009.133

Istanza di ispezione degli atti. Sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante

23 aprile 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i Comuni, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente,

su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel

caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione della LArm e

della presente legge) – si deve, di principio, ammettere l’esistenza di un

interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

In

siffatte circostanze, questa Camera autorizza il capoufficio dell’Ufficio dei

permessi della IS 1, dopo la crescita in giudicato della presente decisione, ad

esaminare gli incarti penali NLP __________, NLP __________ e NLP __________

presso il Ministero pubblico, senza estrarre copia.

6. L’istanza

è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerato l’art. 13 cpv. 1

LCLArm, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli

art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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