60.2009.135
Istanza di ispezione degli atti. Organizzazione sociopsichiatrica cantonale quale istante
27 aprile 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2009.135
Data decisione, Autorità:
27.04.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Organizzazione sociopsichiatrica cantonale quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.135
Lugano
27 aprile
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5.3./7.4.2009
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere copia di un rapporto
di costatazione riguardante il decesso di una persona;
premesso che l’istanza datata 5.3.2009 è
pervenuta al Ministero pubblico il 24.3.2009, che l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Camera con scritto 3/7.4.2009, allegando copia del
rapporto di costatazione richiesto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
__________, verso le ore __________, presso il padiglione __________ dell’__________
di __________ è stato scoperto il corpo privo di vita di ┼ __________ __________ da parte di
un __________ e di tre __________. A seguito di quanto accaduto il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale, sfociato in un decreto di non luogo
a procedere (__________). Dal rapporto di costatazione 5.3.2008 allestito dalla
polizia emerge che la vittima si è tolta la vita.
2. Con
la presente istanza l’IS 1, per il tramite del suo direttore, chiede la
trasmissione, in copia, del succitato rapporto di costatazione, essendo stata
avviata una procedura di responsabilità civile a suo carico a proposito del
decesso di ┼ __________ __________,
che è stato paziente dell’ente pubblico.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
caso in esame – ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante e la finalità
della sua richiesta – è certamente data l’esistenza di un interesse giuridico
legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, poiché il rapporto di costatazione
5.3.2008 potrebbe, in effetti, essere utile nell’ambito procedura di
responsabilità civile aperta a carico dell’autorità istante.
Copia
del rapporto di costatazione richiesto viene trasmessa all’autorità istante unitamente
alla presente decisione.
5. L’istanza
è accolta ai sensi del surriferito considerando. Considerata la natura dell’istanza,
non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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