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Decisione

60.2009.14

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali (lic. iur.). torto morale

4 maggio 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. P., inc. 19.2004.6)];

che

l’IVA ammonta a CHF 53.60 [calcolata al 7.6% su CHF 705.50 (CHF 605.-- a titolo

di onorario e CHF 100.50 per spese)];

che

le spese a titolo di uscite (trasferta e fotocopie presso il Ministero

pubblico) vanno riconosciute in complessivi CHF 75.--, come postulato;

che

al qui istante va rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di

CHF 834.10 (di cui CHF 605.-- a titolo di onorario, CHF 100.50 di spese, CHF 53.60 di IVA e CHF 75.-- a titolo

di uscite);

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima

interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –

dall’introduzione in data 12.1.2009 (cfr. timbro postale) della presente

istanza;

che

l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al

danno morale patito dall'accusato prosciolto;

che

la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento

del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,

conformemente agli art. 42 ss. CO

(DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109

n. 7);

che

l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa

alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante

l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della

libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se

prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es.

perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice

fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave

violazione della sua personalità;

che

il lic. iur. PR 1 evidenzia al proposito che per la sua assistita, persona

anziana, il procedimento penale aperto a suo carico sarebbe stato un vero

trauma, che essa avrebbe sofferto delle chiacchiere del vicinato, rilevando

parimenti che anche il custode dello stabile è stato interrogato in qualità di

teste nell’ambito dell’istruttoria;

che

sostiene altresì che il trauma avrebbe avuto ripercussioni sulla sua salute, producendo

due certificati medici datati 26.9.2008 e 9.7.2008 attestanti che IS 1 avrebbe "(…) avuto importanti disturbi ansioso-depressivi

dovuti al fatto di essere stata accusata colpevole dell’incendio (…)" (istanza 12/13.1.2009, p. 5 e doc. 1.c e doc. 1.d ivi

annessi);

che

per il reato di incendio colposo ai sensi dell’art. 221 cpv. 1 CP è prevista

una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria;

che trattandosi di un reato perseguibile

d’ufficio viene in ogni caso aperto un procedimento penale per stabilire

l’esatta dinamica dei fatti;

che

nell’ambito di questo procedimento IS 1 è stata interrogata una volta in sede

di polizia (rapporto d’inchiesta di polizia 17.2.2008, AI 1);

che

come teste è stato interrogato __________ __________, che si occupa della

pulizia dello stabile in cui abita la qui istante e che da oltre vent’anni si

occupa anche di bagnare le piante e di prelevare la posta dalla bucalettere di IS

1 quando quest’ultima va in vacanza dalla figlia a __________ (verbale

d’interrogatorio di polizia 30.12.2007 di __________ __________ annesso al

rapporto d’inchiesta di polizia 17.2.2008, AI 1);

Considerandi

che

dal surriferito interrogatorio non emerge in alcun modo che __________ __________

avrebbe screditato in qualche modo la sua reputazione riguardo a quanto

accaduto quel giorno;

che,

indipendentemente dal fatto che a carico di IS 1 sia stato emanato un decreto

di accusa, è del resto inevitabile che sorgano delle chiacchiere da parte dei

vicini sulla persona che abita nell’appartamento in cui è scoppiato un incendio;

che

nel certificato medico rilasciato il 26.9.2008, il dr. med. __________ __________,

medico generalista (che peraltro non è psichiatra di formazione), ha confermato

che IS 1 "(…) ha sofferto (di) diversi disturbi dovuti allo stress

provocato dall’incendio della sua casa e ha dovuto prendere regolarmente degli antidepressivi

e degli ansiolitici", che "inoltre ha avuto anche altri problemi, del

quale Tinnitus probabilmente causati dallo stato d’ansia", rinviando parimenti

al contenuto dello scritto 9.7.2008 del dr. med. __________ __________, medico

FMH in otorinolaringoiatria, e al certificato medico rilasciato il 22.7.2008

dal dr. med. __________ dell’Ospedale Regionale di __________ (doc. 1.c e doc. 1.d

annessi all’istanza 12/13.1.2009); lo stesso medico ha concluso che "prima

di questo incidente la signora IS 1 non ha mai sofferto di disturbi

ansioso-depressivi e ritiene che il motivo di questo stress è dovuto

dall’essere stata accusata colpevole dell’incendio" (doc. 1.c annesso

all’istanza 12/13.1.2009);

che

dai certificati non si può chiaramente desumere che lo stato ansioso-depressivo

sia conseguente all’incendio scoppiato nell’abitazione o sia da ricondurre all’avvio

di un procedimento penale a carico di IS 1;

che

comunque, dal certificato medico 26.9.2008 risulterebbe che è la stessa istante,

e non il medico, che ritiene che la causa dei suoi disturbi sarebbe stata

cagionata dal fatto che è stata ritenuta colpevole del reato d’incendio colposo;

che

nemmeno lo scritto 9.7.2008 del dr. med. __________ __________ e il certificato

medico rilasciato il 22.7.2008 dal dr. med. __________ – da cui emerge in sostanza

che IS 1 soffre della sindrome di Ménière e che il disturbo di vertigini è probabilmente

da ricondurre ad un problema circolatorio – attestano che lo stress da lei

subito sarebbe stato provocato dal procedimento penale aperto a suo carico, ma

sembra invero che i suoi disturbi siano riconducibili ad un problema di salute

già preesistente ("La

paziente è già nota per Malattia di Meniere, (…)" (certificato medico

22.7

, doc. 1.d annesso all’istanza 12/13.1.2009);

che

il giudice della Pretura penale ha del resto osservato che "(…) al processo l’interessata non

ha dato segno di particolari squilibri, limitandosi a dichiarare di ritenersi

sollevata dopo la lettura della sentenza" (osservazioni 19/20.1.2009,

p. 2);

che

in siffatte circostanze non è stato sufficientemente comprovato che i disturbi

ansioso-depressivi di cui ha sofferto la qui istante siano stati effettivamente

causati dall’apertura del procedimento penale a suo carico, sfociato dapprima

nel decreto di accusa 27.2.2008 (DA __________) e poi nella sentenza di assoluzione

16.7.2008

(inc. __________), e che a causa di ciò essa abbia pure subito delle

ripercussioni sulla sua reputazione personale;

che non vi sono elementi

sufficienti per ammettere una grave lesione della personalità che abbia

oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale;

che

questa conclusione tiene conto peraltro della soddisfazione personale già derivabile

dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato

dalla sentenza 16.7.2008 del giudice della Pretura penale (inc. __________) e

dalla presente decisione;

che

la pretesa non può quindi essere ammessa;

che l’istante protesta infine

le ripetibili di questa sede pari a CHF 750.-- (3 ore a CHF 250.--/ora);

che la stesura dell’istanza

in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che l’onere lavorativo può

del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva la fattispecie;

che – tutto ciò considerato e

tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza e di una tariffa oraria di

CHF 110.-- (come in precedenza) – va ammesso un importo di CHF 150.--, comprendente

onorario, spese e IVA;

che

a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 984.10, di cui CHF 834.10, oltre

interessi al 5% dal 12.1.2009, per spese legali, e CHF 150.-- per ripetibili di

questa sede;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 350.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente,

per la somma di CHF 200.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 16.7.2008 del giudice della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 984.10, oltre interessi al 5% su CHF 834.10 dal

12.1.2009.

2. La

tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,

in ragione di CHF 200.-- (duecento).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del

valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv.

1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario

in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli

art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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