60.2009.14
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali (lic. iur.). torto morale
4 maggio 2009Italiano14 min
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Numero d'incarto:
60.2009.14
Data decisione, Autorità:
04.05.2009, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali (lic. iur.). torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.14
Lugano
4 maggio 2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/13.1.2009
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 16.7.2008 del giudice
della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________), un’indennità per ingiusto
procedimento ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 16/19.1.2009 del
procuratore pubblico Andrea Pagani, che ritiene che il dispendio orario indicato
di circa 5 ore sarebbe corretto e usuale per un caso semplice come quello in
esame, che a titolo di torto morale andrebbe riconosciuto al massimo un importo
di CHF 200.--, così come a titolo di ripetibili di questa sede;
richiamato altresì lo scritto 19/20.1.2009
del giudice Siro Quadri, che osserva tra l’altro che il dispendio orario
esposto di 5 ore e 30 minuti sarebbe confacente alla situazione e alle
difficoltà del caso, ritenendo nondimeno ingiustificata la pretesa fatta valere
a titolo di torto morale;
richiamato infine lo scritto 21/23.1.2009
della Divisione di giustizia, che si rimette, in generale, alle osservazioni
che presenterà il Ministero pubblico, rilevando nondimeno che appare
discutibile applicare una tariffa oraria di CHF 250.--, essendo l’istante assistita
da un praticante; per quanto concerne la pretesa fatta valere a titolo di torto
morale, richiama la giurisprudenza di questa Camera e si rimette al suo
prudente giudizio, ritenendo infine eccessivo l’importo di CHF 750.-- per la
rifusione delle ripetibili di questa sede;
preso atto che, su invito 13.1.2009 di
questa Camera, il 15/16.1.2009 il lic. iur. PR 1 ha informato che la sua
assistita gli ha comunicato che non ha mai sottoscritto un contratto di
protezione giuridica con una compagnia assicurativa o altro, e che non ha mai
ricevuto alcun anticipo per la copertura delle spese legali;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 27.2.2008 l’allora procuratore pubblico Marco Villa ha posto in
stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 (__________) siccome ritenuta
colpevole di incendio colposo giusta l’art. 222 cpv. 1 CP "per avere, a __________ in data __________, provocato
per negligenza l’incendio della testiera del letto che poi si è propagato al
resto del giaciglio annerendo i muri dell’appartamento";
che
il magistrato inquirente ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di
CHF 200.--, corrispondente a cinque aliquote giornaliere da CHF 40.-- cadauna,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (riservate le
disposizioni di cui all’art. 15 della Legge cantonale sull’organizzazione della
lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura), alla multa
di CHF 300.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);
che
con scritto 3/5.3.2008 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;
che
con sentenza 16.7.2008 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusata
dall’imputazione, in applicazione del principio in dubio pro reo (inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento
penale, l’importo complessivo di CHF 3'323.30, oltre interessi al 5% su CHF
2'573.30, di cui CHF 1'573.30 per spese legali, CHF 1'000.-- per torto morale e
CHF 750.-- per ripetibili di questa sede;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di
ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio
regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, lic. iur. PR 1, di CHF 1'573.30, oltre interessi [di cui CHF 1'273.--
a titolo di onorario, corrispondenti a circa 5 ore e 5 minuti a CHF 250.--/ora;
nel dettaglio delle prestazioni e nell’istanza 12/13.1.2009 (p. 4), sono stati nondimeno
indicati complessivamente 5 ore e 30 minuti, corrispondenti a complessivi CHF
1'375.--, calcolando un onorario di CHF 250.--/ora], CHF 119.50 di spese, CHF
104.10 (recte: CHF 105.80) di IVA e CHF 75.-- di uscite (CHF 62.-- per spese di
trasferta e CHF 13.-- per fotocopie presso il MP) (doc. 1.a e doc. 1.b annessi
all’istanza 12/13.1.2009)];
che
trattandosi di prestazioni fornite da un praticante, la tariffa oraria va
ridotta a CHF 110.--/ora, come da prassi di questa Camera per difese assunte a
partire dal 2002 (cfr. sentenza 23.3.2004 in re S. A., inc. 60.2003.219);
che
l’onorario esposto – pari a 5 ore e 30 minuti – appare conforme ai principi suesposti;
che a questa somma vanno aggiunte le
spese pari a CHF 100.50 [ridotte le spese inerenti ai colloqui telefonici in
uscita (CHF
0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv.
Fatti
B. P., inc. 19.2004.6)];
che
l’IVA ammonta a CHF 53.60 [calcolata al 7.6% su CHF 705.50 (CHF 605.-- a titolo
di onorario e CHF 100.50 per spese)];
che
le spese a titolo di uscite (trasferta e fotocopie presso il Ministero
pubblico) vanno riconosciute in complessivi CHF 75.--, come postulato;
che
al qui istante va rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di
CHF 834.10 (di cui CHF 605.-- a titolo di onorario, CHF 100.50 di spese, CHF 53.60 di IVA e CHF 75.-- a titolo
di uscite);
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima
interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –
dall’introduzione in data 12.1.2009 (cfr. timbro postale) della presente
istanza;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al
danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento
del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,
conformemente agli art. 42 ss. CO
(DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109
n. 7);
che
l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa
alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante
l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della
libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se
prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es.
perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice
fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave
violazione della sua personalità;
che
il lic. iur. PR 1 evidenzia al proposito che per la sua assistita, persona
anziana, il procedimento penale aperto a suo carico sarebbe stato un vero
trauma, che essa avrebbe sofferto delle chiacchiere del vicinato, rilevando
parimenti che anche il custode dello stabile è stato interrogato in qualità di
teste nell’ambito dell’istruttoria;
che
sostiene altresì che il trauma avrebbe avuto ripercussioni sulla sua salute, producendo
due certificati medici datati 26.9.2008 e 9.7.2008 attestanti che IS 1 avrebbe "(…) avuto importanti disturbi ansioso-depressivi
dovuti al fatto di essere stata accusata colpevole dell’incendio (…)" (istanza 12/13.1.2009, p. 5 e doc. 1.c e doc. 1.d ivi
annessi);
che
per il reato di incendio colposo ai sensi dell’art. 221 cpv. 1 CP è prevista
una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria;
che trattandosi di un reato perseguibile
d’ufficio viene in ogni caso aperto un procedimento penale per stabilire
l’esatta dinamica dei fatti;
che
nell’ambito di questo procedimento IS 1 è stata interrogata una volta in sede
di polizia (rapporto d’inchiesta di polizia 17.2.2008, AI 1);
che
come teste è stato interrogato __________ __________, che si occupa della
pulizia dello stabile in cui abita la qui istante e che da oltre vent’anni si
occupa anche di bagnare le piante e di prelevare la posta dalla bucalettere di IS
1 quando quest’ultima va in vacanza dalla figlia a __________ (verbale
d’interrogatorio di polizia 30.12.2007 di __________ __________ annesso al
rapporto d’inchiesta di polizia 17.2.2008, AI 1);
Considerandi
che
dal surriferito interrogatorio non emerge in alcun modo che __________ __________
avrebbe screditato in qualche modo la sua reputazione riguardo a quanto
accaduto quel giorno;
che,
indipendentemente dal fatto che a carico di IS 1 sia stato emanato un decreto
di accusa, è del resto inevitabile che sorgano delle chiacchiere da parte dei
vicini sulla persona che abita nell’appartamento in cui è scoppiato un incendio;
che
nel certificato medico rilasciato il 26.9.2008, il dr. med. __________ __________,
medico generalista (che peraltro non è psichiatra di formazione), ha confermato
che IS 1 "(…) ha sofferto (di) diversi disturbi dovuti allo stress
provocato dall’incendio della sua casa e ha dovuto prendere regolarmente degli antidepressivi
e degli ansiolitici", che "inoltre ha avuto anche altri problemi, del
quale Tinnitus probabilmente causati dallo stato d’ansia", rinviando parimenti
al contenuto dello scritto 9.7.2008 del dr. med. __________ __________, medico
FMH in otorinolaringoiatria, e al certificato medico rilasciato il 22.7.2008
dal dr. med. __________ dell’Ospedale Regionale di __________ (doc. 1.c e doc. 1.d
annessi all’istanza 12/13.1.2009); lo stesso medico ha concluso che "prima
di questo incidente la signora IS 1 non ha mai sofferto di disturbi
ansioso-depressivi e ritiene che il motivo di questo stress è dovuto
dall’essere stata accusata colpevole dell’incendio" (doc. 1.c annesso
all’istanza 12/13.1.2009);
che
dai certificati non si può chiaramente desumere che lo stato ansioso-depressivo
sia conseguente all’incendio scoppiato nell’abitazione o sia da ricondurre all’avvio
di un procedimento penale a carico di IS 1;
che
comunque, dal certificato medico 26.9.2008 risulterebbe che è la stessa istante,
e non il medico, che ritiene che la causa dei suoi disturbi sarebbe stata
cagionata dal fatto che è stata ritenuta colpevole del reato d’incendio colposo;
che
nemmeno lo scritto 9.7.2008 del dr. med. __________ __________ e il certificato
medico rilasciato il 22.7.2008 dal dr. med. __________ – da cui emerge in sostanza
che IS 1 soffre della sindrome di Ménière e che il disturbo di vertigini è probabilmente
da ricondurre ad un problema circolatorio – attestano che lo stress da lei
subito sarebbe stato provocato dal procedimento penale aperto a suo carico, ma
sembra invero che i suoi disturbi siano riconducibili ad un problema di salute
già preesistente ("La
paziente è già nota per Malattia di Meniere, (…)" (certificato medico
22.7
, doc. 1.d annesso all’istanza 12/13.1.2009);
che
il giudice della Pretura penale ha del resto osservato che "(…) al processo l’interessata non
ha dato segno di particolari squilibri, limitandosi a dichiarare di ritenersi
sollevata dopo la lettura della sentenza" (osservazioni 19/20.1.2009,
p. 2);
che
in siffatte circostanze non è stato sufficientemente comprovato che i disturbi
ansioso-depressivi di cui ha sofferto la qui istante siano stati effettivamente
causati dall’apertura del procedimento penale a suo carico, sfociato dapprima
nel decreto di accusa 27.2.2008 (DA __________) e poi nella sentenza di assoluzione
16.7.2008
(inc. __________), e che a causa di ciò essa abbia pure subito delle
ripercussioni sulla sua reputazione personale;
che non vi sono elementi
sufficienti per ammettere una grave lesione della personalità che abbia
oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale;
che
questa conclusione tiene conto peraltro della soddisfazione personale già derivabile
dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato
dalla sentenza 16.7.2008 del giudice della Pretura penale (inc. __________) e
dalla presente decisione;
che
la pretesa non può quindi essere ammessa;
che l’istante protesta infine
le ripetibili di questa sede pari a CHF 750.-- (3 ore a CHF 250.--/ora);
che la stesura dell’istanza
in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che l’onere lavorativo può
del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva la fattispecie;
che – tutto ciò considerato e
tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza e di una tariffa oraria di
CHF 110.-- (come in precedenza) – va ammesso un importo di CHF 150.--, comprendente
onorario, spese e IVA;
che
a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 984.10, di cui CHF 834.10, oltre
interessi al 5% dal 12.1.2009, per spese legali, e CHF 150.-- per ripetibili di
questa sede;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 350.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente,
per la somma di CHF 200.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 16.7.2008 del giudice della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 984.10, oltre interessi al 5% su CHF 834.10 dal
12.1.2009.
2. La
tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,
in ragione di CHF 200.-- (duecento).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del
valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv.
1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli
art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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