60.2009.140
Istanza di ispezione degli atti. già querelante quale istante
23 aprile 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2009.140
Data decisione, Autorità:
23.04.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già querelante quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.140
Lugano
23 aprile
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1/9.4.2009
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a
visionare gli atti dell’incarto penale MP __________ / NLP __________ nel
frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 1.4.2009 è
pervenuta al Ministero pubblico il 7.4.2009, che l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Camera con scritto 8/9.4.2009, segnalando di non avere
particolari osservazioni da formulare in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito della querela 16.8.2007 sporta da IS 1 nei confronti di __________ __________
per le ipotesi di reato di diffamazione e abuso di impianti di telecomunicazioni,
il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultima
sfociato nel decreto di non luogo a procedere (non motivato) 3.10.2007 emanato
dal sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli (inc. MP __________ / NLP __________).
Il
citato decreto è regolarmente cresciuto in giudicato, poiché le parti non hanno
richiesto la motivazione scritta entro dieci giorni dalla sua notificazione ex
art. 185 cpv. 1 CPP.
2. Con la presente istanza – trasmessa dal
Ministero pubblico, per competenza, a questa Camera – IS 1 chiede di poter
visionare gli atti del surriferito incarto penale.
Come
esposto in entrata, il Ministero pubblico segnala di non avere particolari osservazioni
da formulare in merito.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel
presente caso, pur essendo stato il qui istante parte (quale querelante) nel procedimento
nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27
CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nella
fattispecie in esame – considerata la surriferita giurisprudenza – è pacifico l’interesse
giuridico legittimo dell’istante a ottenere l’autorizzazione a compulsare gli
atti dell’incarto penale MP __________ / NLP __________, che peraltro l’ha interessato
personalmente in qualità di querelante.
IS
1 è autorizzato a esaminare l’incarto penale MP __________ / NLP __________
presso il Ministero pubblico e a fotocopiare i documenti di cui necessita.
6. L’istanza
è accolta ai sensi del surriferito considerando. Tassa di giustizia e spese,
contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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