60.2009.141
Istanza di ispezione degli atti. Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato quale istante
29 aprile 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2009.141
Data decisione, Autorità:
29.04.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.141
Lugano
29 aprile
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/8.4.2009
e sullo scritto 8/9.4.2009 presentati dal
IS 1
tendenti ad ottenere copia di una
decisione penale emanata a carico di una persona e ad ottenere
un’autorizzazione di principio per poter richiedere direttamente al Ministero
pubblico copia delle decisioni (cresciute in giudicato) emanate nell’ambito
della circolazione stradale in connessione con i ricorsi amministrativi in
materia di revoca della licenza di condurre di sua competenza;
premesso che l’istanza datata 7.4.2009 è
stata inviata il medesimo giorno al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Camera con scritto 8.4.2009, segnalando di non avere
osservazioni da formulare in merito;
richiamato lo scritto 8/9.4.2009 del IS 1,
di cui si dirà in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
data 11.2.2009 il sostituto procuratore pubblico Amos Pagnamenta ha posto in
stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 2 siccome ritenuto autore
colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca
(art. 95 cifra 2 LCStr) "per
avere, a __________ il 7 novembre 2008 ed in altre imprecisate località e date
precedenti, condotto l’autovettura __________ __________ targata __________
sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente
autorità amministrativa in data __________ per un periodo indeterminato",
e di elusione di provvedimenti
per accertare l’incapacità di guida (art. 91a cpv. 1 LCStr) "per essersi, a __________ il 7 novembre
2008, intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario
completivo per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità,
malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto",
ed ha proposto la sua condanna
alla pena pecuniaria di CHF 3'600.--, corrispondente a novanta aliquote giornaliere
da CHF 40.-- cadauna, alla multa di CHF 1'500.--, alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di CHF 3'750.--,
corrispondente a 75 aliquote giornaliere da CHF 50.-- cadauna, decretata nei
suoi confronti dal Ministero pubblico il 31.3.2008 (DA __________) (art. 46
cpv. 1 CP), ordinando parimenti il dissequestro degli oggetti sequestrati
presso la di lui abitazione lasciati nondimeno a disposizione della Sezione dei
permessi per le sue incombenze, e meglio come descritto nel decreto di accusa
11.2.2009 (DA __________).
Il
surriferito decreto è cresciuto in giudicato il 16.3.2009.
2. Con
istanza 7/8.4.2009 il IS 1, nell’ambito di un ricorso amministrativo presentato
da PI 2 concernente la revoca della licenza di condurre in relazione ai fatti
accaduti il 7.11.2008, a __________, chiede a questa Camera di poter ottenere
la trasmissione, in copia, del surriferito decreto di accusa.
Con
successivo scritto 8/9.4.2009 inviato a questa Camera, richiamando anche la
suddetta richiesta, il IS 1, chiede in particolare di poter ottenere
un’autorizzazione di principio per poter richiedere direttamente al Ministero
pubblico copia delle sentenze emanate nell’ambito della circolazione stradale
in connessione con i ricorsi amministrativi in materia di revoca della licenza
Fatti
di condurre di sua competenza.
Come
esposto in entrata, il Ministero pubblico non ha osservazioni da formulare in
merito all’istanza 7/8.4.2009.
Considerata
la presente decisione di principio, questa Camera non ha ritenuto necessario di
interpellare PI 2.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel
caso in esame è certamente data una diretta connessione tra il procedimento
penale sfociato nel decreto di accusa 11.2.2009 emanato dal sostituto
procuratore pubblico, cresciuto in giudicato il 16.3.2009 (DA __________), e il
procedimento amministrativo pendente presso il IS 1 (inc__________).
In
Considerandi
effetti, entrambe le procedure riguardano il medesimo complesso dei fatti, ciò
che emerge in maniera incontrovertibile dalla lettura dell’incarto penale DA __________
e dal contenuto dell’istanza 7/8.4.2009. La richiesta è quindi fondata su un
interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
L’istanza
7/8.4.2009 è accolta. Copia del decreto di accusa 11.2.2009 (DA __________) viene
trasmessa all’autorità istante unitamente alla presente decisione.
5.
In
una recente decisione, questa Camera ha pacificamente ammesso l’esistenza di un
interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, poiché nell’ambito di
un ricorso amministrativo inerente alla revoca della licenza di allievo
conducente il IS 1 ha chiesto, ai fini dell’istruttoria amministrativa, copia
della decisione emanata a carico dell’interessato riguardo ai fatti accaduti
nell’ambito della circolazione stradale (decisione 16.1.2009, inc. __________).
In
siffatte circostanze, e richiamati in particolare gli art. 16 ss. LCStr
(riguardanti la revoca della licenza di condurre), la ONC, l’art. 10 cpv. 1
LALCStr (secondo cui contro le decisioni amministrative adottate in prima
istanza dal Dipartimento competente, riservato l’art. 11, è dato ricorso al
Consiglio di Stato entro 15 giorni dall’intimazione), la LPamm, viene con la
presente decisione concessa un’autorizzazione di principio a favore del IS 1 a
ottenere, direttamente dal Ministero pubblico rispettivamente dalla
Magistratura dei minorenni, copia delle decisioni penali cresciute in giudicato
emanate nell’ambito della circolazione stradale, dimostrando che è pendente
presso il citato IS 1 un ricorso amministrativo concernente la revoca della
licenza di condurre o altre infrazioni stradali, di sua competenza.
6.
Dato
l’obbligo di assistenza tra autorità amministrative e penali, non si prelevano
tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LCStr, la ONC, la
LALCStr, la LPamm ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
7/8.4.2009 e la richiesta 8/9.4.2009 presentate dal IS 1 sono accolte ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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