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Decisione

60.2009.141

Istanza di ispezione degli atti. Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato quale istante

29 aprile 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di condurre di sua competenza.

Come

esposto in entrata, il Ministero pubblico non ha osservazioni da formulare in

merito all’istanza 7/8.4.2009.

Considerata

la presente decisione di principio, questa Camera non ha ritenuto necessario di

interpellare PI 2.

3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,

che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche

alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,

la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un

processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4. Nel

caso in esame è certamente data una diretta connessione tra il procedimento

penale sfociato nel decreto di accusa 11.2.2009 emanato dal sostituto

procuratore pubblico, cresciuto in giudicato il 16.3.2009 (DA __________), e il

procedimento amministrativo pendente presso il IS 1 (inc__________).

In

Considerandi

effetti, entrambe le procedure riguardano il medesimo complesso dei fatti, ciò

che emerge in maniera incontrovertibile dalla lettura dell’incarto penale DA __________

e dal contenuto dell’istanza 7/8.4.2009. La richiesta è quindi fondata su un

interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

L’istanza

7/8.4.2009 è accolta. Copia del decreto di accusa 11.2.2009 (DA __________) viene

trasmessa all’autorità istante unitamente alla presente decisione.

5.

In

una recente decisione, questa Camera ha pacificamente ammesso l’esistenza di un

interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, poiché nell’ambito di

un ricorso amministrativo inerente alla revoca della licenza di allievo

conducente il IS 1 ha chiesto, ai fini dell’istruttoria amministrativa, copia

della decisione emanata a carico dell’interessato riguardo ai fatti accaduti

nell’ambito della circolazione stradale (decisione 16.1.2009, inc. __________).

In

siffatte circostanze, e richiamati in particolare gli art. 16 ss. LCStr

(riguardanti la revoca della licenza di condurre), la ONC, l’art. 10 cpv. 1

LALCStr (secondo cui contro le decisioni amministrative adottate in prima

istanza dal Dipartimento competente, riservato l’art. 11, è dato ricorso al

Consiglio di Stato entro 15 giorni dall’intimazione), la LPamm, viene con la

presente decisione concessa un’autorizzazione di principio a favore del IS 1 a

ottenere, direttamente dal Ministero pubblico rispettivamente dalla

Magistratura dei minorenni, copia delle decisioni penali cresciute in giudicato

emanate nell’ambito della circolazione stradale, dimostrando che è pendente

presso il citato IS 1 un ricorso amministrativo concernente la revoca della

licenza di condurre o altre infrazioni stradali, di sua competenza.

6.

Dato

l’obbligo di assistenza tra autorità amministrative e penali, non si prelevano

tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LCStr, la ONC, la

LALCStr, la LPamm ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

7/8.4.2009 e la richiesta 8/9.4.2009 presentate dal IS 1 sono accolte ai sensi

dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

-

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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