60.2009.153
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
30 giugno 2009Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
60.2009.153
Data decisione, Autorità:
30.06.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.153
Lugano
30 giugno
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/16.4.2009
– completata il 29.5./2.6.2009 – presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia del rapporto
di polizia dell’incarto penale MP __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta 3.4.2009 è
pervenuta al Ministero pubblico il 7.4.2009, che in data 16.4.2009 l’ha
trasmessa, per competenza, a questa Camera;
ritenuto che, su richieste 21.4.2009 e
18.5.2009 di questa Camera, IS 1 ha completato la sua istanza il 29.5./2.6.2009;
richiamate le osservazioni 15.6.2009 del
procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, che comunica di rimettersi al
giudizio di questa Camera;
richiamate altresì le osservazioni
10/12.6.2009 di PI 3, concludenti per la reiezione dell’istanza;
rilevato che PI 2 è nel frattempo deceduto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito della querela 16.12.1998 sporta da PI 2 – deceduto il __________ – nei
confronti dell’allora moglie PI 3 per le ipotesi di reato di appropriazione
semplice e furto, poiché quest’ultima avrebbe prelevato da un libretto al
portatore l’importo di CHF 43'666.75, il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere interno
21.4.1999 emanato dall’allora procuratore pubblico Marco Bertoli per recesso di
querela (NLP __________ – inc. MP __________).
Considerandi
2.
Con
la presente richiesta – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a
questa Camera – IS 1, figlia di †PI 2 e PI 3, chiede di ottenere, in copia, il rapporto di
polizia relativo al suddetto incarto penale.
A
suffragio della sua richiesta afferma che "(…) durante un interrogatorio di mia madre
(…), la stessa disse che il libretto al portatore (di cui lei prelevò l’intera
somma) le fu dato da me e nell’interrogatorio appare il mio nome, motivo per
cui in quanto parte di causa chiedo di avere copia degli atti"
(completazione dell’istanza 29.5./2.6.2009).
3.
Come esposto in entrata, il procuratore pubblico si è
rimesso al giudizio di questa Camera. PI 3, dal canto suo, si oppone alla richiesta,
asserendo che da diversi anni e, soprattutto dalla morte dell’ex marito, sua
figlia IS 1 continuerebbe a crearle dei problemi così come ai suoi due
fratelli. PI 2 non ha potuto essere interpellato, essendo nel frattempo deceduto.
4.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
5.
Dagli atti dell’incarto penale in questione
emerge che IS 1 è stata interrogata in qualità di teste, ma non risulta che la
stessa sia stata parte al procedimento penale in qualità di parte lesa o si sia
costituita parte civile. Ciò posto e considerato inoltre l’esito del
procedimento penale, che oltre dieci anni fa è sfociato in un decreto di non
luogo a procedere interno per recesso di querela da parte di PI 2, nel frattempo
deceduto, non si può ritenere che IS 1 abbia un interesse giuridico legittimo
ai sensi dell’art. 27 CPP che prevale sugli interessi delle parti coinvolte (†PI 2 e PI 3) al procedimento penale.
6.
L’istanza
è respinta. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha
occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF
(art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster