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Decisione

60.2009.153

Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante

30 giugno 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

60.2009.153

Data decisione, Autorità:

30.06.2009, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2009.153

Lugano

30 giugno

2009

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3/16.4.2009

– completata il 29.5./2.6.2009 – presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia del rapporto

di polizia dell’incarto penale MP __________ nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta 3.4.2009 è

pervenuta al Ministero pubblico il 7.4.2009, che in data 16.4.2009 l’ha

trasmessa, per competenza, a questa Camera;

ritenuto che, su richieste 21.4.2009 e

18.5.2009 di questa Camera, IS 1 ha completato la sua istanza il 29.5./2.6.2009;

richiamate le osservazioni 15.6.2009 del

procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, che comunica di rimettersi al

giudizio di questa Camera;

richiamate altresì le osservazioni

10/12.6.2009 di PI 3, concludenti per la reiezione dell’istanza;

rilevato che PI 2 è nel frattempo deceduto;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A

seguito della querela 16.12.1998 sporta da PI 2 – deceduto il __________ – nei

confronti dell’allora moglie PI 3 per le ipotesi di reato di appropriazione

semplice e furto, poiché quest’ultima avrebbe prelevato da un libretto al

portatore l’importo di CHF 43'666.75, il Ministero pubblico ha aperto un

procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere interno

21.4.1999 emanato dall’allora procuratore pubblico Marco Bertoli per recesso di

querela (NLP __________ – inc. MP __________).

Considerandi

2.

Con

la presente richiesta – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a

questa Camera – IS 1, figlia di †PI 2 e PI 3, chiede di ottenere, in copia, il rapporto di

polizia relativo al suddetto incarto penale.

A

suffragio della sua richiesta afferma che "(…) durante un interrogatorio di mia madre

(…), la stessa disse che il libretto al portatore (di cui lei prelevò l’intera

somma) le fu dato da me e nell’interrogatorio appare il mio nome, motivo per

cui in quanto parte di causa chiedo di avere copia degli atti"

(completazione dell’istanza 29.5./2.6.2009).

3.

Come esposto in entrata, il procuratore pubblico si è

rimesso al giudizio di questa Camera. PI 3, dal canto suo, si oppone alla richiesta,

asserendo che da diversi anni e, soprattutto dalla morte dell’ex marito, sua

figlia IS 1 continuerebbe a crearle dei problemi così come ai suoi due

fratelli. PI 2 non ha potuto essere interpellato, essendo nel frattempo deceduto.

4.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha

precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla

giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,

la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un

processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

5.

Dagli atti dell’incarto penale in questione

emerge che IS 1 è stata interrogata in qualità di teste, ma non risulta che la

stessa sia stata parte al procedimento penale in qualità di parte lesa o si sia

costituita parte civile. Ciò posto e considerato inoltre l’esito del

procedimento penale, che oltre dieci anni fa è sfociato in un decreto di non

luogo a procedere interno per recesso di querela da parte di PI 2, nel frattempo

deceduto, non si può ritenere che IS 1 abbia un interesse giuridico legittimo

ai sensi dell’art. 27 CPP che prevale sugli interessi delle parti coinvolte (†PI 2 e PI 3) al procedimento penale.

6.

L’istanza

è respinta. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha

occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39

lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF

(art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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