60.2009.154
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Torto morale
21 gennaio 2010Italiano15 min
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Numero d'incarto:
60.2009.154
Data decisione, Autorità:
21.01.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.154
Lugano
21 gennaio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/17.4.2009
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all'esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 1.10.2008
emanato dal procuratore pubblico Mario Branda (ABB __________), un'indennità
ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 23/24.4.2009 del
magistrato inquirente, che comunica di rimettersi al giudizio di questa Camera,
e 24/27.4.2009 della Divisione della giustizia, che "(…) si rimette
alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico";
ritenuto che IS 1, interpellato da questa
Camera, ha dichiarato, con scritto 21/22.4.2009, di non avere "(…)
nessuna protezione giuridica o altra polizza analoga tale da sostenere le spese
di patrocinio o gli altri danni patiti a seguito della procedura penale
promossa nei suoi confronti e successivamente abbandonata";
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
IS 1 è stato arrestato il 25.1.2008 con le accuse di atti sessuali con
fanciulli, violenza carnale, atti sessuali con persone incapaci di
discernimento o inette a resistere per avere "(…) nel periodo
2006-2007, a __________, avuto due rapporti sessuali con __________ (__________1999)
(…)" (AI 3.2, 3.4);
che,
il giorno seguente, la misura è stata confermata dal giudice dell'istruzione e
dell'arresto Ursula Züblin per l'esistenza di gravi e concreti indizi di
colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente di
bisogni dell'istruzione per pericolo di collusione (AI 4.1);
che
l'accusato è stato scarcerato il 7.2.2008 (AI 9.12);
che
con decisione 1.10.2008 (ABB __________), motivata in data 6.2.2009 (ABB __________),
il procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale per
insufficienza di prove;
che
con decreto d'accusa 6.2.2009 il procuratore pubblico ha, per contro, messo in
stato d'accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di
pornografia proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 90.--, corrispondente
a 3 aliquote da CHF 30.-- (pena sospesa condizionalmente) ed alla multa di CHF
100.--, oltre al pagamento di tassa di giustizia e spese (DA __________; AI
3.16);
che
contro tale decreto IS 1 ha interposto opposizione con scritto 19/20.2.2009 (AI
3.17);
che il
dibattimento, in Pretura penale, è previsto per il 23.2.2010;
che
con l'istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320
cpv. 1 CPP, IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l'importo di CHF 17'312.90 di cui "(…) CHF
8'683.30 di parcella per le prestazioni relative alla difesa; CHF 2'800.--
quale indennità per ingiusta incarcerazione; CHF 5'000.-- a titolo di torto morale
subito; CHF 829.60 quale parcella per l'allestimento del presente allegato
(…)" (istanza di indennità 16/17.4.2009, p. 5);
che
giusta l'art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ,
Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556
ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1
ss.);
che occorre anzitutto determinare con
precisione, interpretando, cosa il CPP intenda con il termine “prosciolto”;
che
Fatti
i lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine “prosciolto”,
segnatamente a sapere se il diritto di cui all’art. 317 CPP valga solo in caso
di totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come
nella fattispecie in esame;
che
l’art. 437 del progetto di Codice di diritto processuale penale svizzero
(CPP-CH) prevede invero che l’imputato ha diritto a un’indennità e a una
riparazione del torto morale anche se è stato solo parzialmente assolto o se il
procedimento nei suoi confronti è soltanto parzialmente abbandonato (FF 2006 p.
1231);
che
nell’ambito della recente revisione delle norme sull’indennità a favore
dell’accusato prosciolto, entrata in vigore il 18.8.2006, il Consiglio di Stato
ha nondimeno rinunciato a specificare tale aspetto (Messaggio del Consiglio di
Stato n. 5749 del 25.1.2006, p. 3);
che
questa Camera ritiene di principio che un’indennità giusta l’art. 317 CPP sia
possibile solo in presenza di un proscioglimento totale dell’accusato;
che
infatti in una precedente decisione questa Camera ha stabilito che l’art. 317 CPP
non poteva essere applicato in presenza di due imputazioni riferite al medesimo
fatto o complesso di fatti, se almeno una delle accuse era stata accertata ed aveva
portato alla condanna (cfr. decisione 1.10.2002, inc. CRP __________; decisione
31.3.2007, inc. CRP __________);
che,
per contro, considera "prosciolto" l'accusato assolto da imputazioni
indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna, ovvero
riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi (cfr., al proposito,
decisione 7.12.2005 in re M.S., inc. 60.2004.305, confermata dal TF con
decisione 1P.35/2006 del 7.3.2006);
che
nel caso in esame, IS 1 non è stato ancora giudicato per il reato di
pornografia, in quanto il procedimento penale è tutt'ora pendente davanti alla
Pretura penale, ma anche se lo fosse tale reato è da ricondurre a fatti del
tutto diversi da quelli che hanno portato al suo arresto e per i quali è stato
assolto con decreto d'abbandono 1.10.2008;
che
in queste circostanze, IS 1 può essere considerato "prosciolto"
ai sensi dell'art. 317 CPP;
che l'indennità prevista dall'art. 317
CPP consiste nel risarcimento pieno (rifusione) delle spese di
patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni materiali, nonché nella
riparazione del torto morale, la cui determinazione è lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice. Per la definizione dell'ammontare, delle modalità
e dell'estensione dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di
diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2. ed.,
Berna 2005, n. 1854 ss.).
che, nello stabilire l’importo delle spese
di patrocinio da risarcire, la Camera dei ricorsi penali verifica la conformità
della nota d’onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in
vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera, in ragione di detta norma, ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
con decisione 7.2.2008 il giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin
ha ammesso IS 1 al beneficio del gratuito patrocinio (inc. GIAR __________; AI
4.7);
che,
essendo stato prosciolto dalle accuse, l'istante ha tuttavia diritto di
chiedere un'indennità per ingiusto procedimento;
che
IS 1 postula la rifusione della nota d'onorario del suo patrocinatore di
fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 8'683.30, di cui CHF 6'750.-- a titolo
di onorario (27 ore a CHF 250.--/ora), CHF 1'115.50 di spese, CHF 597.78 di IVA,
CHF 70.-- per tasse di giudizio e CHF 150.-- per fotocopie presso il Ministero
pubblico (doc. E);
che
il legale ha assistito il suo cliente con, segnatamente, colloqui con lui / con
terzi, scritti a lui / a terzi, partecipazione agli interrogatori (verbale di
interrogatorio 4.2.2008 di IS 1, AI 2.1; rapporto d'esecuzione audizione video
LAV 28.5.2008, AI 7.4), istanza di gratuito patrocinio (AI 4.6), osservazioni
al reclamo 21/26.3.2008 presentato al giudice dell’istruzione e dell’arresto da
__________ (cfr. AI 4.12), istanza di complemento istruttorio (AI 5.86) e l'esame
degli atti;
che
il caso, abbastanza semplice dal profilo giuridico, era, alla luce delle ipotesi
accusatorie, piuttosto complicato dal profilo fattuale;
che la tariffa applicata è conforme ai principi
suesposti;
che per quanto concerne il dispendio orario
si rileva come la nota professionale indichi 140 minuti (pari a 2 ore e 20
minuti) quale onorari per “cpc a cliente (…)”: questa incombenza, l’invio
di copia per conoscenza degli atti, poteva tuttavia essere effettuata dal
segretariato, i cui costi rimangono a carico del legale;
che
viene quindi ammesso un onorario pari a 1'480 minuti a CHF 250.--/ora, come
Considerandi
postulato, per complessivi CHF 6'166.70;
che
all'importo suddetto vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 1'115.50, di cui
CHF 50.-- per l'apertura dell'incarto, CHF 514.-- per "scritturazioni e
fotocopie", CHF 111.50 per "postali, telefoniche e telefax"
e CHF 440.-- per le trasferte al carcere La Farera, al Ministero pubblico di __________
e al Ministero pubblico di __________;
che
l'IVA ammonta a CHF 553.45;
che
vanno inoltre aggiunti gli "Esborsi esenti da IVA" (cfr. parcella
legale, doc. E) inerenti le "Parcelle giudiziarie/ Tasse giudizio"
per un importo complessivo di CHF 70.--, mentre non possono essere riconosciuti
quelli concernenti "Fotocopie / MP Lugano" (CHF 150.--) in
quanto dagli atti emerge che il patrocinatore del qui istante ha rinviato al
Ministero pubblico il bollettino di versamento "in considerazione della
concessione di gratuito patrocinio" (AI 5.21), non pagando dunque verosimilmente
la fattura in oggetto;
che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP
si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177.
e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato
riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano
particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione
(decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza
alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R.,
inc. __________);
che
nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;
che,
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
che
il qui istante chiede la somma di CHF 2'800.-- per i quattordici giorni di detenzione
preventiva ingiustamente sofferta;
che
IS 1 è stato arrestato il 25.1.2008 con le accuse di atti sessuali con
fanciulli, violenza carnale, atti sessuali con persone incapaci di
discernimento o inette a resistere e coazione sessuale (AI 3.4);
che
il giorno successivo il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha confermato il
provvedimento (AI 4.1);
che
l’istante è stato scarcerato il
7.2.2008
(AI 9.12);
che
IS 1 è pertanto stato privato della libertà personale per quattordici giorni;
che per
la detenzione preventiva ingiustamente
patita gli viene quindi assegnato l’importo richiesto di CHF 2'800.--;
occorre
ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere una
lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di questa
somma;
che
l'istante postula "(…) per le ulteriori sofferenze un importo di CHF
5'000.-- a titolo di risarcimento per il torto morale" (istanza
16/17.4.2009, p. 4);
che
tenuto conto delle particolari accuse infamanti rivolte all'istante questa Camera
ritiene di poter equamente quantificare il risarcimento del torto morale in
complessivi CHF 3'000.--;
che
l'importo qui riconosciuto tiene conto sia della sofferenza fisica e psichica
per l'istante, causata dall'arresto, dalla durata della detenzione preventiva,
sia della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il
procedimento penale nei suoi confronti era parzialmente ingiustificato, come
avvalorato dal decreto d'abbandono e dalla presente decisione;
che protesta le ripetibili di questa sede pari a CHF
829.60
(doc. G);
che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla
formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di
cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado
di accoglimento del gravame;
che
la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale
difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va pertanto ammesso – tenuto conto della tariffa oraria di CHF 250.-- applicata
– l’importo di CHF 600.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che,
alla luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo
di CHF 14'305.65, di cui CHF 7'905.65 per spese legali, CHF 5'800.-- per
riparazione del torto morale e CHF 600.-- per ripetibili di questa sede;
che
interessi di mora non sono stati richiesti;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e
le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1'050.--, sono poste a carico del
qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 200.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al decreto d'abbandono 1.10.2008 del procuratore pubblico Mario Branda (ABB __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l'importo di CHF 14'305.65.
2. La
tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
1'050.-- (millecinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,
in ragione di CHF 200.-- (duecento).
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto
e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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