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Decisione

60.2009.154

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Torto morale

21 gennaio 2010Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine “prosciolto”,

segnatamente a sapere se il diritto di cui all’art. 317 CPP valga solo in caso

di totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come

nella fattispecie in esame;

che

l’art. 437 del progetto di Codice di diritto processuale penale svizzero

(CPP-CH) prevede invero che l’imputato ha diritto a un’indennità e a una

riparazione del torto morale anche se è stato solo parzialmente assolto o se il

procedimento nei suoi confronti è soltanto parzialmente abbandonato (FF 2006 p.

1231);

che

nell’ambito della recente revisione delle norme sull’indennità a favore

dell’accusato prosciolto, entrata in vigore il 18.8.2006, il Consiglio di Stato

ha nondimeno rinunciato a specificare tale aspetto (Messaggio del Consiglio di

Stato n. 5749 del 25.1.2006, p. 3);

che

questa Camera ritiene di principio che un’indennità giusta l’art. 317 CPP sia

possibile solo in presenza di un proscioglimento totale dell’accusato;

che

infatti in una precedente decisione questa Camera ha stabilito che l’art. 317 CPP

non poteva essere applicato in presenza di due imputazioni riferite al medesimo

fatto o complesso di fatti, se almeno una delle accuse era stata accertata ed aveva

portato alla condanna (cfr. decisione 1.10.2002, inc. CRP __________; decisione

31.3.2007, inc. CRP __________);

che,

per contro, considera "prosciolto" l'accusato assolto da imputazioni

indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna, ovvero

riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi (cfr., al proposito,

decisione 7.12.2005 in re M.S., inc. 60.2004.305, confermata dal TF con

decisione 1P.35/2006 del 7.3.2006);

che

nel caso in esame, IS 1 non è stato ancora giudicato per il reato di

pornografia, in quanto il procedimento penale è tutt'ora pendente davanti alla

Pretura penale, ma anche se lo fosse tale reato è da ricondurre a fatti del

tutto diversi da quelli che hanno portato al suo arresto e per i quali è stato

assolto con decreto d'abbandono 1.10.2008;

che

in queste circostanze, IS 1 può essere considerato "prosciolto"

ai sensi dell'art. 317 CPP;

che l'indennità prevista dall'art. 317

CPP consiste nel risarcimento pieno (rifusione) delle spese di

patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni materiali, nonché nella

riparazione del torto morale, la cui determinazione è lasciata al potere

d'apprezzamento del giudice. Per la definizione dell'ammontare, delle modalità

e dell'estensione dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di

diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,

op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2. ed.,

Berna 2005, n. 1854 ss.).

che, nello stabilire l’importo delle spese

di patrocinio da risarcire, la Camera dei ricorsi penali verifica la conformità

della nota d’onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in

vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

che

giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha

riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed

all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua

responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale

e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

che

questa Camera, in ragione di detta norma, ammette quindi onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che,

in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che

il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza

della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici

(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,

importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione

della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per

ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non

arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008,

considerando 3.3.2)];

che

con decisione 7.2.2008 il giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin

ha ammesso IS 1 al beneficio del gratuito patrocinio (inc. GIAR __________; AI

4.7);

che,

essendo stato prosciolto dalle accuse, l'istante ha tuttavia diritto di

chiedere un'indennità per ingiusto procedimento;

che

IS 1 postula la rifusione della nota d'onorario del suo patrocinatore di

fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 8'683.30, di cui CHF 6'750.-- a titolo

di onorario (27 ore a CHF 250.--/ora), CHF 1'115.50 di spese, CHF 597.78 di IVA,

CHF 70.-- per tasse di giudizio e CHF 150.-- per fotocopie presso il Ministero

pubblico (doc. E);

che

il legale ha assistito il suo cliente con, segnatamente, colloqui con lui / con

terzi, scritti a lui / a terzi, partecipazione agli interrogatori (verbale di

interrogatorio 4.2.2008 di IS 1, AI 2.1; rapporto d'esecuzione audizione video

LAV 28.5.2008, AI 7.4), istanza di gratuito patrocinio (AI 4.6), osservazioni

al reclamo 21/26.3.2008 presentato al giudice dell’istruzione e dell’arresto da

__________ (cfr. AI 4.12), istanza di complemento istruttorio (AI 5.86) e l'esame

degli atti;

che

il caso, abbastanza semplice dal profilo giuridico, era, alla luce delle ipotesi

accusatorie, piuttosto complicato dal profilo fattuale;

che la tariffa applicata è conforme ai principi

suesposti;

che per quanto concerne il dispendio orario

si rileva come la nota professionale indichi 140 minuti (pari a 2 ore e 20

minuti) quale onorari per “cpc a cliente (…)”: questa incombenza, l’invio

di copia per conoscenza degli atti, poteva tuttavia essere effettuata dal

segretariato, i cui costi rimangono a carico del legale;

che

viene quindi ammesso un onorario pari a 1'480 minuti a CHF 250.--/ora, come

Considerandi

postulato, per complessivi CHF 6'166.70;

che

all'importo suddetto vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 1'115.50, di cui

CHF 50.-- per l'apertura dell'incarto, CHF 514.-- per "scritturazioni e

fotocopie", CHF 111.50 per "postali, telefoniche e telefax"

e CHF 440.-- per le trasferte al carcere La Farera, al Ministero pubblico di __________

e al Ministero pubblico di __________;

che

l'IVA ammonta a CHF 553.45;

che

vanno inoltre aggiunti gli "Esborsi esenti da IVA" (cfr. parcella

legale, doc. E) inerenti le "Parcelle giudiziarie/ Tasse giudizio"

per un importo complessivo di CHF 70.--, mentre non possono essere riconosciuti

quelli concernenti "Fotocopie / MP Lugano" (CHF 150.--) in

quanto dagli atti emerge che il patrocinatore del qui istante ha rinviato al

Ministero pubblico il bollettino di versamento "in considerazione della

concessione di gratuito patrocinio" (AI 5.21), non pagando dunque verosimilmente

la fattura in oggetto;

che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP

si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

che

la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177.

e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato

riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano

particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione

(decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza

alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R.,

inc. __________);

che

nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;

che,

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente

legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere

puramente simbolica;

che

il qui istante chiede la somma di CHF 2'800.-- per i quattordici giorni di detenzione

preventiva ingiustamente sofferta;

che

IS 1 è stato arrestato il 25.1.2008 con le accuse di atti sessuali con

fanciulli, violenza carnale, atti sessuali con persone incapaci di

discernimento o inette a resistere e coazione sessuale (AI 3.4);

che

il giorno successivo il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha confermato il

provvedimento (AI 4.1);

che

l’istante è stato scarcerato il

7.2.2008

(AI 9.12);

che

IS 1 è pertanto stato privato della libertà personale per quattordici giorni;

che per

la detenzione preventiva ingiustamente

patita gli viene quindi assegnato l’importo richiesto di CHF 2'800.--;

occorre

ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere una

lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di questa

somma;

che

l'istante postula "(…) per le ulteriori sofferenze un importo di CHF

5'000.-- a titolo di risarcimento per il torto morale" (istanza

16/17.4.2009, p. 4);

che

tenuto conto delle particolari accuse infamanti rivolte all'istante questa Camera

ritiene di poter equamente quantificare il risarcimento del torto morale in

complessivi CHF 3'000.--;

che

l'importo qui riconosciuto tiene conto sia della sofferenza fisica e psichica

per l'istante, causata dall'arresto, dalla durata della detenzione preventiva,

sia della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il

procedimento penale nei suoi confronti era parzialmente ingiustificato, come

avvalorato dal decreto d'abbandono e dalla presente decisione;

che protesta le ripetibili di questa sede pari a CHF

829.60

(doc. G);

che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla

formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di

cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado

di accoglimento del gravame;

che

la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale

difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va pertanto ammesso – tenuto conto della tariffa oraria di CHF 250.-- applicata

– l’importo di CHF 600.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

che,

alla luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo

di CHF 14'305.65, di cui CHF 7'905.65 per spese legali, CHF 5'800.-- per

riparazione del torto morale e CHF 600.-- per ripetibili di questa sede;

che

interessi di mora non sono stati richiesti;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e

le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1'050.--, sono poste a carico del

qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 200.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al decreto d'abbandono 1.10.2008 del procuratore pubblico Mario Branda (ABB __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l'importo di CHF 14'305.65.

2. La

tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

1'050.-- (millecinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,

in ragione di CHF 200.-- (duecento).

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto

e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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