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Decisione

60.2009.159

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Esclusione del risarcimento

7 gennaio 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori concernenti il blocco A sono stati invece interrotti e dall'inizio del

1991 questi sono fermi alla soletta di copertura delle autorimesse sotterranee;

IS 1 ha smantellato una parte delle installazioni di cantiere, lasciando

tuttavia una gru, che il Municipio di __________ ha tentato a più riprese di far

rimuovere, per ragioni sia d'ordine estetico sia di sicurezza (cfr. sentenza

1P.206/2006 del Tribunale federale del 25.7.2007);

che

da ultimo il 23.7.2003 l'esecutivo comunale ha diffidato il promotore a

riprendere e continuare i lavori; scaduto infruttuoso il termine impartito

l'autorità comunale ha revocato la licenza edilizia, a suo tempo concessa, ordinando

il ripristino della particella e l'allontanamento di tutte le infrastrutture di

cantiere (gru compresa) (cfr. sentenza 1P.206/2006 del Tribunale federale del

25.7.2007);

che

il Consiglio di Stato con decisioni 9.11.2004 e 7.12.2004 ha parzialmente accolto

il gravame presentato da IS 1, annullando il provvedimento municipale in merito

al ripristino generale del fondo, confermando per contro l'ordine di allontanamento

delle infrastrutture; un ulteriore ricorso al Tribunale amministrativo è stato

respinto in data 23.2.2006 (cfr. sentenza 1P.206/2006 del Tribunale federale

del 25.7.2007);

che

Considerandi

quest'ultima decisione è stata impugnata davanti al Tribunale federale che ha

tuttavia definito la sentenza cantonale quale incidentale e dunque non

impugnabile con un ricorso di diritto pubblico; il ricorso è stato pertanto dichiarato

inammissibile (cfr. sentenza 1P.206/2006 del Tribunale federale del 25.7.2007);

che,

in queste circostanze, si deve ritenere che IS 1, che sapeva che le opere menzionate

erano state considerate abusive dalle autorità amministrative competenti con

decisioni cresciute in giudicato, ha assunto un comportamento contrario al diritto

amministrativo, disattendendo dapprima tali decisioni ed in seguito gli ordini

impartiti dal Municipio di __________;

che

pertanto da quanto indicato emerge chiaramente come l’istante doveva immaginare

che la sua condotta, in dispregio di chiare norme di diritto amministrativo, era

atta a provocare, tra l’altro, anche l’apertura di un procedimento penale;

che

gli oneri dipendenti dal procedimento penale devono quindi essere sopportati da

IS 1 stesso, che li ha cagionati;

che

l’istanza deve di conseguenza essere respinta;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 500.--, sono poste a carico del qui istante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta

2. La

tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

500.-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico

rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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