60.2009.159
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Esclusione del risarcimento
7 gennaio 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
60.2009.159
Data decisione, Autorità:
07.01.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Esclusione del risarcimento
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.159
Lugano
16 dicembre
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22/23.4.2009
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all'esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 17.3.2009 del giudice
della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), un'indennità per
ingiusto procedimento ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 28/29.4.2009 del
giudice della Pretura penale e 27/28.4.2009 del procuratore pubblico Antonio
Perugini che si rimettono entrambi al giudizio di questa Camera, e 28/29.4.2009
della Divisione della giustizia che si rimette alle osservazioni del Ministero
pubblico;
preso atto che, su richiesta 23.4.2009 di
questa Camera, il 27/28.4.2009 IS 1, per il tramite del suo legale, ha
comunicato che le spese di patrocinio e le altre poste di danno non erano state
coperte, anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 11.8.2008 il magistrato inquirente ha posto IS 1 in stato d'accusa
davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di disobbedienza a
decisioni dell'autorità "(…) per aver omesso di ottemperare a delle
decisioni regolarmente intimategli dal competente Municipio di __________ sotto
comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CPS, e meglio per aver omesso di
dar seguito: all'ordine di demolizione del piano attico sulla part. __________
RFD impartitogli dal Municipio in data 4.10.2006 e ribadito nuovamente in data
10.01.2007; all'ordine di rimozione della gru di cantiere e di tutte le
infrastrutture di cantiere presenti sul fondo __________ RFD impartitogli dal
Municipio in data 28.11.2007 (…)" (decreto d'accusa 11.8.2008, DA __________);
che
ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 3'000.-- e al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese (decreto d'accusa 11.8.2008, DA __________);
che
con scritto 3/4.9.2008 IS 1 ha interposto opposizione al decreto d'accusa;
che
con sentenza 17.3.2009 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l'accusato
dall'imputazione ritenendo che "(…) le diffide sono da dichiararsi
formalmente nulle (…); ciò basta per prosciogliere l'accusato, senza che
risulti necessario procedere alla disamina sulla validità materiale delle
diffide (…)" (sentenza 17.3.2009, p. 2, inc. __________);
che con l’istanza in esame – presentata nel
termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato
della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale
risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di
CHF 4'735.50, oltre interessi, per spese legali;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che
l’indennità può tuttavia essere negata o ridotta nel caso di colpa grave
esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto (art. 319a cpv. 1 CPP);
che
questa norma formalizza la giurisprudenza di questa Camera in applicazione
dell’art. 44 cpv. 1 CO, che permette al giudice di escludere o ridurre il
risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se le
circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od
aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente
se l’accusato ha
determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione
oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI /
K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10);
che
lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debba
sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento
riprovevole di un accusato (decisioni di questa Camera 14.3.2006 in re V.P.,
inc. __________; 13.1.2006 in re E.P., inc. __________; 14.3.2006 in re C.G.,
inc. __________; 10.7.2006 in re M.B., inc. __________; 28.6.2006 in re A.B.,
inc. __________; 24.7.2006 in re F.F., inc. __________);
che
il diritto civile non scritto vieta infatti di creare una situazione tale da
causare un danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III
113): i costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa
l’indennità che deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto,
costituiscono certamente un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002
del 22.7.2002);
che
il rifiuto o la riduzione dell’indennità
sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione
europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato
l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un
comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una
regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli
(decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);
che
il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti
illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti
e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto
federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per
determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione
dell'indennità (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);
che
anche il Codice di diritto processuale
penale prevede, all’art. 430, la possibilità di non accordare un indennizzo o
la riparazione del torto morale se l’imputato ha ad esempio provocato in modo
illecito o colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo
svolgimento [il messaggio 21.12.2005 (FF 2006 p. 989 ss., p. 1232) indica che:
“Siffatto comportamento esclude in generale qualsiasi obbligo di indennizzo
o di riparazione del torto morale da parte dello Stato”];
che
IS 1 ha promosso l'edificazione, su alcuni fondi siti nel Comune di __________,
di un complesso immobiliare denominato "Parco __________" composto da
quattro immobili (A, B, C e D);
che
dalla documentazione agli atti, e dalla sentenza 25.7.2007 del Tribunale federale
citata nel verbale del dibattimento 17.3.2009, risulta che il piano attico del
blocco D è stato "(…) realizzato abusivamente e destinato alla
demolizione; vedi al riguardo sentenza 1P.368/1992 e 1P.526 e 552/1993 del 2 febbraio
1994 (…)" (sentenza 1P.206/2006 del Tribunale federale del 25.7.2007);
che
nella sentenza del 3.2.1994 il Tribunale federale ha infatti respinto, tra gli
altri, il ricorso del qui istante contro la decisione del Tribunale
amministrativo concernente l'ordine di demolizione dei lavori eseguiti senza
l'autorizzazione a costruire (sentenza 1P.268/1992,1P.526/1993,1P.552/1993
del Tribunale federale del 3.2.1994);
che
Fatti
i lavori concernenti il blocco A sono stati invece interrotti e dall'inizio del
1991 questi sono fermi alla soletta di copertura delle autorimesse sotterranee;
IS 1 ha smantellato una parte delle installazioni di cantiere, lasciando
tuttavia una gru, che il Municipio di __________ ha tentato a più riprese di far
rimuovere, per ragioni sia d'ordine estetico sia di sicurezza (cfr. sentenza
1P.206/2006 del Tribunale federale del 25.7.2007);
che
da ultimo il 23.7.2003 l'esecutivo comunale ha diffidato il promotore a
riprendere e continuare i lavori; scaduto infruttuoso il termine impartito
l'autorità comunale ha revocato la licenza edilizia, a suo tempo concessa, ordinando
il ripristino della particella e l'allontanamento di tutte le infrastrutture di
cantiere (gru compresa) (cfr. sentenza 1P.206/2006 del Tribunale federale del
25.7.2007);
che
il Consiglio di Stato con decisioni 9.11.2004 e 7.12.2004 ha parzialmente accolto
il gravame presentato da IS 1, annullando il provvedimento municipale in merito
al ripristino generale del fondo, confermando per contro l'ordine di allontanamento
delle infrastrutture; un ulteriore ricorso al Tribunale amministrativo è stato
respinto in data 23.2.2006 (cfr. sentenza 1P.206/2006 del Tribunale federale
del 25.7.2007);
che
Considerandi
quest'ultima decisione è stata impugnata davanti al Tribunale federale che ha
tuttavia definito la sentenza cantonale quale incidentale e dunque non
impugnabile con un ricorso di diritto pubblico; il ricorso è stato pertanto dichiarato
inammissibile (cfr. sentenza 1P.206/2006 del Tribunale federale del 25.7.2007);
che,
in queste circostanze, si deve ritenere che IS 1, che sapeva che le opere menzionate
erano state considerate abusive dalle autorità amministrative competenti con
decisioni cresciute in giudicato, ha assunto un comportamento contrario al diritto
amministrativo, disattendendo dapprima tali decisioni ed in seguito gli ordini
impartiti dal Municipio di __________;
che
pertanto da quanto indicato emerge chiaramente come l’istante doveva immaginare
che la sua condotta, in dispregio di chiare norme di diritto amministrativo, era
atta a provocare, tra l’altro, anche l’apertura di un procedimento penale;
che
gli oneri dipendenti dal procedimento penale devono quindi essere sopportati da
IS 1 stesso, che li ha cagionati;
che
l’istanza deve di conseguenza essere respinta;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 500.--, sono poste a carico del qui istante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta
2. La
tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
500.-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico
rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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