60.2009.167
Ricorso contro la decisione della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure in merito ad un trasferimento di un detenuto
14 agosto 2009Italiano26 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2009.167
Data decisione, Autorità:
14.08.2009, CRP
Titolo:
Ricorso contro la decisione della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure in merito ad un trasferimento di un detenuto
INCARCERAZIONE
PENE DELLA PRIVATIVA DI LIBERTÀ
RICORSO
art. 7 LEPMS
Incarto n.
60.2009.167
Lugano
14 agosto
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso
20/27.4.2009 presentato da
RI 1 ,
patr. da: PR 1
contro
la decisione 10.4.2009 emanata dalla Sezione
dell’esecuzione delle pene e delle misure (di seguito SEPEM), che ha respinto
la richiesta tendente ad ottenere il suo trasferimento in Ticino presso il carcere
di __________ (inc. SEPEM __________);
premesso che il reclamo (recte: ricorso)
20.4.2009 è giunto al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della
giustizia, il 21.4.2009, che l’ha trasmesso, per competenza, a questa Camera
con scritto 24/27.4.2009, considerato che nella decisione impugnata era stato
indicato un rimedio di diritto erroneo;
richiamate le osservazioni 11/12.5.2009
della SEPEM, che conclude per la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In
data 9.11.2000 l’allora presidente della Corte delle assise correzionali di __________
Manuela Minotti Perucchi ha, tra l’altro, dichiarato RI 1, cittadina __________,
– in carcere preventivo dal 19.6.1998 al 10.7.1998 – autrice colpevole di
truffa (commessa in correità con l’allora di lei marito) e l’ha condannata, in
contumacia (non essendosi presentata al pubblico dibattimento e non avendo
fatto pervenire alcuna giustificazione), alla pena di tre mesi di detenzione
(computato il carcere preventivo sofferto), sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di quattro anni, senza procedere alla revoca della sospensione
condizionale della pena di quindici giorni di detenzione inflittale con decreto
di accusa 11.12.1997 (in cui è stata proposta la sua condanna ad una pena
detentiva di quindici giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di due anni siccome ritenuta colpevole di violazione alla LDDS riguardo a fatti
commessi tra il 1°.8.1994 e il 31.1.1995) (sentenza 9.11.2000, p. 5 e 23/24,
inc. TPC __________).
b. Il
31.3.2002 – dopo essere stata arrestata nel mese di novembre 2000 in __________ a seguito di un ordine di arresto di
cattura internazionale spiccato nei suoi confronti in __________, dopo aver scontato
un periodo di detenzione preventiva a __________ e dopo essere stata estradata
in __________ – RI 1 è stata condannata a tre anni di detenzione per avere
organizzato un traffico di clandestini unitamente all’allora di lei marito.
Essa
è stata scarcerata il 19.3.2003 e rimpatriata in __________ (sentenza 3.7.2007
della Corte delle assise criminali, p. 13/14, inc. TPC __________).
c. In
data 8.6.2004 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________
giudice Claudio Zali ha, tra l’altro, dichiarato RI 1 – in detenzione
preventiva dal 3.10.2003 – autrice colpevole di infrazione alla LStup e l’ha
prosciolta dall’imputazione d’infrazione alla LDDS, condannandola – essendo
recidiva – alla pena di dodici mesi di detenzione (computato il carcere preventivo
sofferto), e all’espulsione dalla Svizzera per un periodo di cinque anni, pena
accessoria sospesa condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni,
ordinando parimenti la revoca della sospensione condizionale della pena di tre
mesi di detenzione inflittale il 9.11.2000 dalla Corte delle assise
correzionali di __________ (sentenza 8.6.2004, p. 23/24, inc. TPC __________).
d. In
data 3.7.2007 la Corte delle assise criminali di __________ ha, tra l’altro,
ritenuto RI 1 – in carcere preventivo dal 25.10.2006 – autrice colpevole
d’infrazione aggravata alla LStup in correità con un’altra persona, riciclaggio
di denaro ripetuto in correità con un’altra persona, furto ripetuto, in parte
di poca entità, sia singolarmente sia in correità con terzi, prosciogliendola
dall’imputazione di ricettazione, e l’ha condannata alla pena detentiva di
quattro anni e sei mesi (computato il carcere preventivo sofferto) (sentenza
3.7.2007, p. 45 ss., inc. TPC __________).
In
data 25.9.2007, respingendo il ricorso per cassazione 30.8.2007 presentato da RI
1 per il tramite del suo patrocinatore, la Corte di cassazione e di revisione
penale ha confermato la surriferita sentenza (inc. CCRP __________).
e. In
data 21.4.2008 il giudice dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi
– visti i preavvisi della direzione del Penitenziario di __________, della
SEPEM e dell’Ufficio di patronato – ha respinto l’istanza di congedo 2.3.2008
presentata da RI 1, essendo prematura e non essendo adempiute le premesse di
cui all’art. 84 cpv. 6 CP per la concessione di un primo congedo con
particolare riferimento al rischio di recidiva (decisione 21.4.2008, p. 4, inc.
Giap __________).
f. In data 29.4.2008 la Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, richiamata la sentenza 3.7.2007 emanata dalla Corte delle
assise criminali a carico di RI 1, ha revocato il suo permesso di dimora con
l’obbligo di lasciare la Svizzera non appena avrà scontato la condanna prevista
(decisione 29.4.2008 della Sezione dei permessi e dell’immigrazione, doc. 8
annesso alle osservazioni 11/12.5.2009 della SEPEM).
g. Con
decisione 21.8.2008 – a seguito dell’avviso di recidiva 22.11.2007 da parte
dell’Ufficio del casellario giudiziale concernente la revoca del residuo di
pena di cui alle sentenze 9.11.2000 e 8.6.2004 – la Corte delle assise
criminali ha fissato in quattro anni e nove mesi la pena detentiva unica per RI
1, in espiazione di pena presso il Penitenziario di __________, in relazione ai
fatti giudicati il 3.7.2007 dalla Corte delle assise criminali di __________
(sentenza 21.8.2008, inc. TPC __________).
h. Con
decisione 29.12.2008 il giudice dell’applicazione della pena, a seguito
dell’istanza 18.11.2008 presentata da RI 1, ha concesso a quest’ultima un primo
congedo di cinque ore, da svolgersi interamente nel Canton __________, da concordarsi
(per il periodo e le modalità) con lo stabilimento dell’esecuzione di pena
(decisione 29.12.2008, inc. Giap __________).
i. Con
decisione 10.4.2009 la SEPEM – visti gli art. 75 e 76 CP, considerati in particolare
la sua recidiva, la rete di conoscenze sviluppate nell’ambiente della tossicodipendenza,
la situazione personale e famigliare e il fatto che dovrà lasciare il territorio
elvetico ad espiazione della pena conclusa – ha respinto l’istanza 23.3.2009
presentata dal patrocinatore di RI 1, mediante la quale ha chiesto il
trasferimento della sua assistita dal Penitenziario di __________ – ove
quest’ultima si trova in espiazione della pena dal 3.9.2007 (Führungsberichte
27.2.2008 e 18.11.2008, doc. 6 e 9 annessi alle osservazioni 11/12.5.2009 della
SEPEM) – al carcere aperto di __________.
j. Con
il presente tempestivo gravame – trasmesso dalla Divisione della giustizia, per
competenza, a questa Camera – RI 1 chiede l’annullamento della succitata decisione
e il suo immediato trasferimento presso il carcere aperto di __________ in prosecuzione
della pena. Postula inoltre di essere ammessa al beneficio del gratuito
patrocinio (in prima e in questa sede).
Il
patrocinatore della ricorrente contesta in particolare l’esistenza di un
concreto pericolo di recidiva da parte della sua assistita ["(…), posto che l’insorgente non
vanta quella “rete di conoscenze” a cui fa cenno la SEPEM e che in ogni caso è
escluso che possa nuovamente farvi capo" (ricorso 20/27.4.2009, p.
2)], sostiene che i non meglio precisati "rapporti e la protezione
delle figlie" non le impedirebbero di espiare la pena dove ha vissuto
negli ultimi decenni (richiamando altri non meglio precisati strumenti legali
previsti dal CC per la loro salvaguardia) e adduce che l’obbligo di abbandonare
il territorio elvetico non sarebbe un elemento pertinente per il rifiuto di un
trasferimento in Ticino, perché tale obbligo sussisterebbe in ogni caso, anche
se l’esecuzione della pena dovesse proseguire in Svizzera interna. A suo
giudizio si giustificherebbe quindi un trasferimento in Ticino, poiché RI 1 non
avrebbe alcun legame famigliare e affettivo in Svizzera interna (ove "si
sente spaesata e fuori luogo"), non parla la lingua tedesca e avrebbe
la necessità di proseguire l’espiazione della pena nel Canton Ticino "(…)
per poter organizzare convenientemente il proprio rientro in Patria"
(ricorso 20/27.4.2009, p. 2), adducendo infine che sarebbe stata inizialmente
trasferita nel Penitenziario di __________ per motivi logistici.
k. Come
esposto in entrata, la SEPEM conclude per la reiezione del gravame. Delle sue
puntuali motivazioni si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.
Considerandi
1.1.1
Giusta
l’art. 7 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
del 27.11.2006 (LEPM, RL 4.2.1.1) le decisioni in materia di esecuzione delle
pene e delle misure sono direttamente impugnabili con ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dalla conoscenza della decisione o del provvedimento
impugnato; sono applicabili gli art. 285 e 286 cpv. 2, 3 e 4 CPP.
1.2
Nel
presente caso, la decisione impugnata del 10.4.2009 indicava quale mezzo d’impugnazione
il ricorso al Dipartimento delle istituzioni entro cinque giorni. Con scritto
24/27.4.2009 la Divisione della giustizia ha trasmesso a questa Camera il ricorso,
con riferimento all’art. 7 LEPM. Si giustifica preliminarmente una verifica
della competenza di questa Camera.
1.3
In
una precedente decisione del 5.8.2003 (inc. CRP __________), questa Camera ha
dichiarato irricevibile un ricorso presentato da un detenuto mediante il quale
chiedeva il trasferimento in un altro penitenziario. In quella decisione questa
Camera aveva stabilito quanto segue:
“Di
ciò ha correttamente tenuto conto anche il legislatore cantonale nell'adozione
degli art. 1 cpv. 3 LEPM e 61 cpv. 3 LOG. Come si legge nel relativo messaggio
(n. 4600 del 27.11.1996), le decisioni emanate dal Dipartimento delle
istituzioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure che soggiacciono
al ricorso alla CRP sono quelle concernenti l'ordine di scontare la pena o la
misura, il collocamento al lavoro fuori dallo stabilimento nell'ambito della
semilibertà e della semiprigionia, l'esecuzione della pena in giorni separati e
l'interruzione dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale
giusta l'art. 40 CP, come pure le altre decisioni contro le quali è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. La clausola generale è
stata introdotta e ritenuta necessaria in quanto nell'ambito dell'esecuzione
delle pene non è sempre agevole distinguere i casi nei quali è ammesso questo
rimedio e in quali quello del ricorso di diritto pubblico.
2.
(…)
Orbene
la decisione impugnata, indipendentemente da una certa ambiguità nello
svolgimento delle argomentazioni sia da parte dell’autorità di esecuzione sia
del ricorrente, non concerne un aspetto relativo al regime progressivo dell’esecuzione
della pena (art. 37 CP) e quindi retto dal codice penale stesso, bensì unicamente
il luogo di esecuzione della pena e come tale non suscettibile di un ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale. L’esecuzione delle pene e la determinazione
del luogo di esecuzione della pena incombe ai Cantoni (art. 374 cpv. 1, 382 e
383.
CP) e la sua scelta non rappresenta un diritto del condannato. Tale diritto
non è del resto nemmeno previsto dalla CEDU.” (p. 4 e 5).
1.4
Occorre
esaminare se detto precedente sia ancora attuale, alla luce dei cambiamenti
legislativi intervenuti.
L’art.
1.
cpv. 3 della precedente legge sull’esecuzione delle pene e delle misure è
stato sostituito dall’attuale art. 7 LEPM.
Dal
Messaggio del 5.7.2007 n. 5806, ed in particolare dal commento all’art. 7 del
progetto risulta che "Questa
norma riprende l’attuale articolo 1 capoverso 3 della legge sull’esecuzione
delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti che prevede la competenza
della Camera dei ricorsi penali a statuire sui gravami contro le decisioni in
materia di esecuzione delle pene e delle misure adottate dalla competente
autorità amministrativa, ad esempio, in materia di semiprigionia, semilibertà,
congedi, interruzione della pena o sanzioni disciplinari inflitte ai condannati.
La disposizione amplia le possibilità di ricorso, per adeguare già in
quest’ambito il diritto cantonale agli articoli 29a e 191b della Costituzione
federale che concernono la garanzia della via giudiziaria per le controversie
giuridiche".
L’art.
29a Cost. Fed. prevede la garanzia della via giudiziaria, relativa alle controversie
giuridiche. C’è controversia giudiziaria in presenza di una decisione ai sensi
dell’art. 5 PA, ad esclusione degli atti meramente materiali (J. F. AUBERT / P.
MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse, Zurigo 2003, p. 276, nota 16). In tal senso anche l’art. 27 della Legge
federale sul Tribunale amministrativo federale fa riferimento alla nozione di
decisione dell’art. 5 PA.
Di
modo che rispetto alla precedente decisione, la situazione non è giuridicamente
modificata in modo rilevante.
L’art. 78 cpv. 2 lit. b della LTF prevede
la possibilità di presentare ricorso contro le decisioni in materia di esecuzione
pene e misure. Come risulta dalla dottrina (M. A. NIGGLI / P. UEBERSAX / H. WIPRÄCHTIGER,
Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz (BGG), Basilea 2008, n. 23 ad art. 78 LTF),
la nuova LTF ha voluto semplicemente evitare il dualismo ricorsuale precedentemente
esistente tra ricorso per cassazione penale e ricorso di diritto
amministrativo. Alla luce di queste considerazioni, e ritenuto come la
richiesta della ricorrente non riguarda un aspetto giuridico relativo al regime
ma unicamente il luogo di esecuzione della pena, non è dato ricorso ai sensi
dell’art. 7 LEPM.
1.5
La
decisione impugnata, in quanto sostanzialmente riferita al combiamento del luogo
di esecuzione della pena, ciò che coporterebbe un cambiamento de facto del regime
di espiazione della pena, ricade nella competenza di questa Camera.
2.
Nel caso in esame la SEPEM ha respinto
la richiesta presentata da RI 1 di essere trasferita dal Penitenziario di __________
al carcere aperto di __________. A ragione.
2.1
Anzitutto,
e come detto in relazione alla competenza di questa Camera, non esiste un
diritto alla scelta del luogo di detenzione.
In
data 3.9.2007 – essendo stata chiusa la sezione femminile presso il __________,
essendo la struttura di __________ non idonea per pene lunghe e in base anche ai
preavvisi dei servizi delle strutture carcerarie –, con decisione 3.9.2007 la
SEPEM ha deciso il trasferimento della ricorrente presso il Penitenziario di __________
(decisione 10.4.2009, p. 2, inc. SEPEM __________). Contro detta decisione non
è stato presentato ricorso.
La
qui ricorrente sta espiando la pena detentiva unica di quattro anni e nove mesi
in base alla decisione 21.8.2008 della Corte delle assise criminali presso il
Penitenziario di __________, dove è stata collocata dal 3.9.2007. Essa ha
raggiunto 1/3 della pena da espiare il 24.5.2008, la metà della pena il
9.3
, mentre una sua possibile liberazione condizionale (raggiunti i 2/3
della pena da espiare) è prevista il 23.12.2009 (decisione 29.12.2008, p. 1,
inc. Giap __________; scritto 5.12.2008 dell’Ufficio di patronato al Giap, p.
1, doc. 10 annesso alle osservazioni 11/12.5.2009 della SEPEM).
2.2
Dalla
documentazione agli atti risulta che nell’ambito delle richieste presentate da RI
1.
per la concessione di congedi la direzione del Penitenziario di __________ ha
allestito due rapporti datati 27.2.2008 e 18.11.2008.
Dagli
stessi emerge che la qui ricorrente, nonostante inizialmente appariva psicologicamente
afflitta e chiusa, è poi riuscita ad inserirsi adeguatamente nella struttura
carceraria __________ (sia per quanto concerne la sua attività lavorativa, sia
per quanto attiene ai rapporti con i collaboratori e le altre detenute, sia per
quanto riguarda la terapia da seguire). RI 1 ha finora tenuto un buon comportamento
in seno alla struttura carceraria, tant’è che la direzione del Penitenziario di
__________ ha formulato il suo preavviso favorevole per la concessione (e ciò
nell’ambito delle direttive concordatarie) di congedi in suo favore, essendo
sostenibili e sensati in base alla sua situazione (cfr., nel dettaglio, doc. 6
e doc. 9 annessi alle osservazioni 11/12.5.2009 della SEPEM).
Dopo
che con decisione 29.12.2008 il giudice dell’applicazione della pena le ha
concesso un primo congedo di cinque ore all’interno del Canton __________
(cfr., al proposito, punto h. della presente decisione), la SEPEM ha comunicato
al Penitenziario di __________ che è data la facoltà alla direzione del carcere
di concedere a RI 1 ulteriori congedi in base al suo regolamento interno, con il
divieto però di entrare nel Canton Ticino. La SEPEM, con la collaborazione
della direzione del Penitenziario di __________ e dell’operatrice sociale __________
__________ dell’Ufficio di patronato (che l’ha visitata presso la struttura
carceraria) ha poi, di principio, concesso l’autorizzazione all’allargamento
del regime di esecuzione dalla metà del mese di marzo 2009, condividendo l’idea
di far proseguire la pena nella Aussenwohngruppe e di dare la
possibilità alla qui ricorrente – su istanza scritta e posto che siano
adempiuti i presupposti di legge – di beneficiare di un regime di lavoro esterno
ai sensi dell’art. 77a CP non prima del 23.6.2009, e ciò sempre al di fuori del
territorio ticinese (cfr. scambio di e-mail, doc. 12 annesso alle osservazioni
11/12.5.2009 della SEPEM e decisione 10.4.2009, p. 2, inc. SEPEM __________).
Appare
dunque che RI 1 si sia inserita positivamente nel sistema carcerario __________:
la stessa ha in particolare instaurato dei buoni rapporti con i collaboratori
del carcere, con le detenute, si è impegnata sia in ambito lavorativo,
formativo e terapeutico e non ha subito alcuna segnalazione a livello
disciplinare (cfr., nel dettaglio, Führungsberichte 27.2.2008 e 18.11.2008,
doc. 6 e doc. 9 annessi alle osservazioni 11/12.5.2009 della SEPEM).
Le
suindicate circostanze smentiscono l’argomento sollevato nel gravame a sostegno
del trasferimento, ovvero che la ricorrente non avrebbe alcun legame famigliare
oppure affettivo oltralpe, ove si sentirebbe "spaesata e fuori luogo".
2.3
Dalla documentazione prodotta dalla SEPEM,
in particolare dai rapporti allestiti dalla direzione della struttura
carceraria __________ e dallo scambio di e-mail avvenuto tra le varie autorità
coinvolte citati poc’anzi, non traspare minimamente che il tedesco sia (stato)
un ostacolo per la qui ricorrente.
Dal
curriculum vitae della ricorrente risulta inoltre che la stessa "(…). Nel __________,
con il fratello, ha raggiunto i genitori in Svizzera, a __________, dove essi
si trovavano già dal __________. Qualche anno dopo la famiglia si è stabilita a
__________. (…)". A ciò aggiungasi che è stata in carcere
in __________ per la durata di circa due anni (sentenza 3.7.2007 emanata dalla
Corte delle assise criminali, p. 13/14 e 40, inc. TPC __________). Anche questo
argomento, sollevato nel gravame, appare privo di rilevanza siccome non
suffragato adeguatamente.
2.4
Per
quanto concerne poi la problematica riguardante il pericolo di recidiva sollevata
nel gravame, si richiamano i numerosi precedenti penali della ricorrente.
Va
al proposito precisato che il presidente della Corte delle assise correzionali
di __________ nella decisione di condanna 8.6.2004 ha in particolare rilevato
che RI 1 "(…), uscita
di prigione, nel mese di maggio 2003 è tornata in __________ e dopo solo
qualche mese è ricaduta nella delinquenza, dimostrando di non avere tratto
alcuna lezione dalle precedenti condanne. Ha agito per puro fine di lucro e
senza scrupoli, coinvolgendo nel traffico di droga anche la figlia __________,
comportamento per una madre a dir poco riprovevole. La prevenuta non può quindi
beneficiare di nessuna attenuante, se non quella di aver collaborato con gli
inquirenti. (…) La RI 1 dovrà altresì espiare la pena di 3 mesi di detenzione
inflittale il 9 novembre 2000 dalla Corte delle Assise correzionali di __________,
ritenuto che la Corte non può fare altro che revocare la sospensione
condizionale di quella pena in presenza di un caso grave di ricaduta come
quello in rassegna (art. 41 cpv. 3 CP). (…) " (sentenza 8.6.2004, p.
20, inc. TPC __________).
Nella
successiva decisione di condanna 3.7.2007 la Corte delle assise criminali di __________
ha in particolare esposto che "(…).
Il primo immediato rilievo è quello degli impressionanti precedenti penali
dell’accusata, che (considerato anche il carcere preventivo di questo
procedimento) ha trascorso in carcere quasi la metà degli ultimi 7 anni. La RI
1.
si è macchiata dell’infrazione aggravata alla LStup a neanche 3 anni di
distanza dall’ultima condanna a 12 mesi di detenzione effettiva, e dopo aver
già espiato circa due anni di prigione in __________ a seguito della precedente
sanzione. Si tratta pertanto della terza (e più grave condanna) in 7 anni, dal
che il rilievo che essa non ha imparato assolutamente nulla dalle precedenti
esperienze giudiziarie. La sistematicità con cui la RI 1 delinque, la manifesta
assenza di freni morali e la gravità delle ricadute, hanno condotto la Corte a
maturare il convincimento della sua irriducibilità. (…). Essa (contrariamente
al correo) non è una consumatrice ed anzi, avendo lavorato molti anni in un
noto ritrovo di tossicodipendenti, ben conosce i devastanti effetti
dell’eroina, dalla quale perciò si tiene lontana. (…). Essa ha confessato solo
laddove inchiodata da riscontri irrefutabili (nemmeno sempre, avendo talvolta
negato pure l’evidenza), (…). È però mancata, sino all’ultimo, una reale presa
di coscienza degli errori commessi, quasi che essa stessa credesse alle sue
insistite menzogne. (…)" (sentenza 3.7.2007, p. 40/41, inc. TPC __________).
Nell’ultima
decisione 21.8.2008 la Corte delle assise criminali di __________ (sedente per
statuire sull’avviso di recidiva 22.11.2007 ex art. 89 CP) non ha avuto "(…) dubbi nel ritenere
estremamente negativa la prognosi per l’accusata. Il primo immediato rilievo è
quello che dell’impressionante numero di precedenti penali a carico della RI 1,
la quale (considerata anche la carcerazione che essa sta attualmente scontando
per la condanna inflittale il 3 luglio 2007) ha trascorso in carcere più della
metà degli ultimi 8 anni. Essa ha commesso l’infrazione aggravata alla LStup
per cui è stata condannata nel luglio 2007, a neanche 3 anni dall’ultima condanna a 12 mesi di
detenzione da espiare, e dopo aver già scontato circa 2 anni di prigione in __________
a seguito di un’altra sanzione. L’ultima costituisce pertanto la terza e più
grave condanna negli ultimi 8 anni, dal che l’amara ma inevitabile
constatazione che la RI 1 non ha tratto alcun insegnamento dalle precedenti esperienze
giudiziarie. La sistematicità con cui l’accusata delinque, la sua palese assenza
di freni morali e la gravità delle ricadute, hanno condotto la Corte a maturare
il convincimento della sua irriducibilità, ragion per cui questa Corte ritiene
che non si possa prescindere da un provvedimento di ripristino del residuo di
pena. (…)" (sentenza
21.8
, p. 7/8, inc. TPC __________).
Il
giudice dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi, nell’ambito
della richiesta 18.11.2008 presentata dalla qui ricorrente di ottenere la
concessione di un primo congedo, ha in particolare esposto che "(…). Permane evidentemente l’aspetto negativo
correlato alla grave e reiterata recidiva della signora RI 1. Il pericolo di
ulteriori reati è comunque da ritenere quasi nullo nell’ambito dell’esecuzione
di congedo al di fuori del Cantone Ticino, luogo dove in passato ella ha troppo
spesso delinquito. Per questa ragione è da salutare positivamente la proposta
della Direzione del penitenziario di eseguire questi primi congedi nel Canton __________.
Nello stesso senso si esprime pure il rapporto dell’Ufficio di Patronato" (decisione 29.12.2008, p. 3, inc. Giap __________).
L’Ufficio
di patronato, sempre nell’ambito dell’istanza di congedo presentata da RI 1, ha
proposto che il residuo della pena da espiare sia da terminare nel Canton __________
e che la qui ricorrente non deve entrare nel Canton Ticino, in considerazione
della revoca del suo permesso e per ridurre il rischio di recidiva, precisando
tra l’altro che "(…). Di fatto dovrà lasciare il territorio
del cantone, dove ha ampiamente dimostrato che i contatti e le relazioni che ha
sviluppato nell’ambiente della tossicodipendenza sono patogene" (scritto
5.12
, p. 2, doc. 10 annesso alle osservazioni 11/12.5.2009 della SEPEM).
Lo
stesso ufficio non si è comunque opposto al collocamento in una struttura
aperta e al regime di lavoro esterno secondo le direttive del Penitenziario di __________,
senza però concederle un rientro nel Canton Ticino.
Ciò
posto e visti i precedenti penali di RI 1, non si può dunque escludere a priori
un rischio di recidiva da parte sua perlomeno sul territorio ticinese, ove in
passato aveva sviluppato una rete di conoscenze nel mondo della
tossicodipendenza, anche per il fatto di aver lavorato presso un noto ritrovo
di tossicodipendenti (sentenza 3.7.2007, p. 16, 30 e 39-41, inc. TPC __________).
Ne
discende che la tesi sollevata nel gravame secondo cui non sussisterebbe alcun
pericolo di recidiva "(…),
posto che l’insorgente non vanta quella "rete di conoscenze” a cui fa accenno
la SEPEM e che in ogni caso è escluso che possa nuovamente farvi capo"
è una mera affermazione di parte, smentita chiaramente dagli stralci di
sentenze e di pareri citati nella presente decisione.
2.5
Per
quanto riguarda la situazione famigliare di RI 1 dagli atti risulta in
particolare che quest’ultima aveva coinvolto la figlia __________ nel traffico
di stupefacenti (cfr., al proposito, sentenza 8.6.2004, p. 12/13 e 20, inc. TPC
__________).
Nel
corso dei pubblici dibattimenti del 2/3.7.2007 RI 1 ha "(…) definito problematico il rapporto con le
figlie (__________, nata il __________, e __________, nata il __________),
tanto da non avere praticamente contatti con loro e non sapere esattamente cosa
facciano adesso, se non che “dovrebbero andare a scuola”, ciò che per la
prevenuta è motivo di afflizione. (…). Stando al racconto dell’imputata, i
rapporti sarebbero ulteriormente peggiorati dopo che __________ è rimasta coinvolta,
nell’ottobre 2006, in un incidente della circolazione in __________
per avere investito, causandone la morte, la __________ __________. Essa,
secondo il frammentario racconto dell’accusata, sarebbe stata accusata di
omicidio volontario, avendo gli inquirenti dedotto la volontà di uccidere dallo
strazio della vittima, che sarebbe stata investita più volte, ma sarebbe stata
prosciolta perché incapace di intendere e volere. (…)" (sentenza 3.7.2007, p.14/15, inc.
TPC __________).
A
ciò aggiungasi che l’Ufficio di patronato, in merito all’istanza di congedo
presentata da RI 1, ha in particolare osservato che il rapporto con le due
figlie maggiorenni "(…) è sempre stato molto difficile e conflittuale.
A favore della figlia maggiore è stata istituita una tutela. Da nostre informazioni
le figlie non sono mai state a __________ a trovare la madre, tranne un solo
colloquio per __________ effettuato a seguito di un nostro accompagnamento"
e che "(…) il rientro in Ticino della signora,
provocherebbe disagi e tensioni nei confronti delle figlie. Da informazioni in
nostro possesso, risulta che da quando la signora è in stato di detenzione e soprattutto
in esecuzione a __________ il quadro di vita delle figlie si sia normalizzato.
Le stesse sembrano volersi staccare e rendersi autonome dalla madre e non hanno
praticato il diritto di visita" (scritto 5.12.2008, p. 1/2, doc. 10
annesso alle osservazioni 11/12.5.2009
della SEPEM).
Per
quanto concerne, per contro, la relazione con l’attuale marito l’Ufficio di
patronato ha rilevato che egli, a detta di RI 1, si troverebbe in una comunità
in __________, confermando parimenti che lo stesso non ha mai visitato la
moglie durante il precedente e questo periodo d’incarcerazione (scritto 5.12.2008, p. 1, doc. 10 annesso alle
osservazioni 11/12.5.2009
della SEPEM).
La
Corte delle assise correzionali di __________ nella sua sentenza 8.6.2004 aveva
inoltre ritenuto che la qui ricorrente si fosse sposata con lui al solo scopo
di ottenere il permesso (sentenza 8.6.2004, p. 7, inc. TPC __________; cfr.
anche sentenza 21.8.2008 della Corte delle assise criminali, p. 3, inc. TPC __________).
Tenuto
conto delle considerazioni sopra esposte, non risulta che la qui ricorrente
abbia dei legami (famigliari) particolari con il Canton Ticino tali da giustificare
un suo eventuale trasferimento al carcere aperto di __________: al contrario le
problematiche evidenziate rispetto alle figlie militano a sostegno della
decisione di non trasferimento.
2.6
Non
appare nemmeno che la qui ricorrente abbia la necessità di dover terminare
l’espiazione della pena nel Canton Ticino "per poter organizzare convenientemente il proprio rientro in patria" (ricorso 20/27.4.2009, p. 2).
A
prescindere dal fatto che non vengono spiegati i motivi alla base di questa
presunta necessità, non va dimenticato che in data 29.4.2008 la Sezione dei
permessi e dell’immigrazione, richiamata la sentenza di condanna 3.7.2007 della
Corte delle assise criminali, ha revocato il suo permesso di dimora, ordinando
parimenti di lasciare il territorio elvetico al termine dell’espiazione della
pena (doc. 8 annesso alle osservazioni 11/12.5.2009 della SEPEM). La qui
ricorrente, al momento della sua definitiva scarcerazione, non potrà dunque
restare in Svizzera (ed evidentemente nemmeno nel Canton Ticino), circostanza
che essa ha peraltro accettato (cfr., al proposito, decisione 29.12.2008, p. 3,
inc. Giap __________).
Non
si capisce pertanto per quale motivo essa avrebbe bisogno di essere trasferita
nel carcere aperto di __________ per "per poter
organizzare convenientemente il proprio rientro in patria", non avendo, come visto, legami
particolari con il nostro Cantone, se non per delinquere e considerato inoltre
che la direzione del Penitenziario di __________, con la collaborazione delle
autorità ticinesi, la stanno già seguendo in tal senso.
3.
Alla
luce di quanto sopra esposto, un trasferimento di RI 1 nel carcere aperto di __________
non appare per nulla giustificato e la decisione impugnata, il cui contenuto
appare corretto e condivisibile, merita di essere integralmente tutelata.
4.
Il
ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono
poste a carico della qui ricorrente, soccombente.
5.
La
qui ricorrente postula di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio
sia in questa sede, sia in prima sede, affermando di essere priva di risorse.
Nel
caso in esame è stata impugnata una decisione emanata dalla SEPEM.
La
LEPM del 27.11.2006 e il suo relativo regolamento non inglobano delle disposizioni
riguardanti l’assistenza giudiziaria.
L’art.
340.
CPP prevede che nei procedimenti dinanzi al giudice dell’applicazione della
pena è lo stesso giudice a decidere sull’istanza di ammissione al beneficio del
gratuito patrocinio (cfr. rapporto n. 5809 del 15.11.2006 sul messaggio
5.7
, ad art. 340 CPP).
Sia
il CPP, sia la Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria
(Lag), non indicano l’autorità competente a statuire sull’ammissione del
beneficio del gratuito patrocinio nell’ambito di una decisione emanata dalla
SEPEM e impugnata presso questa Camera.
Si
è dunque alla presenza di una lacuna legislativa da colmare. Considerato
l’esito del ricorso, la questione può rimanere aperta.
Se
è data la competenza nel merito del ricorso da parte di questa Camera, la stessa
sarebbe anche competente per decidere sulla richiesta di gratuito patrocinio, in
applicazione analogica dell’art. 12 Lag (secondo cui l’autorità competente per
la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria è quella del merito).
Visto
l’esito del gravame, la richiesta della qui ricorrente di essere ammessa al beneficio
del gratuito patrocinio va respinta in applicazione analogica dell’art. 14 cpv.
1.
lit. a Lag, secondo cui l’assistenza giudiziaria non può essere concessa se
la procedura non presenta probabilità di esito favorevole.
A
ciò aggiungasi che la qui ricorrente avrebbe potuto presentare personalmente il
presente ricorso, non essendo necessario l’ausilio di un patrocinatore per
tutelare correttamente i suoi interessi, considerato che questa Camera decide
con libero esame del fatto e del diritto e che la fattispecie in esame (la
richiesta di trasferimento da un carcere __________ ad un carcere ticinese) non
presenta difficoltà particolari (art. 14 cpv. 2 Lag).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 7 della Legge
sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 27.11.2006, 1 ss.
e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso, per quanto ricevibile, è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RI 1 (25.10.1956), già in __________,
c/o Penitenziario di __________, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di
Losanna entro 30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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