60.2009.17
Ricorso contro un provvedimento del presidente del Tribunale competente anteriore al pubblico dibattimento
18 gennaio 2009Italiano7 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2009.17
Data decisione, Autorità:
18.01.2009, CRP
Titolo:
Ricorso contro un provvedimento del presidente del Tribunale competente anteriore al pubblico dibattimento
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 284 cpv. 1 let. c CPP-TI
Incarto n.
60.2009.17
Lugano
18 gennaio
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 16.1.2009
presentato da
RI 1, ,
patr. da: PR 1
contro
la decisione 16.1.2009 del presidente della Corte
delle assise criminali di __________ giudice Mauro Ermani con la quale autorizza
il perito giudiziario dr. med. __________ a produrre al dibattimento una
relazione scritta sul rapporto medico-legale del dr. med. __________,
consulente della difesa;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con atto di accusa 22.10.2008 il magistrato inquirente ha deferito davanti alla
Corte delle assise criminali di __________, tra l’altro, RI 1, in detenzione
preventiva dal 2.2.2008, siccome accusato di omicidio intenzionale giusta
l’art. 111 CP “per avere, a __________, in via __________, la sera del __________,
dopo le ore 23.40, intenzionalmente concorso (…) nel cagionare la morte di __________
colpendolo dapprima con pugni e poi con calci in parti vitali segnatamente al
capo e al collo, tali da causargli la lacerazione dell’arteria vertebrale
sinistra intracranica con conseguente emorragia cerebrale che ne determinò il decesso
intervenuto il 02.02.2008 presso l’__________ di __________, (…)” [punto
A.1., ACC __________] e di pornografia ex art. 197 cifra 3 CP [punto D.5., __________];
che
il pubblico dibattimento è stato aggiornato, con il consenso delle parti, a
lunedì 19.1.2009, con continuazione nei giorni successivi;
che
con scritto 15.1.2009 il procuratore pubblico ha comunicato al presidente della
Corte di reputare opportuno che il perito giudiziario dr. med. __________
redigesse sulla perizia di parte del dr. med. __________ un rapporto scritto da
presentare al dibattimento;
che
RI 1, preso atto di tale richiesta, si è opposto alla medesima ritenendo che il
rapporto avrebbe rappresentato un complemento/nuova perizia giusta l’art. 148
CPP, che i diritti della difesa sarebbero stati messi in pericolo
dall’impossibilità di sottoporre il rapporto del perito giudiziario al proprio
consulente di parte e che il principio dell’oralità non sarebbe stato
rispettato;
che
con scritto 16.1.2009 il presidente della Corte ha trasmesso al magistrato inquirente
la presa di posizione del patrocinatore di RI 1 indicando che il dr. med. __________
era senz’altro autorizzato a presentare al dibattimento una breve relazione
scritta nella quale, preso atto delle perizie di parte, illustrava i motivi per
Fatti
i quali confermava o smentiva le sue conclusioni e che il principio
dell’oralità e dell’immediatezza era senz’altro garantito dalla presenza in
aula di tutti i periti e da un eventuale confronto tra di essi;
che
copia di detto scritto è stato inviato anche al perito giudiziario ed ai legali
degli accusati e della parte civile;
che
con gravame 16.1.2009, consegnato brevi manu alla cancelleria di questa Camera
alle ore 17.02, RI 1 postula, preliminarmente, di concedere al ricorso effetto
sospensivo e quindi di fare ordine al presidente della Corte di aggiornare la
data d’inizio del dibattimento dopo la sua evasione, in via principale, di
dichiarare nulla o di annullare la decisione 16.1.2009 e di conseguenza di
revocare l’autorizzazione al perito giudiziario di presentare la sua relazione
scritta e, in via subordinata, di modificare la decisione impugnata nel senso
che il perito giudiziario è tenuto a presentare il suo referto peritale al
Tribunale entro le ore 12.00 di domenica 18.1.2009;
che
il qui ricorrente ritiene questa Camera competente a pronunciarsi sul gravame
giusta l’art. 284 cpv. 1 lit. c CPP;
che
la Camera dei ricorsi penali – in applicazione della citata disposizione – è
autorità di ricorso “contro tutti i provvedimenti e le omissioni del
presidente del Tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento, salvo
contraria disposizione di legge”;
che
la Camera dei ricorsi penali – secondo giurisprudenza – è competente a pronunciarsi
sulle questioni prettamente organizzative connesse con il dibattimento decise
dal presidente della Corte delle assise rispettivamente dal giudice della
Pretura penale: non ogni decisione di questi ultimi è, di conseguenza, necessariamente
impugnabile a questa Camera [cfr. decisioni 2.4.2008 (inc. __________) e
26.2.2008 (inc. __________)];
che
nel presente caso RI 1 reputa la richiesta del magistrato inquirente – intesa
alla presentazione di un rapporto scritto del perito giudiziario ai pareri di
parte – “(…) un vero e proprio complemento peritale/nuova perizia volta
all’evidenza a contestare le conclusioni del consulente della difesa, (…)”
(ricorso 16.1.2009, p. 2);
che,
Considerandi
quindi, per suo stesso dire, si tratterebbe di una prova [cfr. anche il
riferimento all’art. 148 CPP (ricorso 16.1.2009, p. 4), collocato nel capitolo
V (perizia) del titolo V (prove) del CPP];
che
prima del dibattimento, giusta l’art. 227 cpv. 6 CPP, “l’ammissione o la
reiezione di prove notificate e la loro assunzione d’ufficio è decisa con
ordinanza, intimata a tutte le parti: essa non è impugnabile con ricorso alla
Camera dei ricorsi penali”;
che
al dibattimento l’art. 228 CPP permette alle parti di chiedere o produrre dei
mezzi di prova anche dopo l’espirazione dei termini fissati dall’art. 227 cpv.
1.
CPP, e sulle richieste decide la Corte;
che
il testo dell’art. 227 cpv. 6 in fine CPP è chiaro nell’escludere la possibilità
di impugnare le decisioni sulle prove del presidente emanate nella fase
predibattimentale;
che
come risulta dai lavori preparatori “non è dato ricorso contro questa
ordinanza (né al proponente in caso di reiezione, né tanto meno alla
controparte in ogni caso), non tanto per evitare ritardo nell’aggiornamento del
processo, quanto perché in sostanza spetterà alla Corte (se verrà nuovamente
investita del problema) di decidere in merito, con miglior cognizione di
rilevanza, utilità e opportunità, che non la Camera dei ricorsi penali”
(Messaggio n. 3163 A del 20.3.1991, p. 209);
che
l’art. 227 cpv . 6 CPP costituisce una “lex specialis” rispetto alla
competenza generale prevista a favore di questa Camera all’art. 284 cpv. 1 lit.
c CPP, invocato dal ricorrente: quest’ultima disposizione riserva espressamente
“salvo contraria disposizione di legge” [decisione 23.1.2007 di questa
Camera, inc. __________];
che,
in simile chiara situazione legale, questa Camera non può che concludere alla
propria incompetenza ad entrare nel merito del gravame presentato dal
ricorrente;
che
la citazione dei lavori preparatori surriferita, nonché l’assetto generale
della procedura penale permetteranno comunque al ricorrente di invocare le
censure descritte nel gravame nel corso del dibattimento rispettivamente nel
contesto di un eventuale ricorso per cassazione;
che
il ricorso è irricevibile;
che,
in queste circostanze, la richiesta di effetto sospensivo è divenuta priva di oggetto;
che
la tassa di giustizia – quantificata in CHF 1'000.-- in considerazione della scontata
manifesta infondatezza del gravame – e le spese sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 227, 228, 284 CPP, 1
ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
1'050.-- (millecinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione
(anticipata per fax) con copia del ricorso:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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