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Decisione

60.2009.17

Ricorso contro un provvedimento del presidente del Tribunale competente anteriore al pubblico dibattimento

18 gennaio 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i quali confermava o smentiva le sue conclusioni e che il principio

dell’oralità e dell’immediatezza era senz’altro garantito dalla presenza in

aula di tutti i periti e da un eventuale confronto tra di essi;

che

copia di detto scritto è stato inviato anche al perito giudiziario ed ai legali

degli accusati e della parte civile;

che

con gravame 16.1.2009, consegnato brevi manu alla cancelleria di questa Camera

alle ore 17.02, RI 1 postula, preliminarmente, di concedere al ricorso effetto

sospensivo e quindi di fare ordine al presidente della Corte di aggiornare la

data d’inizio del dibattimento dopo la sua evasione, in via principale, di

dichiarare nulla o di annullare la decisione 16.1.2009 e di conseguenza di

revocare l’autorizzazione al perito giudiziario di presentare la sua relazione

scritta e, in via subordinata, di modificare la decisione impugnata nel senso

che il perito giudiziario è tenuto a presentare il suo referto peritale al

Tribunale entro le ore 12.00 di domenica 18.1.2009;

che

il qui ricorrente ritiene questa Camera competente a pronunciarsi sul gravame

giusta l’art. 284 cpv. 1 lit. c CPP;

che

la Camera dei ricorsi penali – in applicazione della citata disposizione – è

autorità di ricorso “contro tutti i provvedimenti e le omissioni del

presidente del Tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento, salvo

contraria disposizione di legge”;

che

la Camera dei ricorsi penali – secondo giurisprudenza – è competente a pronunciarsi

sulle questioni prettamente organizzative connesse con il dibattimento decise

dal presidente della Corte delle assise rispettivamente dal giudice della

Pretura penale: non ogni decisione di questi ultimi è, di conseguenza, necessariamente

impugnabile a questa Camera [cfr. decisioni 2.4.2008 (inc. __________) e

26.2.2008 (inc. __________)];

che

nel presente caso RI 1 reputa la richiesta del magistrato inquirente – intesa

alla presentazione di un rapporto scritto del perito giudiziario ai pareri di

parte – “(…) un vero e proprio complemento peritale/nuova perizia volta

all’evidenza a contestare le conclusioni del consulente della difesa, (…)”

(ricorso 16.1.2009, p. 2);

che,

Considerandi

quindi, per suo stesso dire, si tratterebbe di una prova [cfr. anche il

riferimento all’art. 148 CPP (ricorso 16.1.2009, p. 4), collocato nel capitolo

V (perizia) del titolo V (prove) del CPP];

che

prima del dibattimento, giusta l’art. 227 cpv. 6 CPP, “l’ammissione o la

reiezione di prove notificate e la loro assunzione d’ufficio è decisa con

ordinanza, intimata a tutte le parti: essa non è impugnabile con ricorso alla

Camera dei ricorsi penali”;

che

al dibattimento l’art. 228 CPP permette alle parti di chiedere o produrre dei

mezzi di prova anche dopo l’espirazione dei termini fissati dall’art. 227 cpv.

1.

CPP, e sulle richieste decide la Corte;

che

il testo dell’art. 227 cpv. 6 in fine CPP è chiaro nell’escludere la possibilità

di impugnare le decisioni sulle prove del presidente emanate nella fase

predibattimentale;

che

come risulta dai lavori preparatori “non è dato ricorso contro questa

ordinanza (né al proponente in caso di reiezione, né tanto meno alla

controparte in ogni caso), non tanto per evitare ritardo nell’aggiornamento del

processo, quanto perché in sostanza spetterà alla Corte (se verrà nuovamente

investita del problema) di decidere in merito, con miglior cognizione di

rilevanza, utilità e opportunità, che non la Camera dei ricorsi penali”

(Messaggio n. 3163 A del 20.3.1991, p. 209);

che

l’art. 227 cpv . 6 CPP costituisce una “lex specialis” rispetto alla

competenza generale prevista a favore di questa Camera all’art. 284 cpv. 1 lit.

c CPP, invocato dal ricorrente: quest’ultima disposizione riserva espressamente

“salvo contraria disposizione di legge” [decisione 23.1.2007 di questa

Camera, inc. __________];

che,

in simile chiara situazione legale, questa Camera non può che concludere alla

propria incompetenza ad entrare nel merito del gravame presentato dal

ricorrente;

che

la citazione dei lavori preparatori surriferita, nonché l’assetto generale

della procedura penale permetteranno comunque al ricorrente di invocare le

censure descritte nel gravame nel corso del dibattimento rispettivamente nel

contesto di un eventuale ricorso per cassazione;

che

il ricorso è irricevibile;

che,

in queste circostanze, la richiesta di effetto sospensivo è divenuta priva di oggetto;

che

la tassa di giustizia – quantificata in CHF 1'000.-- in considerazione della scontata

manifesta infondatezza del gravame – e le spese sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 227, 228, 284 CPP, 1

ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

1'050.-- (millecinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione

(anticipata per fax) con copia del ricorso:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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