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Decisione

60.2009.170

Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento della sanità e della socialità quale istante

12 maggio 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

Il

citato decreto è cresciuto in giudicato il 7.1.2008.

2. In

data 7.1.2009 __________ __________, costituitosi parte civile nell’ambito del

surriferito procedimento penale, per il tramite del suo patrocinatore avv. __________

__________, ha presentato al IS 1 una domanda d’indennizzo e riparazione morale

ai sensi della LAV in relazione a quanto accaduto quel giorno.

3. Con la presente istanza il IS 1 chiede – con

riferimento alla suddetta domanda e richiamati la LAV, la sua legge di

applicazione e il relativo regolamento di esecuzione – di poter ottenere l’autorizzazione

a compulsare l’incarto penale MP __________ per statuire compiutamente sulla

richiesta presentata da __________ __________ (in particolare per stabilire

l’esatta dinamica dei fatti e la gravità dei reati).

4. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali

può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a

chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti

personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle

parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali

Considerandi

fissa le modalità dell’ispezione".

5.

Nella

fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante nella

sua richiesta e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti e considerati

inoltre gli art. 19 ss. LAV (indennizzo e riparazione morale da parte del

Cantone), in particolare l’art. 29 cpv. 2 LAV (secondo cui l’autorità cantonale

competente accerta d’ufficio i fatti), nonché le competenze previste dall’art.

5.

della Legge di applicazione e complemento della legge federale concernente

l’aiuto alle vittime di reati (RL 3.3.3.5) e dagli art. 1, 6 e 7 del

Regolamento di esecuzione della surriferita legge cantonale (RL 3.3.3.5.1), – si

deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi

dell’art. 27 CPP, poiché gli atti del procedimento penale di cui all’incarto MP

__________ potrebbero essere senz’altro utili al Dipartimento istante per

esaminare la domanda di indennizzo e riparazione morale 7.1.2009 presentata da __________

__________.

In siffatte circostanze, questa Camera

autorizza un rappresentante del Dipartimento istante ad accedere all’intero

incarto penale MP __________ presso il Ministero pubblico, concordando i tempi

di accesso con il procuratore pubblico Moreno Capella.

Il

rappresentante è, se necessario, autorizzato a fotocopiare esclusivamente i documenti

utili ai fini delle sue incombenze.

6.

L’istanza

è accolta ai sensi del surriferito considerando. Non si prelevano tassa di

giustizia e spese, in considerazione della natura dell’istante e della

particolare procedura prevista dalla LAV.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LAV ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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