60.2009.170
Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento della sanità e della socialità quale istante
12 maggio 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2009.170
Data decisione, Autorità:
12.05.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento della sanità e della socialità quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.170
Lugano
12 maggio
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27/28.4.2009
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad
accedere agli atti di un procedimento penale sfociato in un decreto di accusa
in relazione ad una richiesta di indennizzo e riparazione morale ai sensi
della LAV;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito dei fatti accaduti il __________, a __________, il Ministero pubblico
ha aperto un procedimento penale a carico di __________ sfociato nel decreto di
accusa 3.12.2007 emanato dal procuratore pubblico Moreno Capella, mediante il
quale è stato ritenuto autore colpevole di minaccia, infrazione alla LArm e
atti contro la pubblica incolumità (DA __________ – inc. MP __________).
Fatti
Il
citato decreto è cresciuto in giudicato il 7.1.2008.
2. In
data 7.1.2009 __________ __________, costituitosi parte civile nell’ambito del
surriferito procedimento penale, per il tramite del suo patrocinatore avv. __________
__________, ha presentato al IS 1 una domanda d’indennizzo e riparazione morale
ai sensi della LAV in relazione a quanto accaduto quel giorno.
3. Con la presente istanza il IS 1 chiede – con
riferimento alla suddetta domanda e richiamati la LAV, la sua legge di
applicazione e il relativo regolamento di esecuzione – di poter ottenere l’autorizzazione
a compulsare l’incarto penale MP __________ per statuire compiutamente sulla
richiesta presentata da __________ __________ (in particolare per stabilire
l’esatta dinamica dei fatti e la gravità dei reati).
4. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali
può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a
chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali
Considerandi
fissa le modalità dell’ispezione".
5.
Nella
fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante nella
sua richiesta e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti e considerati
inoltre gli art. 19 ss. LAV (indennizzo e riparazione morale da parte del
Cantone), in particolare l’art. 29 cpv. 2 LAV (secondo cui l’autorità cantonale
competente accerta d’ufficio i fatti), nonché le competenze previste dall’art.
5.
della Legge di applicazione e complemento della legge federale concernente
l’aiuto alle vittime di reati (RL 3.3.3.5) e dagli art. 1, 6 e 7 del
Regolamento di esecuzione della surriferita legge cantonale (RL 3.3.3.5.1), – si
deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi
dell’art. 27 CPP, poiché gli atti del procedimento penale di cui all’incarto MP
__________ potrebbero essere senz’altro utili al Dipartimento istante per
esaminare la domanda di indennizzo e riparazione morale 7.1.2009 presentata da __________
__________.
In siffatte circostanze, questa Camera
autorizza un rappresentante del Dipartimento istante ad accedere all’intero
incarto penale MP __________ presso il Ministero pubblico, concordando i tempi
di accesso con il procuratore pubblico Moreno Capella.
Il
rappresentante è, se necessario, autorizzato a fotocopiare esclusivamente i documenti
utili ai fini delle sue incombenze.
6.
L’istanza
è accolta ai sensi del surriferito considerando. Non si prelevano tassa di
giustizia e spese, in considerazione della natura dell’istante e della
particolare procedura prevista dalla LAV.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LAV ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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