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Decisione

60.2009.171

Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante

22 maggio 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

Il

pubblico dibattimento non è ancora stato aggiornato.

2. Con

la presente istanza – trasmessa, per competenza, dalla Pretura penale a questa

Camera – la IS 1 (di seguito IS 1) chiede, nell’ambito delle misure di

protezione dei minori __________ e __________, di poter visionare il

surriferito incarto penale limitatamente agli atti riguardanti i minori ____________________

e __________ __________ (padre dei minorenni).

Come

esposto in entrata, la Pretura penale si rimette al giudizio di questa Camera,

mentre il procuratore pubblico chiede di accogliere l’istanza. PI 2, dal canto

suo, non si oppone alla consultazione dell’incarto penale nella misura in cui

sia limitato agli atti istruttori concernenti __________, __________ e __________

__________, chiedendo che non sia concesso l’esame degli atti dell’incarto __________

(DA __________) pendente presso la Pretura penale, non essendo ancora sfociato

in un giudizio definitivo e in applicazione del principio della presunzione di

innocenza.

Con

scritto 8/11.5.2009 il patrocinatore di __________ __________ ha sollecitato

l’emanazione della presente decisione affinchè la IS 1 possa esprimersi al più

presto sul ripristino dell’esercizio di diritto di visita sui propri figli.

3. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996,

che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche

alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce

che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi

penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di

copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti

personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle

parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi

penali fissa le modalità dell'ispezione".

4. Nella

Considerandi

fattispecie in esame sono, di principio, realizzati i presupposti di legge,

stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione

della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele

(LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze

in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni

tutorie comunali. Trattasi, infatti, dell'autorità competente, giusta gli art.

275, 312 e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli,

segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le

loro relazioni personali con i genitori.

5.

L’interesse

giuridico legittimo dell’autorità istante prevale anche sugli interessi delle

parti coinvolte [in casu __________ __________ (padre dei minorenni __________

e __________) e PI 2 (zio dei minorenni)]. In effetti, da un lato occorre

tutelare gli interessi dei minorenni, e d’altro canto è necessario mettere a

disposizione della IS 1 istante dati e informazioni utili e pertinenti per

valutare al meglio la situazione dei minori e il rapporto con il loro padre e

se, del caso, ordinare le misure opportune per la protezione dei minori (art.

307.

cpv. 1 CC).

6.

L’istanza

è accolta, tuttavia limitatamente agli atti istruttori relativi a __________, __________

e a __________ __________ dell’incarto penale MP __________, come peraltro

domandato dalla IS 1.

In

siffatte circostanze, un rappresentante della IS 1 istante potrà esaminare

presso la Pretura penale l’incarto penale MP __________ [ABB __________ / ABB __________,

composto da quattro classatori grigi], e ciò limitatamente agli atti istruttori

relativi ad __________, a __________ e a __________ __________.

Il

rappresentante è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti

strettamente necessari ai fini delle sue incombenze.

È

dunque pacifico che l’incarto __________ (DA __________) della Pretura penale

(che in ogni modo ingloba anche l’incarto MP __________), e meglio gli atti successivi

all’emanazione del decreto di accusa 6.2.2009 (DA __________) inerente a PI 2, così

come gli atti di cui all’incarto MP __________ che concernono soltanto quest’ultimo,

non debbano essere messi a disposizione del rappresentante.

7.

L’istanza

è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerato che l’istante è

un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e

spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l'art. 27 CPP

ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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