60.2009.171
Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante
22 maggio 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2009.171
Data decisione, Autorità:
22.05.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.171
Lugano
22 maggio
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/27.4.2009
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere, nell’ambito delle
misure di protezione adottate nei confronti di __________ e __________,
l’autorizzazione di compulsare un incarto penale limitatamente agli atti istruttori
relativi ai minorenni __________, __________ e a __________ __________ (loro
padre);
premesso che la richiesta 17.4.2009 è stata
inviata alla Pretura penale, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera
con scritto 27.4.2009, comunicando di non avere osservazioni da formulare e di
rimettersi al giudizio di questa Camera;
richiamate le osservazioni 5/6.5.2009 del
procuratore pubblico Mario Branda, il quale –
richiamando l’art. 5 della Legge sulle tutele
e gli art. 307 ss. CC – postula l’accoglimento dell’istanza;
richiamate inoltre le osservazioni
13/14.5.2009 di PI 2 (patr. da: avv. PR 1, __________), che osserva che non vi
sono particolari obiezioni alla consultazione dell’incarto penale nella misura
in cui sia limitata, come richiesto, agli atti concernenti i due minorenni e __________
__________, chiedendo parimenti che non sia concessa l’autorizzazione di
compulsare gli atti dell’incarto penale __________ (DA __________) pendente
ancora presso la Pretura penale, invocando il principio della presunzione di
innocenza;
preso atto dello scritto 8/11.5.2009
dell’avv. __________, patrocinatore di __________ __________, che sollecita
l’evasione della presente decisione, in quanto il suo assistito a seguito
dell’apertura dell’inchiesta penale a suo carico sfociato in un decreto di abbandono
sarebbe stato inizialmente privato della possibilità di incontrare i propri
figli e che ora è stato richiesto il ripristino di esercitare il diritto di
visita in maniera libera (scritto 8/11.5.2009 e documentazione ivi annessa);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una segnalazione, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale
(inc. MP __________) a carico di __________ __________ e PI 2 per le ipotesi di
reato di atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP), violenza carnale (art. 190
CP), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere
(art. 191 CP) e violazione del dovere d’assistenza o educazione (art. 219 CP),
nonché pornografia (art. 198 CP) limitatamente alla persona di PI 2, sfociato, da
un lato, nel decreto di abbandono motivato 6.2.2009 nei confronti di entrambi
gli accusati (ABB __________) (AI 3.14 e AI 3.15) riguardo a presunti fatti
avvenuti ai danni della minorenne __________ (figlia di __________ e nipote di PI
2, costituitasi parte civile nell’ambito del procedimento penale) e, d’altro
lato, nel decreto di accusa 6.2.2009 (DA __________) emanato a carico di PI 2,
avverso il quale con scritto 19/20.2.2009, quest’ultimo, per il tramite del suo
patrocinatore avv. PR 1, ha interposto formale opposizione (AI 3.17).
Fatti
Il
pubblico dibattimento non è ancora stato aggiornato.
2. Con
la presente istanza – trasmessa, per competenza, dalla Pretura penale a questa
Camera – la IS 1 (di seguito IS 1) chiede, nell’ambito delle misure di
protezione dei minori __________ e __________, di poter visionare il
surriferito incarto penale limitatamente agli atti riguardanti i minori ____________________
e __________ __________ (padre dei minorenni).
Come
esposto in entrata, la Pretura penale si rimette al giudizio di questa Camera,
mentre il procuratore pubblico chiede di accogliere l’istanza. PI 2, dal canto
suo, non si oppone alla consultazione dell’incarto penale nella misura in cui
sia limitato agli atti istruttori concernenti __________, __________ e __________
__________, chiedendo che non sia concesso l’esame degli atti dell’incarto __________
(DA __________) pendente presso la Pretura penale, non essendo ancora sfociato
in un giudizio definitivo e in applicazione del principio della presunzione di
innocenza.
Con
scritto 8/11.5.2009 il patrocinatore di __________ __________ ha sollecitato
l’emanazione della presente decisione affinchè la IS 1 possa esprimersi al più
presto sul ripristino dell’esercizio di diritto di visita sui propri figli.
3. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce
che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi
penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi
penali fissa le modalità dell'ispezione".
4. Nella
Considerandi
fattispecie in esame sono, di principio, realizzati i presupposti di legge,
stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione
della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele
(LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze
in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni
tutorie comunali. Trattasi, infatti, dell'autorità competente, giusta gli art.
275, 312 e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli,
segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le
loro relazioni personali con i genitori.
5.
L’interesse
giuridico legittimo dell’autorità istante prevale anche sugli interessi delle
parti coinvolte [in casu __________ __________ (padre dei minorenni __________
e __________) e PI 2 (zio dei minorenni)]. In effetti, da un lato occorre
tutelare gli interessi dei minorenni, e d’altro canto è necessario mettere a
disposizione della IS 1 istante dati e informazioni utili e pertinenti per
valutare al meglio la situazione dei minori e il rapporto con il loro padre e
se, del caso, ordinare le misure opportune per la protezione dei minori (art.
307.
cpv. 1 CC).
6.
L’istanza
è accolta, tuttavia limitatamente agli atti istruttori relativi a __________, __________
e a __________ __________ dell’incarto penale MP __________, come peraltro
domandato dalla IS 1.
In
siffatte circostanze, un rappresentante della IS 1 istante potrà esaminare
presso la Pretura penale l’incarto penale MP __________ [ABB __________ / ABB __________,
composto da quattro classatori grigi], e ciò limitatamente agli atti istruttori
relativi ad __________, a __________ e a __________ __________.
Il
rappresentante è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti
strettamente necessari ai fini delle sue incombenze.
È
dunque pacifico che l’incarto __________ (DA __________) della Pretura penale
(che in ogni modo ingloba anche l’incarto MP __________), e meglio gli atti successivi
all’emanazione del decreto di accusa 6.2.2009 (DA __________) inerente a PI 2, così
come gli atti di cui all’incarto MP __________ che concernono soltanto quest’ultimo,
non debbano essere messi a disposizione del rappresentante.
7.
L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerato che l’istante è
un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e
spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l'art. 27 CPP
ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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