60.2009.18
Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di liberazione condizionale
22 giugno 2009Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2009.18
Data decisione, Autorità:
22.06.2009, CRP
Titolo:
Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di liberazione condizionale
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 339 cpv. 1 let. j CPP-TI
art. 341 cpv. 1 let. b CPP-TI
art. 86 CPS
Incarto n.
60.2009.18
Lugano
22 giugno
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 19/20.1.2009
presentato da
RI 1, ,
patr. da: PR 1
contro
la decisione 30.12.2008 del giudice
dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi in materia di
liberazione condizionale (inc. __________);
richiamate le osservazioni 26/27.1.2009 del
procuratore generale Bruno Balestra – che spiega la sua posizione in relazione
alla sua qualità di membro della Commissione per l’esame dei condannati
pericolosi –, 28/29.1.2009 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle
misure – che postula la reiezione del gravame – e 30.1/2.2.2009 del giudice
dell’applicazione della pena – che chiede, parimenti, la reiezione del ricorso
–;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. RI
1 sta attualmente espiando presso il carcere di __________, __________ [dove è
giunto il 7.10.2008 – per essere sottoposto a perizia psichiatrica, da lui
domandata – proveniente da __________, __________, dove era stato trasferito
dal penitenziario cantonale La Stampa per motivi disciplinari], la pena
detentiva di venti anni per titolo di, segnatamente, omicidio e tentata rapina
aggravata (decisione 31.1.1995 della seconda Corte d’Assise d’Appello di __________
/ decisione 3.12.1998 del Dipartimento delle istituzioni in merito
all’adattamento della pena alla legislazione svizzera) e la pena detentiva di
sei anni per titolo di ripetuto furto aggravato, ripetuto danneggiamento,
ripetuta violazione di domicilio, rapina, ripetuto furto d’uso, ripetuto abuso
della licenza e delle targhe, ripetuto incendio intenzionale, ripetuta
violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le
munizioni, ripetuta ricettazione e ripetuta contravvenzione alla legge federale
sugli stupefacenti [decisione 25.5.2005 della Corte delle assise criminali
(inc. __________), confermata dalla Corte di cassazione e di revisione penale
il 12.8.2005 (inc. __________)].
La
Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha fissato per l’1.10.2016 la
fine della pena (2/3 sono decorsi al 31.1.2008).
b. Con
giudizio 24.1.2008 – sentito RI 1 e preso atto dei preavvisi della Direzione
del penitenziario di __________, della Commissione per l’esame dei condannati
pericolosi, dell’Ufficio di patronato e della Sezione dell’esecuzione delle
pene e delle misure – il giudice dell’applicazione della pena ha respinto la
richiesta di liberazione condizionale 15.11.2007 di RI 1 perché persona pericolosa
e per rischio di nuovi reati (inc. __________) [“Dopo aver ricostruito l’iter giudiziario ed espiativo
del ricorrente, ed aver esposto le norme legali applicabili, il giudice
dell’applicazione della pena ha esaminato la situazione di RI 1 con riferimento
ai criteri elaborati dal prof. Dittmann (reati commessi, l’evoluzione delinquenziale,
la personalità, la competenza sociale, eventuali situazioni di conflitto specifico,
il confronto con i reati commessi, l’accoglienza sociale, il comportamento dopo
i reati), per giungere ad una valutazione generale negativa per quanto attiene
alla liberazione condizionale, concludendo per un rischio elevato di
commissione di nuovi reati anche oggettivamente gravi da parte del ricorrente.
In relazione alla necessità di elaborare il piano di esecuzione, lo stesso
dovrà tener debito conto delle considerazioni esposte dal giudice
dell’applicazione della pena. Quest’ultimo ha concluso auspicando il
trasferimento in altro penitenziario, l’allestimento di una perizia
psichiatrica, nonché un percorso formativo” (decisione 1.4.2008 di questa Camera, p. 3, inc. __________)].
La
Camera dei ricorsi penali – adita con ricorso 6/7.2.2008 – ha confermato la decisione
con giudizio 1.4.2008. Ha ritenuto, segnatamente, che l’art. 62d cpv. 2 CP
ponesse un’esigenza di indipendenza riferita all’esperto, nonché un motivo di
esclusione per l’esperto e per il rappresentante della psichiatria; il disposto
non era applicabile agli altri membri della Commissione per l’esame dei
condannati pericolosi, ovvero – nel caso concreto – al presidente della
Commissione (giudice di merito) ed al procuratore generale. Anche gli art. 343
cpv. 2 e 40 lit. e / 41 CPP non erano applicabili alla fattispecie. Il
ricorrente non aveva un diritto di essere sentito dalla Commissione, ma solo
dal giudice dell’applicazione della pena, che in effetti lo aveva interrogato.
Ha reputato, nel merito, che – nell’esame della prognosi futura – era da
considerarsi anche la condotta passata del pluripregiudicato RI 1, da ritenersi
pericoloso, che era stato accertato (con sentenze cresciute in giudicato) che –
mentre godeva della libertà condizionale rispettivamente approfittando della
semilibertà concessagli – aveva (gravemente) delinquito, che non si poteva ritenere
che si fosse (improvvisamente) ravveduto, che doveva rimproverare solo sé
stesso se si trovava a __________, ovvero in un ambiente a lui estraneo per
lingua, mentalità e relazioni personali rispettivamente lontano dalla famiglia,
e che era fuori luogo la critica nei confronti delle competenti autorità di non
avergli proposto mezzi per favorire il suo reinserimento sociale (posto come,
anche quando si trovava incarcerato in Ticino, non avesse mai dato prova di
volersi seriamente interessare al suo futuro professionale rispettivamente di
volere un sostegno psichiatrico/psicologico). Questa Camera ha ripreso la
conclusione del giudice dell’applicazione della pena secondo cui era giunto il
momento di trasferire RI 1 in un altro stabilimento di esecuzione (inc. __________).
Il
29.8.2008 il Tribunale federale ha – nella misura in cui era ammissibile –
parzialmente accolto il ricorso in materia penale 6/7.5.2008 presentato da RI 1
annullando le decisioni 24.1.2008 del giudice dell’applicazione della pena e
1.4.2008 di questa Camera e rinviando gli atti al giudice dell’applicazione
della pena, che doveva comunicare al ricorrente i nominativi dei membri della
Commissione per l’esame dei condannati pericolosi. Ha infatti ritenuto che –
visto il ruolo della Commissione – al detenuto doveva essere riconosciuta la
facoltà di far valere dei motivi di ricusa nei confronti dei suoi membri, fatto
che implicava, evidentemente, che i loro nominativi fossero noti. Ciò che
tuttavia non era stato il caso nella fattispecie concreta. Ha inoltre reputato
che la presenza nella Commissione di un giudice che in passato aveva già
condannato l’interessato non violava gli art. 62d CP e 29 cpv. 1 Cost. e che si
poteva ricusare il procuratore pubblico, membro della Commissione, solo qualora
avesse sostenuto l’accusa nei procedimenti conclusisi con le condanne a pene
che il ricorrente stava scontando [inc. __________ (DTF 134 IV 289)].
c. Con
decisione 30.12.2008, sentito RI 1 il 10.12.2008, il giudice dell’applicazione
della pena ha (di nuovo) negato la liberazione condizionale. Il giudice –
esposte, come nella precedente sua decisione, le vicende personali/penali di RI
1 e ricordato il diritto applicabile – ha, in ordine, riferito di avere
comunicato al ricorrente – conformemente al giudizio 29.8.2008 del Tribunale
federale [inc. __________ (DTF 134 IV 289)] – la composizione della Commissione
per l’esame dei condannati pericolosi. Ha ritenuto che, per alcune rapine
commesse in correità nel 1990, il procuratore generale avesse emanato un
decreto di abbandono nei confronti di RI 1, per cui non si poteva concludere
che il magistrato inquirente avesse sostenuto l’accusa a suo carico, come
esatto dalla giurisprudenza dell’Alta Corte per fondare la sua ricusa. La
Commissione era organo collegiale: il fatto che il rappresentante della psichiatria
non avesse prodotto un referto scritto non era tale da inficiare l’operato
della Commissione. Il giudice, nel merito, ha ribadito le identiche motivazioni
che, il 24.1.2008, l’avevano indotto a rifiutare la liberazione condizionale.
Ha concluso che il rischio che egli – ancora pericoloso – commettesse nuovi
reati, anche di oggettiva gravità, era elevato. La liberazione condizionale era
contraria alla giurisprudenza: si trovava in regime chiuso, senza avere
superato nessuna tappa nell’ambito della progressione della pena (inc. __________).
d. Con
tempestivo gravame RI 1 domanda che il preavviso 2.1.2008 della Commissione per
l’esame dei condannati pericolosi sia dichiarato nullo e che la sentenza
30.12.2008 sia riformata nel senso che – in accoglimento della sua istanza
15.11.2007 – gli sia concessa la postulata liberazione condizionale.
Il
ricorrente rileva di essere venuto a conoscenza dell’esistenza della risposta
18.11.2008 del presidente della predetta Commissione e della risposta
13.11.2008 del procuratore generale – al suo scritto 2.10.2008 circa i membri
della Commissione – soltanto con la decisione 30.12.2008. Circostanza che non
gli avrebbe pertanto permesso di formulare delle osservazioni al proposito
prima dell’emanazione della decisione qui impugnata.
Il
suo legale avrebbe inoltre ricevuto il decreto di abbandono emanato a suo tempo
dal procuratore generale – ABB __________ – soltanto l’ultimo giorno utile per
inoltrare il presente gravame, ciò che non gli avrebbe consentito di
commentarlo personalmente. Questo documento attesterebbe che, contrariamente a
quanto sostenuto dal magistrato inquirente, sarebbe stata promossa l’accusa a
suo carico. L’acquisizione dell’incarto avrebbe permesso di chiarire, tra
l’altro, perché sia stato decretato un abbandono per prescrizione dell’azione
penale quando il termine era sospeso (trovandosi RI 1 in espiazione di pena
all’estero) rispettivamente quando non era ancora trascorso. Il procuratore
generale – che avrebbe sostenuto l’accusa nei confronti di un correo di RI 1 –
avrebbe proposto, di comune accordo con quest’ultimo e con l’allora suo legale,
di inglobare la pena che avrebbe ottenuto per questi fatti (rapine) nella pena
commutata di venti anni di reclusione. Sarebbe irrilevante come il magistrato
inquirente abbia voluto liquidare internamente la faccenda: sconterebbe anche
quella pena. Riconferma che il procuratore generale avrebbe dovuto astenersi
dal partecipare alle sedute commissionali. Domanda pertanto la sua ricusa.
Tratta
di seguito il ruolo della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi e
rileva, in particolare, che agli atti non ci sarebbe il verbale della seduta in
cui era stato esaminato il suo caso. Non potrebbe sapere come la pensano i
singoli membri. Dovrebbe in particolare conoscere l’opinione dell’esponente
della psichiatria. Il preavviso commissionale che lo concerne sarebbe privo
della prognosi clinica e, di conseguenza, incompleto.
La
Commissione non gli avrebbe concesso il diritto di essere sentito. Avrebbe, a
torto, basato il preavviso solo sull’incarto.
Ripropone
poi argomenti già sollevati con il precedente gravame in materia di liberazione
condizionale, come – segnatamente – il fatto che le passate condanne non
dovrebbero avere un peso determinante nella decisione di liberazione
condizionale, che non sarebbe persona pericolosa (non avendo utilizzato armi
nel corso dei fatti che hanno portato all’ultima condanna), che non sarebbe
stato sottoposto a perizia psichiatrica [nel frattempo esperita], che – avendo
già due formazioni – non dovrebbe essere costretto ad un nuovo mestiere, che si
sarebbe confrontato con i reati commessi e che non potrebbe accettare la
critica di non dare segni tangibili di evoluzione nel proprio percorso
espiativo.
Le
ragioni per cui non si troverebbe in regime di fine pena sarebbero da ricercare
nell’inattività delle competenti autorità. Rimprovera a queste ultime di non
avere ancora allestito un piano di esecuzione della sanzione, malgrado ripetute
richieste.
Avrebbe
pure il dubbio che nel computo dei termini relativi alla scadenza del periodo
di carcerazione sia stato commesso un errore nella considerazione del provvedimento
__________ dell’indulto: la pena svizzera di venti anni, nella quale era stata
commutata quella __________, andrebbe – a suo dire – decurtata di tre anni.
e. Con
decreto 2.1.2009 la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha conferito
mandato al dr. med. __________, __________, di esperire una perizia psichiatrica
su RI 1.
Il
perito, nel suo rapporto 9.4.2009, ha attestato l’inesistenza di disturbi
psichici e, al contrario, l’esistenza di una serie di tratti dissociali della
personalità del peritato. Ha concluso per la presenza di un rischio
relativamente elevato in capo alla commissione di nuovi reati (rapina e furti
con scasso), rischio che poteva aumentare in situazione di vita insoddisfacente
(ossia di stress). Ha di conseguenza ritenuto che la liberazione condizionale
era prematura; doveva infatti, prima, essere effettuata una terapia.
f. A
RI 1 non è (ancora) stato concesso il primo congedo.
Le
sue richieste sono state respinte – per sostanzialmente le medesime ragioni che
non giustificavano la liberazione condizionale – dal giudice dell’applicazione
della pena il 31.5.2007 (inc. __________), il 24.1.2008 (inc. __________) [decisione
confermata da questa Camera con giudizio 1.4.2008 (inc. __________) e dal Tribunale
federale con sentenza 24.6.2008 (inc. __________)] ed il 28.4.2009 (inc. __________)
[decisione annullata da questa Camera con giudizio 22.6.2009, che ha ritornato
gli atti al giudice dell’applicazione della pena per acquisire un complemento
peritale e per ripronunciarsi (inc. __________)].
g. Delle
osservazioni del procuratore generale, della Sezione dell’esecuzione delle pene
e delle misure e del giudice dell’applicazione della pena si dirà, se
necessario, in seguito.
Considerandi
1.
1.1.
Il
giudice dell’applicazione della pena – richiamato l’art. 339 cpv. 1 lit. j CPP,
secondo cui è competente ad adottare le decisioni relative alla liberazione
condizionale da una pena detentiva – ha respinto l’istanza 15.11.2007 di RI 1
con cui aveva postulato la liberazione (decisione 30.12.2008, inc. __________).
1.2
Giusta
l’art. 341 cpv. 1 lit. b / 2 CPP contro le decisioni del giudice
dell’applicazione della pena il condannato – entro dieci giorni dalla
conoscenza del provvedimento – può interporre ricorso a questa Camera nei casi
previsti dall’art. 339 cpv. 1 lit. c-j CPP.
Il
gravame 19/20.1.2009 – tempestivo – è ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Giusta
l’art. 86 cpv. 1 CP “quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena,
ma in ogni caso almeno tre mesi, l’autorità competente lo libera
condizionalmente se il suo comportamento durante l’esecuzione della pena lo
giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti”
(BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, 2. ed., Basilea 2007, n. 1 ss. ad art. 86
CP).
“L’autorità
competente esamina d’ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.
Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto
deve essere sentito. Se non concede la liberazione condizionale, l’autorità
competente riesamina la questione almeno una volta all’anno” (art. 86 cpv.
2/3 CP) [BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., n. 20 ss. ad art. 86 CP].
2.2
Dal
punto di vista sostanziale, l’art. 86 cpv. 1/2 CP non si differenzia molto dal
precedente art. 38 vCP: in tal senso si esprime il Messaggio del CF del
23.3.1999
(FF 1999 p. 1667 ss., p. 1800/1801). Con il nuovo art. 86 cpv. 1 CP
c’è stata una modifica: se prima la liberazione era concessa ”se si può
presumere che il detenuto avrebbe tenuto una buona condotta in libertà”,
con la nuova disposizione la liberazione va concessa se “non si debba
presumere che commetterà nuovi crimini o delitti”. Per V. MAIRE (La
nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berna 2006, p. 360) si passa
dall’esigenza di una prognosi favorevole a quella di una prognosi non
sfavorevole, ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a
formulare una prognosi certa.
2.3
La
liberazione condizionale non costituisce né un diritto, né un favore, né un
atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di
rifiutare. Si tratta per contro di una modalità d’esecuzione della pena, ossia
della quarta ed ultima fase del regime progressivo d’espiazione della condanna
(DTF 101 Ib 452 cons. 1). Come tale essa costituisce la regola da cui conviene
scostarsi solo se sussistono valide ragioni per ritenere che essa non sarà
efficace. Ove l’autorità vi si scosti, è tenuta a indicare i motivi che
giustificano la sua decisione (DTF 124 IV 193, cons. 4d; 119 IV 5 consid. 2;
PRA 6/2000, p. 534).
Interpretando
l’art. 38 vCP, il Tribunale federale aveva sottolineato come il criterio
centrale per la liberazione anticipata – pur avendo presenti tutte le
difficoltà che la sua formulazione comporta (DTF 124 IV 193 cons. 4) – fosse la
formulazione di una prognosi; la condotta tenuta dal detenuto durante
l'esecuzione della pena concorreva alla decisione, senza essere decisiva, ed è
stata relativizzata (Messaggio, FF 1999 p. 1801). La liberazione condizionale
deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei
precedenti del condannato, della sua personalità, così come del suo comportamento
da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei
reati che sono alla base della condanna (DTF 124 IV 193 cons. 3). Al riguardo,
di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, vanno esaminate la
pericolosità dell’agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà
nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione
condizionale, eventualmente accompagnata da regole di condotta e da un patronato,
non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa
della pena (DTF 124 IV 193 cons. 4).
La
natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l’importanza del bene
giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è
determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le
circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui
permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza
sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 cons. 3). Per quanto riguarda la
condotta tenuta durante l'esecuzione della pena solo comportamenti che hanno
gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l’assenza
di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione
condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel
contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 6 cons.
1a, con rif.).
3.
3.1.
Con
giudizio 29.8.2008 l’Alta Corte ha – nella misura in cui era ammissibile – parzialmente
accolto il ricorso in materia penale 6/7.5.2008 presentato da RI 1 annullando
le decisioni 24.1.2008 del giudice dell’applicazione della pena (inc. __________)
e 1.4.2008 di questa Camera (inc. __________) e rinviando gli atti al giudice
dell’applicazione della pena affinché comunicasse al ricorrente i nominativi
dei membri della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi al fine di poter
esercitare il diritto di ricusa nei loro confronti [inc. __________ (DTF __________)].
3.2
3.2.1
Con
decreto 23.9.2008 il giudice dell’applicazione della pena ha disposto la trasmissione
a RI 1 – e per lui al suo legale – dello scritto 11.9.2008 del presidente della
Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, giudice Agnese Balestra-Bianchi
[con cui aveva comunicato i nomi dei membri della Commissione (giudice Agnese
Balestra-Bianchi, presidente del Tribunale penale cantonale, procuratore
generale Bruno Balestra, avv. Pietro Angeli Busi, dr. med. Carlo Calanchini,
avv. Goran Mazzucchelli)], e degli scritti emails 17.9.2008 del dr. med. Carlo
Calanchini (con cui aveva informato che non aveva mai incontrato RI 1, del
quale, pertanto, non era mai stato il medico) e 18.9.2008 del procuratore
generale (con cui aveva confermato che non aveva mai sostenuto l’accusa nei
confronti di RI 1 e riferito che, nel passato, si era occupato di altre
inchieste che lo interessavano conclusesi in modo favorevole).
Gli
ha assegnato un termine di venti giorni per osservazioni.
3.2.2
Con
scritto 2.10.2008 RI 1 ha preso posizione in merito.
Ha
anzitutto contestato che il procuratore generale non avesse mai sostenuto
l’accusa a suo carico. Avrebbe infatti istruito il procedimento penale inerente
alcune rapine che aveva commesso in correità con __________. Il magistrato
inquirente avrebbe sostenuto in aula l’accusa contro quest’ultimo. In quel periodo
RI 1 si sarebbe trovato in carcere in __________ per omicidio. Al suo rientro
in Ticino, la pena comminata dai tribunali __________ sarebbe stata commutata
in venti anni. Essendo, questa, la pena massima alla quale poteva venir
condannato, non ci sarebbe stato spazio per una pena aggiuntiva per le rapine.
Il procuratore generale, di comune accordo con RI 1 e con l’allora suo legale
avv. __________, avrebbe quindi firmato un atto di accusa con proposta di pena
nulla, che non sarebbe sfociato in un dibattimento, e di conseguenza lo avrebbe
condannato. Il magistrato inquirente avrebbe pertanto sostenuto l’accusa nei
suoi confronti: in applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale di
cui al giudizio 29.8.2008 [inc. __________ (DTF __________)], ci sarebbe stato
un caso di incompatibilità tra l’accusa sostenuta in passato e la sua funzione
di membro della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi. Ha quindi
domandato la sua ricusa.
Ha
inoltre sostenuto che lo scopo della predetta Commissione sarebbe stato (anche)
quello di ottenere una valutazione specialistica da uno psichiatra; non si sarebbe
potuto prescindere, pertanto, da un incontro personale tra detenuto e
psichiatra. Si è interrogato, preso atto del fatto che il dr. med. Carlo
Calanchini non lo aveva mai incontrato, come questi avesse potuto redigere il
proprio preavviso e la propria presa di posizione. Ha quindi chiesto di acquisire
agli atti gli scritti redatti dallo psichiatra all’attenzione della Commissione
e di permettergli di visionarli.
3.2.3
Il
31.10.2008
il giudice dell’applicazione della pena ha inviato al giudice Agnese
Balestra-Bianchi lo scritto 2.10.2008 di RI 1 chiedendo, se lo riteneva
opportuno, di esprimersi in merito alle critiche circa l’operato del dr. med.
Carlo Calanchini in seno alla Commissione per l’esame dei condannati
pericolosi.
Il
medesimo giorno ha trasmesso al procuratore generale il citato scritto 2.10.2008
di RI 1 domandando, se lo reputava opportuno, di presentare osservazioni circa
il fatto che avrebbe sostenuto l’accusa nell’ambito del procedimento penale promosso
per le rapine commesse in correità con __________.
Il
giudice dell’applicazione della pena non ha informato RI 1 di avere trasmesso lo
scritto 2.10.2008 per osservazioni.
3.2.4
Con
scritto 13.11.2008 il procuratore generale ha comunicato al giudice
dell’applicazione della pena che non aveva mai sostenuto l’accusa nei confronti
di RI 1. Ha precisato che aveva sostenuto l’accusa a carico di __________ per
il titolo di reato di rapina aggravata, che da tale procedimento risultava che
il reato era stato commesso in correità con RI 1 e che, nei confronti di
quest’ultimo, il procedimento penale era stato abbandonato per prescrizione
dell’azione penale (ABB __________).
Il
presidente della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, con scritto
18.11
, ha comunicato che il dr. med. Carlo Calanchini aveva partecipato
alla discussione ed alla valutazione del caso di RI 1 quale membro di un organo
collegiale, non come perito o come singolo membro: non aveva quindi redatto una
sua personale presa di posizione. Ha specificato che la Commissione aveva
sempre discusso e valutato i casi come organo collegiale pluridisciplinare, per
cui il parere che era stato allestito ed inviato al giudice dell’applicazione
della pena era la risultante di discussione e valutazione comuni.
Il
giudice dell’applicazione della pena ha acquisito agli atti detti scritti; non
li ha intimati a RI 1 e per lui al suo legale.
3.3
3.3.1
Il
ricorrente rileva di essere venuto a conoscenza dell’esistenza della risposta 18.11.2008
del presidente della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi e della
risposta 13.11.2008 del procuratore generale solo con la decisione 30.12.2008.
Circostanza che non gli avrebbe permesso di formulare osservazioni.
RI
1.
invoca la violazione del diritto di essere sentito.
3.3.2
Il
diritto di essere sentito giusta l’art. 29 cpv. 2 Cost. comprende, segnatamente,
il diritto delle parti in un procedimento di conoscere tutte le prese di
posizione inviate al tribunale e di determinarsi in merito, sia che contengano
sia che non contengano elementi nuovi di fatto oppure di diritto, sia che siano
atte ad influenzare sia che non siano atte ad influenzare concretamente il
giudizio. Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di
posizione oppure un scritto versato agli atti contengono gli elementi
determinanti che impongano osservazioni. A questo scopo le parti devono potersi
esprimere nell’ambito della procedura: circostanza che presuppone che ad esse
sia concretamente data la possibilità di pronunciarsi. Esiste di conseguenza il
diritto alla replica, diritto che ha validità per tutte le procedure giudiziarie
(decisioni TF 1B_62/2009 del 3.4.2009, TF 1B_101/2009 del 20.5.2009). Qualora
il diritto di procedura applicabile non preveda la comunicazione delle prese di
posizione, l’autorità deve informare le parti del fatto che questi scritti sono
pervenuti e del fatto che esse hanno la possibilità di esprimersi al proposito.
Se la procedura prevede solo uno scambio di allegati, l’autorità può dapprima
limitarsi a comunicare – a titolo di informazione – le prese di posizione,
senza formale invito a presentare una replica. Le parti sono così poste nella
condizione di replicare rispettivamente di non replicare; se esse si astengono,
si presume che abbiano rinunciato a questo loro diritto (decisioni TF
1B_62/2009 del 3.4.2009, TF 1B_101/2009 del 20.5.2009).
3.3.3
Come
esposto, il giudice dell’applicazione della pena – con riferimento al diritto
del detenuto di conoscere i nomi dei membri della Commissione per l’esame dei
condannati pericolosi per potere esercitare il diritto di ricusa nei loro
confronti (decisione TF __________ del 29.8.2008) – ha, il 23.9.2008, inviato a
RI 1 – per presa di posizione – lo scritto 11.9.2008 del presidente della
Commissione e gli scritti emails 17.9.2008 del dr. med. Carlo Calanchini e 18.9.2008
del procuratore generale; il 31.10.2008 ha trasmesso al presidente della
predetta Commissione ed al procuratore generale le osservazioni 2.10.2008 di RI
1.
Ha, infine, acquisito agli atti – senza comunicazione a quest’ultimo – le risposte
13.11.2008
del procuratore generale e 18.11.2008 del presidente della Commissione.
Di seguito, con giudizio 30.12.2008 – che fa esplicito riferimento, nella
motivazione in diritto, a queste prese di posizione (p. 9, inc. __________) – gli
ha negato la liberazione condizionale.
In
queste circostanze, è evidente che il giudice dell’applicazione della pena ha manifestamente
disatteso il diritto di essere sentito di RI 1: infatti, omettendo di comunicargli
di avere ricevuto le prese di posizione del presidente della Commissione e del
procuratore generale circa le sue osservazioni 2.10.2008, gli ha impedito di
prenderne conoscenza e pertanto l’ha privato della possibilità di decidere se esprimersi
al proposito, ossia di esercitare il suo diritto di essere sentito (art. 29
cpv. 2 Cost.).
Il
fatto che RI 1 – che avrebbe saputo, al più tardi dal 13.11.2008,
dell’esistenza della procedura di liberazione condizionale, sfociata nella
sentenza prolata il 30.12.2008 – “(…) ha avuto tutto il tempo per chiedere
di consultare l’incarto” (osservazioni 30.1/2.2.2009 del giudice
dell’applicazione della pena, p. 2) non muta detta conclusione: spetta infatti
all’autorità – e quindi, nel caso concreto, al giudice dell’applicazione della
pena – informare le parti sui nuovi atti acquisiti all’incarto (a prescindere
dalla circostanza se essi contengano fatti nuovi o siano effettivamente
rilevanti per il giudizio), che in applicazione dell’art. 340 cpv. 1 CPP hanno
il diritto di esaminare. L’esposta giurisprudenza dell’Alta Corte non permette
invero alcun fraintendimento.
La
natura formale del diritto impone, quindi, di annullare la decisione 30.12.2008
per violazione del diritto di essere sentito.
4.
4.1.
Il
giudice dell’applicazione della pena – con riferimento alla domanda di ricusa
del procuratore generale quale membro della Commissione per l’esame dei
condannati pericolosi – ha ritenuto che, come indicato dallo stesso magistrato
inquirente nel suo scritto 13.11.2008, questi aveva emanato un decreto di abbandono
nei confronti di RI 1 per le rapine commesse in correità alla fine degli anni
ottanta e che – di conseguenza – era da escludere un’eventuale ricusa del
procuratore generale, il quale non aveva mai sostenuto l’accusa nei procedimenti
relativi a pene che stava ora scontando. Non c’erano motivi di ricusa conformemente
alla giurisprudenza che il Tribunale federale aveva indicato nella decisione 29.8.2008
[inc. __________ (__________)].
4.2
Agli
atti, in relazione a detto procedimento penale, risulta esserci unicamente il decreto
di abbandono interno 27.2.2001 (ABB __________) – firmato dall’allora procuratore
pubblico Bruno Balestra, intimato all’incarto – che indica che, nel procedimento
inc. MP __________, veniva deciso l’abbandono in quanto “prescritto”.
Ora,
è evidente che – in merito a questo procedimento penale – si sa soltanto che esso
è stato abbandonato per prescrizione. Il predetto decreto non risponde tuttavia,
per esempio, all’asserzione di RI 1 secondo cui, al suo rientro in Ticino, la pena
comminata dai tribunali __________ per l’omicidio perpetrato a danno di un __________
nell’ottobre 1990 “(…) fu commutata in 20 anni di reclusione. Poiché essa
corrispondeva già alla pena massima alla quale egli poteva venir condannato,
non vi era spazio per una pena aggiuntiva a seguito delle rapine commesse in
correità con __________. Il procuratore avv. Balestra – di comune accordo con RI
1.
ed il suo legale di allora avv. __________ – firmò pertanto un atto di accusa
con proposta di pena nulla, che non sfociò in un vero e proprio dibattimento,
tuttavia condannò RI 1” (scritto 2.10.2008 dell’avv. PR 1 al giudice
dell’applicazione della pena, p. 1/2).
Il
procuratore generale, pur richiesto dal giudice dell’applicazione della pena di
esprimersi sullo scritto 2.10.2008, si è limitato a dire di non avere mai
sostenuto l’accusa nei confronti di RI 1, di avere deciso l’abbandono del
procedimento per prescrizione del reato e di avere sostenuto l’accusa a carico
del correo __________ (scritto 13.11.2008 al giudice dell’applicazione della
pena). Non si è, invece, esplicitamente pronunciato sull’esistenza di un “atto
di accusa con proposta di pena nulla”.
Il
giudice dell’applicazione della pena non ha ritenuto di approfondire le censure
sollevate da RI 1 nel suo scritto 2.10.2008 rispettivamente di spiegare – in
ossequio al diritto di essere sentito [che impone all’autorità di menzionare,
almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto
che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di rendersi
conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di
impugnazione presso un’istanza superiore, che – da parte sua – deve poter
esercitare il controllo sullo stesso (cfr., sull’obbligo di motivazione,
decisione TF 6B_153/2009 del 3.4.2009; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 340/1134; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 55 n. 22 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo / Basilea /
Ginevra 2004, n. 214 s./260/576)] – perché detti argomenti erano irrilevanti
per stabilire se il procuratore generale avesse sostenuto l’accusa nel senso indicato
dal Tribunale federale nel suo giudizio 29.8.2008 [“(…) RI 1 potrà ricusare
il procuratore pubblico membro della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi
solo qualora abbia sostenuto l’accusa nei procedimenti conclusisi con le condanne
a pene che il ricorrente sta scontando, vale a dire quella del 1995 a venti
anni di reclusione e quella del 2005 a sei anni di reclusione” [p. 9, inc. __________
(DTF 134 IV 289)].
La
questione non è certo trascurabile: nel caso in cui il magistrato inquirente,
con riferimento al procedimento penale per i reati in correità con __________, avesse
emanato, come asserito dal qui ricorrente, per tenere conto della pena massima
di venti anni prevista dall’ordinamento giuridico svizzero, una sorta di “atto
di accusa con proposta di pena nulla”, non si potrebbe concludere che il
procuratore generale non abbia sostenuto l’accusa in procedimenti relativi a
pene che RI 1 sta ora scontando.
Le
osservazioni 26/27.1.2009 presentate in questa sede dal magistrato inquirente
non contribuiscono peraltro a chiarire i fatti.
Il
procuratore generale ribadisce, sì, di non avere promosso l’accusa
rispettivamente sostenuto l’accusa nei confronti di RI 1; precisa tuttavia che
“(…) si è dovuto formalmente procedere ad un abbandono nella misura in cui,
vigente la precedente procedura, l’8.08.1990 era stato emanato dall’allora PP
Quadri un ordine di arresto nei confronti di RI 1. I successivi fatti __________
relativi all’omicidio del carabiniere __________, l’entità della condanna del
Tribunale di __________ che non consentiva alcuna eventuale pena aggiuntiva e
la lunga assenza di RI 1 hanno reso inopportuna una tardiva inchiesta
indiziaria. Come si vede non vi è neppure identità fra la persona che aveva
emanato l’ordine di arresto e chi ha prolato la decisione di abbandono. Vero è
che il ricorrente avrebbe potuto tramite il suo legale chiedere un rito
abbreviato ponendo a giudizio anche i fatti relativi alle rapine del 1990, in
tal caso effettivamente le stesse sarebbero state considerate nella pena
complessiva e il sottoscritto avrebbe avuto un ruolo formale nell’ambito delle
condanne che RI 1 sta scontando e che sono oggetto della decisione del GIAP”.
Sembra,
pertanto, dire che il decreto di abbandono è stato emanato per ragioni di
opportunità. Questa circostanza contraddice nondimeno il fatto che,
formalmente, il decreto di abbandono è stato pronunciato per prescrizione
dell’azione penale, che – per definizione – comporta l’estinzione del diritto
dello Stato di punire. Infatti, se il reato fosse stato prescritto, non si
comprende perché RI 1 avrebbe potuto chiedere il rito abbreviato.
E’
di conseguenza indispensabile, in queste circostanze, che il giudice
dell’applicazione della pena acquisisca agli atti l’inc. MP __________ per acclarare
– definitivamente – il ruolo svolto dal procuratore generale nell’ambito di
detto procedimento penale.
La
decisione deve essere annullata anche per questa ragione.
5.
Il
ricorrente ha sollevato, come esposto, ulteriori censure. Il loro esame –
stanti i motivi, di ordine formale, che esigono l’annullamento della decisione
30.12.2008
del giudice dell’applicazione della pena (inc. __________) – non si
impone.
Gli
atti sono ritornati al giudice dell’applicazione della pena, che dovrà,
anzitutto, intimare a RI 1, per osservazioni, gli scritti 13.11.2008 del
procuratore generale e 18.11.2008 del presidente della Commissione per l’esame
dei condannati pericolosi. Dovrà inoltre acquisire agli atti l’inc. MP __________,
dando facoltà al qui ricorrente di esaminarlo e di presentare eventuali osservazioni.
Dovrà, infine, pronunciarsi nuovamente sull’istanza di liberazione condizionale
15.11.2007
presentata da RI 1.
6.
Il
gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo
Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1 ripetibili
ridotte.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 86 CP, 339/340/341 CPP
ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il ricorso è
parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza la decisione 30.12.2008 del giudice dell’applicazione della pena
Maurizio Albisetti Bernasconi (inc. __________) è annullata ai sensi dei considerandi.
§§ Gli
atti sono ritornati al giudice dell’applicazione della pena, che – intimati per
osservazioni a RI 1 gli scritti 13.11.2008 del procuratore generale e
18.11.2008 del presidente della Commissione per l’esame dei condannati
pericolosi, acquisito agli atti l’inc. MP __________, garantito a RI 1 il
diritto di essere sentito – si (ri)pronuncerà sull’istanza di liberazione condizionale.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento), a titolo di
ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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