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Decisione

60.2009.18

Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di liberazione condizionale

22 giugno 2009Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

a. RI

1 sta attualmente espiando presso il carcere di __________, __________ [dove è

giunto il 7.10.2008 – per essere sottoposto a perizia psichiatrica, da lui

domandata – proveniente da __________, __________, dove era stato trasferito

dal penitenziario cantonale La Stampa per motivi disciplinari], la pena

detentiva di venti anni per titolo di, segnatamente, omicidio e tentata rapina

aggravata (decisione 31.1.1995 della seconda Corte d’Assise d’Appello di __________

/ decisione 3.12.1998 del Dipartimento delle istituzioni in merito

all’adattamento della pena alla legislazione svizzera) e la pena detentiva di

sei anni per titolo di ripetuto furto aggravato, ripetuto danneggiamento,

ripetuta violazione di domicilio, rapina, ripetuto furto d’uso, ripetuto abuso

della licenza e delle targhe, ripetuto incendio intenzionale, ripetuta

violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le

munizioni, ripetuta ricettazione e ripetuta contravvenzione alla legge federale

sugli stupefacenti [decisione 25.5.2005 della Corte delle assise criminali

(inc. __________), confermata dalla Corte di cassazione e di revisione penale

il 12.8.2005 (inc. __________)].

La

Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha fissato per l’1.10.2016 la

fine della pena (2/3 sono decorsi al 31.1.2008).

b. Con

giudizio 24.1.2008 – sentito RI 1 e preso atto dei preavvisi della Direzione

del penitenziario di __________, della Commissione per l’esame dei condannati

pericolosi, dell’Ufficio di patronato e della Sezione dell’esecuzione delle

pene e delle misure – il giudice dell’applicazione della pena ha respinto la

richiesta di liberazione condizionale 15.11.2007 di RI 1 perché persona pericolosa

e per rischio di nuovi reati (inc. __________) [“Dopo aver ricostruito l’iter giudiziario ed espiativo

del ricorrente, ed aver esposto le norme legali applicabili, il giudice

dell’applicazione della pena ha esaminato la situazione di RI 1 con riferimento

ai criteri elaborati dal prof. Dittmann (reati commessi, l’evoluzione delinquenziale,

la personalità, la competenza sociale, eventuali situazioni di conflitto specifico,

il confronto con i reati commessi, l’accoglienza sociale, il comportamento dopo

i reati), per giungere ad una valutazione generale negativa per quanto attiene

alla liberazione condizionale, concludendo per un rischio elevato di

commissione di nuovi reati anche oggettivamente gravi da parte del ricorrente.

In relazione alla necessità di elaborare il piano di esecuzione, lo stesso

dovrà tener debito conto delle considerazioni esposte dal giudice

dell’applicazione della pena. Quest’ultimo ha concluso auspicando il

trasferimento in altro penitenziario, l’allestimento di una perizia

psichiatrica, nonché un percorso formativo” (decisione 1.4.2008 di questa Camera, p. 3, inc. __________)].

La

Camera dei ricorsi penali – adita con ricorso 6/7.2.2008 – ha confermato la decisione

con giudizio 1.4.2008. Ha ritenuto, segnatamente, che l’art. 62d cpv. 2 CP

ponesse un’esigenza di indipendenza riferita all’esperto, nonché un motivo di

esclusione per l’esperto e per il rappresentante della psichiatria; il disposto

non era applicabile agli altri membri della Commissione per l’esame dei

condannati pericolosi, ovvero – nel caso concreto – al presidente della

Commissione (giudice di merito) ed al procuratore generale. Anche gli art. 343

cpv. 2 e 40 lit. e / 41 CPP non erano applicabili alla fattispecie. Il

ricorrente non aveva un diritto di essere sentito dalla Commissione, ma solo

dal giudice dell’applicazione della pena, che in effetti lo aveva interrogato.

Ha reputato, nel merito, che – nell’esame della prognosi futura – era da

considerarsi anche la condotta passata del pluripregiudicato RI 1, da ritenersi

pericoloso, che era stato accertato (con sentenze cresciute in giudicato) che –

mentre godeva della libertà condizionale rispettivamente approfittando della

semilibertà concessagli – aveva (gravemente) delinquito, che non si poteva ritenere

che si fosse (improvvisamente) ravveduto, che doveva rimproverare solo sé

stesso se si trovava a __________, ovvero in un ambiente a lui estraneo per

lingua, mentalità e relazioni personali rispettivamente lontano dalla famiglia,

e che era fuori luogo la critica nei confronti delle competenti autorità di non

avergli proposto mezzi per favorire il suo reinserimento sociale (posto come,

anche quando si trovava incarcerato in Ticino, non avesse mai dato prova di

volersi seriamente interessare al suo futuro professionale rispettivamente di

volere un sostegno psichiatrico/psicologico). Questa Camera ha ripreso la

conclusione del giudice dell’applicazione della pena secondo cui era giunto il

momento di trasferire RI 1 in un altro stabilimento di esecuzione (inc. __________).

Il

29.8.2008 il Tribunale federale ha – nella misura in cui era ammissibile –

parzialmente accolto il ricorso in materia penale 6/7.5.2008 presentato da RI 1

annullando le decisioni 24.1.2008 del giudice dell’applicazione della pena e

1.4.2008 di questa Camera e rinviando gli atti al giudice dell’applicazione

della pena, che doveva comunicare al ricorrente i nominativi dei membri della

Commissione per l’esame dei condannati pericolosi. Ha infatti ritenuto che –

visto il ruolo della Commissione – al detenuto doveva essere riconosciuta la

facoltà di far valere dei motivi di ricusa nei confronti dei suoi membri, fatto

che implicava, evidentemente, che i loro nominativi fossero noti. Ciò che

tuttavia non era stato il caso nella fattispecie concreta. Ha inoltre reputato

che la presenza nella Commissione di un giudice che in passato aveva già

condannato l’interessato non violava gli art. 62d CP e 29 cpv. 1 Cost. e che si

poteva ricusare il procuratore pubblico, membro della Commissione, solo qualora

avesse sostenuto l’accusa nei procedimenti conclusisi con le condanne a pene

che il ricorrente stava scontando [inc. __________ (DTF 134 IV 289)].

c. Con

decisione 30.12.2008, sentito RI 1 il 10.12.2008, il giudice dell’applicazione

della pena ha (di nuovo) negato la liberazione condizionale. Il giudice –

esposte, come nella precedente sua decisione, le vicende personali/penali di RI

1 e ricordato il diritto applicabile – ha, in ordine, riferito di avere

comunicato al ricorrente – conformemente al giudizio 29.8.2008 del Tribunale

federale [inc. __________ (DTF 134 IV 289)] – la composizione della Commissione

per l’esame dei condannati pericolosi. Ha ritenuto che, per alcune rapine

commesse in correità nel 1990, il procuratore generale avesse emanato un

decreto di abbandono nei confronti di RI 1, per cui non si poteva concludere

che il magistrato inquirente avesse sostenuto l’accusa a suo carico, come

esatto dalla giurisprudenza dell’Alta Corte per fondare la sua ricusa. La

Commissione era organo collegiale: il fatto che il rappresentante della psichiatria

non avesse prodotto un referto scritto non era tale da inficiare l’operato

della Commissione. Il giudice, nel merito, ha ribadito le identiche motivazioni

che, il 24.1.2008, l’avevano indotto a rifiutare la liberazione condizionale.

Ha concluso che il rischio che egli – ancora pericoloso – commettesse nuovi

reati, anche di oggettiva gravità, era elevato. La liberazione condizionale era

contraria alla giurisprudenza: si trovava in regime chiuso, senza avere

superato nessuna tappa nell’ambito della progressione della pena (inc. __________).

d. Con

tempestivo gravame RI 1 domanda che il preavviso 2.1.2008 della Commissione per

l’esame dei condannati pericolosi sia dichiarato nullo e che la sentenza

30.12.2008 sia riformata nel senso che – in accoglimento della sua istanza

15.11.2007 – gli sia concessa la postulata liberazione condizionale.

Il

ricorrente rileva di essere venuto a conoscenza dell’esistenza della risposta

18.11.2008 del presidente della predetta Commissione e della risposta

13.11.2008 del procuratore generale – al suo scritto 2.10.2008 circa i membri

della Commissione – soltanto con la decisione 30.12.2008. Circostanza che non

gli avrebbe pertanto permesso di formulare delle osservazioni al proposito

prima dell’emanazione della decisione qui impugnata.

Il

suo legale avrebbe inoltre ricevuto il decreto di abbandono emanato a suo tempo

dal procuratore generale – ABB __________ – soltanto l’ultimo giorno utile per

inoltrare il presente gravame, ciò che non gli avrebbe consentito di

commentarlo personalmente. Questo documento attesterebbe che, contrariamente a

quanto sostenuto dal magistrato inquirente, sarebbe stata promossa l’accusa a

suo carico. L’acquisizione dell’incarto avrebbe permesso di chiarire, tra

l’altro, perché sia stato decretato un abbandono per prescrizione dell’azione

penale quando il termine era sospeso (trovandosi RI 1 in espiazione di pena

all’estero) rispettivamente quando non era ancora trascorso. Il procuratore

generale – che avrebbe sostenuto l’accusa nei confronti di un correo di RI 1 –

avrebbe proposto, di comune accordo con quest’ultimo e con l’allora suo legale,

di inglobare la pena che avrebbe ottenuto per questi fatti (rapine) nella pena

commutata di venti anni di reclusione. Sarebbe irrilevante come il magistrato

inquirente abbia voluto liquidare internamente la faccenda: sconterebbe anche

quella pena. Riconferma che il procuratore generale avrebbe dovuto astenersi

dal partecipare alle sedute commissionali. Domanda pertanto la sua ricusa.

Tratta

di seguito il ruolo della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi e

rileva, in particolare, che agli atti non ci sarebbe il verbale della seduta in

cui era stato esaminato il suo caso. Non potrebbe sapere come la pensano i

singoli membri. Dovrebbe in particolare conoscere l’opinione dell’esponente

della psichiatria. Il preavviso commissionale che lo concerne sarebbe privo

della prognosi clinica e, di conseguenza, incompleto.

La

Commissione non gli avrebbe concesso il diritto di essere sentito. Avrebbe, a

torto, basato il preavviso solo sull’incarto.

Ripropone

poi argomenti già sollevati con il precedente gravame in materia di liberazione

condizionale, come – segnatamente – il fatto che le passate condanne non

dovrebbero avere un peso determinante nella decisione di liberazione

condizionale, che non sarebbe persona pericolosa (non avendo utilizzato armi

nel corso dei fatti che hanno portato all’ultima condanna), che non sarebbe

stato sottoposto a perizia psichiatrica [nel frattempo esperita], che – avendo

già due formazioni – non dovrebbe essere costretto ad un nuovo mestiere, che si

sarebbe confrontato con i reati commessi e che non potrebbe accettare la

critica di non dare segni tangibili di evoluzione nel proprio percorso

espiativo.

Le

ragioni per cui non si troverebbe in regime di fine pena sarebbero da ricercare

nell’inattività delle competenti autorità. Rimprovera a queste ultime di non

avere ancora allestito un piano di esecuzione della sanzione, malgrado ripetute

richieste.

Avrebbe

pure il dubbio che nel computo dei termini relativi alla scadenza del periodo

di carcerazione sia stato commesso un errore nella considerazione del provvedimento

__________ dell’indulto: la pena svizzera di venti anni, nella quale era stata

commutata quella __________, andrebbe – a suo dire – decurtata di tre anni.

e. Con

decreto 2.1.2009 la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha conferito

mandato al dr. med. __________, __________, di esperire una perizia psichiatrica

su RI 1.

Il

perito, nel suo rapporto 9.4.2009, ha attestato l’inesistenza di disturbi

psichici e, al contrario, l’esistenza di una serie di tratti dissociali della

personalità del peritato. Ha concluso per la presenza di un rischio

relativamente elevato in capo alla commissione di nuovi reati (rapina e furti

con scasso), rischio che poteva aumentare in situazione di vita insoddisfacente

(ossia di stress). Ha di conseguenza ritenuto che la liberazione condizionale

era prematura; doveva infatti, prima, essere effettuata una terapia.

f. A

RI 1 non è (ancora) stato concesso il primo congedo.

Le

sue richieste sono state respinte – per sostanzialmente le medesime ragioni che

non giustificavano la liberazione condizionale – dal giudice dell’applicazione

della pena il 31.5.2007 (inc. __________), il 24.1.2008 (inc. __________) [decisione

confermata da questa Camera con giudizio 1.4.2008 (inc. __________) e dal Tribunale

federale con sentenza 24.6.2008 (inc. __________)] ed il 28.4.2009 (inc. __________)

[decisione annullata da questa Camera con giudizio 22.6.2009, che ha ritornato

gli atti al giudice dell’applicazione della pena per acquisire un complemento

peritale e per ripronunciarsi (inc. __________)].

g. Delle

osservazioni del procuratore generale, della Sezione dell’esecuzione delle pene

e delle misure e del giudice dell’applicazione della pena si dirà, se

necessario, in seguito.

Considerandi

1.

1.1.

Il

giudice dell’applicazione della pena – richiamato l’art. 339 cpv. 1 lit. j CPP,

secondo cui è competente ad adottare le decisioni relative alla liberazione

condizionale da una pena detentiva – ha respinto l’istanza 15.11.2007 di RI 1

con cui aveva postulato la liberazione (decisione 30.12.2008, inc. __________).

1.2

Giusta

l’art. 341 cpv. 1 lit. b / 2 CPP contro le decisioni del giudice

dell’applicazione della pena il condannato – entro dieci giorni dalla

conoscenza del provvedimento – può interporre ricorso a questa Camera nei casi

previsti dall’art. 339 cpv. 1 lit. c-j CPP.

Il

gravame 19/20.1.2009 – tempestivo – è ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Giusta

l’art. 86 cpv. 1 CP “quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena,

ma in ogni caso almeno tre mesi, l’autorità competente lo libera

condizionalmente se il suo comportamento durante l’esecuzione della pena lo

giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti”

(BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, 2. ed., Basilea 2007, n. 1 ss. ad art. 86

CP).

“L’autorità

competente esamina d’ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.

Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto

deve essere sentito. Se non concede la liberazione condizionale, l’autorità

competente riesamina la questione almeno una volta all’anno” (art. 86 cpv.

2/3 CP) [BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., n. 20 ss. ad art. 86 CP].

2.2

Dal

punto di vista sostanziale, l’art. 86 cpv. 1/2 CP non si differenzia molto dal

precedente art. 38 vCP: in tal senso si esprime il Messaggio del CF del

23.3.1999

(FF 1999 p. 1667 ss., p. 1800/1801). Con il nuovo art. 86 cpv. 1 CP

c’è stata una modifica: se prima la liberazione era concessa ”se si può

presumere che il detenuto avrebbe tenuto una buona condotta in libertà”,

con la nuova disposizione la liberazione va concessa se “non si debba

presumere che commetterà nuovi crimini o delitti”. Per V. MAIRE (La

nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berna 2006, p. 360) si passa

dall’esigenza di una prognosi favorevole a quella di una prognosi non

sfavorevole, ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a

formulare una prognosi certa.

2.3

La

liberazione condizionale non costituisce né un diritto, né un favore, né un

atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di

rifiutare. Si tratta per contro di una modalità d’esecuzione della pena, ossia

della quarta ed ultima fase del regime progressivo d’espiazione della condanna

(DTF 101 Ib 452 cons. 1). Come tale essa costituisce la regola da cui conviene

scostarsi solo se sussistono valide ragioni per ritenere che essa non sarà

efficace. Ove l’autorità vi si scosti, è tenuta a indicare i motivi che

giustificano la sua decisione (DTF 124 IV 193, cons. 4d; 119 IV 5 consid. 2;

PRA 6/2000, p. 534).

Interpretando

l’art. 38 vCP, il Tribunale federale aveva sottolineato come il criterio

centrale per la liberazione anticipata – pur avendo presenti tutte le

difficoltà che la sua formulazione comporta (DTF 124 IV 193 cons. 4) – fosse la

formulazione di una prognosi; la condotta tenuta dal detenuto durante

l'esecuzione della pena concorreva alla decisione, senza essere decisiva, ed è

stata relativizzata (Messaggio, FF 1999 p. 1801). La liberazione condizionale

deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei

precedenti del condannato, della sua personalità, così come del suo comportamento

da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei

reati che sono alla base della condanna (DTF 124 IV 193 cons. 3). Al riguardo,

di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, vanno esaminate la

pericolosità dell’agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà

nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione

condizionale, eventualmente accompagnata da regole di condotta e da un patronato,

non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa

della pena (DTF 124 IV 193 cons. 4).

La

natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l’importanza del bene

giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è

determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le

circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui

permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza

sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 cons. 3). Per quanto riguarda la

condotta tenuta durante l'esecuzione della pena solo comportamenti che hanno

gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l’assenza

di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione

condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel

contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 6 cons.

1a, con rif.).

3.

3.1.

Con

giudizio 29.8.2008 l’Alta Corte ha – nella misura in cui era ammissibile – parzialmente

accolto il ricorso in materia penale 6/7.5.2008 presentato da RI 1 annullando

le decisioni 24.1.2008 del giudice dell’applicazione della pena (inc. __________)

e 1.4.2008 di questa Camera (inc. __________) e rinviando gli atti al giudice

dell’applicazione della pena affinché comunicasse al ricorrente i nominativi

dei membri della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi al fine di poter

esercitare il diritto di ricusa nei loro confronti [inc. __________ (DTF __________)].

3.2

3.2.1

Con

decreto 23.9.2008 il giudice dell’applicazione della pena ha disposto la trasmissione

a RI 1 – e per lui al suo legale – dello scritto 11.9.2008 del presidente della

Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, giudice Agnese Balestra-Bianchi

[con cui aveva comunicato i nomi dei membri della Commissione (giudice Agnese

Balestra-Bianchi, presidente del Tribunale penale cantonale, procuratore

generale Bruno Balestra, avv. Pietro Angeli Busi, dr. med. Carlo Calanchini,

avv. Goran Mazzucchelli)], e degli scritti emails 17.9.2008 del dr. med. Carlo

Calanchini (con cui aveva informato che non aveva mai incontrato RI 1, del

quale, pertanto, non era mai stato il medico) e 18.9.2008 del procuratore

generale (con cui aveva confermato che non aveva mai sostenuto l’accusa nei

confronti di RI 1 e riferito che, nel passato, si era occupato di altre

inchieste che lo interessavano conclusesi in modo favorevole).

Gli

ha assegnato un termine di venti giorni per osservazioni.

3.2.2

Con

scritto 2.10.2008 RI 1 ha preso posizione in merito.

Ha

anzitutto contestato che il procuratore generale non avesse mai sostenuto

l’accusa a suo carico. Avrebbe infatti istruito il procedimento penale inerente

alcune rapine che aveva commesso in correità con __________. Il magistrato

inquirente avrebbe sostenuto in aula l’accusa contro quest’ultimo. In quel periodo

RI 1 si sarebbe trovato in carcere in __________ per omicidio. Al suo rientro

in Ticino, la pena comminata dai tribunali __________ sarebbe stata commutata

in venti anni. Essendo, questa, la pena massima alla quale poteva venir

condannato, non ci sarebbe stato spazio per una pena aggiuntiva per le rapine.

Il procuratore generale, di comune accordo con RI 1 e con l’allora suo legale

avv. __________, avrebbe quindi firmato un atto di accusa con proposta di pena

nulla, che non sarebbe sfociato in un dibattimento, e di conseguenza lo avrebbe

condannato. Il magistrato inquirente avrebbe pertanto sostenuto l’accusa nei

suoi confronti: in applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale di

cui al giudizio 29.8.2008 [inc. __________ (DTF __________)], ci sarebbe stato

un caso di incompatibilità tra l’accusa sostenuta in passato e la sua funzione

di membro della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi. Ha quindi

domandato la sua ricusa.

Ha

inoltre sostenuto che lo scopo della predetta Commissione sarebbe stato (anche)

quello di ottenere una valutazione specialistica da uno psichiatra; non si sarebbe

potuto prescindere, pertanto, da un incontro personale tra detenuto e

psichiatra. Si è interrogato, preso atto del fatto che il dr. med. Carlo

Calanchini non lo aveva mai incontrato, come questi avesse potuto redigere il

proprio preavviso e la propria presa di posizione. Ha quindi chiesto di acquisire

agli atti gli scritti redatti dallo psichiatra all’attenzione della Commissione

e di permettergli di visionarli.

3.2.3

Il

31.10.2008

il giudice dell’applicazione della pena ha inviato al giudice Agnese

Balestra-Bianchi lo scritto 2.10.2008 di RI 1 chiedendo, se lo riteneva

opportuno, di esprimersi in merito alle critiche circa l’operato del dr. med.

Carlo Calanchini in seno alla Commissione per l’esame dei condannati

pericolosi.

Il

medesimo giorno ha trasmesso al procuratore generale il citato scritto 2.10.2008

di RI 1 domandando, se lo reputava opportuno, di presentare osservazioni circa

il fatto che avrebbe sostenuto l’accusa nell’ambito del procedimento penale promosso

per le rapine commesse in correità con __________.

Il

giudice dell’applicazione della pena non ha informato RI 1 di avere trasmesso lo

scritto 2.10.2008 per osservazioni.

3.2.4

Con

scritto 13.11.2008 il procuratore generale ha comunicato al giudice

dell’applicazione della pena che non aveva mai sostenuto l’accusa nei confronti

di RI 1. Ha precisato che aveva sostenuto l’accusa a carico di __________ per

il titolo di reato di rapina aggravata, che da tale procedimento risultava che

il reato era stato commesso in correità con RI 1 e che, nei confronti di

quest’ultimo, il procedimento penale era stato abbandonato per prescrizione

dell’azione penale (ABB __________).

Il

presidente della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, con scritto

18.11

, ha comunicato che il dr. med. Carlo Calanchini aveva partecipato

alla discussione ed alla valutazione del caso di RI 1 quale membro di un organo

collegiale, non come perito o come singolo membro: non aveva quindi redatto una

sua personale presa di posizione. Ha specificato che la Commissione aveva

sempre discusso e valutato i casi come organo collegiale pluridisciplinare, per

cui il parere che era stato allestito ed inviato al giudice dell’applicazione

della pena era la risultante di discussione e valutazione comuni.

Il

giudice dell’applicazione della pena ha acquisito agli atti detti scritti; non

li ha intimati a RI 1 e per lui al suo legale.

3.3

3.3.1

Il

ricorrente rileva di essere venuto a conoscenza dell’esistenza della risposta 18.11.2008

del presidente della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi e della

risposta 13.11.2008 del procuratore generale solo con la decisione 30.12.2008.

Circostanza che non gli avrebbe permesso di formulare osservazioni.

RI

1.

invoca la violazione del diritto di essere sentito.

3.3.2

Il

diritto di essere sentito giusta l’art. 29 cpv. 2 Cost. comprende, segnatamente,

il diritto delle parti in un procedimento di conoscere tutte le prese di

posizione inviate al tribunale e di determinarsi in merito, sia che contengano

sia che non contengano elementi nuovi di fatto oppure di diritto, sia che siano

atte ad influenzare sia che non siano atte ad influenzare concretamente il

giudizio. Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di

posizione oppure un scritto versato agli atti contengono gli elementi

determinanti che impongano osservazioni. A questo scopo le parti devono potersi

esprimere nell’ambito della procedura: circostanza che presuppone che ad esse

sia concretamente data la possibilità di pronunciarsi. Esiste di conseguenza il

diritto alla replica, diritto che ha validità per tutte le procedure giudiziarie

(decisioni TF 1B_62/2009 del 3.4.2009, TF 1B_101/2009 del 20.5.2009). Qualora

il diritto di procedura applicabile non preveda la comunicazione delle prese di

posizione, l’autorità deve informare le parti del fatto che questi scritti sono

pervenuti e del fatto che esse hanno la possibilità di esprimersi al proposito.

Se la procedura prevede solo uno scambio di allegati, l’autorità può dapprima

limitarsi a comunicare – a titolo di informazione – le prese di posizione,

senza formale invito a presentare una replica. Le parti sono così poste nella

condizione di replicare rispettivamente di non replicare; se esse si astengono,

si presume che abbiano rinunciato a questo loro diritto (decisioni TF

1B_62/2009 del 3.4.2009, TF 1B_101/2009 del 20.5.2009).

3.3.3

Come

esposto, il giudice dell’applicazione della pena – con riferimento al diritto

del detenuto di conoscere i nomi dei membri della Commissione per l’esame dei

condannati pericolosi per potere esercitare il diritto di ricusa nei loro

confronti (decisione TF __________ del 29.8.2008) – ha, il 23.9.2008, inviato a

RI 1 – per presa di posizione – lo scritto 11.9.2008 del presidente della

Commissione e gli scritti emails 17.9.2008 del dr. med. Carlo Calanchini e 18.9.2008

del procuratore generale; il 31.10.2008 ha trasmesso al presidente della

predetta Commissione ed al procuratore generale le osservazioni 2.10.2008 di RI

1.

Ha, infine, acquisito agli atti – senza comunicazione a quest’ultimo – le risposte

13.11.2008

del procuratore generale e 18.11.2008 del presidente della Commissione.

Di seguito, con giudizio 30.12.2008 – che fa esplicito riferimento, nella

motivazione in diritto, a queste prese di posizione (p. 9, inc. __________) – gli

ha negato la liberazione condizionale.

In

queste circostanze, è evidente che il giudice dell’applicazione della pena ha manifestamente

disatteso il diritto di essere sentito di RI 1: infatti, omettendo di comunicargli

di avere ricevuto le prese di posizione del presidente della Commissione e del

procuratore generale circa le sue osservazioni 2.10.2008, gli ha impedito di

prenderne conoscenza e pertanto l’ha privato della possibilità di decidere se esprimersi

al proposito, ossia di esercitare il suo diritto di essere sentito (art. 29

cpv. 2 Cost.).

Il

fatto che RI 1 – che avrebbe saputo, al più tardi dal 13.11.2008,

dell’esistenza della procedura di liberazione condizionale, sfociata nella

sentenza prolata il 30.12.2008 – “(…) ha avuto tutto il tempo per chiedere

di consultare l’incarto” (osservazioni 30.1/2.2.2009 del giudice

dell’applicazione della pena, p. 2) non muta detta conclusione: spetta infatti

all’autorità – e quindi, nel caso concreto, al giudice dell’applicazione della

pena – informare le parti sui nuovi atti acquisiti all’incarto (a prescindere

dalla circostanza se essi contengano fatti nuovi o siano effettivamente

rilevanti per il giudizio), che in applicazione dell’art. 340 cpv. 1 CPP hanno

il diritto di esaminare. L’esposta giurisprudenza dell’Alta Corte non permette

invero alcun fraintendimento.

La

natura formale del diritto impone, quindi, di annullare la decisione 30.12.2008

per violazione del diritto di essere sentito.

4.

4.1.

Il

giudice dell’applicazione della pena – con riferimento alla domanda di ricusa

del procuratore generale quale membro della Commissione per l’esame dei

condannati pericolosi – ha ritenuto che, come indicato dallo stesso magistrato

inquirente nel suo scritto 13.11.2008, questi aveva emanato un decreto di abbandono

nei confronti di RI 1 per le rapine commesse in correità alla fine degli anni

ottanta e che – di conseguenza – era da escludere un’eventuale ricusa del

procuratore generale, il quale non aveva mai sostenuto l’accusa nei procedimenti

relativi a pene che stava ora scontando. Non c’erano motivi di ricusa conformemente

alla giurisprudenza che il Tribunale federale aveva indicato nella decisione 29.8.2008

[inc. __________ (__________)].

4.2

Agli

atti, in relazione a detto procedimento penale, risulta esserci unicamente il decreto

di abbandono interno 27.2.2001 (ABB __________) – firmato dall’allora procuratore

pubblico Bruno Balestra, intimato all’incarto – che indica che, nel procedimento

inc. MP __________, veniva deciso l’abbandono in quanto “prescritto”.

Ora,

è evidente che – in merito a questo procedimento penale – si sa soltanto che esso

è stato abbandonato per prescrizione. Il predetto decreto non risponde tuttavia,

per esempio, all’asserzione di RI 1 secondo cui, al suo rientro in Ticino, la pena

comminata dai tribunali __________ per l’omicidio perpetrato a danno di un __________

nell’ottobre 1990 “(…) fu commutata in 20 anni di reclusione. Poiché essa

corrispondeva già alla pena massima alla quale egli poteva venir condannato,

non vi era spazio per una pena aggiuntiva a seguito delle rapine commesse in

correità con __________. Il procuratore avv. Balestra – di comune accordo con RI

1.

ed il suo legale di allora avv. __________ – firmò pertanto un atto di accusa

con proposta di pena nulla, che non sfociò in un vero e proprio dibattimento,

tuttavia condannò RI 1” (scritto 2.10.2008 dell’avv. PR 1 al giudice

dell’applicazione della pena, p. 1/2).

Il

procuratore generale, pur richiesto dal giudice dell’applicazione della pena di

esprimersi sullo scritto 2.10.2008, si è limitato a dire di non avere mai

sostenuto l’accusa nei confronti di RI 1, di avere deciso l’abbandono del

procedimento per prescrizione del reato e di avere sostenuto l’accusa a carico

del correo __________ (scritto 13.11.2008 al giudice dell’applicazione della

pena). Non si è, invece, esplicitamente pronunciato sull’esistenza di un “atto

di accusa con proposta di pena nulla”.

Il

giudice dell’applicazione della pena non ha ritenuto di approfondire le censure

sollevate da RI 1 nel suo scritto 2.10.2008 rispettivamente di spiegare – in

ossequio al diritto di essere sentito [che impone all’autorità di menzionare,

almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto

che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di rendersi

conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di

impugnazione presso un’istanza superiore, che – da parte sua – deve poter

esercitare il controllo sullo stesso (cfr., sull’obbligo di motivazione,

decisione TF 6B_153/2009 del 3.4.2009; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale

suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 340/1134; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,

§ 55 n. 22 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo / Basilea /

Ginevra 2004, n. 214 s./260/576)] – perché detti argomenti erano irrilevanti

per stabilire se il procuratore generale avesse sostenuto l’accusa nel senso indicato

dal Tribunale federale nel suo giudizio 29.8.2008 [“(…) RI 1 potrà ricusare

il procuratore pubblico membro della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi

solo qualora abbia sostenuto l’accusa nei procedimenti conclusisi con le condanne

a pene che il ricorrente sta scontando, vale a dire quella del 1995 a venti

anni di reclusione e quella del 2005 a sei anni di reclusione” [p. 9, inc. __________

(DTF 134 IV 289)].

La

questione non è certo trascurabile: nel caso in cui il magistrato inquirente,

con riferimento al procedimento penale per i reati in correità con __________, avesse

emanato, come asserito dal qui ricorrente, per tenere conto della pena massima

di venti anni prevista dall’ordinamento giuridico svizzero, una sorta di “atto

di accusa con proposta di pena nulla”, non si potrebbe concludere che il

procuratore generale non abbia sostenuto l’accusa in procedimenti relativi a

pene che RI 1 sta ora scontando.

Le

osservazioni 26/27.1.2009 presentate in questa sede dal magistrato inquirente

non contribuiscono peraltro a chiarire i fatti.

Il

procuratore generale ribadisce, sì, di non avere promosso l’accusa

rispettivamente sostenuto l’accusa nei confronti di RI 1; precisa tuttavia che

“(…) si è dovuto formalmente procedere ad un abbandono nella misura in cui,

vigente la precedente procedura, l’8.08.1990 era stato emanato dall’allora PP

Quadri un ordine di arresto nei confronti di RI 1. I successivi fatti __________

relativi all’omicidio del carabiniere __________, l’entità della condanna del

Tribunale di __________ che non consentiva alcuna eventuale pena aggiuntiva e

la lunga assenza di RI 1 hanno reso inopportuna una tardiva inchiesta

indiziaria. Come si vede non vi è neppure identità fra la persona che aveva

emanato l’ordine di arresto e chi ha prolato la decisione di abbandono. Vero è

che il ricorrente avrebbe potuto tramite il suo legale chiedere un rito

abbreviato ponendo a giudizio anche i fatti relativi alle rapine del 1990, in

tal caso effettivamente le stesse sarebbero state considerate nella pena

complessiva e il sottoscritto avrebbe avuto un ruolo formale nell’ambito delle

condanne che RI 1 sta scontando e che sono oggetto della decisione del GIAP”.

Sembra,

pertanto, dire che il decreto di abbandono è stato emanato per ragioni di

opportunità. Questa circostanza contraddice nondimeno il fatto che,

formalmente, il decreto di abbandono è stato pronunciato per prescrizione

dell’azione penale, che – per definizione – comporta l’estinzione del diritto

dello Stato di punire. Infatti, se il reato fosse stato prescritto, non si

comprende perché RI 1 avrebbe potuto chiedere il rito abbreviato.

E’

di conseguenza indispensabile, in queste circostanze, che il giudice

dell’applicazione della pena acquisisca agli atti l’inc. MP __________ per acclarare

– definitivamente – il ruolo svolto dal procuratore generale nell’ambito di

detto procedimento penale.

La

decisione deve essere annullata anche per questa ragione.

5.

Il

ricorrente ha sollevato, come esposto, ulteriori censure. Il loro esame –

stanti i motivi, di ordine formale, che esigono l’annullamento della decisione

30.12.2008

del giudice dell’applicazione della pena (inc. __________) – non si

impone.

Gli

atti sono ritornati al giudice dell’applicazione della pena, che dovrà,

anzitutto, intimare a RI 1, per osservazioni, gli scritti 13.11.2008 del

procuratore generale e 18.11.2008 del presidente della Commissione per l’esame

dei condannati pericolosi. Dovrà inoltre acquisire agli atti l’inc. MP __________,

dando facoltà al qui ricorrente di esaminarlo e di presentare eventuali osservazioni.

Dovrà, infine, pronunciarsi nuovamente sull’istanza di liberazione condizionale

15.11.2007

presentata da RI 1.

6.

Il

gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo

Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1 ripetibili

ridotte.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 339/340/341 CPP

ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza la decisione 30.12.2008 del giudice dell’applicazione della pena

Maurizio Albisetti Bernasconi (inc. __________) è annullata ai sensi dei considerandi.

§§ Gli

atti sono ritornati al giudice dell’applicazione della pena, che – intimati per

osservazioni a RI 1 gli scritti 13.11.2008 del procuratore generale e

18.11.2008 del presidente della Commissione per l’esame dei condannati

pericolosi, acquisito agli atti l’inc. MP __________, garantito a RI 1 il

diritto di essere sentito – si (ri)pronuncerà sull’istanza di liberazione condizionale.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento), a titolo di

ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro

30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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