60.2009.183
Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di congedo
13 maggio 2009Italiano26 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
60.2009.183
Data decisione, Autorità:
13.05.2009, CRP
Titolo:
Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di congedo
RICORSO
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 339 cpv. 1 let. h CPP-TI
art. 341 cpv. 1 let. b CPP-TI
art. 75 cpv. 3 CPS
art. 84 cpv. 6 CPS
Incarto n.
60.2009.183
Lugano
13 maggio
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 6/7.5.2009
presentato da
RI 1, ,
patr. da: PR 1 e avv., ,
contro
la decisione 30.4.2009 del giudice dell’applicazione
della pena Maurizio Albisetti Bernasconi in materia di congedo (inc. GIAP __________);
richiamati gli scritti 8.5.2009 del giudice
dell’applicazione della pena – che non presenta osservazioni confermandosi nella
decisione impugnata – e 8/11.5.2009 della Sezione dell’esecuzione delle pene e
delle misure – che preavvisa favorevolmente la concessione di un congedo anticipato
di breve durata nella forma dell’accompagnamento –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
sentenza 8.11.2007 RI 1 è stato condannato dalla Corte delle assise criminali,
avendo agito in stato di scemata imputabilità del quaranta per cento ed in
stato di grave angustia, alla pena detentiva di quattro anni – computato il
carcere preventivo sofferto dal 16.9.2003 al 17.10.2003 – per titolo di
ripetuta appropriazione indebita, in parte qualificata, di falsità in documenti
e di amministrazione infedele aggravata; è stato inoltre condannato a
sottoporsi ad un trattamento ambulatoriale [decisione 8.11.2007, p. 87 s., inc.
TPC __________, giudizio divenuto definitivo dopo la sentenza 8.1.2008 della
Corte di cassazione e di revisione penale (inc. CCRP __________) e la sentenza
20.5.2008 del Tribunale federale (inc. TF __________)].
b. La
Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha fissato per il 15.5.2012
la fine della pena (1/3 il 14.9.2009, 1/2 il 16.5.2010 e 2/3 il 14.1.2011), che
il condannato ha iniziato ad espiare il 16.6.2008 presso la struttura
carceraria di __________, __________, come chiesto in ragione del timore per la
sua incolumità dato dall’estrema potenziale pericolosità che un suo
collocamento al penitenziario “La Stampa” – dove si trovavano incarcerati
connazionali di due persone che gli avevano concesso importanti prestiti, non
(ancora) restituiti – avrebbe potuto fondare.
RI
1, allo scopo di evitare ogni sospetto di opportunismo nella sua domanda di espiare
la pena al penitenziario di __________, dove i detenuti possono chiedere il
primo congedo dopo avere scontato 1/6 della pena, si è esplicitamente obbligato
– per il tramite del suo legale – a rinunciare a postulare congedi prima di
avere espiato 1/3 della pena (scritto 19.5.2008 dell’avv. PR 1 alla Sezione dell’esecuzione
delle pene e delle misure).
c. Il
5.10.2008 RI 1 ha scritto alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle
misure sottolineando che si era impegnato a non chiedere congedi prima
dell’espiazione di 1/3 della pena; giunto al penitenziario, aveva nondimeno constatato
che il regime dei congedi agevolato in vigore presso il carcere di __________
era sempre stato applicato anche ai detenuti ticinesi, che potevano usufruire
di congedi dopo avere scontato 1/6 della pena. Ha comunque aggiunto che “non
voglio ora mettere in discussione l’impegno assunto e relativo alla richiesta
di un congedo prima dell’espiazione di un terzo della pena, (…)”. Ha domandato
che venisse delegata alla direzione di __________ la competenza per la
concessione del permesso mensile di libera uscita.
Gli
sono stati concessi i postulati permessi di libera uscita.
d. Il
29.3.2009 RI 1 ha chiesto di beneficiare di un (primo) congedo di trentadue
ore, per il 16/17.5.2009, per partecipare alla cresima della figlia ed
incontrarsi con il suo legale.
e. Con
decisione 30.4.2009 – sentito il detenuto il 17.4.2009, preso atto dei
preavvisi favorevoli della Direzione del carcere di __________ (limitatamente
alla partecipazione alla Cresima) e della Sezione dell’esecuzione delle pene e
delle misure – il giudice dell’applicazione della pena ha respinto la citata istanza.
Il
giudice ha anzitutto esposto l’istituto del congedo e le disposizioni applicabili,
in particolare con riferimento al concordato sull’esecuzione delle pene
privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti
nei cantoni latini, che non imponeva di collocare in strutture concordatarie i
condannati dalle autorità ticinesi, che – come nel caso di RI 1 – potevano espiare
la pena nel penitenziario __________. Questa struttura carceraria – a cui si
applicava il concordato della Svizzera orientale concernente l’esecuzione delle
pene e delle misure – aveva regime aperto, del quale anche l’istante aveva potuto
beneficiare (in particolare delle uscite mensili di cinque ore).
Ha
sottolineato che occorreva stabilire quali norme concordatarie erano
applicabili all’istanza di congedo in esame. Ha rilevato che, agli atti, non
c’era traccia di una cessione di competenze dal canton Ticino al canton __________
nell’ambito dell’esecuzione della pena di RI 1. Situazione confermata dalla
pianificazione della pena, rimasta nella competenza delle autorità ticinesi, e
dal fatto che tra queste ultime ed il detenuto c’era stato un accordo in relazione
all’esecuzione della pena a __________.
Ha
ritenuto che, a prescindere dalla circostanza che l’istante aveva espressamente
rinunciato a chiedere congedi prima dell’esecuzione di 1/3 della pena, ben
cosciente delle normative vigenti nel predetto carcere, il riferimento al
principio dell’uguaglianza di trattamento non soccorreva la sua domanda. Il
Tribunale federale, in DTF 106 Ia 176, aveva infatti reputato che il condannato
non aveva il diritto, in difetto di una cessione di competenza tra i cantoni,
di richiedere l’applicazione delle norme previste nel cantone dove si trovava
lo stabilimento di esecuzione. L’Alta Corte aveva precisato che, quando le
norme di esecuzione nei due cantoni non coincidevano completamente, il principio
dell’uguaglianza non era realizzato in ogni aspetto. Secondo il giudice
dell’applicazione della pena non si doveva dimenticare la categoria delle
persone condannate in Ticino, chiamate a scontare la pena presso il
penitenziario “La Stampa”, per i quali i congedi erano tassativamente
concessi soltanto dopo avere espiato 1/3 della pena inflitta. Nei loro
confronti la concessione del congedo avrebbe rappresentato una chiara disparità
di trattamento. La richiesta presentata dall’istante doveva di conseguenza essere
respinta perché del tutto fuori luogo ed insostenibile.
f. Con
tempestivo ricorso RI 1 chiede che la predetta decisione 30.4.2009 sia annullata
e che l’istanza di congedo sia, in via principale, accolta e, in via
subordinata, accolta limitatamente ad alcune ore per presenziare alla Cresima
della figlia.
Il
ricorrente, ripresi i fatti di cui al giudizio impugnato, espone il diritto
applicabile in materia di congedo, con riferimento al canton Ticino ed al penitenziario
di __________, norme con cui il giudice si sarebbe confrontato in maniera incoerente
e contraddittoria.
Sottolinea
che, se è vero che la competenza per la concessione del primo congedo è rimasta
al giudice dell’applicazione della pena, questi sarebbe comunque tenuto a
valutare l’applicabilità delle diverse norme concordatarie nel rispetto del
principio dell’uguaglianza, principio che – a dire del giudice – andrebbe
valutato non soltanto nei confronti dei detenuti ticinesi in espiazione a __________,
ma anche dei detenuti in espiazione in Ticino.
Nella
fattispecie la pianificazione dell’esecuzione della pena sarebbe stata fatta in
accordo con la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure e con il
penitenziario di __________, che avrebbero preavvisato favorevolmente la
concessione di un primo congedo per la Cresima della figlia, tenendo conto
della particolarità del caso e del conflitto di regolamentazione tra i concordati
sul tema del primo congedo. Il congedo richiesto sarebbe concesso espressamente
per la Cresima: si tratterebbe “(…) di una sorta di compromesso tra i due
concordati e dell’impegno preso (…)” (ricorso 6/7.5.2009, p. 6) [di non
domandare congedi prima di avere espiato 1/3 della pena]. Il piano di
esecuzione elaborato dall’Ufficio di patronato prevederebbe esclusivamente la
concessione del congedo per il 16.5.2009, piano che sarebbe stato inviato al
giudice dell’applicazione della pena, che avrebbe perfettamente saputo dell’eccezionalità
del congedo fin dall’inizio.
Sarebbe
contraddittorio sostenere che la concessione del congedo violerebbe il
principio dell’uguaglianza nei confronti dei detenuti in Ticino quando
beneficerebbe già della libera uscita mensile di cinque ore, libertà di cui non
godrebbero i detenuti al penitenziario “La Stampa”. Una simile
distinzione nell’applicazione delle norme concordatarie non sarebbe giustificata
dal diritto federale. L’art. 84 cpv. 6 CP garantirebbe infatti al detenuto il
mantenimento del legame con il mondo esterno per favorire il ritorno alla vita
in libertà. La Cresima della figlia si inserirebbe in tale prospettiva. La
concessione di un primo congedo di trentadue ore per il 16.5.2009 apparirebbe di
conseguenza opportuna e giustificata tenendo conto delle norme applicabili al
penitenziario di __________ e delle finalità dell’art. 84 cpv. 6 CP.
Anche
gli ulteriori presupposti per l’inoltro di una domanda di congedo sarebbero
adempiuti: la sua buona condotta sarebbe riconosciuta dal giudice
dell’applicazione delle pena (il procedimento disciplinare a suo carico non
sarebbe ancora sfociato in una decisione definitiva, siccome sarebbe pendente
un ricorso); manterebbe ottimi rapporti con moglie e famiglia; seguirebbe con
impegno e collaborazione la terapia psichiatrica. Le valutazioni negative circa
la sua capacità di riconoscere la portata dei reati commessi sarebbe stata
effettuata da un’operatrice sociale venticinquenne licenziata nel corso del mese
di aprile 2009. La pertinenza e l’autorevolezza delle valutazioni dovrebbero
essere giudicate con molta prudenza. Non ci sarebbe pericolo che il giorno
della Cresima perpetri nuovi reati, data la tipologia di quelli commessi;
parimenti, non ci sarebbe un pericolo di fuga.
g. Delle
osservazioni della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure si dirà,
se necessario, in corso di motivazione.
Considerandi
1.
1.1.
Il
giudice dell’applicazione della pena – richiamato l’art. 339 cpv. 1 lit. h CPP,
secondo cui è competente a concedere il primo congedo, sentita l’autorità di esecuzione della pena – ha respinto l’istanza 29.3.2009 di RI 1 con
cui aveva postulato il primo congedo (decisione 30.4.2009, inc. GIAP __________).
1.2
Giusta
l’art. 341 cpv. 1 lit. b / 2 CPP contro le decisioni del giudice
dell’applicazione della pena il condannato – entro dieci giorni dalla
conoscenza del provvedimento – può interporre ricorso alla Camera dei ricorsi
penali nei casi previsti dall’art. 339 cpv. 1 lit. c-j CPP.
Il
giudice dell’applicazione della pena ha fondato la sua competenza – come esposto
– sull’art. 339 cpv. 1 lit. h CPP; formalmente, quindi, contro la predetta
decisione 30.4.2009 può essere presentato ricorso a questa Camera giusta l’art.
341.
cpv. 1 lit. b CPP. Il gravame 6/7.5.2009 – tempestivo – è ricevibile in
ordine.
2.
2.1.
La
materia inerente la concessione o il diniego di un congedo è disciplinata dal
diritto federale dall’1.1.2007, ovvero dall’entrata in vigore della revisione
della parte generale del CP; in precedenza era regolamentata dai concordati
conclusi tra i cantoni.
2.2
Giusta l’art. 75 cpv. 3 CP il
regolamento del penitenziario prevede l’allestimento di un piano di esecuzione
con il detenuto; questo piano contiene, tra l’altro, indicazioni sulle
relazioni con il mondo esterno (BSK Strafrecht I – B. BRÄGGER, 2. ed., Basilea
2007, n. 19 ss. ad art. 75 CP). Le relazioni sono regolamentate dall’art. 84
cpv. 6 CP: “Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle
relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita
libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante
l’esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si
dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati” (BSK
Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., n. 19 ss. ad art. 84 CP).
Come
chiaramente indicato dal messaggio del Consiglio federale, questa norma – ossia
l’art. 84 cpv. 6 CP – viene a colmare una lacuna del precedente diritto. Essa fa
riferimento alla prassi introdotta dai concordati intercantonali d’esecuzione
penale; come chiarito con riferimento ai timori espressi durante la procedura
di consultazione dell’avamprogetto (con riferimento all’art. 84 cpv. 6 AP), non
riconosce un diritto alla concessione di congedi senza una restrizione
corrispondente, in particolare in merito al pericolo di fuga e al pericolo di
recidiva (FF 1999 p. 1799 s.).
2.3
La
materia è inoltre disciplinata dall’art. 45 del regolamento sull’esecuzione
delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007, secondo il quale “il
carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un congedo, il quale ha
per scopo di permettere al detenuto di mantenere o ristabilire relazioni
normali con la società; esso non deve né togliere alla pena il suo carattere di
prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all’ordine pubblico”.
L’esecuzione
delle pene è regolamentata, pure, dal concordato sull’esecuzione delle pene privative
di libertà e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei
cantoni latini (concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) del
10.4.2006
[e dal regolamento 25.9.2008 emanato dalla Conferenza latina delle
autorità cantonali competenti in materia di esecuzione di pene e misure (art. 5
cpv. 1 lit. a: un’autorizzazione di uscita, un congedo o un permesso possono
essere concessi se, tra gli altri presupposti, il richiedente ha scontato almeno
un terzo della pena)] e dal regolamento del penitenziario di Stato del Cantone
Ticino del 3.12.1998 / 1.1.1999 [“Il congedo non è un diritto del carcerato” (art.
78.
RCPT); “Il carcerato di
buona condotta e degno di fiducia che ha raggiunto un terzo della pena e
scontato almeno tre mesi, la cui sentenza di condanna è cresciuta in giudicato,
può beneficiare del primo congedo ordinario” (art. 80 cpv. 1 RCPT)].
La
soglia oggettiva minima del terzo della pena, posta dall’art. 5 cpv. 1 lit. a
del regolamento e dall’art. 80 cpv. 1 RCPT, appare ragionevole, conforme ad un
regime progressivo della pena e soprattutto al principio della proporzionalità.
Anche il prolungamento di questa soglia oggettiva, in determinate situazioni,
può essere giustificato [quale prassi d’applicazione, il Consiglio di vigilanza
aveva infatti stabilito in data 14.6.2002 che, per certi detenuti (ad esempio
stranieri espulsi con o senza agganci al territorio), la soglia oggettiva
minima per il regime progressivo è posticipata a metà pena, rispettivamente ai
13/24 o ai 7/12 della pena].
2.4
In
ogni caso, per la concessione di congedi, l’art. 84 cpv. 6 CP richiede una
valutazione individualizzata e concretizzata alla situazione del richiedente:
occorre formulare una prognosi, una valutazione della situazione specifica del
singolo richiedente il congedo, in particolare con riferimento al comportamento
tenuto, ma anche relativamente ai criteri indicati dal legislatore federale,
ovvero il pericolo di fuga e quello di recidiva. Il giudice dell’applicazione
della pena dovrà di conseguenza analizzare, caso per caso, se: il richiedente
il congedo abbia raggiunto la soglia oggettiva minima; se abbia tenuto un buon
comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva); se non sia dato in
concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).
3.
3.1.
RI
1.
è stato condannato dalla Corte delle assise criminali alla pena detentiva di
quattro anni [decisione 8.11.2007, p. 87 s., inc. TPC __________]; dal
16.6.2008
si trova in espiazione di pena presso il penitenziario di __________,
__________.
Dagli
atti si deduce che la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha
concesso al ricorrente di scontare la pena fuori cantone in considerazione del
pericolo per la sua incolumità qualora fosse stato incarcerato a “La Stampa”,
riconoscendo, quindi, ragioni di sicurezza a motivo del trasferimento [come prevede
l’art. 28 cpv. 1 del regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per
gli adulti: “la Sezione può ordinare l’espiazione di una pena o
l’esecuzione di una misura in uno stabilimento di un altro cantone, quando ciò
sia giustificato dalla personalità del condannato o da necessità di cura medica
o di sicurezza”].
Si
evince inoltre che RI 1 “allo scopo di evitare ogni sospetto di opportunismo
(…)” – posto come a __________ i congedi fossero concessi dopo avere
espiato 1/6 della pena (punto 3.4 lit. b n. 1 delle Richtlinien über die Ausgangs- und Urlaubsgewährung
del 7.4.2006, emanate dalla Ostschweizer Strafvollzugskommission) – ha rinunciato a chiedere congedi prima di
avere scontato 1/3 della pena (scritto 19.5.2008 dell’avv. PR 1 alla Sezione
dell’esecuzione delle pene e delle misure).
3.2
Il
giudice dell’applicazione della pena – stante la differente disciplina dell’istituto
del congedo in Ticino [che aderisce al concordato sull’esecuzione delle pene
privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti
nei cantoni latini (congedo concesso dopo avere scontato 1/3 della pena)] e nei
__________ [che aderisce al concordato della Svizzera orientale concernente
l’esecuzione delle pene e delle misure del 29.10.2004 (congedo concesso dopo
avere scontato 1/6 della pena)] – si è posto la questione a sapere quali norme
concordatarie fossero applicabili.
Ha
quindi rilevato come, compulsando l’incarto agli atti, non aveva trovato
traccia di una cessione di competenze dal canton Ticino al canton __________
nell’ambito dell’esecuzione della pena di RI 1. Ha sottolineato che il fatto
che la pianificazione della pena – congedi compresi – fosse rimasta di
competenza delle autorità ticinesi confermava che il canton Ticino era ancora competente
per l’esecuzione della sanzione penale.
In
realtà, la risposta alla questione non è così semplice/chiara.
3.2.1
Il
30.4.2008
la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, per il tramite
del suo capo cancelleria, ha comunicato a __________ – al quale trasmetteva
l’ordine di convocazione di espiazione della pena di RI 1 – che “la
scrivente Sezione, sentito il Giudice dell’applicazione della pena (GIAP) del
Cantone Ticino, delega alla vostra direzione le competenze per il regime progressivo
(congedi, ecc.) secondo il regolamento di __________. L’esame della liberazione
condizionale giusta l’art. 86 cifra 1 CPS rimane di competenza del GIAP del Cantone
Ticino”.
Ora,
il tenore di questo scritto – al quale il giudice dell’applicazione della pena
non ha fatto alcun riferimento – sembra lasciare intendere che, almeno in
parte, ci sia stata una sorta di delegazione alla Direzione del penitenziario
di __________: in materia di congedo quest’ultima sembra infatti competente per
decidere. Non è tuttavia chiaro se per “congedi” si intenda anche il
primo congedo (ovvero quello sul quale giusta l’art. 339 cpv. 1 lit. h CPP deve
esprimersi il giudice dell’applicazione della pena).
Alcune
emails agli atti sembrano poi confermare che vi sia stata una delega al canton __________:
“E’ vero che secondo concordato Orientale loro applicano il regime più breve
per il lavoro, ma concedono il primo congedo dopo almeno 1/6 anziché 1/3. Che in
casi precedenti, ultimo X. collocato a __________, il GIAP ha delegato le
competenze all’istituto, per prassi precedente e per non creare disparità con
il sistema del rispettivo stabilimento” (__________/__________); “(…) le
competenze in materia di esecuzione della pena vengono delegate dal GIAP TI
all’autorità __________” (__________/__________).
In
queste circostanze, non si comprende perché il giudice dell’applicazione della
pena ha concluso che “(…), compulsando l’incarto agli atti, non v’è traccia
di una cessione di competenze dal Canton Ticino al Canton __________
nell’ambito dell’esecuzione della pena di RI 1” (decisione 30.4.2009, p. 5,
inc. GIAP __________). E’ vero che, come detto, lo scritto 30.4.2008 è
piuttosto ambiguo; esso è nondimeno agli atti, per cui avrebbe dovuto spiegare –
in ossequio al diritto di essere sentito giusta l’art. 29 cpv. 2 Cost. [che
impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto a decidere
in un senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle
condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali
possibilità di impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare
il controllo sullo stesso (cfr., in merito all’obbligo di motivazione, decisione
TF 6B_153/2009 del 3.4.2009; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2.
ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 340/1134; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 55 n. 22
ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 214
s./260/576)] – perché era irrilevante per la decisione in capo alla richiesta
di (primo) congedo presentata da RI 1.
Non
si capisce inoltre, e il giudice dell’applicazione della pena non lo spiega,
perché il qui ricorrente – se non c’è stata alcuna delegazione alle autorità __________
rispettivamente alla Direzione di __________ – goda di “uscite” di cinque
ore secondo il punto 3.2 delle Richtlinien
über die Ausgangs- und Urlaubsgewährung.
3.2.2
Il
giudice dell’applicazione della pena – a sostegno della conclusione circa l’applicazione
del concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure
concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei cantoni latini – ha inoltre fatto
riferimento al piano di esecuzione della pena, steso dall’Ufficio di patronato.
In
effetti, il fatto che detto Ufficio abbia redatto il piano in questione lascia supporre
che la pianificazione della pena sia rimasta di competenza delle autorità ticinesi.
Lo scritto 21.10.2008 dell’Ufficio di patronato al ricorrente in capo al piano
di esecuzione della pena indica che il piano è stato approntato “(…) tenuto
conto delle differenze di trattamento tra i due concordati di riferimento,
Romando per il Ticino e della Svizzera Orientale per il ct. __________, tenuto
conto anche degli accordi ed impegni assunti con la SEPEM, in particolare in
merito ai congedi, i termini della sua esecuzione prevedono le seguenti fasi: (…)”:
(…) Fase a) congedi unicamente interni nel raggio del penitenziario su decisione
della Direzione del penitenziario di __________ da ottobre 2008 a maggio 2009
(primo congedo). Fase b) primo congedo maggio 2009, su decisione del Giudice di
Applicazione della Pena (GIAP). Il congedo è anticipato sul termine (che)
corrisponderà alla celebrazione della Cresima della figlia. Fase c) regime di
congedi secondo la pianificazione del penitenziario di __________”. Sembra,
quindi, di capire che – nell’allestimento del piano – l’Ufficio di patronato
abbia considerato (anche) la regolamentazione in capo ai congedi di cui al
concordato al quale aderisce il canton __________: non si spiegherebbe
altrimenti perché il primo congedo è fissato per maggio 2009 (quando RI 1
sconterà 1/3 della pena solo il 14.9.2009) rispettivamente perché gli altri
congedi sono stabiliti secondo la pianificazione di __________.
L’assunto
del giudice dell’applicazione della pena secondo cui, siccome la pianificazione
della pena è stata effettuata dall’Ufficio di patronato, è per forza applicabile
il concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti
gli adulti ed i giovani adulti nei cantoni latini è, certamente, prematuro.
La
questione inerente il diritto applicabile è invero da approfondire.
3.2.3
Il
citato piano di esecuzione della pena ha richiamato gli accordi assunti da RI 1
con la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, impegni a cui pure il
giudice dell’applicazione della pena ha fatto riferimento nella decisione qui
impugnata per negare la richiesta di (primo) congedo.
3.2.3.1
Il
19.5.2008
il ricorrente, chiedendo alla Sezione dell’esecuzione delle pene e
delle misure di poter scontare la pena nel carcere di __________ per motivi di
(sua) sicurezza, si era contestualmente impegnato, per evitare ogni sospetto di
opportunismo, a rinunciare a postulare congedi prima di avere espiato 1/3 della
pena.
Con
scritto 5.10.2008 RI 1 aveva tuttavia comunicato alla Sezione dell’esecuzione
delle pene e delle misure che, pur non volendo mettere in discussione l’impegno
relativo a non domandare congedi prima dell’espiazione di 1/3 della pena, aveva
constatato che il regime dei congedi agevolato in vigore presso il penitenziario
di __________ era sempre stato applicato anche ai detenuti ticinesi, che
potevano usufruire di congedi dopo avere scontato 1/6 della pena. Situazione –
questa – che ha invocato davanti al giudice dell’applicazione della pena al
momento dell’audizione, richiamando il principio della parità di trattamento con
gli altri detenuti a __________ condannati da tribunali ticinesi.
3.2.3.2
Il
giudice dell’applicazione della pena – con riferimento a DTF 106 Ia 176 – ha
ritenuto che la concessione del congedo postulato avrebbe rappresentato una
chiara disparità di trattamento con gli accusati condannati da Corti ticinesi
detenuti a “La Stampa” (che potevano chiedere il congedo scontato 1/3
della pena).
Ora,
è incontestabile che concedere a RI 1 – condannato da Corte ticinese – di beneficiare
del congedo trascorso 1/6 della pena significherebbe privilegiarlo rispetto a
coloro che, pur essendo parimenti stati condannati da Corti ticinesi, possono godere
del primo congedo unicamente trascorso 1/3 della pena.
Dagli
atti, in particolare dalle emails già citate in precedenza [“E’ vero che
secondo concordato Orientale loro applicano il regime più breve per il lavoro,
ma concedono il primo congedo dopo almeno 1/6 anziché 1/3. Che in casi precedenti,
ultimo X. collocato a __________, il GIAP ha delegato le competenze
all’istituto, per prassi precedente e per non creare disparità con il sistema
del rispettivo stabilimento” (__________/__________); “(…) le competenze
in materia di esecuzione della pena vengono delegate dal GIAP TI all’autorità __________”
(__________/__________)] e, ancora più esplicitamente, dalle osservazioni
8/11.5.2009 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure [“Per i
condannati trasferiti a __________ abbiamo sempre lasciato la gestione del
regime interno e la tabella dei congedi alla direzione dello stabilimento, per
non creare disparità tra gli ospiti della struttura. Pertanto questi condannati
beneficiano del primo congedo a partire da 1/6 della pena secondo il Concordato
della Svizzera orientale” (p. 1)], si evince tuttavia che detta disparità
di trattamento è, in realtà, sempre stata reputata irrilevante. Pare, quindi,
di capire che è privilegiata la parità di trattamento tra i detenuti di un
medesimo carcere rispettivamente (del tutto) trascurata la parità di
trattamento tra condannati di Corti ticinesi che scontano la pena in strutture
differenti.
Nella
fattispecie questa problematica non è stata trattata esplicitamente. Il giudice
dell’applicazione della pena si è limitato a concludere per l’esistenza di una
disparità di trattamento tra i detenuti condannati da Corti ticinesi
incarcerati a “La Stampa” e RI 1 qualora a quest’ultimo fosse stato concesso
il (primo) congedo una volta espiato 1/6 della pena comminatagli.
Il
giudice dell’applicazione della pena ha invero richiamato DTF 106 Ia 176,
indicando – tra l’altro – che il condannato non ha il diritto, in difetto di
una cessione di competenza tra i cantoni, di richiedere l’applicazione delle
norme previste nel cantone dove si trova lo stabilimento di esecuzione e che, quando
le norme di esecuzione nei due cantoni non coincidono completamente, il
principio dell’uguaglianza non è realizzato in ogni aspetto. Ci si potrebbe quindi
chiedere se, accennando alla giurisprudenza dell’Alta Corte, abbia voluto
implicitamente dire che il principio della parità di trattamento non può essere
invocato da chi sconta la pena in un cantone diverso da quello che ha pronunciato
la sentenza di condanna. Sennonché, la motivazione – sempre in ossequio al
diritto di essere sentito – deve essere esplicita: tutte le parti coinvolte nel
procedimento e l’autorità di ricorso devono infatti essere in chiaro sulle
ragioni alla base di un provvedimento per poter esercitare, compiutamente, i diritti
[per esempio di ricorso (art. 341 cpv. 1 lit. b CPP)] rispettivamente i doveri
[di giudizio] che competono loro.
Non
si può neppure sostenere che, essendosi RI 1 impegnato a chiedere il (primo)
congedo solo trascorso 1/3 della pena, la questione in capo alla parità di
trattamento sia irrilevante.
Sono
infatti ignote le ragioni che hanno indotto il qui ricorrente ad introdurre
nello scritto 19.5.2008 alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure
il citato impegno. Semplici motivi di sicurezza sembrerebbero infatti essere già
sufficienti, giusta l’art. 28 cpv. 1 del regolamento sull’esecuzione delle pene
e delle misure per gli adulti, per giustificare l’espiazione della pena in un
altro cantone, senza necessità di particolari ulteriori accordi. Qualora RI 1
avesse avuto una sorta di diritto di poter espiare la pena presso il
carcere di __________ – nel senso che adempiva le condizioni di cui al citato
disposto – non si vede il senso dell’impegno e non si comprende perché dovrebbe
essere trattato diversamente dagli altri detenuti (condannati da Corti ticinesi,
trasferiti a __________) che ossequiavano le stesse condizioni.
Le
reali motivazioni di detto impegno sono quindi imprescindibili per determinare se
il caso impone di seguire quella che sembrerebbe essere la prassi [secondo cui
l’esecuzione della pena di detenuti condannati da Corti ticinesi rinchiusi a __________
avviene per opera del cantone in cui si trova l’istituto carcerario applicando
la sua normativa (cfr. le emails sopra riportate e le osservazioni 8/11.5.2009
della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, p. 1)] e, inoltre, per
stabilire se il richiamo del ricorrente alla parità di trattamento costituisce
un venire contra factum proprium, come tale abusivo.
4.
Questa
Camera – stante la (molto) poca chiarezza nei rapporti tra le autorità ticinesi
(cantone di condanna) e le autorità __________ (cantone di espiazione della
pena), che si è riflessa nella decisione qui impugnata – non può evidentemente
pronunciarsi sul ricorso.
Si
giustifica quindi ritornare gli atti al giudice dell’applicazione della pena,
che dovrà, anzitutto, determinare se il canton Ticino ha delegato, in tutto od
in parte, al canton __________ l’esecuzione della pena inflitta a RI 1, con ciò
che questo comporta in capo al diritto applicabile (considerandi 3.2.1. e
3.2.2
). Dovrà, inoltre, chiarire le ulteriori problematiche esposte (considerando
3.2.3.2
).
Dovrà,
nel seguito, riesaminare la fattispecie alla luce di questi e di altri accertamenti
che dovessero essere necessari, spiegando compiutamente – nel rispetto del diritto
di essere sentito – le sue conclusioni in capo alla richiesta di un (primo)
congedo di 32 ore.
5.
La
Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, nelle sue osservazioni
8/11.5.2009 al gravame, ha proposto di concedere a RI 1 un congedo anticipato
di breve durata, nella forma dell’accompagnamento, in luogo di un congedo ordinario.
Non si comprende tuttavia se fonda questo istituto sul diritto cantonale ticinese
oppure se chiede, implicitamente, l’applicazione delle Richtlinien über die
Ausgangs- und Urlaubsgewährung (emanate dalla Ostschweizer
Strafvollzugskommission), che – al punto 3.3. – prevedono la possibilità di un
“Sachurlaub” (di, al massimo, sedici ore, apparentemente senza accompagnamento),
in occasione – per esempio – della Cresima di un figlio.
Questa
Camera è nondimeno competente a pronunciarsi quale autorità di ricorso soltanto
in materia di primo congedo (art. 339 cpv. 1 lit. h CPP / 341 cpv. 1
lit. b / 2 CPP) e non, in generale, su congedi particolari, come può essere
qualificato il “Sachurlaub”.
6.
Il
gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo
Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1 ripetibili
ridotte.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 84 cpv. 6 CP,
339/340/341 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza la decisione 30.4.2009 del giudice dell’applicazione della pena
Maurizio Albisetti Bernasconi (inc. GIAP __________) è annullata ai sensi dei
considerandi.
§§ Gli
atti sono ritornati al giudice dell’applicazione della pena, che effettuerà gli
accertamenti necessari e si (ri)pronuncerà sull’istanza di (primo) congedo.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento), a titolo di
ripetibili.
3. Rimedio
di diritto
Contro
il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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