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Decisione

60.2009.183

Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di congedo

13 maggio 2009Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

sentenza 8.11.2007 RI 1 è stato condannato dalla Corte delle assise criminali,

avendo agito in stato di scemata imputabilità del quaranta per cento ed in

stato di grave angustia, alla pena detentiva di quattro anni – computato il

carcere preventivo sofferto dal 16.9.2003 al 17.10.2003 – per titolo di

ripetuta appropriazione indebita, in parte qualificata, di falsità in documenti

e di amministrazione infedele aggravata; è stato inoltre condannato a

sottoporsi ad un trattamento ambulatoriale [decisione 8.11.2007, p. 87 s., inc.

TPC __________, giudizio divenuto definitivo dopo la sentenza 8.1.2008 della

Corte di cassazione e di revisione penale (inc. CCRP __________) e la sentenza

20.5.2008 del Tribunale federale (inc. TF __________)].

b. La

Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha fissato per il 15.5.2012

la fine della pena (1/3 il 14.9.2009, 1/2 il 16.5.2010 e 2/3 il 14.1.2011), che

il condannato ha iniziato ad espiare il 16.6.2008 presso la struttura

carceraria di __________, __________, come chiesto in ragione del timore per la

sua incolumità dato dall’estrema potenziale pericolosità che un suo

collocamento al penitenziario “La Stampa” – dove si trovavano incarcerati

connazionali di due persone che gli avevano concesso importanti prestiti, non

(ancora) restituiti – avrebbe potuto fondare.

RI

1, allo scopo di evitare ogni sospetto di opportunismo nella sua domanda di espiare

la pena al penitenziario di __________, dove i detenuti possono chiedere il

primo congedo dopo avere scontato 1/6 della pena, si è esplicitamente obbligato

– per il tramite del suo legale – a rinunciare a postulare congedi prima di

avere espiato 1/3 della pena (scritto 19.5.2008 dell’avv. PR 1 alla Sezione dell’esecuzione

delle pene e delle misure).

c. Il

5.10.2008 RI 1 ha scritto alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle

misure sottolineando che si era impegnato a non chiedere congedi prima

dell’espiazione di 1/3 della pena; giunto al penitenziario, aveva nondimeno constatato

che il regime dei congedi agevolato in vigore presso il carcere di __________

era sempre stato applicato anche ai detenuti ticinesi, che potevano usufruire

di congedi dopo avere scontato 1/6 della pena. Ha comunque aggiunto che “non

voglio ora mettere in discussione l’impegno assunto e relativo alla richiesta

di un congedo prima dell’espiazione di un terzo della pena, (…)”. Ha domandato

che venisse delegata alla direzione di __________ la competenza per la

concessione del permesso mensile di libera uscita.

Gli

sono stati concessi i postulati permessi di libera uscita.

d. Il

29.3.2009 RI 1 ha chiesto di beneficiare di un (primo) congedo di trentadue

ore, per il 16/17.5.2009, per partecipare alla cresima della figlia ed

incontrarsi con il suo legale.

e. Con

decisione 30.4.2009 – sentito il detenuto il 17.4.2009, preso atto dei

preavvisi favorevoli della Direzione del carcere di __________ (limitatamente

alla partecipazione alla Cresima) e della Sezione dell’esecuzione delle pene e

delle misure – il giudice dell’applicazione della pena ha respinto la citata istanza.

Il

giudice ha anzitutto esposto l’istituto del congedo e le disposizioni applicabili,

in particolare con riferimento al concordato sull’esecuzione delle pene

privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti

nei cantoni latini, che non imponeva di collocare in strutture concordatarie i

condannati dalle autorità ticinesi, che – come nel caso di RI 1 – potevano espiare

la pena nel penitenziario __________. Questa struttura carceraria – a cui si

applicava il concordato della Svizzera orientale concernente l’esecuzione delle

pene e delle misure – aveva regime aperto, del quale anche l’istante aveva potuto

beneficiare (in particolare delle uscite mensili di cinque ore).

Ha

sottolineato che occorreva stabilire quali norme concordatarie erano

applicabili all’istanza di congedo in esame. Ha rilevato che, agli atti, non

c’era traccia di una cessione di competenze dal canton Ticino al canton __________

nell’ambito dell’esecuzione della pena di RI 1. Situazione confermata dalla

pianificazione della pena, rimasta nella competenza delle autorità ticinesi, e

dal fatto che tra queste ultime ed il detenuto c’era stato un accordo in relazione

all’esecuzione della pena a __________.

Ha

ritenuto che, a prescindere dalla circostanza che l’istante aveva espressamente

rinunciato a chiedere congedi prima dell’esecuzione di 1/3 della pena, ben

cosciente delle normative vigenti nel predetto carcere, il riferimento al

principio dell’uguaglianza di trattamento non soccorreva la sua domanda. Il

Tribunale federale, in DTF 106 Ia 176, aveva infatti reputato che il condannato

non aveva il diritto, in difetto di una cessione di competenza tra i cantoni,

di richiedere l’applicazione delle norme previste nel cantone dove si trovava

lo stabilimento di esecuzione. L’Alta Corte aveva precisato che, quando le

norme di esecuzione nei due cantoni non coincidevano completamente, il principio

dell’uguaglianza non era realizzato in ogni aspetto. Secondo il giudice

dell’applicazione della pena non si doveva dimenticare la categoria delle

persone condannate in Ticino, chiamate a scontare la pena presso il

penitenziario “La Stampa”, per i quali i congedi erano tassativamente

concessi soltanto dopo avere espiato 1/3 della pena inflitta. Nei loro

confronti la concessione del congedo avrebbe rappresentato una chiara disparità

di trattamento. La richiesta presentata dall’istante doveva di conseguenza essere

respinta perché del tutto fuori luogo ed insostenibile.

f. Con

tempestivo ricorso RI 1 chiede che la predetta decisione 30.4.2009 sia annullata

e che l’istanza di congedo sia, in via principale, accolta e, in via

subordinata, accolta limitatamente ad alcune ore per presenziare alla Cresima

della figlia.

Il

ricorrente, ripresi i fatti di cui al giudizio impugnato, espone il diritto

applicabile in materia di congedo, con riferimento al canton Ticino ed al penitenziario

di __________, norme con cui il giudice si sarebbe confrontato in maniera incoerente

e contraddittoria.

Sottolinea

che, se è vero che la competenza per la concessione del primo congedo è rimasta

al giudice dell’applicazione della pena, questi sarebbe comunque tenuto a

valutare l’applicabilità delle diverse norme concordatarie nel rispetto del

principio dell’uguaglianza, principio che – a dire del giudice – andrebbe

valutato non soltanto nei confronti dei detenuti ticinesi in espiazione a __________,

ma anche dei detenuti in espiazione in Ticino.

Nella

fattispecie la pianificazione dell’esecuzione della pena sarebbe stata fatta in

accordo con la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure e con il

penitenziario di __________, che avrebbero preavvisato favorevolmente la

concessione di un primo congedo per la Cresima della figlia, tenendo conto

della particolarità del caso e del conflitto di regolamentazione tra i concordati

sul tema del primo congedo. Il congedo richiesto sarebbe concesso espressamente

per la Cresima: si tratterebbe “(…) di una sorta di compromesso tra i due

concordati e dell’impegno preso (…)” (ricorso 6/7.5.2009, p. 6) [di non

domandare congedi prima di avere espiato 1/3 della pena]. Il piano di

esecuzione elaborato dall’Ufficio di patronato prevederebbe esclusivamente la

concessione del congedo per il 16.5.2009, piano che sarebbe stato inviato al

giudice dell’applicazione della pena, che avrebbe perfettamente saputo dell’eccezionalità

del congedo fin dall’inizio.

Sarebbe

contraddittorio sostenere che la concessione del congedo violerebbe il

principio dell’uguaglianza nei confronti dei detenuti in Ticino quando

beneficerebbe già della libera uscita mensile di cinque ore, libertà di cui non

godrebbero i detenuti al penitenziario “La Stampa”. Una simile

distinzione nell’applicazione delle norme concordatarie non sarebbe giustificata

dal diritto federale. L’art. 84 cpv. 6 CP garantirebbe infatti al detenuto il

mantenimento del legame con il mondo esterno per favorire il ritorno alla vita

in libertà. La Cresima della figlia si inserirebbe in tale prospettiva. La

concessione di un primo congedo di trentadue ore per il 16.5.2009 apparirebbe di

conseguenza opportuna e giustificata tenendo conto delle norme applicabili al

penitenziario di __________ e delle finalità dell’art. 84 cpv. 6 CP.

Anche

gli ulteriori presupposti per l’inoltro di una domanda di congedo sarebbero

adempiuti: la sua buona condotta sarebbe riconosciuta dal giudice

dell’applicazione delle pena (il procedimento disciplinare a suo carico non

sarebbe ancora sfociato in una decisione definitiva, siccome sarebbe pendente

un ricorso); manterebbe ottimi rapporti con moglie e famiglia; seguirebbe con

impegno e collaborazione la terapia psichiatrica. Le valutazioni negative circa

la sua capacità di riconoscere la portata dei reati commessi sarebbe stata

effettuata da un’operatrice sociale venticinquenne licenziata nel corso del mese

di aprile 2009. La pertinenza e l’autorevolezza delle valutazioni dovrebbero

essere giudicate con molta prudenza. Non ci sarebbe pericolo che il giorno

della Cresima perpetri nuovi reati, data la tipologia di quelli commessi;

parimenti, non ci sarebbe un pericolo di fuga.

g. Delle

osservazioni della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure si dirà,

se necessario, in corso di motivazione.

Considerandi

1.

1.1.

Il

giudice dell’applicazione della pena – richiamato l’art. 339 cpv. 1 lit. h CPP,

secondo cui è competente a concedere il primo congedo, sentita l’autorità di esecuzione della pena – ha respinto l’istanza 29.3.2009 di RI 1 con

cui aveva postulato il primo congedo (decisione 30.4.2009, inc. GIAP __________).

1.2

Giusta

l’art. 341 cpv. 1 lit. b / 2 CPP contro le decisioni del giudice

dell’applicazione della pena il condannato – entro dieci giorni dalla

conoscenza del provvedimento – può interporre ricorso alla Camera dei ricorsi

penali nei casi previsti dall’art. 339 cpv. 1 lit. c-j CPP.

Il

giudice dell’applicazione della pena ha fondato la sua competenza – come esposto

– sull’art. 339 cpv. 1 lit. h CPP; formalmente, quindi, contro la predetta

decisione 30.4.2009 può essere presentato ricorso a questa Camera giusta l’art.

341.

cpv. 1 lit. b CPP. Il gravame 6/7.5.2009 – tempestivo – è ricevibile in

ordine.

2.

2.1.

La

materia inerente la concessione o il diniego di un congedo è disciplinata dal

diritto federale dall’1.1.2007, ovvero dall’entrata in vigore della revisione

della parte generale del CP; in precedenza era regolamentata dai concordati

conclusi tra i cantoni.

2.2

Giusta l’art. 75 cpv. 3 CP il

regolamento del penitenziario prevede l’allestimento di un piano di esecuzione

con il detenuto; questo piano contiene, tra l’altro, indicazioni sulle

relazioni con il mondo esterno (BSK Strafrecht I – B. BRÄGGER, 2. ed., Basilea

2007, n. 19 ss. ad art. 75 CP). Le relazioni sono regolamentate dall’art. 84

cpv. 6 CP: “Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle

relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita

libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante

l’esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si

dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati” (BSK

Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., n. 19 ss. ad art. 84 CP).

Come

chiaramente indicato dal messaggio del Consiglio federale, questa norma – ossia

l’art. 84 cpv. 6 CP – viene a colmare una lacuna del precedente diritto. Essa fa

riferimento alla prassi introdotta dai concordati intercantonali d’esecuzione

penale; come chiarito con riferimento ai timori espressi durante la procedura

di consultazione dell’avamprogetto (con riferimento all’art. 84 cpv. 6 AP), non

riconosce un diritto alla concessione di congedi senza una restrizione

corrispondente, in particolare in merito al pericolo di fuga e al pericolo di

recidiva (FF 1999 p. 1799 s.).

2.3

La

materia è inoltre disciplinata dall’art. 45 del regolamento sull’esecuzione

delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007, secondo il quale “il

carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un congedo, il quale ha

per scopo di permettere al detenuto di mantenere o ristabilire relazioni

normali con la società; esso non deve né togliere alla pena il suo carattere di

prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all’ordine pubblico”.

L’esecuzione

delle pene è regolamentata, pure, dal concordato sull’esecuzione delle pene privative

di libertà e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei

cantoni latini (concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) del

10.4.2006

[e dal regolamento 25.9.2008 emanato dalla Conferenza latina delle

autorità cantonali competenti in materia di esecuzione di pene e misure (art. 5

cpv. 1 lit. a: un’autorizzazione di uscita, un congedo o un permesso possono

essere concessi se, tra gli altri presupposti, il richiedente ha scontato almeno

un terzo della pena)] e dal regolamento del penitenziario di Stato del Cantone

Ticino del 3.12.1998 / 1.1.1999 [“Il congedo non è un diritto del carcerato” (art.

78.

RCPT); “Il carcerato di

buona condotta e degno di fiducia che ha raggiunto un terzo della pena e

scontato almeno tre mesi, la cui sentenza di condanna è cresciuta in giudicato,

può beneficiare del primo congedo ordinario” (art. 80 cpv. 1 RCPT)].

La

soglia oggettiva minima del terzo della pena, posta dall’art. 5 cpv. 1 lit. a

del regolamento e dall’art. 80 cpv. 1 RCPT, appare ragionevole, conforme ad un

regime progressivo della pena e soprattutto al principio della proporzionalità.

Anche il prolungamento di questa soglia oggettiva, in determinate situazioni,

può essere giustificato [quale prassi d’applicazione, il Consiglio di vigilanza

aveva infatti stabilito in data 14.6.2002 che, per certi detenuti (ad esempio

stranieri espulsi con o senza agganci al territorio), la soglia oggettiva

minima per il regime progressivo è posticipata a metà pena, rispettivamente ai

13/24 o ai 7/12 della pena].

2.4

In

ogni caso, per la concessione di congedi, l’art. 84 cpv. 6 CP richiede una

valutazione individualizzata e concretizzata alla situazione del richiedente:

occorre formulare una prognosi, una valutazione della situazione specifica del

singolo richiedente il congedo, in particolare con riferimento al comportamento

tenuto, ma anche relativamente ai criteri indicati dal legislatore federale,

ovvero il pericolo di fuga e quello di recidiva. Il giudice dell’applicazione

della pena dovrà di conseguenza analizzare, caso per caso, se: il richiedente

il congedo abbia raggiunto la soglia oggettiva minima; se abbia tenuto un buon

comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva); se non sia dato in

concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).

3.

3.1.

RI

1.

è stato condannato dalla Corte delle assise criminali alla pena detentiva di

quattro anni [decisione 8.11.2007, p. 87 s., inc. TPC __________]; dal

16.6.2008

si trova in espiazione di pena presso il penitenziario di __________,

__________.

Dagli

atti si deduce che la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha

concesso al ricorrente di scontare la pena fuori cantone in considerazione del

pericolo per la sua incolumità qualora fosse stato incarcerato a “La Stampa”,

riconoscendo, quindi, ragioni di sicurezza a motivo del trasferimento [come prevede

l’art. 28 cpv. 1 del regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per

gli adulti: “la Sezione può ordinare l’espiazione di una pena o

l’esecuzione di una misura in uno stabilimento di un altro cantone, quando ciò

sia giustificato dalla personalità del condannato o da necessità di cura medica

o di sicurezza”].

Si

evince inoltre che RI 1 “allo scopo di evitare ogni sospetto di opportunismo

(…)” – posto come a __________ i congedi fossero concessi dopo avere

espiato 1/6 della pena (punto 3.4 lit. b n. 1 delle Richtlinien über die Ausgangs- und Urlaubsgewährung

del 7.4.2006, emanate dalla Ostschweizer Strafvollzugskommission) – ha rinunciato a chiedere congedi prima di

avere scontato 1/3 della pena (scritto 19.5.2008 dell’avv. PR 1 alla Sezione

dell’esecuzione delle pene e delle misure).

3.2

Il

giudice dell’applicazione della pena – stante la differente disciplina dell’istituto

del congedo in Ticino [che aderisce al concordato sull’esecuzione delle pene

privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti

nei cantoni latini (congedo concesso dopo avere scontato 1/3 della pena)] e nei

__________ [che aderisce al concordato della Svizzera orientale concernente

l’esecuzione delle pene e delle misure del 29.10.2004 (congedo concesso dopo

avere scontato 1/6 della pena)] – si è posto la questione a sapere quali norme

concordatarie fossero applicabili.

Ha

quindi rilevato come, compulsando l’incarto agli atti, non aveva trovato

traccia di una cessione di competenze dal canton Ticino al canton __________

nell’ambito dell’esecuzione della pena di RI 1. Ha sottolineato che il fatto

che la pianificazione della pena – congedi compresi – fosse rimasta di

competenza delle autorità ticinesi confermava che il canton Ticino era ancora competente

per l’esecuzione della sanzione penale.

In

realtà, la risposta alla questione non è così semplice/chiara.

3.2.1

Il

30.4.2008

la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, per il tramite

del suo capo cancelleria, ha comunicato a __________ – al quale trasmetteva

l’ordine di convocazione di espiazione della pena di RI 1 – che “la

scrivente Sezione, sentito il Giudice dell’applicazione della pena (GIAP) del

Cantone Ticino, delega alla vostra direzione le competenze per il regime progressivo

(congedi, ecc.) secondo il regolamento di __________. L’esame della liberazione

condizionale giusta l’art. 86 cifra 1 CPS rimane di competenza del GIAP del Cantone

Ticino”.

Ora,

il tenore di questo scritto – al quale il giudice dell’applicazione della pena

non ha fatto alcun riferimento – sembra lasciare intendere che, almeno in

parte, ci sia stata una sorta di delegazione alla Direzione del penitenziario

di __________: in materia di congedo quest’ultima sembra infatti competente per

decidere. Non è tuttavia chiaro se per “congedi” si intenda anche il

primo congedo (ovvero quello sul quale giusta l’art. 339 cpv. 1 lit. h CPP deve

esprimersi il giudice dell’applicazione della pena).

Alcune

emails agli atti sembrano poi confermare che vi sia stata una delega al canton __________:

“E’ vero che secondo concordato Orientale loro applicano il regime più breve

per il lavoro, ma concedono il primo congedo dopo almeno 1/6 anziché 1/3. Che in

casi precedenti, ultimo X. collocato a __________, il GIAP ha delegato le

competenze all’istituto, per prassi precedente e per non creare disparità con

il sistema del rispettivo stabilimento” (__________/__________); “(…) le

competenze in materia di esecuzione della pena vengono delegate dal GIAP TI

all’autorità __________” (__________/__________).

In

queste circostanze, non si comprende perché il giudice dell’applicazione della

pena ha concluso che “(…), compulsando l’incarto agli atti, non v’è traccia

di una cessione di competenze dal Canton Ticino al Canton __________

nell’ambito dell’esecuzione della pena di RI 1” (decisione 30.4.2009, p. 5,

inc. GIAP __________). E’ vero che, come detto, lo scritto 30.4.2008 è

piuttosto ambiguo; esso è nondimeno agli atti, per cui avrebbe dovuto spiegare –

in ossequio al diritto di essere sentito giusta l’art. 29 cpv. 2 Cost. [che

impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto a decidere

in un senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle

condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali

possibilità di impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare

il controllo sullo stesso (cfr., in merito all’obbligo di motivazione, decisione

TF 6B_153/2009 del 3.4.2009; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2.

ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 340/1134; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.

HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 55 n. 22

ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 214

s./260/576)] – perché era irrilevante per la decisione in capo alla richiesta

di (primo) congedo presentata da RI 1.

Non

si capisce inoltre, e il giudice dell’applicazione della pena non lo spiega,

perché il qui ricorrente – se non c’è stata alcuna delegazione alle autorità __________

rispettivamente alla Direzione di __________ – goda di “uscite” di cinque

ore secondo il punto 3.2 delle Richtlinien

über die Ausgangs- und Urlaubsgewährung.

3.2.2

Il

giudice dell’applicazione della pena – a sostegno della conclusione circa l’applicazione

del concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure

concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei cantoni latini – ha inoltre fatto

riferimento al piano di esecuzione della pena, steso dall’Ufficio di patronato.

In

effetti, il fatto che detto Ufficio abbia redatto il piano in questione lascia supporre

che la pianificazione della pena sia rimasta di competenza delle autorità ticinesi.

Lo scritto 21.10.2008 dell’Ufficio di patronato al ricorrente in capo al piano

di esecuzione della pena indica che il piano è stato approntato “(…) tenuto

conto delle differenze di trattamento tra i due concordati di riferimento,

Romando per il Ticino e della Svizzera Orientale per il ct. __________, tenuto

conto anche degli accordi ed impegni assunti con la SEPEM, in particolare in

merito ai congedi, i termini della sua esecuzione prevedono le seguenti fasi: (…)”:

(…) Fase a) congedi unicamente interni nel raggio del penitenziario su decisione

della Direzione del penitenziario di __________ da ottobre 2008 a maggio 2009

(primo congedo). Fase b) primo congedo maggio 2009, su decisione del Giudice di

Applicazione della Pena (GIAP). Il congedo è anticipato sul termine (che)

corrisponderà alla celebrazione della Cresima della figlia. Fase c) regime di

congedi secondo la pianificazione del penitenziario di __________”. Sembra,

quindi, di capire che – nell’allestimento del piano – l’Ufficio di patronato

abbia considerato (anche) la regolamentazione in capo ai congedi di cui al

concordato al quale aderisce il canton __________: non si spiegherebbe

altrimenti perché il primo congedo è fissato per maggio 2009 (quando RI 1

sconterà 1/3 della pena solo il 14.9.2009) rispettivamente perché gli altri

congedi sono stabiliti secondo la pianificazione di __________.

L’assunto

del giudice dell’applicazione della pena secondo cui, siccome la pianificazione

della pena è stata effettuata dall’Ufficio di patronato, è per forza applicabile

il concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti

gli adulti ed i giovani adulti nei cantoni latini è, certamente, prematuro.

La

questione inerente il diritto applicabile è invero da approfondire.

3.2.3

Il

citato piano di esecuzione della pena ha richiamato gli accordi assunti da RI 1

con la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, impegni a cui pure il

giudice dell’applicazione della pena ha fatto riferimento nella decisione qui

impugnata per negare la richiesta di (primo) congedo.

3.2.3.1

Il

19.5.2008

il ricorrente, chiedendo alla Sezione dell’esecuzione delle pene e

delle misure di poter scontare la pena nel carcere di __________ per motivi di

(sua) sicurezza, si era contestualmente impegnato, per evitare ogni sospetto di

opportunismo, a rinunciare a postulare congedi prima di avere espiato 1/3 della

pena.

Con

scritto 5.10.2008 RI 1 aveva tuttavia comunicato alla Sezione dell’esecuzione

delle pene e delle misure che, pur non volendo mettere in discussione l’impegno

relativo a non domandare congedi prima dell’espiazione di 1/3 della pena, aveva

constatato che il regime dei congedi agevolato in vigore presso il penitenziario

di __________ era sempre stato applicato anche ai detenuti ticinesi, che

potevano usufruire di congedi dopo avere scontato 1/6 della pena. Situazione –

questa – che ha invocato davanti al giudice dell’applicazione della pena al

momento dell’audizione, richiamando il principio della parità di trattamento con

gli altri detenuti a __________ condannati da tribunali ticinesi.

3.2.3.2

Il

giudice dell’applicazione della pena – con riferimento a DTF 106 Ia 176 – ha

ritenuto che la concessione del congedo postulato avrebbe rappresentato una

chiara disparità di trattamento con gli accusati condannati da Corti ticinesi

detenuti a “La Stampa” (che potevano chiedere il congedo scontato 1/3

della pena).

Ora,

è incontestabile che concedere a RI 1 – condannato da Corte ticinese – di beneficiare

del congedo trascorso 1/6 della pena significherebbe privilegiarlo rispetto a

coloro che, pur essendo parimenti stati condannati da Corti ticinesi, possono godere

del primo congedo unicamente trascorso 1/3 della pena.

Dagli

atti, in particolare dalle emails già citate in precedenza [“E’ vero che

secondo concordato Orientale loro applicano il regime più breve per il lavoro,

ma concedono il primo congedo dopo almeno 1/6 anziché 1/3. Che in casi precedenti,

ultimo X. collocato a __________, il GIAP ha delegato le competenze

all’istituto, per prassi precedente e per non creare disparità con il sistema

del rispettivo stabilimento” (__________/__________); “(…) le competenze

in materia di esecuzione della pena vengono delegate dal GIAP TI all’autorità __________”

(__________/__________)] e, ancora più esplicitamente, dalle osservazioni

8/11.5.2009 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure [“Per i

condannati trasferiti a __________ abbiamo sempre lasciato la gestione del

regime interno e la tabella dei congedi alla direzione dello stabilimento, per

non creare disparità tra gli ospiti della struttura. Pertanto questi condannati

beneficiano del primo congedo a partire da 1/6 della pena secondo il Concordato

della Svizzera orientale” (p. 1)], si evince tuttavia che detta disparità

di trattamento è, in realtà, sempre stata reputata irrilevante. Pare, quindi,

di capire che è privilegiata la parità di trattamento tra i detenuti di un

medesimo carcere rispettivamente (del tutto) trascurata la parità di

trattamento tra condannati di Corti ticinesi che scontano la pena in strutture

differenti.

Nella

fattispecie questa problematica non è stata trattata esplicitamente. Il giudice

dell’applicazione della pena si è limitato a concludere per l’esistenza di una

disparità di trattamento tra i detenuti condannati da Corti ticinesi

incarcerati a “La Stampa” e RI 1 qualora a quest’ultimo fosse stato concesso

il (primo) congedo una volta espiato 1/6 della pena comminatagli.

Il

giudice dell’applicazione della pena ha invero richiamato DTF 106 Ia 176,

indicando – tra l’altro – che il condannato non ha il diritto, in difetto di

una cessione di competenza tra i cantoni, di richiedere l’applicazione delle

norme previste nel cantone dove si trova lo stabilimento di esecuzione e che, quando

le norme di esecuzione nei due cantoni non coincidono completamente, il

principio dell’uguaglianza non è realizzato in ogni aspetto. Ci si potrebbe quindi

chiedere se, accennando alla giurisprudenza dell’Alta Corte, abbia voluto

implicitamente dire che il principio della parità di trattamento non può essere

invocato da chi sconta la pena in un cantone diverso da quello che ha pronunciato

la sentenza di condanna. Sennonché, la motivazione – sempre in ossequio al

diritto di essere sentito – deve essere esplicita: tutte le parti coinvolte nel

procedimento e l’autorità di ricorso devono infatti essere in chiaro sulle

ragioni alla base di un provvedimento per poter esercitare, compiutamente, i diritti

[per esempio di ricorso (art. 341 cpv. 1 lit. b CPP)] rispettivamente i doveri

[di giudizio] che competono loro.

Non

si può neppure sostenere che, essendosi RI 1 impegnato a chiedere il (primo)

congedo solo trascorso 1/3 della pena, la questione in capo alla parità di

trattamento sia irrilevante.

Sono

infatti ignote le ragioni che hanno indotto il qui ricorrente ad introdurre

nello scritto 19.5.2008 alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure

il citato impegno. Semplici motivi di sicurezza sembrerebbero infatti essere già

sufficienti, giusta l’art. 28 cpv. 1 del regolamento sull’esecuzione delle pene

e delle misure per gli adulti, per giustificare l’espiazione della pena in un

altro cantone, senza necessità di particolari ulteriori accordi. Qualora RI 1

avesse avuto una sorta di diritto di poter espiare la pena presso il

carcere di __________ – nel senso che adempiva le condizioni di cui al citato

disposto – non si vede il senso dell’impegno e non si comprende perché dovrebbe

essere trattato diversamente dagli altri detenuti (condannati da Corti ticinesi,

trasferiti a __________) che ossequiavano le stesse condizioni.

Le

reali motivazioni di detto impegno sono quindi imprescindibili per determinare se

il caso impone di seguire quella che sembrerebbe essere la prassi [secondo cui

l’esecuzione della pena di detenuti condannati da Corti ticinesi rinchiusi a __________

avviene per opera del cantone in cui si trova l’istituto carcerario applicando

la sua normativa (cfr. le emails sopra riportate e le osservazioni 8/11.5.2009

della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, p. 1)] e, inoltre, per

stabilire se il richiamo del ricorrente alla parità di trattamento costituisce

un venire contra factum proprium, come tale abusivo.

4.

Questa

Camera – stante la (molto) poca chiarezza nei rapporti tra le autorità ticinesi

(cantone di condanna) e le autorità __________ (cantone di espiazione della

pena), che si è riflessa nella decisione qui impugnata – non può evidentemente

pronunciarsi sul ricorso.

Si

giustifica quindi ritornare gli atti al giudice dell’applicazione della pena,

che dovrà, anzitutto, determinare se il canton Ticino ha delegato, in tutto od

in parte, al canton __________ l’esecuzione della pena inflitta a RI 1, con ciò

che questo comporta in capo al diritto applicabile (considerandi 3.2.1. e

3.2.2

). Dovrà, inoltre, chiarire le ulteriori problematiche esposte (considerando

3.2.3.2

).

Dovrà,

nel seguito, riesaminare la fattispecie alla luce di questi e di altri accertamenti

che dovessero essere necessari, spiegando compiutamente – nel rispetto del diritto

di essere sentito – le sue conclusioni in capo alla richiesta di un (primo)

congedo di 32 ore.

5.

La

Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, nelle sue osservazioni

8/11.5.2009 al gravame, ha proposto di concedere a RI 1 un congedo anticipato

di breve durata, nella forma dell’accompagnamento, in luogo di un congedo ordinario.

Non si comprende tuttavia se fonda questo istituto sul diritto cantonale ticinese

oppure se chiede, implicitamente, l’applicazione delle Richtlinien über die

Ausgangs- und Urlaubsgewährung (emanate dalla Ostschweizer

Strafvollzugskommission), che – al punto 3.3. – prevedono la possibilità di un

“Sachurlaub” (di, al massimo, sedici ore, apparentemente senza accompagnamento),

in occasione – per esempio – della Cresima di un figlio.

Questa

Camera è nondimeno competente a pronunciarsi quale autorità di ricorso soltanto

in materia di primo congedo (art. 339 cpv. 1 lit. h CPP / 341 cpv. 1

lit. b / 2 CPP) e non, in generale, su congedi particolari, come può essere

qualificato il “Sachurlaub”.

6.

Il

gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo

Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1 ripetibili

ridotte.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 84 cpv. 6 CP,

339/340/341 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza la decisione 30.4.2009 del giudice dell’applicazione della pena

Maurizio Albisetti Bernasconi (inc. GIAP __________) è annullata ai sensi dei

considerandi.

§§ Gli

atti sono ritornati al giudice dell’applicazione della pena, che effettuerà gli

accertamenti necessari e si (ri)pronuncerà sull’istanza di (primo) congedo.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento), a titolo di

ripetibili.

3. Rimedio

di diritto

Contro

il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro

30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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