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Decisione

60.2009.184

Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante

27 maggio 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

60.2009.184

Data decisione, Autorità:

27.05.2009, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2009.184

Lugano

27 maggio

2009/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 4/7.5.2009

presentata da

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione a

prendere visione della sentenza e del relativo verbale di dibattimento di cui

all’incarto penale __________;

premesso che la richiesta 4.5.2009 è stata

inviata alla Pretura penale, che in data 5/7.5.2009 l’ha trasmessa, per

competenza, a questa Camera;

richiamate le osservazioni 12/13.5.2009 del

giudice della Pretura penale Damiano Stefani e 15/18.5.2009 di PI 2, __________

(__________) (patr. da: avv. PR 1, __________), di cui si dirà, nella misura

del necessario, in seguito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A seguito di una denuncia 8.5.2000

sporta da __________ a carico di __________, fratello del qui istante, per

diverse ipotesi di reato, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale

(inc. __________), sfociato dapprima del decreto di accusa 1.12.2004 emanato

dal procuratore pubblico Arturo Garzoni a carico di PI 2 (DA __________) e poi

nella sentenza di assoluzione 22.4.2009 della Pretura penale (inc. __________).

Nessuna

delle parti ha presentato dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e

di revisione penale nei cinque giorni dalla comunicazione orale del dispositivo

del giudizio: la sentenza è quindi divenuta definitiva.

Considerandi

2.

Con

la presente istanza – trasmessa, per competenza, a questa Camera dalla Pretura

penale – IS 1 chiede di poter visionare la sentenza 22.4.2009 e il relativo

verbale di dibattimento, sostenendo di avere un interesse giuridico legittimo.

A

suffragio della sua richiesta ha esposto quanto segue:

"Come

risulta nella documentazione consegnata brevi manu il 22 aprile, il credito

vantato da __________ nei confronti di __________ venne a me ceduto. A questo

punto è per me fondamentale sapere se tale credito effettivamente esiste; e in

questo caso dovrei fare i passi necessari nei confronti di __________. Se per

contro dagli atti e dalla sentenza risultasse l’inesistenza di tale credito

sarei costretto a procedere civilmente e penalmente nei confronti di __________"

(istanza 5/7.5.2009).

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,

che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche

alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,

la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un

processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.

Dal verbale di dibattimento 21/22.4.2009 emerge

che il giudice ha aperto una busta sigillata (controfirmata da tutte le parti e

dallo stesso giudice) contenente uno scritto che è stato consegnato il

22.4

, dopo la chiusura dell’istruttoria dibattimentale e durante l’arringa

difensiva, da IS 1 alla cancelleria della Pretura penale. Questo scritto, dopo

lettura, è stato estromesso dall’incarto penale (verbale di dibattimento

21/22.4.2009, p. 9, doc. 18, inc. __________; cfr. anche osservazioni

12/13.5.2009 del giudice della Pretura penale), e non è conseguentemente stato

assunto agli atti.

La

parte civile (__________ __________), con l’accordo della difesa e del giudice,

ha inoltre rinunciato all’audizione in qualità di teste di IS 1 (verbale di

dibattimento 21/22.4.2009, p. 5, doc. 18, inc. __________; cfr. anche

osservazioni 12/13.5.2009 del giudice della Pretura penale).

Dagli

atti dell’incarto penale non risulta che il qui istante sia stato parte al

procedimento penale, in particolare che egli si sia costituito parte civile

nell’ambito del procedimento penale.

Tali elementi dimostrano la sua estraneità al

procedimento penale di cui all’incarto __________.

Occorre inoltre rilevare che le motivazioni apportate dall’istante,

rimaste mere affermazioni, non possono evidentemente costituire un interesse

giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, che prevale sugli interessi

delle parti coinvolte al procedimento, in quanto non sono state minimamente

documentate e comprovate.

5.

L’istanza è respinta. La tassa di giustizia, le spese

e le ripetibili sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39

lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, che rifonderà

a PI 2, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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