60.2009.184
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
27 maggio 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2009.184
Data decisione, Autorità:
27.05.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.184
Lugano
27 maggio
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/7.5.2009
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a
prendere visione della sentenza e del relativo verbale di dibattimento di cui
all’incarto penale __________;
premesso che la richiesta 4.5.2009 è stata
inviata alla Pretura penale, che in data 5/7.5.2009 l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Camera;
richiamate le osservazioni 12/13.5.2009 del
giudice della Pretura penale Damiano Stefani e 15/18.5.2009 di PI 2, __________
(__________) (patr. da: avv. PR 1, __________), di cui si dirà, nella misura
del necessario, in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una denuncia 8.5.2000
sporta da __________ a carico di __________, fratello del qui istante, per
diverse ipotesi di reato, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale
(inc. __________), sfociato dapprima del decreto di accusa 1.12.2004 emanato
dal procuratore pubblico Arturo Garzoni a carico di PI 2 (DA __________) e poi
nella sentenza di assoluzione 22.4.2009 della Pretura penale (inc. __________).
Nessuna
delle parti ha presentato dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e
di revisione penale nei cinque giorni dalla comunicazione orale del dispositivo
del giudizio: la sentenza è quindi divenuta definitiva.
Considerandi
2.
Con
la presente istanza – trasmessa, per competenza, a questa Camera dalla Pretura
penale – IS 1 chiede di poter visionare la sentenza 22.4.2009 e il relativo
verbale di dibattimento, sostenendo di avere un interesse giuridico legittimo.
A
suffragio della sua richiesta ha esposto quanto segue:
"Come
risulta nella documentazione consegnata brevi manu il 22 aprile, il credito
vantato da __________ nei confronti di __________ venne a me ceduto. A questo
punto è per me fondamentale sapere se tale credito effettivamente esiste; e in
questo caso dovrei fare i passi necessari nei confronti di __________. Se per
contro dagli atti e dalla sentenza risultasse l’inesistenza di tale credito
sarei costretto a procedere civilmente e penalmente nei confronti di __________"
(istanza 5/7.5.2009).
3.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.
Dal verbale di dibattimento 21/22.4.2009 emerge
che il giudice ha aperto una busta sigillata (controfirmata da tutte le parti e
dallo stesso giudice) contenente uno scritto che è stato consegnato il
22.4
, dopo la chiusura dell’istruttoria dibattimentale e durante l’arringa
difensiva, da IS 1 alla cancelleria della Pretura penale. Questo scritto, dopo
lettura, è stato estromesso dall’incarto penale (verbale di dibattimento
21/22.4.2009, p. 9, doc. 18, inc. __________; cfr. anche osservazioni
12/13.5.2009 del giudice della Pretura penale), e non è conseguentemente stato
assunto agli atti.
La
parte civile (__________ __________), con l’accordo della difesa e del giudice,
ha inoltre rinunciato all’audizione in qualità di teste di IS 1 (verbale di
dibattimento 21/22.4.2009, p. 5, doc. 18, inc. __________; cfr. anche
osservazioni 12/13.5.2009 del giudice della Pretura penale).
Dagli
atti dell’incarto penale non risulta che il qui istante sia stato parte al
procedimento penale, in particolare che egli si sia costituito parte civile
nell’ambito del procedimento penale.
Tali elementi dimostrano la sua estraneità al
procedimento penale di cui all’incarto __________.
Occorre inoltre rilevare che le motivazioni apportate dall’istante,
rimaste mere affermazioni, non possono evidentemente costituire un interesse
giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, che prevale sugli interessi
delle parti coinvolte al procedimento, in quanto non sono state minimamente
documentate e comprovate.
5.
L’istanza è respinta. La tassa di giustizia, le spese
e le ripetibili sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, che rifonderà
a PI 2, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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