60.2009.187
Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. pericolo di recidiva. principio della proporzionalità
19 maggio 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2009.187
Data decisione, Autorità:
19.05.2009, CRP
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. pericolo di recidiva. principio della proporzionalità
GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ
PERICOLO DI RECIDIVA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.187
Lugano
19 maggio
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/12.5.2009
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la proroga del
carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________ (patr. da: avv. PR
1, Bellinzona) e CO 2, __________ (patr. da: lic. iur. PR 2, __________), in
vista del pubblico dibattimento;
visto il preavviso favorevole 12/13.5.2009 del procuratore pubblico Antonio Perugini;
preso atto che CO 1, per il tramite del suo
patrocinatore, non si oppone alla proroga, come comunicato con scritto
13/14.5.2009;
preso altresì atto che con scritto
18.5.2009 il patrocinatore di CO 2 comunica di non contestare la presente
istanza, riservandosi nondimeno la facoltà di chiedere il collocamento della
sua assistita presso una comunità (centro terapeutico) prima del pubblico
dibattimento, essendo tale collocamento attualmente in discussione con
l’assistente sociale dell’Ufficio di Patronato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei
confronti di CO 1 e di CO 2 , entrambi
in detenzione preventiva dal 22.3.2009, il procuratore pubblico Antonio Perugini ha emanato il 30.4.2009 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandoli a processo con le accuse di
ripetuto furto, consumato e tentato, commessi congiuntamente o singolarmente CO
1), ripetuto danneggiamento e ripetuta contravvenzione alla LStup.
Il pubblico
dibattimento è stato aggiornato al 15.6.2009, e dovrebbe esaurirsi in una giornata.
2. Con la
presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali
di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui
sono astretti gli imputati fino al 15.6.2009, data della presumibile conclusione del pubblico
dibattimento.
3. L'art.
230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo
lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope
legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,
il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé
d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi
penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103
cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di
proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):
per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice
del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare
celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della
proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare
la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga
della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto
del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce
della durata della proroga.
Queste due
prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una
proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4. Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti
per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta anche la situazione del presidente
della Corte (come esposto nell’istanza) e la situazione del Tribunale penale cantonale.
5. Nel
presente caso ci sono seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico
di CO 1 (come risulta dal suo verbale del 29.4.2009, p. 1-4) e di CO 2 (come risulta
dal suo verbale 29.4.2009, p. 1-3).
Inoltre, in
presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno
ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA /
Fatti
E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano
1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6. Il
mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di
preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente, come nel caso concreto,
di un pericolo di recidiva.
7. Il
pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una
valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su
circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a
reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il
criterio della proporzionalità. Esso
non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente
all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren,
besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola,
la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre
condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano
plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione.
Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in
corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale,
dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di
recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In
particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato
con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto
sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono
Considerandi
gravi (decisioni TF 1P.750/2004 del 21.1.2005,1P.198/2006 del 25.4.2006 cons.
4.
).
8.
Nel presente
caso il pericolo di recidiva è manifestamente dato per CO 1: con 18 condanne a
partire dal 2000 (verbale 29.4.2009, p. 5; estratto del casellario giudiziale);
è pure dato per CO 2 con un precedente specifico (verbale 29.4.2009, p. 5; estratto
del casellario giudiziale).
9.
La
carcerazione preventiva cui sono astretti CO 1 e CO 2 è pertanto giustificata
da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.
10.
Nell’ottica
del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo,
il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni
carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena
privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice
di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105
Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).
Il protrarsi
del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità,
stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità
deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza
interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete,
in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento
dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.
11.
Nel presente caso, nell’ottica della
proporzionalità, occorre considerare che la protrazione richiesta è di pochi
giorni, ed il periodo di detenzione preventiva non supera e non si avvicina alla durata della pena privativa della
libertà che potrebbe essere inflitta dal giudice di merito in caso di condanna.
Circa la conduzione dell’inchiesta, nulla di negativo è stato eccepito.
12.
L’istanza
è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1. L'istanza è
accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________, e CO 2, __________, è prorogato fino al 15.6.2009, rispettivamente fino alla conclusione del processo.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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