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Decisione

60.2009.187

Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. pericolo di recidiva. principio della proporzionalità

19 maggio 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano

1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

6. Il

mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di

preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente, come nel caso concreto,

di un pericolo di recidiva.

7. Il

pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una

valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su

circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a

reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il

criterio della proporzionalità. Esso

non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente

all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren,

besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola,

la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre

condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano

plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione.

Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in

corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale,

dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di

recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In

particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato

con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto

sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono

Considerandi

gravi (decisioni TF 1P.750/2004 del 21.1.2005,1P.198/2006 del 25.4.2006 cons.

4.

).

8.

Nel presente

caso il pericolo di recidiva è manifestamente dato per CO 1: con 18 condanne a

partire dal 2000 (verbale 29.4.2009, p. 5; estratto del casellario giudiziale);

è pure dato per CO 2 con un precedente specifico (verbale 29.4.2009, p. 5; estratto

del casellario giudiziale).

9.

La

carcerazione preventiva cui sono astretti CO 1 e CO 2 è pertanto giustificata

da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.

10.

Nell’ottica

del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo,

il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni

carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena

privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice

di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105

Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).

Il protrarsi

del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità,

stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità

deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza

interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete,

in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento

dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.

11.

Nel presente caso, nell’ottica della

proporzionalità, occorre considerare che la protrazione richiesta è di pochi

giorni, ed il periodo di detenzione preventiva non supera e non si avvicina alla durata della pena privativa della

libertà che potrebbe essere inflitta dal giudice di merito in caso di condanna.

Circa la conduzione dell’inchiesta, nulla di negativo è stato eccepito.

12.

L’istanza

è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

1. L'istanza è

accolta.

§ Di

conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________, e CO 2, __________, è prorogato fino al 15.6.2009, rispettivamente fino alla conclusione del processo.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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