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Decisione

60.2009.188

Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. pericolo di fuga. principio della proporzionalità

19 maggio 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano

1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

6. Il

mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di

preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente, come nel caso concreto,

di un pericolo di fuga.

7. Il

pericolo di fuga (cfr., al proposito, decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005) è

connesso con uno degli scopi principali della carcerazione preventiva, quello

di assicurare la presenza dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento

o all’esecuzione della pena che potrà essergli inflitta.

In base agli

elementi del caso concreto occorre stabilire se l’accusato detenuto non ha

evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella

prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da scontare.

In altri termini, occorre verificare se la tentazione di riparare all’estero

per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da

sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo

astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere

evitato con misure meno incisive.

8. Nel

presente caso il pericolo di fuga è chiaramente dato, in considerazione della situazione

personale di CO 1: si tratta di un cittadino straniero, senza fissa dimora,

Considerandi

senza autorizzazione a risiedere in Svizzera e senza legami di rilievo con il

nostro paese. Il pericolo di fuga era peraltro già stato ammesso dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto (decisione del 5.2.2009, AI 33).

9.

La

carcerazione preventiva cui è astretto CO 1 è pertanto giustificata da seri

indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.

10.

Nell’ottica

del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo,

il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni

carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena

privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice

di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105

Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).

Il protrarsi

del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità,

stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità

deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza

interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete,

in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento

dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.

11.

Nel presente caso, nell’ottica della

proporzionalità, occorre considerare che la protrazione richiesta è di una

ventina di giorni ed il periodo di detenzione preventiva non supera e non si

avvicina alla durata della

pena privativa della libertà che potrebbe essere inflitta dal giudice di merito

in caso di condanna. Circa la conduzione dell’inchiesta, nulla di negativo è

stato eccepito.

12.

L’istanza

è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

1. L'istanza è

accolta.

§ Di

conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1 è prorogato fino al 27.7.2009, rispettivamente fino alla conclusione del processo.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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