60.2009.188
Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. pericolo di fuga. principio della proporzionalità
19 maggio 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2009.188
Data decisione, Autorità:
19.05.2009, CRP
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. pericolo di fuga. principio della proporzionalità
GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ
PERICOLO DI FUGA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.188
Lugano
19 maggio
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/12.5.2009
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la proroga del
carcere preventivo cui è astretto CO 1, senza fissa dimora (patr. da:
MLaw PR 1, __________), in vista del pubblico dibattimento;
visto il preavviso favorevole 13/14.5.2009 del procuratore pubblico Andrea Maria Balerna;
preso atto che con scritto 18.5.2008 il
patrocinatore di CO 1 si è rimesso al prudente giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei
confronti di CO 1 , in
detenzione preventiva dal 28.10.2008, il procuratore pubblico Andrea Maria
Balerna ha emanato il 5.5.2009 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandolo a processo per titolo di
infrazione aggravata alla LStup, furto, soggiorno illegale e contravvenzione
alla LStup.
Il pubblico
dibattimento è stato aggiornato al 27.7.2009, con continuazione nei giorni seguenti.
2. Con la
presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise criminali
di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è
astretto l'imputato fino al 27.7.2009 rispettivamente fino alla fine del
pubblico dibattimento.
3. L'art.
230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo
lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope
legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,
il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé
d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi
penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103
cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di
proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):
per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice
del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare
celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della
proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a
superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni
proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto
al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto,
alla luce della durata della proroga.
Queste due
prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una
proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4. Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti
per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta anche la situazione del presidente
della Corte (come esposto nell’istanza) e la situazione del Tribunale penale cantonale.
5. Nel
presente caso ci sono seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico
di CO 1, come risulta dalle parziali ammissioni contenute nel verbale di conferma
dell’arresto del 29.10.2008 (AI 5, p. 2), nel suo verbale del 10.12.2009 (AI 18,
p. 2-4), e la chiamata di correo contenuta nel verbale 30.12.2008 di __________
(AI 22, p. 2 e 4 e verbale 29.4.2009 p. 1-3), e ciò pur tenendo conto della sua
successiva ritrattazione totale del 19.2.2009 (AI 37).
Inoltre, in
presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno
ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA /
Fatti
E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano
1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6. Il
mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di
preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente, come nel caso concreto,
di un pericolo di fuga.
7. Il
pericolo di fuga (cfr., al proposito, decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005) è
connesso con uno degli scopi principali della carcerazione preventiva, quello
di assicurare la presenza dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento
o all’esecuzione della pena che potrà essergli inflitta.
In base agli
elementi del caso concreto occorre stabilire se l’accusato detenuto non ha
evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella
prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da scontare.
In altri termini, occorre verificare se la tentazione di riparare all’estero
per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da
sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo
astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere
evitato con misure meno incisive.
8. Nel
presente caso il pericolo di fuga è chiaramente dato, in considerazione della situazione
personale di CO 1: si tratta di un cittadino straniero, senza fissa dimora,
Considerandi
senza autorizzazione a risiedere in Svizzera e senza legami di rilievo con il
nostro paese. Il pericolo di fuga era peraltro già stato ammesso dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto (decisione del 5.2.2009, AI 33).
9.
La
carcerazione preventiva cui è astretto CO 1 è pertanto giustificata da seri
indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.
10.
Nell’ottica
del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo,
il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni
carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena
privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice
di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105
Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).
Il protrarsi
del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità,
stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità
deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza
interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete,
in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento
dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.
11.
Nel presente caso, nell’ottica della
proporzionalità, occorre considerare che la protrazione richiesta è di una
ventina di giorni ed il periodo di detenzione preventiva non supera e non si
avvicina alla durata della
pena privativa della libertà che potrebbe essere inflitta dal giudice di merito
in caso di condanna. Circa la conduzione dell’inchiesta, nulla di negativo è
stato eccepito.
12.
L’istanza
è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1. L'istanza è
accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1 è prorogato fino al 27.7.2009, rispettivamente fino alla conclusione del processo.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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