60.2009.189
Istanza di ispezione degli atti. già accusata quale istante
22 maggio 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2009.189
Data decisione, Autorità:
22.05.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusata quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.189
Lugano
22 maggio
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3.4./12.5.2009
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a
poter disporre dell’incarto penale MP __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta 3.4.2009 è stata
inviata al Ministero pubblico, che in data 11/12.5.2009 l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Camera, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
data 30.6.2008 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla
Pretura penale IS 1 siccome ritenuta colpevole di abuso di un impianto per
l’elaborazione di dati ai sensi dell’art. 147 cpv. 1 CP "per avere, a __________, in data __________,
al fine di procacciarsi un indebito profitto, servendosi in modo abusivo,
incompleto ed indebito di dati, influito su di un processo elettronico di trattamento/trasmissione
dati provocando, per mezzo dei risultati così ottenuti, un trasferimento di attivi
in danno di altri;
e
meglio,
per avere effettuato un prelevamento di
Frs. 500.-- dal cpp intestato ad __________ __________, __________, utilizzando
la __________ nr. (…) a lui intestata e da lui dimenticata nell’apparecchio __________,
da lei trovata ancora inserita ed attiva, digitando illecitamente l’ammontare
dell’importo da prelevare e trattenendo per sé la somma di Frs. 500.-- erogata
dall’apparecchio", ed
ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di cinque aliquote giornaliere
da CHF 100.-- cadauna, corrispondenti a CHF 500.--, alla multa di CHF 300.--,
al versamento alla parte civile dell’importo di CHF 500.-- e al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese (DA __________ - inc. MP __________).
Il surriferito decreto è cresciuto in
giudicato il 30.7.2008.
2. Con la presente richiesta – trasmessa
dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Camera – IS 1, per il tramite
del suo patrocinatore, chiede che le sia messo a disposizione il surriferito
incarto penale allo scopo di valutare i passi da intraprendere nell’ambito di una
procedura dinanzi alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, che in data
5.3.2009 avrebbe negato alla __________ __________ il permesso di assumerla in
considerazione della sua condanna di cui al decreto di accusa 30.6.2008.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel
presente caso, pur essendo stata la qui istante parte (quale accusata) nel procedimento
nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 27
CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nella
fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti nella richiesta e la finalità
per cui è stata presentata l’istanza – è pacifico l’interesse giuridico
legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP dell’istante a compulsare gli atti di cui
all’incarto penale MP __________, che peraltro l’ha interessata personalmente
in qualità di accusata.
In siffatte circostanze, IS 1 e/o il suo
patrocinatore avv. PR 1, sono autorizzate ad esaminare l’incarto penale MP __________
presso il Ministero pubblico e a fotocopiare i documenti di cui necessitano.
6. L’istanza
è accolta ai sensi del surriferito considerando. Tassa di giustizia e spese,
contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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