60.2009.190
Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di congedo
22 giugno 2009Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
60.2009.190
Data decisione, Autorità:
22.06.2009, CRP
Titolo:
Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di congedo
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 339 cpv. 1 let. h CPP-TI
art. 341 cpv. 1 let. b CPP-TI
art. 75 cpv. 3 CPS
art. 84 cpv. 6 CPS
Incarto n.
60.2009.190
Lugano
22 giugno
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 11/12.5.2009
presentato da
RI 1, ,
patr. da: PR 1
contro la decisione
28.4.2009 del giudice dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti
Bernasconi in materia di congedo (inc. __________);
richiamato lo scritto 20.5.2009 del giudice
dell’applicazione della pena, che conferma la decisione impugnata con le
relative motivazioni, senza formulare osservazioni;
preso atto che la Sezione dell’esecuzione
delle pene e delle misure, interpellata, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. RI
1 sta attualmente espiando
presso il carcere di __________, __________ [dove è giunto il 7.10.2008 – per
essere sottoposto a perizia psichiatrica, da lui domandata – proveniente da __________,
__________, dove era stato trasferito dal penitenziario cantonale La Stampa
per motivi disciplinari], la pena detentiva di venti anni per titolo di,
segnatamente, omicidio e tentata rapina aggravata (decisione 31.1.1995 della seconda
Corte d’Assise d’Appello di __________ / decisione 3.12.1998 del Dipartimento
delle istituzioni in merito all’adattamento della pena alla legislazione
svizzera) e la pena detentiva di sei anni per titolo di ripetuto furto aggravato,
ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, rapina, ripetuto
furto d’uso, ripetuto abuso della licenza e delle targhe, ripetuto incendio
intenzionale, ripetuta violazione della legge federale sulle armi, gli
accessori di armi e le munizioni, ripetuta ricettazione e ripetuta
contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti [decisione 25.5.2005
della Corte delle assise criminali (inc. __________), confermata dalla Corte di
cassazione e di revisione penale il 12.8.2005 (inc. __________)].
La
Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha fissato per l’1.10.2016 la
fine della pena (2/3 sono decorsi al 31.1.2008).
b. Il
31.5.2007 il giudice straordinario dell’applicazione della pena Gianfranco
Franscini ha respinto l’istanza di congedo 14.5.2007 per l’ancora esistente rischio
di nuovi reati (inc. __________).
c. RI
1, il 3/4.9.2007, ha chiesto, di nuovo, di beneficiare di un (primo) congedo di
dodici ore, il giorno 28.9.2007, per trascorrere la giornata a __________ in
compagnia della moglie e del figlio.
Con decisione 24.1.2008 – preso atto dei
preavvisi dell’Ufficio di patronato, della Direzione del penitenziario di __________,
della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure e della Commissione per
l’esame dei condannati pericolosi – il giudice dell’applicazione della pena ha
respinto l’istanza di congedo [“Il
giudice, esposte le vicende penali/personali di RI 1, ha sottolineato come,
nell’esame della domanda, pesasse in maniera particolarmente negativa la
reiterata recidiva dell’istante, condannato in quattro occasioni, dal 1985 al
2005, con pene che superavano i ventotto anni. L’istante, oltre ad avere
commesso un omicidio (non esitando, quindi, a far uso di un’arma da fuoco),
aveva ripetutamente perpetrato furti e rapine, e questo quando ancora era in
esecuzione di pena (semilibertà). La carcerazione non lo aveva indotto a un
reale ravvedimento / emendamento. Aveva sempre abusato della fiducia riposta in
lui; aveva manifestato un limitato riconoscimento delle sue responsabilità ed
una totale assenza di autocritica per i reati commessi, oggettivamente gravi.
La sua (ancora) attuale pericolosità era peraltro stata evidenziata dalla
Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, dalle autorità di esecuzione
della pena e dalla psichiatria. RI 1 non aveva elaborato un progetto per il
futuro (rifiutandosi di cominciare una riqualifica professionale rispettivamente
di procedere ad un lavoro su sé stesso e sui reati commessi). A suo favore il
giudice dell’applicazione della pena ha indicato il buon comportamento tenuto
presso il penitenziario di __________. Non si doveva inoltre sottovalutare la
lunga detenzione che apparentemente aveva marcato la sua situazione personale. Ha,
in conclusione, ritenuto prematura la concessione all’istante di un primo
congedo: la tutela dell’ordine pubblico prevaleva sulla necessità di favorire
il reinserimento sociale di RI 1. Ha inoltre rimarcato che si poneva il quesito
dell’allestimento di un piano di esecuzione per adeguatamente preparare il
ritorno in libertà dell’istante, che appariva giunto il momento di trasferirlo
in un altro stabilimento, che era opportuno sottoporlo a perizia psichiatrica e
che doveva cominciare un lavoro su sé stesso rispettivamente convincersi della
necessità di iniziare un nuovo percorso formativo di carattere professionale
(inc. __________)” (decisione
1.4.2008 di questa Camera, p. 2/3, inc. __________)].
Questa
Camera, con sentenza 1.4.2008, ha respinto – per quanto ricevibile – il ricorso
6/7.2.2008 presentato da RI 1 contro la decisione del giudice dell’applicazione
della pena. Ha ritenuto, in particolare, che – nell’esame della prognosi futura
– era da considerarsi anche la condotta passata del pluripregiudicato ricorrente,
che era stato accertato (con sentenze cresciute in giudicato) che RI 1 – mentre
godeva della libertà condizionale rispettivamente approfittando della semilibertà
concessagli – avesse (gravemente) delinquito, che non si poteva reputare che si
fosse (improvvisamente) ravveduto, che era da considerare pericoloso, che doveva
rimproverare solo sé stesso se si trovava a __________, ovvero in un ambiente a
lui estraneo per lingua, mentalità e relazioni personali rispettivamente
lontano dalla famiglia e che era fuori luogo la critica nei confronti delle
competenti autorità di non avergli proposto mezzi per favorire il suo
reinserimento sociale (posto come, anche quando si trovava incarcerato in
Ticino, non avesse mai dato prova di volersi seriamente interessare al suo
futuro professionale rispettivamente di volere un sostegno
psichiatrico/psicologico). Ha concluso che la sicurezza/tutela dell’ordine
pubblico ostava alla concessione di un primo congedo quale misura di
reinserimento sociale: RI 1 era ancora pericoloso (inc. __________).
Il
24.6.2008 il Tribunale federale ha respinto – per quanto ammissibile – il
ricorso in materia penale 6/7.5.2008 presentato da RI 1. Ha ritenuto che, per
quanto concerneva le modalità utilizzate a livello cantonale per formulare la
prognosi relativa al suo comportamento in libertà, se la natura delle
infrazioni commesse non era determinante, le circostanze in cui l’autore aveva
agito erano di rilievo nella misura in cui potevano fornire indicazioni sulla
personalità del detenuto e sul suo probabile comportamento in libertà. Inoltre,
ha sottolineato che il diritto federale non imponeva l’esecuzione di una
perizia psichiatrica; nella fattispecie era stato chiesto il parere (ex art.
75a CP) alla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, ciò che era
sufficiente per stabilire la sua pericolosità (inc. __________).
d. Con
giudizio 24.1.2008 – sentito RI 1 e preso atto dei preavvisi della Direzione
del penitenziario di __________, della Commissione per l’esame dei condannati
pericolosi, dell’Ufficio di patronato e della Sezione dell’esecuzione delle
pene e delle misure – il giudice dell’applicazione della pena ha respinto la di
lui richiesta di liberazione condizionale 15.11.2007 perché persona pericolosa
e per rischio di nuovi reati (inc. __________).
La
Camera dei ricorsi penali – adita con ricorso 6/7.2.2008 – ha confermato la decisione
con giudizio 1.4.2008 (inc. __________).
Il
29.8.2008 il Tribunale federale ha – nella misura in cui era ammissibile –
parzialmente accolto il ricorso in materia penale 6/7.5.2008 presentato da RI 1
annullando le decisioni 24.1.2008 del giudice dell’applicazione della pena e
1.4.2008 di questa Camera e rinviando gli atti al giudice dell’applicazione
della pena, che doveva comunicare al ricorrente i nominativi dei membri della
Commissione per l’esame dei condannati pericolosi. Ha infatti ritenuto che –
visto il ruolo della Commissione – al detenuto doveva essere riconosciuta la
facoltà di far valere dei motivi di ricusa nei confronti dei suoi membri, fatto
che implicava, evidentemente, che i loro nominativi fossero noti. Ciò che
tuttavia non era stato il caso nella fattispecie concreta. Ha inoltre reputato
che la presenza nella Commissione di un giudice che in passato aveva già
condannato l’interessato non violava gli art. 62d CP e 29 cpv. 1 Cost. e che si
poteva ricusare il procuratore pubblico, membro della Commissione, solo qualora
avesse sostenuto l’accusa nei procedimenti conclusisi con le condanne a pene
che il ricorrente stava scontando [inc. __________ (DTF __________)].
e. Con
decisione 30.12.2008, sentito RI 1 il 10.12.2008, il giudice dell’applicazione
della pena ha (di nuovo) negato la liberazione condizionale. Il giudice –
esposte, come nella precedente sua decisione, le vicende personali/penali di RI
1 e ricordato il diritto applicabile – ha, in ordine, riferito di avere
comunicato al ricorrente – conformemente al giudizio 29.8.2008 del Tribunale
federale (inc. __________) – la composizione della Commissione per l’esame dei
condannati pericolosi. Ha ritenuto che, per alcune rapine commesse in correità
nel 1990, il procuratore generale avesse emanato un decreto di abbandono nei
confronti di RI 1, per cui non si poteva concludere che il magistrato
inquirente avesse sostenuto l’accusa a suo carico, come esatto dalla giurisprudenza
dell’Alta Corte per fondare la sua ricusa. La Commissione era organo
collegiale: il fatto che il rappresentante della psichiatria non avesse
prodotto un referto scritto non era tale da inficiare l’operato della Commissione.
Il giudice, nel merito, ha ribadito le identiche motivazioni che, il 24.1.2008,
l’avevano indotto a rifiutare la liberazione condizionale. Ha concluso che il rischio
che egli – ancora pericoloso – commettesse nuovi reati, anche di oggettiva
gravità, era elevato. La liberazione condizionale era contraria alla
giurisprudenza: si trovava in regime chiuso, senza avere superato nessuna tappa
nell’ambito della progressione della pena (inc. __________).
Questa
Camera – adita con ricorso 19/20.1.2009 – ha annullato la predetta decisione
con giudizio 22.6.2009 perché il giudice dell’applicazione della pena aveva manifestamente
violato il diritto di essere sentito di RI 1 (inc. __________).
f. Con
decreto 2.1.2009 la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha conferito
mandato al dr. med. __________, __________, di esperire una perizia psichiatrica
su RI 1.
Il
perito, nel suo rapporto 9.4.2009, ha attestato l’inesistenza di disturbi
psichici e, al contrario, l’esistenza di una serie di tratti dissociali della
personalità del peritato. Ha concluso per la presenza di un rischio
relativamente elevato in capo alla commissione di nuovi reati (rapina e furti
con scasso), rischio che poteva aumentare in situazione di vita insoddisfacente
(ossia di stress). Ha di conseguenza ritenuto che la liberazione condizionale
era prematura; doveva infatti, prima, essere effettuata una terapia.
g. RI
1, con scritto 20/21.4.2009, preso atto della perizia psichiatrica, ha chiesto
al giudice dell’applicazione della pena di valutare la possibilità di
concedergli un primo congedo. Il perito aveva infatti affermato che non c’erano
ostacoli ad un allentamento del regime carcerario, che il rischio di recidiva
era legato a situazioni di vita insoddisfacenti (per cui, a dire del
postulante, il rischio di commissione di reati nel lasso di tempo di un congedo
non sussisteva) e che solo il contatto costante ed approfondito con la
famiglia, ed in particolare con la moglie, permetteva al detenuto di capire ed
affrontare possibili situazioni conflittuali.
Ha
inoltre comunicato che, certamente, la concessione di allentamenti del regime
carcerario poteva andare di pari passo con una terapia psichiatrica/sociale,
alla quale non si opponeva.
h. Con
decisione 28.4.2009 il giudice dell’applicazione della pena ha respinto la richiesta
di concessione di un primo congedo.
Il
giudice – esposte, come nella precedente sua decisione, le vicende personali/penali
di RI 1 e ricordato il diritto applicabile – ha sostanzialmente ribadito le motivazioni
che, il 24.1.2008, l’avevano portato a non accordare il congedo (reiterata recidiva,
oggettiva gravità dei reati commessi, assenza di un vero e proprio progetto per
il futuro). Ha ritenuto che la perizia del dr. med. __________ avesse
pienamente confermato il palese rischio di recidiva, anche nell’ambito di reati
violenti. Ha sottolineato che, se RI 1 voleva realmente beneficiare di un
congedo, doveva impegnarsi nell’ambito di una terapia di carattere
principalmente comportamentale, che gli permetteva di confrontarsi con i reati
ed anche con il bilancio personale. Nel contesto della terapia, nell’ipotesi di
una indicazione in questo senso da parte dei terapeuti, si poteva entrare nel
merito di un primo congedo, con valenza terapeutica (inc. __________).
i. Con
tempestivo ricorso RI 1 chiede di riformare la sentenza impugnata nel senso di
accogliere la domanda di congedo.
Il
ricorrente – con riferimento al rischio di recidiva, unico elemento esaminato
dal giudice dell’applicazione della pena – sostiene che, essendo stata,
finalmente, esperita una perizia psichiatrica, tutte le speculazioni fatte da
persone non cognite nel campo della psichiatria dovrebbero essere messe da
parte. Le valutazioni del giudice dell’applicazione della pena in capo alla sua
recidiva passata non potrebbero di conseguenza più venir considerate.
Il
giudice avrebbe ripreso alcuni passaggi del rapporto peritale, perizia che
tuttavia non avrebbe considerato in maniera completa. Infatti, dopo avere
appurato che non soffriva di disturbi psichiatrici, avrebbe sviluppato la
propria analisi sulla presunzione della loro esistenza: la presenza di tratti
dissociali, attestati dal perito, sarebbe ben diversa dal disturbo di
personalità antisociale discusso nel giudizio impugnato. Avrebbe estrapolato dal
risultato globale del test – che negava un disturbo psichiatrico – gli elementi
che facevano al caso per giustificare la sua decisione.
Il
giudice dell’applicazione della pena avrebbe ritenuto, sulla base della
perizia, un grave rischio di recidiva specifica anche per quanto atteneva ad
eventuali reati con l’uso di violenza; il perito avrebbe tuttavia concluso per
un rischio di grado medio in generale, che diventerebbe un rischio moderato per
i reati violenti.
Avrebbe
completamente sorvolato sulle condizioni espresse dal perito, di assoluta
importanza nella valutazione del congedo, in merito alle circostanze per cui il
rischio di recidiva diventa reale ed effettivo. Infatti, soltanto una
situazione di particolare ed elevato stress – mancanza di lavoro o di attività
giornaliera strutturata, situazione economica insoddisfacente, problemi
coniugali – potrebbe concretizzare il rischio: si tratterebbe di situazioni che,
per essere ansiogene, andrebbero vissute su una durata medio-lunga e non certo
sulla durata di un congedo, solo di alcune ore.
Il
perito avrebbe reputato che – essendo il rischio di recidiva alto
principalmente in situazioni di vita insoddisfacenti – non c’erano
controindicazioni per iniziare con degli allentamenti progressivi del regime carcerario,
in particolare per quanto riguardava i congedi, seguiti da un assistente
sociale. I congedi sarebbero auspicati dal perito perché sarebbero l’unico modo
per RI 1 per riconoscere gli ambiti problematici della sua vita e per
affrontarli ed elaborarli al suo rientro in carcere con l’aiuto di un
assistente sociale. Questo modo di procedere ridurrebbe, per il perito, il rischio
– già scarso – di commissione di reati violenti.
La
giurisprudenza del Tribunale federale – per cui per concedere il primo congedo
non è necessaria una prognosi favorevole, è sufficiente che essa non sia
sfavorevole – sarebbe adempiuta.
Non
ammetterebbe la critica di non essersi autonomamente mosso per migliorare la
propria situazione: ha infatti accettato di essere trasferito in un carcere
preventivo molto duro, quale sarebbe __________, per sottoporsi a perizia ed a
terapia. Non comprenderebbe perché, malgrado numerose richieste, non sarebbe
ancora stato allestito il piano di esecuzione della sanzione.
Considerandi
1.
1.1.
Il
giudice dell’applicazione della pena – richiamato l’art. 339 cpv. 1 lit. h CPP,
secondo cui è competente a concedere il primo congedo, sentita l’autorità di esecuzione della pena – ha respinto l’istanza 20/21.4.2009 di RI
1.
con la quale aveva postulato il primo congedo (decisione 28.4.2009, inc. __________).
1.2
Giusta
l’art. 341 cpv. 1 lit. b / 2 CPP contro le decisioni del giudice dell’applicazione
della pena il condannato – entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento
– può interporre ricorso a questa Camera nei casi previsti dall’art. 339 cpv. 1
lit. c-j CPP.
Il
gravame 11/12.5.2009 – tempestivo – è ricevibile in ordine.
2.
2.1.
La
materia inerente la concessione o il diniego di un congedo è disciplinata dal
diritto federale dall’1.1.2007, ovvero dall’entrata in vigore della revisione
della parte generale del CP; in precedenza era regolamentata dai concordati
conclusi tra i cantoni.
2.2
Giusta l’art. 75 cpv. 3 CP il
regolamento del penitenziario prevede l’allestimento di un piano di esecuzione
con il detenuto; questo piano contiene, tra l’altro, indicazioni sulle
relazioni con il mondo esterno (BSK Strafrecht I – B. BRÄGGER, 2. ed., Basilea
2007, n. 19 ss. ad art. 75 CP). Le relazioni sono regolamentate dall’art. 84 cpv.
6.
CP: “Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle
relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita
libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante
l’esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si
dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati” (BSK
Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., n. 19 ss. ad art. 84 CP).
Come
chiaramente indicato dal messaggio del Consiglio federale, questa norma – ossia
l’art. 84 cpv. 6 CP – viene a colmare una lacuna del precedente diritto. Essa
fa riferimento alla prassi introdotta dai concordati intercantonali
d’esecuzione penale; come chiarito con riferimento ai timori espressi durante
la procedura di consultazione dell’avamprogetto (con riferimento all’art. 84
cpv. 6 AP), non riconosce un diritto alla concessione di congedi senza una
restrizione corrispondente, in particolare in merito al pericolo di fuga e al pericolo
di recidiva (FF 1999 p. 1799 s.).
2.3
La
materia è inoltre disciplinata dall’art. 45 del regolamento sull’esecuzione
delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007, secondo il quale “il
carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un congedo, il quale ha
per scopo di permettere al detenuto di mantenere o ristabilire relazioni
normali con la società; esso non deve né togliere alla pena il suo carattere di
prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all’ordine pubblico”.
L’esecuzione
delle pene è regolamentata, pure, dal concordato sull’esecuzione delle pene
privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti
nei cantoni latini (concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) del
10.4.2006
[e dal regolamento 25.9.2008 emanato dalla Conferenza latina delle
autorità cantonali competenti in materia di esecuzione di pene e misure (art. 5
cpv. 1 lit. a: un’autorizzazione di uscita, un congedo o un permesso possono
essere concessi se, tra gli altri presupposti, il richiedente ha scontato
almeno un terzo della pena)] e dal regolamento del penitenziario di Stato del
Cantone Ticino del 3.12.1998 / 1.1.1999 [“Il congedo non è un diritto del carcerato” (art. 78 RCPT); “Il carcerato di buona condotta e degno di fiducia che ha raggiunto
un terzo della pena e scontato almeno tre mesi, la cui sentenza di condanna è
cresciuta in giudicato, può beneficiare del primo congedo ordinario” (art.
80.
cpv. 1 RCPT)].
La
soglia oggettiva minima del terzo della pena, posta dall’art. 5 cpv. 1 lit. a
del regolamento e dall’art. 80 cpv. 1 RCPT, appare ragionevole, conforme ad un
regime progressivo della pena e soprattutto al principio della proporzionalità.
Anche il prolungamento di questa soglia oggettiva, in determinate situazioni,
può essere giustificato [quale prassi d’applicazione, il Consiglio di vigilanza
aveva infatti stabilito in data 14.6.2002 che, per certi detenuti (ad esempio
stranieri espulsi con o senza agganci al territorio), la soglia oggettiva
minima per il regime progressivo è posticipata a metà pena, rispettivamente ai
13/24 o ai 7/12 della pena].
2.4
In
ogni caso, per la concessione di congedi, l’art. 84 cpv. 6 CP richiede una
valutazione individualizzata e concretizzata alla situazione del richiedente:
occorre formulare una prognosi, una valutazione della situazione specifica del
singolo richiedente il congedo, in particolare con riferimento al comportamento
tenuto, ma anche relativamente ai criteri indicati dal legislatore federale,
ovvero il pericolo di fuga e quello di recidiva. Il giudice dell’applicazione
della pena dovrà di conseguenza analizzare, caso per caso, se: il richiedente
il congedo abbia raggiunto la soglia oggettiva minima; se abbia tenuto un buon
comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva); se non sia dato in
concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).
3.
3.1.
Il
giudice dell’applicazione della pena ha respinto, con decisione 28.4.2009, la domanda
di concessione di un primo congedo.
Nel
suo giudizio, qui impugnato, ha ritenuto, in particolare, che se “(…) vuole
avere realmente la possibilità di ricevere un congedo, come ben indicato dal
perito, RI 1 dovrà impegnarsi nell’ambito di una terapia di carattere
principalmente comportamentale che gli permetta di confrontarsi con i delitti
perpetrati ed anche con il bilancio personale oggi decisamente insufficiente.
Nell’ambito di questa terapia medico-psicologica, se vi sarà un’indicazione in
questo senso da parte dei terapeuti, si potrà entrare nel merito di un primo
congedo, che dovrà comunque avere una chiara valenza terapeutica, ed essere
seguito da adeguati rapporti. Sino a quel momento la concessione di congedi
appare decisamente prematura, a ragione dell’alto rischio di recidiva tuttora
persistente ed accertato anche dalla perizia psichiatrica” (decisione
28.4
, p. 9, inc. __________).
3.2
RI
1.
reputa che il giudice dell’applicazione della pena abbia ripreso alcuni
passaggi della perizia 9.4.2009 del dr. med. __________ in maniera incompleta e
senza considerare le sue conclusioni; in particolare, il giudice avrebbe
ritenuto che soffra di disturbo della personalità antisociale (mentre il perito
avrebbe rilevato tratti dissociali) e che presenti un grave rischio di recidiva
specifica anche con riferimento a reati con l’uso di violenza (mentre il perito
avrebbe concluso per un rischio di grado medio in generale, moderato per i
reati violenti e piuttosto basso per azioni violente nei confronti di terzi);
inoltre, il giudice avrebbe sorvolato sul fatto che il perito ha ritenuto alto
il rischio di recidiva qualora viva una situazione di particolare elevato
stress.
Il
perito avrebbe asserito che non c’erano controindicazioni per iniziare con
degli allentamenti progressivi del regime carcerario, in particolare per quanto
riguardava i congedi, seguiti da un assistente sociale. Il perito avrebbe di
conseguenza reputato che a RI 1 andassero concessi congedi di alcune ore, con
l’indicazione di norme di comportamento e con il sostegno – al suo rientro in
carcere – dell’assistente sociale di riferimento.
3.3
Il
dr. med. __________ – nel suo rapporto – ha ritenuto che RI 1 non presentasse
disturbi psichici (p. 24 ss. / risposta al quesito 5.1.1, p. 34); il qui
ricorrente manifestava “antisoziale Persönlichkeitszüge” (che non
sfociavano in un disturbo di personalità antisociale) [p. 24 ss. / risposta al quesito
5.1
, p. 34]. Ha reputato che
il peritato, qui ricorrente, mostrasse una “(…) Persönlichkeit mit vor allem
manipulativen Zügen, die gewisse Einschränkungen im Bereich der Empathiefähigkeit
zeigt, mit einer gewissen Impulsivität. Darüber hinaus hat sich über lange Zeit
ein kriminogenes Verhaltensmuster gezeigt” (p. 30).
Il perito, con riferimento al pericolo di recidiva, ha
concluso – dopo avere esaminato la questione con tre diversi strumenti di prognosi
– per l’esistenza “eines mittelgradig erhöhten Rückfallrisikos” (p. 33).
Rispondendo al quesito 5.2.1 (p. 34/35) [“dal punto di vista psichiatrico
forense, presenta il periziando un fondato pericolo di commettere nuovi reati?”]
ha indicato che “der Expl. zeigt nach wie vor ein relativ hohes Risiko für
die Begehung neuer Straftaten im Sinne von Raub und Einbruchsdiebstählen. Da er nach wie vor unbehandelt ist, ist die
Gefahr neuerlicher gleich gelagerter Straftaten im Bereich der Basisraten von
in der Literatur genannten 10 bis 25%”. Ha esposto che – in merito alla domanda sulla
prognosi – occorreva, anzitutto, chiarire in quali condizioni una persona
poteva diventare recidiva: con riferimento al ricorrente si poteva ritenere,
dal profilo peritale, “(…) dass die Gefahr eines erneuten Rückfalles in die
Delinquenz besonders hoch ist wenn er keiner geregelten Tagesstruktur nachgeht,
er in finanzielle Schwierigkeiten kommen sollte und wenn es zu Problemen in der
Partnerschaft kommen sollte, einerseits aufgrund der Erkrankungen der Ehefrau,
andererseits aber auch aufgrund eventuell falscher gegenseitiger Erwartungen”
(p. 33). A suo dire, il pericolo di nuovi
reati contro il patrimonio – in queste condizioni – poteva “(…) deutlich
erhöht sein. Auch die
Gefahr von neuen Raubüberfällen ist erhöht. Die Gefahr der Tätlichkeit
gegenüber Dritten ist derzeit als eher gering anzusehen. Sollte es jedoch zu
einem erneuten Abgleiten in die Kriminalität kommen, ist auch diese Gefahr dann
wieder deutlich erhöht”
(risposta al quesito 5.2.2, p. 35).
Il
dr. med. __________ ha reputato che i suddetti fattori di rischio per una
futura delinquenza di RI 1 “(…) können mit Hilfe einer deliktorientierten Therapie
und einer therapeutischen Auseinandersetzung mit der Tatsache, fast die Hälfte
des Lebens im Gefängnis verbracht zu haben, das heisst, bestimmte Dinge im
Leben verpasst zu haben, die auch nicht mehr nachholbar sind, vermindert werden”
(p. 33/34). In particolare, “zur Verbesserung der Prognose sollte, (…), eine
deliktorientierte Therapie während der Haft eingeleitet werden. (…) Da sich die
Gefahr neuerlicher Delinquenz vor allen Dingen im Rahmen unbefriedigender
Lebenssituationen stark erhöhen dürfte, steht aus gutachterlicher Sicht
langsamen therapeutisch und sozialarbeiterisch begleiteten Lockerungen mit
Einholung von Berichten, wie es auch fremdanamnestisch im Urlaub gegangen ist,
nichts im Wege. Erst im Rahmen des vertieften Kontaktes mit seiner Familie wird
es dem Expl. möglich sein, mögliche Problembereiche zu erkennen und dann auch
zu bearbeiten” (p. 34). Era necessario, a suo giudizio, “(…) einer
langsamen, am besten therapeutisch und sozialpädagogisch begleiteten Lockerung,
welche auch den Aufbau eines sozialen Netzes zum Ziel haben sollte”
(risposta al quesito 5.2.4, p. 36).
Il perito ha reputato prematura la liberazione
condizionale.
3.4
Il
giudice dell’applicazione della pena, come esposto, ha ritenuto che RI 1 doveva
anzitutto impegnarsi in una terapia; avrebbe potuto esaminare la concessione di
un primo congedo – che avrebbe dovuto avere valenza terapeutica – solo qualora
i terapeuti avessero dato un’indicazione in questo senso.
Il
perito non è stato esplicitamente interpellato sull’opportunità, dal profilo
psichiatrico forense, di concedere al qui ricorrente un primo congedo; non si è
pertanto specificatamente espresso in merito. Ha tuttavia parlato di “therapeutisch
und sozialarbeiterisch begleitete Lockerung” (p. 34), posto come RI 1 poteva
affrontare – e di conseguenza elaborare – le situazioni di stress (che potevano
aumentare il pericolo di recidiva) solo nell’ambito di approfonditi contatti
con la famiglia e con la moglie.
Il
dr. med. __________ sembra quindi avere dato l’indicazione di un allentamento
del regime carcerario fin da subito, proprio per permettere il confronto con
situazioni di stress: non si esprime espressamente circa le modalità ed in
particolare su eventuali congedi.
L’indicazione non è tuttavia sufficientemente chiara: il fatto che sembri
che il perito giunga a questa conclusione non basta, evi-dentemente, per
accogliere il gravame presentato da RI 1. Questi, come ritenuto da questa
Camera nel giudizio 1.4.2008 (inc. __________) [confermato dal Tribunale
federale il 24.6.2008 (inc. __________)] e dal perito qualora dovesse cadere nella
criminalità (risposta al quesito 5.2.2, p. 35), è infatti (ancora) pericoloso
per terzi: non si può di conseguenza, manifestamente, fondare l’alleggerimento
del regime carcerario su ciò che il perito potrebbe avere detto, ipotizzando
il suo pensiero.
In
queste circostanze, gli atti devono essere ritornati al giudice
dell’applicazione della pena affinché chieda al dr. med. __________ di
esplicitare il concetto di “Lockerung” menzionato nel suo rapporto
peritale 9.4.2009, in particolare di indicare se ritiene opportuno – dal
profilo psichiatrico forense – che la terapia da lui auspicata sia, fin da
subito, accompagnata da congedi.
Il
giudice dell’applicazione della pena riesaminerà, poi, la domanda di primo congedo;
qualora volesse scostarsi dalle conclusioni del perito, dovrà spiegarne le
ragioni (decisione TF 6B_98/2008 del 27.6.2008) in ossequio al diritto di
essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. (decisione TF 6B_153/2009 del 3.4.2009).
3.5
RI
1.
rileva che – sebbene ripetutamente domandato – non esiste (ancora) un piano
di esecuzione della sanzione [che contiene (anche) indicazioni sulle relazioni
con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà (art. 75 cpv. 3
CP)].
Il
fatto che, oggi, ci sia agli atti un rapporto peritale (che, come indicato,
dovrà nondimeno essere completato) rispettivamente che il ricorrente sia
intenzionato a sottoporsi a terapia (come raccomandato dal perito) permette invero
di cominciare ad allestire il piano di esecuzione della sanzione, che – a
giudizio di questa Camera – non può (più) essere procrastinato. La preparazione
del piano costringerà infatti RI 1 a concretamente pensare al suo futuro fuori
dal carcere e quindi a confrontarlo con potenziali situazioni di stress (ciò
che permetterà alle competenti autorità di ulteriormente valutare il pericolo
di recidiva).
4.
Il gravame è parzialmente accolto. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà a RI 1 ripetibili ridotte.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 84 cpv. 6 CP,
339/340/341 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il ricorso è
parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza la decisione 28.4.2009 del giudice dell’applicazione della pena Maurizio
Albisetti Bernasconi (inc. __________) è annullata ai sensi dei considerandi.
§§ Gli
atti sono ritornati al giudice dell’applicazione della pena, che – acquisito
agli atti il complemento peritale del dr. med. __________, garantito a RI 1 il
diritto di essere sentito – si (ri)pronuncerà sull’istanza di primo congedo.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento), a titolo di
ripetibili.
3. Rimedio
di diritto
Contro
il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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