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Decisione

60.2009.190

Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di congedo

22 giugno 2009Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

a. RI

1 sta attualmente espiando

presso il carcere di __________, __________ [dove è giunto il 7.10.2008 – per

essere sottoposto a perizia psichiatrica, da lui domandata – proveniente da __________,

__________, dove era stato trasferito dal penitenziario cantonale La Stampa

per motivi disciplinari], la pena detentiva di venti anni per titolo di,

segnatamente, omicidio e tentata rapina aggravata (decisione 31.1.1995 della seconda

Corte d’Assise d’Appello di __________ / decisione 3.12.1998 del Dipartimento

delle istituzioni in merito all’adattamento della pena alla legislazione

svizzera) e la pena detentiva di sei anni per titolo di ripetuto furto aggravato,

ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, rapina, ripetuto

furto d’uso, ripetuto abuso della licenza e delle targhe, ripetuto incendio

intenzionale, ripetuta violazione della legge federale sulle armi, gli

accessori di armi e le munizioni, ripetuta ricettazione e ripetuta

contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti [decisione 25.5.2005

della Corte delle assise criminali (inc. __________), confermata dalla Corte di

cassazione e di revisione penale il 12.8.2005 (inc. __________)].

La

Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha fissato per l’1.10.2016 la

fine della pena (2/3 sono decorsi al 31.1.2008).

b. Il

31.5.2007 il giudice straordinario dell’applicazione della pena Gianfranco

Franscini ha respinto l’istanza di congedo 14.5.2007 per l’ancora esistente rischio

di nuovi reati (inc. __________).

c. RI

1, il 3/4.9.2007, ha chiesto, di nuovo, di beneficiare di un (primo) congedo di

dodici ore, il giorno 28.9.2007, per trascorrere la giornata a __________ in

compagnia della moglie e del figlio.

Con decisione 24.1.2008 – preso atto dei

preavvisi dell’Ufficio di patronato, della Direzione del penitenziario di __________,

della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure e della Commissione per

l’esame dei condannati pericolosi – il giudice dell’applicazione della pena ha

respinto l’istanza di congedo [“Il

giudice, esposte le vicende penali/personali di RI 1, ha sottolineato come,

nell’esame della domanda, pesasse in maniera particolarmente negativa la

reiterata recidiva dell’istante, condannato in quattro occasioni, dal 1985 al

2005, con pene che superavano i ventotto anni. L’istante, oltre ad avere

commesso un omicidio (non esitando, quindi, a far uso di un’arma da fuoco),

aveva ripetutamente perpetrato furti e rapine, e questo quando ancora era in

esecuzione di pena (semilibertà). La carcerazione non lo aveva indotto a un

reale ravvedimento / emendamento. Aveva sempre abusato della fiducia riposta in

lui; aveva manifestato un limitato riconoscimento delle sue responsabilità ed

una totale assenza di autocritica per i reati commessi, oggettivamente gravi.

La sua (ancora) attuale pericolosità era peraltro stata evidenziata dalla

Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, dalle autorità di esecuzione

della pena e dalla psichiatria. RI 1 non aveva elaborato un progetto per il

futuro (rifiutandosi di cominciare una riqualifica professionale rispettivamente

di procedere ad un lavoro su sé stesso e sui reati commessi). A suo favore il

giudice dell’applicazione della pena ha indicato il buon comportamento tenuto

presso il penitenziario di __________. Non si doveva inoltre sottovalutare la

lunga detenzione che apparentemente aveva marcato la sua situazione personale. Ha,

in conclusione, ritenuto prematura la concessione all’istante di un primo

congedo: la tutela dell’ordine pubblico prevaleva sulla necessità di favorire

il reinserimento sociale di RI 1. Ha inoltre rimarcato che si poneva il quesito

dell’allestimento di un piano di esecuzione per adeguatamente preparare il

ritorno in libertà dell’istante, che appariva giunto il momento di trasferirlo

in un altro stabilimento, che era opportuno sottoporlo a perizia psichiatrica e

che doveva cominciare un lavoro su sé stesso rispettivamente convincersi della

necessità di iniziare un nuovo percorso formativo di carattere professionale

(inc. __________)” (decisione

1.4.2008 di questa Camera, p. 2/3, inc. __________)].

Questa

Camera, con sentenza 1.4.2008, ha respinto – per quanto ricevibile – il ricorso

6/7.2.2008 presentato da RI 1 contro la decisione del giudice dell’applicazione

della pena. Ha ritenuto, in particolare, che – nell’esame della prognosi futura

– era da considerarsi anche la condotta passata del pluripregiudicato ricorrente,

che era stato accertato (con sentenze cresciute in giudicato) che RI 1 – mentre

godeva della libertà condizionale rispettivamente approfittando della semilibertà

concessagli – avesse (gravemente) delinquito, che non si poteva reputare che si

fosse (improvvisamente) ravveduto, che era da considerare pericoloso, che doveva

rimproverare solo sé stesso se si trovava a __________, ovvero in un ambiente a

lui estraneo per lingua, mentalità e relazioni personali rispettivamente

lontano dalla famiglia e che era fuori luogo la critica nei confronti delle

competenti autorità di non avergli proposto mezzi per favorire il suo

reinserimento sociale (posto come, anche quando si trovava incarcerato in

Ticino, non avesse mai dato prova di volersi seriamente interessare al suo

futuro professionale rispettivamente di volere un sostegno

psichiatrico/psicologico). Ha concluso che la sicurezza/tutela dell’ordine

pubblico ostava alla concessione di un primo congedo quale misura di

reinserimento sociale: RI 1 era ancora pericoloso (inc. __________).

Il

24.6.2008 il Tribunale federale ha respinto – per quanto ammissibile – il

ricorso in materia penale 6/7.5.2008 presentato da RI 1. Ha ritenuto che, per

quanto concerneva le modalità utilizzate a livello cantonale per formulare la

prognosi relativa al suo comportamento in libertà, se la natura delle

infrazioni commesse non era determinante, le circostanze in cui l’autore aveva

agito erano di rilievo nella misura in cui potevano fornire indicazioni sulla

personalità del detenuto e sul suo probabile comportamento in libertà. Inoltre,

ha sottolineato che il diritto federale non imponeva l’esecuzione di una

perizia psichiatrica; nella fattispecie era stato chiesto il parere (ex art.

75a CP) alla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, ciò che era

sufficiente per stabilire la sua pericolosità (inc. __________).

d. Con

giudizio 24.1.2008 – sentito RI 1 e preso atto dei preavvisi della Direzione

del penitenziario di __________, della Commissione per l’esame dei condannati

pericolosi, dell’Ufficio di patronato e della Sezione dell’esecuzione delle

pene e delle misure – il giudice dell’applicazione della pena ha respinto la di

lui richiesta di liberazione condizionale 15.11.2007 perché persona pericolosa

e per rischio di nuovi reati (inc. __________).

La

Camera dei ricorsi penali – adita con ricorso 6/7.2.2008 – ha confermato la decisione

con giudizio 1.4.2008 (inc. __________).

Il

29.8.2008 il Tribunale federale ha – nella misura in cui era ammissibile –

parzialmente accolto il ricorso in materia penale 6/7.5.2008 presentato da RI 1

annullando le decisioni 24.1.2008 del giudice dell’applicazione della pena e

1.4.2008 di questa Camera e rinviando gli atti al giudice dell’applicazione

della pena, che doveva comunicare al ricorrente i nominativi dei membri della

Commissione per l’esame dei condannati pericolosi. Ha infatti ritenuto che –

visto il ruolo della Commissione – al detenuto doveva essere riconosciuta la

facoltà di far valere dei motivi di ricusa nei confronti dei suoi membri, fatto

che implicava, evidentemente, che i loro nominativi fossero noti. Ciò che

tuttavia non era stato il caso nella fattispecie concreta. Ha inoltre reputato

che la presenza nella Commissione di un giudice che in passato aveva già

condannato l’interessato non violava gli art. 62d CP e 29 cpv. 1 Cost. e che si

poteva ricusare il procuratore pubblico, membro della Commissione, solo qualora

avesse sostenuto l’accusa nei procedimenti conclusisi con le condanne a pene

che il ricorrente stava scontando [inc. __________ (DTF __________)].

e. Con

decisione 30.12.2008, sentito RI 1 il 10.12.2008, il giudice dell’applicazione

della pena ha (di nuovo) negato la liberazione condizionale. Il giudice –

esposte, come nella precedente sua decisione, le vicende personali/penali di RI

1 e ricordato il diritto applicabile – ha, in ordine, riferito di avere

comunicato al ricorrente – conformemente al giudizio 29.8.2008 del Tribunale

federale (inc. __________) – la composizione della Commissione per l’esame dei

condannati pericolosi. Ha ritenuto che, per alcune rapine commesse in correità

nel 1990, il procuratore generale avesse emanato un decreto di abbandono nei

confronti di RI 1, per cui non si poteva concludere che il magistrato

inquirente avesse sostenuto l’accusa a suo carico, come esatto dalla giurisprudenza

dell’Alta Corte per fondare la sua ricusa. La Commissione era organo

collegiale: il fatto che il rappresentante della psichiatria non avesse

prodotto un referto scritto non era tale da inficiare l’operato della Commissione.

Il giudice, nel merito, ha ribadito le identiche motivazioni che, il 24.1.2008,

l’avevano indotto a rifiutare la liberazione condizionale. Ha concluso che il rischio

che egli – ancora pericoloso – commettesse nuovi reati, anche di oggettiva

gravità, era elevato. La liberazione condizionale era contraria alla

giurisprudenza: si trovava in regime chiuso, senza avere superato nessuna tappa

nell’ambito della progressione della pena (inc. __________).

Questa

Camera – adita con ricorso 19/20.1.2009 – ha annullato la predetta decisione

con giudizio 22.6.2009 perché il giudice dell’applicazione della pena aveva manifestamente

violato il diritto di essere sentito di RI 1 (inc. __________).

f. Con

decreto 2.1.2009 la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha conferito

mandato al dr. med. __________, __________, di esperire una perizia psichiatrica

su RI 1.

Il

perito, nel suo rapporto 9.4.2009, ha attestato l’inesistenza di disturbi

psichici e, al contrario, l’esistenza di una serie di tratti dissociali della

personalità del peritato. Ha concluso per la presenza di un rischio

relativamente elevato in capo alla commissione di nuovi reati (rapina e furti

con scasso), rischio che poteva aumentare in situazione di vita insoddisfacente

(ossia di stress). Ha di conseguenza ritenuto che la liberazione condizionale

era prematura; doveva infatti, prima, essere effettuata una terapia.

g. RI

1, con scritto 20/21.4.2009, preso atto della perizia psichiatrica, ha chiesto

al giudice dell’applicazione della pena di valutare la possibilità di

concedergli un primo congedo. Il perito aveva infatti affermato che non c’erano

ostacoli ad un allentamento del regime carcerario, che il rischio di recidiva

era legato a situazioni di vita insoddisfacenti (per cui, a dire del

postulante, il rischio di commissione di reati nel lasso di tempo di un congedo

non sussisteva) e che solo il contatto costante ed approfondito con la

famiglia, ed in particolare con la moglie, permetteva al detenuto di capire ed

affrontare possibili situazioni conflittuali.

Ha

inoltre comunicato che, certamente, la concessione di allentamenti del regime

carcerario poteva andare di pari passo con una terapia psichiatrica/sociale,

alla quale non si opponeva.

h. Con

decisione 28.4.2009 il giudice dell’applicazione della pena ha respinto la richiesta

di concessione di un primo congedo.

Il

giudice – esposte, come nella precedente sua decisione, le vicende personali/penali

di RI 1 e ricordato il diritto applicabile – ha sostanzialmente ribadito le motivazioni

che, il 24.1.2008, l’avevano portato a non accordare il congedo (reiterata recidiva,

oggettiva gravità dei reati commessi, assenza di un vero e proprio progetto per

il futuro). Ha ritenuto che la perizia del dr. med. __________ avesse

pienamente confermato il palese rischio di recidiva, anche nell’ambito di reati

violenti. Ha sottolineato che, se RI 1 voleva realmente beneficiare di un

congedo, doveva impegnarsi nell’ambito di una terapia di carattere

principalmente comportamentale, che gli permetteva di confrontarsi con i reati

ed anche con il bilancio personale. Nel contesto della terapia, nell’ipotesi di

una indicazione in questo senso da parte dei terapeuti, si poteva entrare nel

merito di un primo congedo, con valenza terapeutica (inc. __________).

i. Con

tempestivo ricorso RI 1 chiede di riformare la sentenza impugnata nel senso di

accogliere la domanda di congedo.

Il

ricorrente – con riferimento al rischio di recidiva, unico elemento esaminato

dal giudice dell’applicazione della pena – sostiene che, essendo stata,

finalmente, esperita una perizia psichiatrica, tutte le speculazioni fatte da

persone non cognite nel campo della psichiatria dovrebbero essere messe da

parte. Le valutazioni del giudice dell’applicazione della pena in capo alla sua

recidiva passata non potrebbero di conseguenza più venir considerate.

Il

giudice avrebbe ripreso alcuni passaggi del rapporto peritale, perizia che

tuttavia non avrebbe considerato in maniera completa. Infatti, dopo avere

appurato che non soffriva di disturbi psichiatrici, avrebbe sviluppato la

propria analisi sulla presunzione della loro esistenza: la presenza di tratti

dissociali, attestati dal perito, sarebbe ben diversa dal disturbo di

personalità antisociale discusso nel giudizio impugnato. Avrebbe estrapolato dal

risultato globale del test – che negava un disturbo psichiatrico – gli elementi

che facevano al caso per giustificare la sua decisione.

Il

giudice dell’applicazione della pena avrebbe ritenuto, sulla base della

perizia, un grave rischio di recidiva specifica anche per quanto atteneva ad

eventuali reati con l’uso di violenza; il perito avrebbe tuttavia concluso per

un rischio di grado medio in generale, che diventerebbe un rischio moderato per

i reati violenti.

Avrebbe

completamente sorvolato sulle condizioni espresse dal perito, di assoluta

importanza nella valutazione del congedo, in merito alle circostanze per cui il

rischio di recidiva diventa reale ed effettivo. Infatti, soltanto una

situazione di particolare ed elevato stress – mancanza di lavoro o di attività

giornaliera strutturata, situazione economica insoddisfacente, problemi

coniugali – potrebbe concretizzare il rischio: si tratterebbe di situazioni che,

per essere ansiogene, andrebbero vissute su una durata medio-lunga e non certo

sulla durata di un congedo, solo di alcune ore.

Il

perito avrebbe reputato che – essendo il rischio di recidiva alto

principalmente in situazioni di vita insoddisfacenti – non c’erano

controindicazioni per iniziare con degli allentamenti progressivi del regime carcerario,

in particolare per quanto riguardava i congedi, seguiti da un assistente

sociale. I congedi sarebbero auspicati dal perito perché sarebbero l’unico modo

per RI 1 per riconoscere gli ambiti problematici della sua vita e per

affrontarli ed elaborarli al suo rientro in carcere con l’aiuto di un

assistente sociale. Questo modo di procedere ridurrebbe, per il perito, il rischio

– già scarso – di commissione di reati violenti.

La

giurisprudenza del Tribunale federale – per cui per concedere il primo congedo

non è necessaria una prognosi favorevole, è sufficiente che essa non sia

sfavorevole – sarebbe adempiuta.

Non

ammetterebbe la critica di non essersi autonomamente mosso per migliorare la

propria situazione: ha infatti accettato di essere trasferito in un carcere

preventivo molto duro, quale sarebbe __________, per sottoporsi a perizia ed a

terapia. Non comprenderebbe perché, malgrado numerose richieste, non sarebbe

ancora stato allestito il piano di esecuzione della sanzione.

Considerandi

1.

1.1.

Il

giudice dell’applicazione della pena – richiamato l’art. 339 cpv. 1 lit. h CPP,

secondo cui è competente a concedere il primo congedo, sentita l’autorità di esecuzione della pena – ha respinto l’istanza 20/21.4.2009 di RI

1.

con la quale aveva postulato il primo congedo (decisione 28.4.2009, inc. __________).

1.2

Giusta

l’art. 341 cpv. 1 lit. b / 2 CPP contro le decisioni del giudice dell’applicazione

della pena il condannato – entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento

– può interporre ricorso a questa Camera nei casi previsti dall’art. 339 cpv. 1

lit. c-j CPP.

Il

gravame 11/12.5.2009 – tempestivo – è ricevibile in ordine.

2.

2.1.

La

materia inerente la concessione o il diniego di un congedo è disciplinata dal

diritto federale dall’1.1.2007, ovvero dall’entrata in vigore della revisione

della parte generale del CP; in precedenza era regolamentata dai concordati

conclusi tra i cantoni.

2.2

Giusta l’art. 75 cpv. 3 CP il

regolamento del penitenziario prevede l’allestimento di un piano di esecuzione

con il detenuto; questo piano contiene, tra l’altro, indicazioni sulle

relazioni con il mondo esterno (BSK Strafrecht I – B. BRÄGGER, 2. ed., Basilea

2007, n. 19 ss. ad art. 75 CP). Le relazioni sono regolamentate dall’art. 84 cpv.

6.

CP: “Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle

relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita

libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante

l’esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si

dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati” (BSK

Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., n. 19 ss. ad art. 84 CP).

Come

chiaramente indicato dal messaggio del Consiglio federale, questa norma – ossia

l’art. 84 cpv. 6 CP – viene a colmare una lacuna del precedente diritto. Essa

fa riferimento alla prassi introdotta dai concordati intercantonali

d’esecuzione penale; come chiarito con riferimento ai timori espressi durante

la procedura di consultazione dell’avamprogetto (con riferimento all’art. 84

cpv. 6 AP), non riconosce un diritto alla concessione di congedi senza una

restrizione corrispondente, in particolare in merito al pericolo di fuga e al pericolo

di recidiva (FF 1999 p. 1799 s.).

2.3

La

materia è inoltre disciplinata dall’art. 45 del regolamento sull’esecuzione

delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007, secondo il quale “il

carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un congedo, il quale ha

per scopo di permettere al detenuto di mantenere o ristabilire relazioni

normali con la società; esso non deve né togliere alla pena il suo carattere di

prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all’ordine pubblico”.

L’esecuzione

delle pene è regolamentata, pure, dal concordato sull’esecuzione delle pene

privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti

nei cantoni latini (concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) del

10.4.2006

[e dal regolamento 25.9.2008 emanato dalla Conferenza latina delle

autorità cantonali competenti in materia di esecuzione di pene e misure (art. 5

cpv. 1 lit. a: un’autorizzazione di uscita, un congedo o un permesso possono

essere concessi se, tra gli altri presupposti, il richiedente ha scontato

almeno un terzo della pena)] e dal regolamento del penitenziario di Stato del

Cantone Ticino del 3.12.1998 / 1.1.1999 [“Il congedo non è un diritto del carcerato” (art. 78 RCPT); “Il carcerato di buona condotta e degno di fiducia che ha raggiunto

un terzo della pena e scontato almeno tre mesi, la cui sentenza di condanna è

cresciuta in giudicato, può beneficiare del primo congedo ordinario” (art.

80.

cpv. 1 RCPT)].

La

soglia oggettiva minima del terzo della pena, posta dall’art. 5 cpv. 1 lit. a

del regolamento e dall’art. 80 cpv. 1 RCPT, appare ragionevole, conforme ad un

regime progressivo della pena e soprattutto al principio della proporzionalità.

Anche il prolungamento di questa soglia oggettiva, in determinate situazioni,

può essere giustificato [quale prassi d’applicazione, il Consiglio di vigilanza

aveva infatti stabilito in data 14.6.2002 che, per certi detenuti (ad esempio

stranieri espulsi con o senza agganci al territorio), la soglia oggettiva

minima per il regime progressivo è posticipata a metà pena, rispettivamente ai

13/24 o ai 7/12 della pena].

2.4

In

ogni caso, per la concessione di congedi, l’art. 84 cpv. 6 CP richiede una

valutazione individualizzata e concretizzata alla situazione del richiedente:

occorre formulare una prognosi, una valutazione della situazione specifica del

singolo richiedente il congedo, in particolare con riferimento al comportamento

tenuto, ma anche relativamente ai criteri indicati dal legislatore federale,

ovvero il pericolo di fuga e quello di recidiva. Il giudice dell’applicazione

della pena dovrà di conseguenza analizzare, caso per caso, se: il richiedente

il congedo abbia raggiunto la soglia oggettiva minima; se abbia tenuto un buon

comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva); se non sia dato in

concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).

3.

3.1.

Il

giudice dell’applicazione della pena ha respinto, con decisione 28.4.2009, la domanda

di concessione di un primo congedo.

Nel

suo giudizio, qui impugnato, ha ritenuto, in particolare, che se “(…) vuole

avere realmente la possibilità di ricevere un congedo, come ben indicato dal

perito, RI 1 dovrà impegnarsi nell’ambito di una terapia di carattere

principalmente comportamentale che gli permetta di confrontarsi con i delitti

perpetrati ed anche con il bilancio personale oggi decisamente insufficiente.

Nell’ambito di questa terapia medico-psicologica, se vi sarà un’indicazione in

questo senso da parte dei terapeuti, si potrà entrare nel merito di un primo

congedo, che dovrà comunque avere una chiara valenza terapeutica, ed essere

seguito da adeguati rapporti. Sino a quel momento la concessione di congedi

appare decisamente prematura, a ragione dell’alto rischio di recidiva tuttora

persistente ed accertato anche dalla perizia psichiatrica” (decisione

28.4

, p. 9, inc. __________).

3.2

RI

1.

reputa che il giudice dell’applicazione della pena abbia ripreso alcuni

passaggi della perizia 9.4.2009 del dr. med. __________ in maniera incompleta e

senza considerare le sue conclusioni; in particolare, il giudice avrebbe

ritenuto che soffra di disturbo della personalità antisociale (mentre il perito

avrebbe rilevato tratti dissociali) e che presenti un grave rischio di recidiva

specifica anche con riferimento a reati con l’uso di violenza (mentre il perito

avrebbe concluso per un rischio di grado medio in generale, moderato per i

reati violenti e piuttosto basso per azioni violente nei confronti di terzi);

inoltre, il giudice avrebbe sorvolato sul fatto che il perito ha ritenuto alto

il rischio di recidiva qualora viva una situazione di particolare elevato

stress.

Il

perito avrebbe asserito che non c’erano controindicazioni per iniziare con

degli allentamenti progressivi del regime carcerario, in particolare per quanto

riguardava i congedi, seguiti da un assistente sociale. Il perito avrebbe di

conseguenza reputato che a RI 1 andassero concessi congedi di alcune ore, con

l’indicazione di norme di comportamento e con il sostegno – al suo rientro in

carcere – dell’assistente sociale di riferimento.

3.3

Il

dr. med. __________ – nel suo rapporto – ha ritenuto che RI 1 non presentasse

disturbi psichici (p. 24 ss. / risposta al quesito 5.1.1, p. 34); il qui

ricorrente manifestava “antisoziale Persönlichkeitszüge” (che non

sfociavano in un disturbo di personalità antisociale) [p. 24 ss. / risposta al quesito

5.1

, p. 34]. Ha reputato che

il peritato, qui ricorrente, mostrasse una “(…) Persönlichkeit mit vor allem

manipulativen Zügen, die gewisse Einschränkungen im Bereich der Empathiefähigkeit

zeigt, mit einer gewissen Impulsivität. Darüber hinaus hat sich über lange Zeit

ein kriminogenes Verhaltensmuster gezeigt” (p. 30).

Il perito, con riferimento al pericolo di recidiva, ha

concluso – dopo avere esaminato la questione con tre diversi strumenti di prognosi

– per l’esistenza “eines mittelgradig erhöhten Rückfallrisikos” (p. 33).

Rispondendo al quesito 5.2.1 (p. 34/35) [“dal punto di vista psichiatrico

forense, presenta il periziando un fondato pericolo di commettere nuovi reati?”]

ha indicato che “der Expl. zeigt nach wie vor ein relativ hohes Risiko für

die Begehung neuer Straftaten im Sinne von Raub und Einbruchsdiebstählen. Da er nach wie vor unbehandelt ist, ist die

Gefahr neuerlicher gleich gelagerter Straftaten im Bereich der Basisraten von

in der Literatur genannten 10 bis 25%”. Ha esposto che – in merito alla domanda sulla

prognosi – occorreva, anzitutto, chiarire in quali condizioni una persona

poteva diventare recidiva: con riferimento al ricorrente si poteva ritenere,

dal profilo peritale, “(…) dass die Gefahr eines erneuten Rückfalles in die

Delinquenz besonders hoch ist wenn er keiner geregelten Tagesstruktur nachgeht,

er in finanzielle Schwierigkeiten kommen sollte und wenn es zu Problemen in der

Partnerschaft kommen sollte, einerseits aufgrund der Erkrankungen der Ehefrau,

andererseits aber auch aufgrund eventuell falscher gegenseitiger Erwartungen”

(p. 33). A suo dire, il pericolo di nuovi

reati contro il patrimonio – in queste condizioni – poteva “(…) deutlich

erhöht sein. Auch die

Gefahr von neuen Raubüberfällen ist erhöht. Die Gefahr der Tätlichkeit

gegenüber Dritten ist derzeit als eher gering anzusehen. Sollte es jedoch zu

einem erneuten Abgleiten in die Kriminalität kommen, ist auch diese Gefahr dann

wieder deutlich erhöht”

(risposta al quesito 5.2.2, p. 35).

Il

dr. med. __________ ha reputato che i suddetti fattori di rischio per una

futura delinquenza di RI 1 “(…) können mit Hilfe einer deliktorientierten Therapie

und einer therapeutischen Auseinandersetzung mit der Tatsache, fast die Hälfte

des Lebens im Gefängnis verbracht zu haben, das heisst, bestimmte Dinge im

Leben verpasst zu haben, die auch nicht mehr nachholbar sind, vermindert werden”

(p. 33/34). In particolare, “zur Verbesserung der Prognose sollte, (…), eine

deliktorientierte Therapie während der Haft eingeleitet werden. (…) Da sich die

Gefahr neuerlicher Delinquenz vor allen Dingen im Rahmen unbefriedigender

Lebenssituationen stark erhöhen dürfte, steht aus gutachterlicher Sicht

langsamen therapeutisch und sozialarbeiterisch begleiteten Lockerungen mit

Einholung von Berichten, wie es auch fremdanamnestisch im Urlaub gegangen ist,

nichts im Wege. Erst im Rahmen des vertieften Kontaktes mit seiner Familie wird

es dem Expl. möglich sein, mögliche Problembereiche zu erkennen und dann auch

zu bearbeiten” (p. 34). Era necessario, a suo giudizio, “(…) einer

langsamen, am besten therapeutisch und sozialpädagogisch begleiteten Lockerung,

welche auch den Aufbau eines sozialen Netzes zum Ziel haben sollte”

(risposta al quesito 5.2.4, p. 36).

Il perito ha reputato prematura la liberazione

condizionale.

3.4

Il

giudice dell’applicazione della pena, come esposto, ha ritenuto che RI 1 doveva

anzitutto impegnarsi in una terapia; avrebbe potuto esaminare la concessione di

un primo congedo – che avrebbe dovuto avere valenza terapeutica – solo qualora

i terapeuti avessero dato un’indicazione in questo senso.

Il

perito non è stato esplicitamente interpellato sull’opportunità, dal profilo

psichiatrico forense, di concedere al qui ricorrente un primo congedo; non si è

pertanto specificatamente espresso in merito. Ha tuttavia parlato di “therapeutisch

und sozialarbeiterisch begleitete Lockerung” (p. 34), posto come RI 1 poteva

affrontare – e di conseguenza elaborare – le situazioni di stress (che potevano

aumentare il pericolo di recidiva) solo nell’ambito di approfonditi contatti

con la famiglia e con la moglie.

Il

dr. med. __________ sembra quindi avere dato l’indicazione di un allentamento

del regime carcerario fin da subito, proprio per permettere il confronto con

situazioni di stress: non si esprime espressamente circa le modalità ed in

particolare su eventuali congedi.

L’indicazione non è tuttavia sufficientemente chiara: il fatto che sembri

che il perito giunga a questa conclusione non basta, evi-dentemente, per

accogliere il gravame presentato da RI 1. Questi, come ritenuto da questa

Camera nel giudizio 1.4.2008 (inc. __________) [confermato dal Tribunale

federale il 24.6.2008 (inc. __________)] e dal perito qualora dovesse cadere nella

criminalità (risposta al quesito 5.2.2, p. 35), è infatti (ancora) pericoloso

per terzi: non si può di conseguenza, manifestamente, fondare l’alleggerimento

del regime carcerario su ciò che il perito potrebbe avere detto, ipotizzando

il suo pensiero.

In

queste circostanze, gli atti devono essere ritornati al giudice

dell’applicazione della pena affinché chieda al dr. med. __________ di

esplicitare il concetto di “Lockerung” menzionato nel suo rapporto

peritale 9.4.2009, in particolare di indicare se ritiene opportuno – dal

profilo psichiatrico forense – che la terapia da lui auspicata sia, fin da

subito, accompagnata da congedi.

Il

giudice dell’applicazione della pena riesaminerà, poi, la domanda di primo congedo;

qualora volesse scostarsi dalle conclusioni del perito, dovrà spiegarne le

ragioni (decisione TF 6B_98/2008 del 27.6.2008) in ossequio al diritto di

essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. (decisione TF 6B_153/2009 del 3.4.2009).

3.5

RI

1.

rileva che – sebbene ripetutamente domandato – non esiste (ancora) un piano

di esecuzione della sanzione [che contiene (anche) indicazioni sulle relazioni

con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà (art. 75 cpv. 3

CP)].

Il

fatto che, oggi, ci sia agli atti un rapporto peritale (che, come indicato,

dovrà nondimeno essere completato) rispettivamente che il ricorrente sia

intenzionato a sottoporsi a terapia (come raccomandato dal perito) permette invero

di cominciare ad allestire il piano di esecuzione della sanzione, che – a

giudizio di questa Camera – non può (più) essere procrastinato. La preparazione

del piano costringerà infatti RI 1 a concretamente pensare al suo futuro fuori

dal carcere e quindi a confrontarlo con potenziali situazioni di stress (ciò

che permetterà alle competenti autorità di ulteriormente valutare il pericolo

di recidiva).

4.

Il gravame è parzialmente accolto. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino rifonderà a RI 1 ripetibili ridotte.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 84 cpv. 6 CP,

339/340/341 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza la decisione 28.4.2009 del giudice dell’applicazione della pena Maurizio

Albisetti Bernasconi (inc. __________) è annullata ai sensi dei considerandi.

§§ Gli

atti sono ritornati al giudice dell’applicazione della pena, che – acquisito

agli atti il complemento peritale del dr. med. __________, garantito a RI 1 il

diritto di essere sentito – si (ri)pronuncerà sull’istanza di primo congedo.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento), a titolo di

ripetibili.

3. Rimedio

di diritto

Contro

il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro

30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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