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Decisione

60.2009.193

Istanza di ispezione degli atti. Polizia cantonale - Servizio autorizzazioni quale istante

8 giugno 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni ai sensi dell’art. 33 vLArm "per avere, il __________, ad __________,

benché sprovvisto di permesso, estraendo e puntando in direzione di più persone

una rivoltella carica di cinque colpi marca __________, intenzionalmente

portato senza diritto un’arma" ed ha proposto la sua condanna alla pena

pecuniaria di CHF 6'300.--, corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote da

CHF 140.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni,

alla multa di CHF 1'000.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle

spese, ordinando parimenti la confisca della citata rivoltella e il

dissequestro "(…) nelle mani dell’Ufficio dei permessi delle ulteriori

armi in sequestro (…) per le verifiche di sua competenza" (cfr., nel

dettaglio, decreto di accusa 2.12.2008, DA __________ – inc. MP __________).

Il surriferito decreto d’accusa è cresciuto

in giudicato il 7.1.2009.

2. Con

la presente istanza la Polizia cantonale, per il tramite del Servizio

autorizzazioni (autorità che, come si vedrà in seguito, ha sostituito l’Ufficio

dei permessi della Sezione dei permessi e dell’immigrazione), chiede di poter

visionare il surriferito incarto penale, avendo in data 16.12.2008 PI 2, per il

tramite del suo patrocinatore, chiesto la restituzione delle armi da fuoco e

delle munizioni dapprima poste sotto sequestro su ordine del procuratore

pubblico (verbali di sequestro 23.6.2008, doc. 7 e doc. 8 annessi al rapporto

d’inchiesta di polizia giudiziaria 9.7.2008, AI 4, inc. MP __________) e poi dissequestrate, sempre su ordine del

procuratore pubblico, a favore dell’allora competente Ufficio dei permessi, per

le verifiche del caso (cfr., per il dettaglio delle armi e delle munizioni,

considerando 5, p. 2, del decreto di accusa 2.12.2008, DA __________ – inc. MP __________).

Questa Camera non ha ritenuto necessario di

interpellare il magistrato inquirente e PI 2, considerato che è stato quest’ultimo,

per il tramite del suo patrocinatore avv. __________, a domandare la

restituzione delle armi e delle munizioni poste sotto sequestro nell’ambito del

citato procedimento penale e ritenuto inoltre che il procuratore pubblico Mario

Branda ha dissequestrato questi oggetti nelle mani dell’allora competente Ufficio

dei permessi (ora sostituito dalla Polizia cantonale, Servizio autorizzazioni)

per le verifiche di sua competenza.

3. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996,

che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche

alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce

che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei

ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e

l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che

prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".

4. Va preliminarmente rilevato che in data 12.12.2008

è entrata in vigore la revisione della Legge sulle armi (LArm, RS 514.54) e la

relativa ordinanza. Per questo motivo il

Consiglio di Stato, mediante il messaggio no. 6103 del 19.8.2008, ha proposto

la revisione della Legge di applicazione della Legge federale sulle armi, gli

accessori di armi e le munizioni (LCLArm) del 31.1.2000.

La Commissione della legislazione, mediante il rapporto no. 6103 R dell’1.4.2009 sul messaggio 19.8.2008

concernente la revisione totale della Legge cantonale di applicazione della Legge

federale sulle armi, gli accessori e le munizioni del 31.1.2000 (LCLArm), ha

invitato il Gran Consiglio a entrare in materia sul messaggio del Consiglio di

Stato no. 6103 e ad approvare l’annesso disegno di Legge cantonale sulle armi

con le modifiche proposte al titolo e all’art. 7 cpv. 1.

In

data 1°.5.2009 il Regolamento della Legge cantonale di applicazione alla Legge

federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 17.10.2000

(RLCLArm) ha subito una modifica:

la

denominazione "Sezione dei

permessi e dell’immigrazione, Ufficio dei permessi" è stata sostituita

con "Polizia cantonale" (BU 21/2009 del 5.5.2009).

Ne

discende che l’autorità ora competente ad applicare la LArm e la Legge cantonale

di applicazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

(LCLArm) non è più l’Ufficio dei permessi della Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, bensì la Polizia cantonale (per il tramite del suo Servizio

autorizzazioni) (art. 1 cpv. 1 RLCLArm).

5. Nel caso in esame – ritenuti i motivi addotti

dall’autorità istante, la sua facoltà d’indagine d’ufficio, la finalità per cui

è chiesta la compulsazione dell’incarto penale MP __________, e considerato

inoltre il tenore dell’art. 13 cpv. 1 LCArm (secondo cui le autorità

amministrative e giudiziarie cantonali nonché i Comuni, anche se vincolati dal

segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata

del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e

necessarie per l’applicazione della LArm e della presente legge) – si deve

senz’altro ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi

dell’art. 27 CPP, considerati in particolare i fatti oggetto del decreto di

accusa 2.12.2008.

In siffatte circostanze, dopo la crescita

in giudicato della presente decisione, questa Camera trasmetterà l’intero incarto

penale MP __________ direttamente a __________, ora capo del Servizio

autorizzazioni della Polizia cantonale.

6. L’istanza

è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerato l’art. 13 cpv. 1

LCLArm, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli

art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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