60.2009.193
Istanza di ispezione degli atti. Polizia cantonale - Servizio autorizzazioni quale istante
8 giugno 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2009.193
Data decisione, Autorità:
08.06.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Polizia cantonale - Servizio autorizzazioni quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.193
Lugano
8 giugno 2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/14.5.2009
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere
agli atti di un incarto penale in relazione ad una domanda di restituzione di
armi da fuoco e munizioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito dei fatti accaduti a __________, il __________, il Ministero pubblico
ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 sfociato nel decreto di
accusa 2.12.2008, mediante il quale il procuratore pubblico Mario Branda lo ha
posto in stato d’accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole
Fatti
di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni ai sensi dell’art. 33 vLArm "per avere, il __________, ad __________,
benché sprovvisto di permesso, estraendo e puntando in direzione di più persone
una rivoltella carica di cinque colpi marca __________, intenzionalmente
portato senza diritto un’arma" ed ha proposto la sua condanna alla pena
pecuniaria di CHF 6'300.--, corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote da
CHF 140.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni,
alla multa di CHF 1'000.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle
spese, ordinando parimenti la confisca della citata rivoltella e il
dissequestro "(…) nelle mani dell’Ufficio dei permessi delle ulteriori
armi in sequestro (…) per le verifiche di sua competenza" (cfr., nel
dettaglio, decreto di accusa 2.12.2008, DA __________ – inc. MP __________).
Il surriferito decreto d’accusa è cresciuto
in giudicato il 7.1.2009.
2. Con
la presente istanza la Polizia cantonale, per il tramite del Servizio
autorizzazioni (autorità che, come si vedrà in seguito, ha sostituito l’Ufficio
dei permessi della Sezione dei permessi e dell’immigrazione), chiede di poter
visionare il surriferito incarto penale, avendo in data 16.12.2008 PI 2, per il
tramite del suo patrocinatore, chiesto la restituzione delle armi da fuoco e
delle munizioni dapprima poste sotto sequestro su ordine del procuratore
pubblico (verbali di sequestro 23.6.2008, doc. 7 e doc. 8 annessi al rapporto
d’inchiesta di polizia giudiziaria 9.7.2008, AI 4, inc. MP __________) e poi dissequestrate, sempre su ordine del
procuratore pubblico, a favore dell’allora competente Ufficio dei permessi, per
le verifiche del caso (cfr., per il dettaglio delle armi e delle munizioni,
considerando 5, p. 2, del decreto di accusa 2.12.2008, DA __________ – inc. MP __________).
Questa Camera non ha ritenuto necessario di
interpellare il magistrato inquirente e PI 2, considerato che è stato quest’ultimo,
per il tramite del suo patrocinatore avv. __________, a domandare la
restituzione delle armi e delle munizioni poste sotto sequestro nell’ambito del
citato procedimento penale e ritenuto inoltre che il procuratore pubblico Mario
Branda ha dissequestrato questi oggetti nelle mani dell’allora competente Ufficio
dei permessi (ora sostituito dalla Polizia cantonale, Servizio autorizzazioni)
per le verifiche di sua competenza.
3. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce
che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e
l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".
4. Va preliminarmente rilevato che in data 12.12.2008
è entrata in vigore la revisione della Legge sulle armi (LArm, RS 514.54) e la
relativa ordinanza. Per questo motivo il
Consiglio di Stato, mediante il messaggio no. 6103 del 19.8.2008, ha proposto
la revisione della Legge di applicazione della Legge federale sulle armi, gli
accessori di armi e le munizioni (LCLArm) del 31.1.2000.
La Commissione della legislazione, mediante il rapporto no. 6103 R dell’1.4.2009 sul messaggio 19.8.2008
concernente la revisione totale della Legge cantonale di applicazione della Legge
federale sulle armi, gli accessori e le munizioni del 31.1.2000 (LCLArm), ha
invitato il Gran Consiglio a entrare in materia sul messaggio del Consiglio di
Stato no. 6103 e ad approvare l’annesso disegno di Legge cantonale sulle armi
con le modifiche proposte al titolo e all’art. 7 cpv. 1.
In
data 1°.5.2009 il Regolamento della Legge cantonale di applicazione alla Legge
federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 17.10.2000
(RLCLArm) ha subito una modifica:
la
denominazione "Sezione dei
permessi e dell’immigrazione, Ufficio dei permessi" è stata sostituita
con "Polizia cantonale" (BU 21/2009 del 5.5.2009).
Ne
discende che l’autorità ora competente ad applicare la LArm e la Legge cantonale
di applicazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
(LCLArm) non è più l’Ufficio dei permessi della Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, bensì la Polizia cantonale (per il tramite del suo Servizio
autorizzazioni) (art. 1 cpv. 1 RLCLArm).
5. Nel caso in esame – ritenuti i motivi addotti
dall’autorità istante, la sua facoltà d’indagine d’ufficio, la finalità per cui
è chiesta la compulsazione dell’incarto penale MP __________, e considerato
inoltre il tenore dell’art. 13 cpv. 1 LCArm (secondo cui le autorità
amministrative e giudiziarie cantonali nonché i Comuni, anche se vincolati dal
segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata
del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e
necessarie per l’applicazione della LArm e della presente legge) – si deve
senz’altro ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi
dell’art. 27 CPP, considerati in particolare i fatti oggetto del decreto di
accusa 2.12.2008.
In siffatte circostanze, dopo la crescita
in giudicato della presente decisione, questa Camera trasmetterà l’intero incarto
penale MP __________ direttamente a __________, ora capo del Servizio
autorizzazioni della Polizia cantonale.
6. L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerato l’art. 13 cpv. 1
LCLArm, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli
art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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