60.2009.195
Istanza per dirimere un conflitto di competenza in merito ad un'istanza di scarcerazione dopo decisione della Corte di cassazione e di revisione penale
20 maggio 2009Italiano22 min
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Numero d'incarto:
60.2009.195
Data decisione, Autorità:
20.05.2009, CRP
Titolo:
Istanza per dirimere un conflitto di competenza in merito ad un'istanza di scarcerazione dopo decisione della Corte di cassazione e di revisione penale
CORTE DI CASSAZIONE E DI REVISIONE PENALE
GIUDICE DELL'APPLICAZIONE DELLA PENA
art. 39 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.195
Lugano
20 maggio
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14.5.2009
presentata dal
vicepresidente della Corte di cassazione e di
revisione penale, giudice Franco Lardelli,
con cui chiede di dirimere
il conflitto negativo di competenza determinando, giusta l’art. 39 CPP,
l’autorità competente a pronunciarsi sull’istanza di scarcerazione 11/12.5.2009
presentata da IS 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________);
richiamate le osservazioni 18.5.2009 del
patrocinatore di IS 1, che indica quale autorità competente il giudice dell’istruzione
e dell’arresto;
richiamato lo scritto 18.5.2009 del
Tribunale penale cantonale, con cui esclude la propria competenza ed indica
quella del giudice dell’istruzione e dell’arresto;
richiamato lo scritto 18.5.2009 del
procuratore pubblico Antonio Perugini, mediante il quale preannuncia la
presentazione di un gravame al Tribunale federale contro l’avvenuta assoluzione
per il reato di violenza carnale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
giudizio 28.1.2009 IS 1 – in detenzione preventiva dal 9.6.2008 – è stato ritenuto
dalla Corte delle assise criminali autore colpevole di atti sessuali con
fanciulli (dispositivo 1.1.), di violenza carnale (dispositivo 1.2.), di
infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (dispositivo 1.3.) e di
contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (dispositivo 1.4.).
E’
stato condannato alla pena detentiva di tre anni e dieci mesi, computato il
Considerandi
carcere preventivo sofferto (dispositivo 2.1.), al versamento alla parte civile
dell’importo di CHF 7'676.40 per spese legali e di CHF 15'000.--, oltre
interessi, per torto morale (dispositivo 2.2.) ed al pagamento della tassa di
giustizia e delle spese (dispositivo 2.3.). E’ stato ordinato il dissequestro
degli oggetti indicati a p. 2/3 dell’ACC (dispositivo 3.) [inc. TPC __________].
b. La
Corte di cassazione e di revisione penale, adita da IS 1 con ricorso 20.3.2009,
con sentenza 4.5.2009 ha – nella misura in cui era ammissibile – parzialmente accolto
il gravame, nel senso che il dispositivo 1.2. era annullato ed il ricorrente
era prosciolto dall’imputazione di violenza carnale (dispositivo 1.1.), che il
Dispositivo
dispositivo 2.1. era annullato e gli atti erano trasmessi ad una Corte delle
assise correzionali per un nuovo giudizio (dispositivo 1.2.), che il
dispositivo 2.2. era annullato e la nuova Corte decideva sul risarcimento alla
parte civile in funzione della condanna a’ sensi dell’art. 187 CP (dispositivo
1.3.) e che il dispositivo 2.3. era annullato (dispositivo 1.4.) [inc. CCRP __________].
c. Con
istanza 11/12.5.2009 IS 1 ha domandato al giudice dell’istruzione e
dell’arresto di ordinare la sua scarcerazione perché prosciolto dall’accusa di
violenza carnale con giudizio 4.5.2009 della Corte di cassazione e di revisione
penale.
I
fatti rimproveratigli giusta l’art. 187 CP erano da ricondurre a baci dati da
un 18.enne ad una 14.enne (consenziente) sulla bocca rispettivamente sul viso e
sul ventre (fatti contestati); inoltre non potevano essere invocati un pericolo
di collusione o un pericolo di fuga. L’urgenza dell’istanza era giustificata
anche dall’ “iter tormentato e sofferto” patito durante la detenzione:
aveva potuto beneficiare del regime ordinario solo a fine ottobre 2008.
d. Con
decisione 12.5.2009 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha dichiarato
irricevibile l’istanza per incompetenza dell’autorità adita. Ha trasmesso la
domanda di scarcerazione alla Corte competente per il merito, tramite il
Tribunale penale cantonale, affinché si determinasse sulla propria eventuale
competenza.
Il
giudice ha anzitutto rilevato che una richiesta di scarcerazione immediata,
fondata unicamente sul proscioglimento da parte della Corte di cassazione e di
revisione penale, non rientrava nelle di lui competenze: l’immediata
scarcerazione doveva infatti essere ordinata dall’autorità giurisdizionalmente
competente al momento in cui l’“evento” si verificava, per cui – se il
dispositivo della sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale comportava
l’immediata scarcerazione – spettava alla Corte ordinare la scarcerazione
contestualmente al suo proprio dispositivo. Ha poi ritenuto, nel caso in cui la
richiesta 11/12.5.2009 fosse stata da reputare un’istanza di libertà
provvisoria dopo la decisione della Corte di cassazione e di revisione penale e
dopo comunicazione del dispositivo, che la Corte avesse disposto il rinvio limitato
alla commisurazione della pena, alle assegnazioni alla parte civile ed alle
spese: il nuovo giudizio (che per legge non necessitava di una modifica della
composizione della Corte) non comportava quindi un ritorno alla fase tra l’atto
di accusa e l’apertura del dibattimento (fase per la quale il giudice dell’istruzione
e dell’arresto era competente a pronunciarsi sull’istanza di libertà
provvisoria), ma alla fase successiva all’apertura del dibattimento, con
sentenza non ancora cresciuta in giudicato (art. 108 cpv. 4 CPP). La Corte non
doveva infatti più esprimersi sui fatti oggetto dell’atto di accusa (o
estensione, completazione dello stesso) e non doveva istruire un nuovo processo
nel senso compiuto del termine. Ha trasmesso l’istanza alla Corte oggetto del
rinvio affinché si determinasse sulla propria competenza e, se del caso, procedesse
all’evasione (inc. GIAR __________).
e. Il
13.5.2009 il presidente del Tribunale penale cantonale, giudice Agnese
Balestra-Bianchi, ed il presidente della Corte delle assise criminali del 28.1.2009,
giudice Claudio Zali, hanno comunicato al patrocinatore di IS 1 che il
presidente della Corte del rinvio non era competente a decidere sull’istanza di
scarcerazione. La sentenza alla quale si riferiva l’art. 108 cpv. 4 CPP,
evocato dal giudice dell’istruzione e dell’arresto, non era – di tutta evidenza
– quella prolata il 28.1.2009 dalla Corte delle assise criminali, ma quella
prolata il 4.5.2009 dalla Corte di cassazione e di revisione penale. Hanno
quindi trasmesso l’istanza al presidente di quest’ultima Corte (inc. TPC __________).
f. Con
decisione 14.5.2009 il vicepresidente della Corte di cassazione e di revisione
penale, giudice Franco Lardelli, ha dichiarato irricevibile l’istanza di
scarcerazione per incompetenza della Corte adita e ha contestualmente trasmesso
a questa Camera – affinché, giusta l’art. 39 CPP, decidesse il conflitto di
competenza – la domanda e le decisioni 12.5.2009 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto e 13.5.2009 del presidente del Tribunale penale cantonale e del
presidente della Corte delle assise criminali.
Il
vicepresidente, con riferimento al giudizio 8.6.2005 di questa Camera (considerando
3.2., inc. __________), ha ritenuto che, dopo l’intimazione delle motivazioni
della sentenza (se non eventualmente già con l’intimazione del dispositivo), la
competenza del presidente della Corte di cassazione e di revisione penale a
pronunciarsi in materia di libertà giusta l’art. 290 cpv. 2 CPP era esclusa in
ragione del rinvio degli atti per ulteriore giudizio, rinvio divenuto esecutivo
con la comunicazione del dispositivo. La sentenza 4.5.2009 era stata intimata il
7.5.2009, per cui la competenza del presidente della Corte era esclusa. A
titolo abbondanziale ha sottolineato che, contrariamente all’opinione espressa
dal giudice dell’istruzione e dell’arresto, il rinvio di cui al giudizio
4.5.2009 non era limitato alla sola ricommisurazione della pena, delle pretese
della parte civile e delle spese e non poteva pertanto essere giudicato dalla stessa
Corte. Il rinvio degli atti ad una nuova Corte era stato disposto, anche, affinché
valutasse “se imputare ad IS 1, in applicazione dell’art. 250 CPP, quali
atti sessuali con fanciulli ex art. 187 CP (eventualmente, altro reato di cui
la nuova Corte dovesse ritenere dati i presupposti), i toccamenti degli organi
genitali esterni accertati dalla presenza di tracce di DNA dell’imputato in
tale zona e non indicati nell’atto di accusa” (considerando 3., p. 22/23
della sentenza 4.5.2009). La decisione di rinvio di cui al giudizio 4.5.2009
non si discostava da quella oggetto della sentenza 8.6.2005 di questa Camera,
con la quale si riconosceva la competenza del giudice dell’istruzione e dell’arresto
a pronunciarsi sull’istanza di scarcerazione presentata dopo la decisione della
Corte di cassazione e di revisione penale di rinviare gli atti ad una nuova
Corte. Ha infine rilevato che, se fosse stato pertinente il richiamo all’art.
108 cpv. 4 CPP fatto dal presidente del Tribunale penale cantonale e dal
presidente della Corte delle assise criminali, si sarebbe giunti all’assurda situazione
che un’istanza di scarcerazione proposta dall’accusato dopo l’inizio del
pubblico dibattimento disposto dal presidente della nuova Corte delle assise
correzionali avrebbe dovuto essere decisa dal presidente della Corte di
cassazione e di revisione penale, posto come la decisione 4.5.2009 non era una
decisione finale (inc. CCRP __________).
g. Con
scritto 15.5.2009 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha segnalato a
questa Camera che le decisioni 13.5.2009 del presidente del Tribunale penale
cantonale e del presidente della Corte delle assise criminali e 14.5.2009 del
vicepresidente della Corte di cassazione e di revisione penale non lo
inducevano a modificare il suo giudizio 12.5.2009. Ha osservato che, con questa
decisione, si era limitato a constatare che la legge non imponeva, in caso di
rinvio per la ricommisurazione della pena, una Corte con diversa composizione
di quella che aveva giudicato in precedenza: il fatto che la Corte di
cassazione e di revisione penale l’avesse disposto rispettivamente che il
Tribunale penale cantonale vi provvedesse autonomamente nulla toglieva
all’eventuale fondatezza dell’argomento circa la competenza / incompetenza del
giudice dell’istruzione e dell’arresto. Le sue competenze si situavano nella
fase procedurale precedente la “saisine” del merito: era chiamato a valutare
indizi di reato e non a pronunciarsi (su alcunché) dopo la nascita della
competenza giurisdizionale di merito. E questo anche in materia di libertà
personale (art. 97 /108 CPP), per evitare il rischio di valutazioni diverse in
situazione di sostanziale contemporaneità. La situazione conseguente al
giudizio 4.5.2009 non era paragonabile a quella di cui alla sentenza 8.6.2005 di
questa Camera: in quel caso si trattava del rinvio per un nuovo giudizio su una
specifica imputazione esplicitamente contenuta nel dispositivo, al quale la
nuova Corte (obbligatoria giusta l’art. 296 cpv. 2 CPP) non poteva sottrarsi;
in questo caso il rinvio contenuto nel dispositivo concerneva soltanto la pena
e le altre conseguenze del giudizio. Un passaggio dei considerandi, peraltro
menzionante unicamente una facoltà, non poteva certamente essere assimilato
(neppure per analogia) ad un elemento del dispositivo. Inoltre, occorreva
determinare se le sentenze di merito erano entrambe cresciute in giudicato
prima di porsi il problema della competenza del giudice dell’istruzione e dell’arresto.
In ogni caso, si è rimesso al giudizio di questa Camera, auspicando che –
qualora dovesse accertare la competenza del giudice dell’istruzione e dell’arresto
– la decisione sia sufficientemente chiara (circa i momenti di nascita, o
rinascita, e decadenza di tale competenza). Se fosse stato chiamato a pronunciarsi,
si sarebbe limitato a constatare le imputazioni confermate (dispositivi 1.1., 1.3.
e 1.4. della decisione 28.1.2009 della Corte delle assise criminali) per i
fatti indicati nei dispositivi ed a valutare la proporzionalità della
carcerazione preventiva sofferta con il rischio di pena presumibile. Ha aggiunto
che questa decisione poteva essere prolata in tempi brevi / brevissimi, ma “(…),
francamente, a questo stadio della procedura e alla luce del dispositivo della
sentenza CCRP (in particolare n. 2.1.), con la sensazione netta di una “entrata
a gamba tesa” sulle competenze del merito” (scritto 15.5.2009, p. 2).
h. Con
scritto 18.5.2009, anche se non interpellato, il Tribunale penale cantonale ha
ribadito la propria non competenza.
i. Con
scritto 18.5.2009 il procuratore pubblico Antonio Perugini ha informato
riguardo all’intenzione di presentare ricorso al Tribunale federale contro la
decisione di assoluzione dall’imputazione di violenza carnale.
1. Giusta
l’art. 39 CPP, i conflitti di competenza sono decisi dalla Camera dei ricorsi
penali. Pacifica è la competenza di questa Camera, peraltro non contestata da
nessuna delle parti o dalle autorità interessate.
2. Pure
pacifica l’esistenza di un conflitto di competenza negativo riguardo
all’istanza di scarcerazione presentata da IS 1, come risulta dalle decisioni
surriferite prese rispettivamente dal giudice dell’istruzione e dell’arresto (12.5.2009),
dal Tribunale penale cantonale (13.5.2009) e dalla Corte di cassazione e di
revisione penale (14.5.2009), ciò in mancanza di una specifica norma che
disciplini una situazione quale quella attuale di IS 1. Nelle diverse fasi
progressive di un procedimento, il CPP determina l’autorità competente per la
scarcerazione di un imputato: nei casi di rinvio, previsto peraltro dal CPP,
questi è silente sulle competenze, ciò che ingenera l’attuale conflitto di
competenza negativo.
In
queste situazioni, e per determinare la competenza, occorre interrogarsi sulla
fase nella quale il procedimento viene a trovarsi a seguito del rinvio.
3. Per
una corretta valutazione della fattispecie questa Camera deve partire dalla sentenza
4.5.2009 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________): ha
modificato la situazione di IS 1 rispetto a quella stabilita dalla sentenza
della Corte delle assise criminali del 28.1.2009 (inc. __________) ed ha
originato l’istanza di scarcerazione dell’11/12.5.2009.
4. La
sentenza 4.5.2009 della Corte di cassazione e di revisione penale, nei suoi dispositivi
(nel “pronuncia”, p. 23), ha annullato i dispositivi 1.2. (relativo alla
violenza carnale, prosciogliendo l’imputato), 2.1. (relativo alla condanna a
tre anni e dieci mesi di pena detentiva), 2.2. (relativo al versamento alla
parte civile) e 2.3. (relativo alla tassa di giustizia) della sentenza 28.1.2009
della Corte delle assise criminali.
Ha
per contro lasciato inalterati i dispositivi 1.1. (relativo alla condanna per atti
sessuali con fanciulli), 1.3. (relativo alla condanna per l’infrazione alla LStup)
e 1.4. (relativo alla condanna per contravvenzione alla LStup).
Per
effetto dell’annullamento dei dispositivi 2.1. e 2.2., la Corte di cassazione e
di revisione penale ha rinviato l’incarto ad una nuova Corte delle assise
correzionali.
Nelle
motivazioni della decisione 4.5.2009 della Corte di cassazione e di revisione
penale (p. 22), il rinvio ad una nuova Corte è giustificato dall’assenza
nell’incarto degli elementi necessari alla commisurazione della pena per le
imputazioni non modificate dalla cassazione (punti 1.1., 1.3. e 1.4. della sentenza
di primo grado), e per una nuova decisione sull’importo del risarcimento alla
parte civile.
Sempre
nella motivazione (p. 22), ma senza riscontro nei dispositivi, la Corte di cassazione e di revisione penale ha indicato: “Sarà facoltà della nuova
Corte di decidere se imputare a IS 1, in applicazione dell’art. 250 CPP, quali
atti sessuali con fanciulli ex art. 187 CP (eventualmente, per altro reato di
cui la nuova Corte dovesse ritenere dati i presupposti), i toccamenti degli organi
genitali esterni accertati dalla presenza di tracce di DNA dell’imputato in
tale zona e non indicati nell’atto d’accusa.”, garantendo a IS 1 il diritto
di essere sentito.
Ritornando
al destino del procedimento, con riferimento ai dispositivi (i soli determinanti,
mancando negli stessi un rinvio a dei considerandi), avverso l’assoluzione per
violenza carnale il procuratore pubblico ha già preannunciato la presentazione
di un ricorso al Tribunale federale (scritto del 18.5.2009), di modo che il
procedimento (per l’imputazione principale) proseguirà verso l’Alta Corte.
Per
il giudizio su rinvio, relativo alla commisurazione della pena, il procedimento
per gli altri reati ritornerà ad una nuova Corte delle assise correzionali, ciò
benché l’art. 296 cpv. 2 in fine CPP consenta, per la sola ricommisurazione
della pena, il rinvio alla medesima Corte (in questo caso, delle assise
criminali).
5. La
situazione conseguente alla decisione della Corte di cassazione e di revisione
penale 4.5.2009 (inc. __________) è differente rispetto alla sentenza della medesima
Corte del 4.5.2005 (inc. __________, in re A. A. e coimputati), fattispecie a
cui si è riferita la Corte di cassazione e di revisione penale nella sua decisione
del 4.5.2009.
Anche quella decisione prevedeva un’assoluzione (dal
reato di furto), la conferma di un’altra imputazione (di danneggiamento), e un
rinvio ad una nuova Corte (per l’imputazione relativa alla LStup, in concorso
ideale con quella di furto).
A
differenza del presente caso, il rinvio riguardava l’imputazione principale, contenuta
nell’atto d’accusa: la nuova Corte doveva operare ulteriori accertamenti in
fatto (in particolare sul contenuto di THC della canapa trafugata) e non
semplicemente una nuova commisurazione della pena.
L’istanza
di libertà presentata da uno degli accusati in conseguenza della sentenza della
Corte di cassazione e di revisione penale era stata decisa dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto. Constatata una lacuna del CPP, il giudice
dell’istruzione e dell’arresto aveva ammesso la propria competenza per decidere
(decisione del 23.5.2005, inc. __________) e questa Camera l’aveva confermata
(decisione dell’8.6.2005, inc. __________) in quanto il rinvio per
l’imputazione principale (per accertamenti in fatto e nuova valutazione in
diritto) riportava, per l’imputazione principale, il procedimento allo stadio
successivo all’emanazione dell’atto d’accusa e precedente all’apertura del
dibattimento.
Ciò
non è manifestamente il caso nella presente fattispecie, per almeno tre buoni
motivi.
Primo,
per l’imputazione principale, la cassazione ha decretato l’assoluzione, e il procuratore
pubblico ha annunciato il ricorso al Tribunale federale. Di modo che per l’imputazione
principale il procedimento proseguirà e non è oggetto di rinvio.
Secondo,
solo per le altre imputazioni, i dispositivi (della sentenza del 4.5.2009) e la
motivazione rinviano (in parte) il procedimento ad una nuova Corte, per una
nuova commisurazione della pena. Pertanto, il rinvio riporta (in parte) il
procedimento (per le altre imputazioni) allo stadio del dibattimento (alla
commisurazione della pena), e non a quello predibattimentale (dopo l’atto
d’accusa e prima del processo di primo grado).
Terzo,
unicamente nella motivazione (ma non nei dispositivi), la decisione della Corte
di cassazione e di revisione penale menziona la facoltà per la nuova Corte di imputare,
in applicazione dell’art. 250 CPP, dei fatti non indicati dall’atto d’accusa
con una nuova qualifica giuridica. Senza entrare nel merito del fondamento
giuridico di questa facoltà, la situazione è ben diversa rispetto al rinvio di un
procedimento ad una nuova Corte di primo grado, al fine di operare nuovi
accertamenti in fatto riguardo l’imputazione principale dell’atto d’accusa ed
in base ad indicazioni vincolanti espresse nei considerandi della sentenza (decisione
CCRP del 4.5.2005, inc. __________, p. 21 punto 1.b del pronuncia).
Nel
presente caso, trattandosi di una mera facoltà (menzionata dalla Corte di cassazione
e di revisione penale), per logica si deve considerare l’eventualità che la nuova
Corte possa decidere di non contestare questi fatti in applicazione dell’art.
250 CPP: in questa incertezza, la facoltà ed i fatti e l’imputazione a cui si
riferiscono difficilmente possono concorrere nel giudizio sulla scarcerazione o
meno.
Per
tutti questi motivi, il precedente invocato dalla Corte di cassazione e di revisione penale si discosta sostanzialmente dalla presente
fattispecie, e non può quindi essere applicato, tale quale, nel presente caso.
6. Chiarito
come non sia applicabile la soluzione adottata nel precedente deciso dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto (il 23.5.2005, inc. __________) e confermato da
questa Camera (l’8.6.2005, inc. __________), per l’attribuzione della competenza
a decidere l’istanza di scarcerazione possono teoricamente entrare in considerazione
il giudice dell’istruzione e dell’arresto, la Corte di cassazione e di
revisione penale o la nuova Corte delle assise correzionali. Esclusa a priori è
la precedente Corte delle assise criminali.
7. Da
quanto riferito ai punti 4. e 5. della presente decisione, si constata che il
procedimento, per l’imputazione principale, potrà solo proseguire verso il
Tribunale federale, mentre che per la parte relativa alle altre imputazioni, il
rinvio si limita alla commisurazione della pena. Per questo, tale rinvio riporta
la parte (non principale) del procedimento allo stadio (finale) del
dibattimento (per la commisurazione, non essendo previsti nuovi accertamenti di
fatti), e non ad uno stadio precedente, ad esempio predibattimentale.
Con un procedimento, in parte (quella dell’imputazione
principale) pendente presso la Corte di cassazione e di revisione penale in
attesa del preannunciato ricorso al Tribunale federale, ed in parte rinviato
per la sola commisurazione della pena relativa agli altri reati alla fase
dibattimentale presso una nuova Corte delle assise correzionali, è escluso che
possa entrare in linea di conto una competenza del giudice dell’istruzione e
dell’arresto, le cui attribuzioni si limitano alla prima parte del procedimento,
e solo eccezionalmente sconfinano oltre l’atto d’accusa, ma che in nessun modo
si inoltrano nella fase del procedimento del merito. Stadio al quale le due
parti dell’attuale procedimento si trovano.
8. L’attribuzione
della competenza alla nuova Corte delle assise correzionali è pure da escludere,
per evitare che la stessa sia condotta a giudicare anticipatamente il merito,
verificando i presupposti del mantenimento dell’arresto.
In
questa valutazione la nuova Corte dovrebbe verificare il rispetto del principio
della proporzionalità, per stabilire se la durata della detenzione preventiva si
avvicini o superi quella della pena che presumibilmente potrebbe venire inflitta
dal giudice del merito. In questo caso si troverebbe a (pre)giudicare sul
punto del rinvio, ovvero sulla commisurazione della pena.
Una
decisione da parte della nuova Corte, nel presente caso, comporterebbe il rischio
di un’anticipazione del giudizio sul punto essenziale del rinvio. Possibile anticipazione
che il legislatore ha voluto evitare già allo stadio precedente (dopo l’atto
d’accusa e prima del dibattimento), e che a maggior ragione vale nella presente
fattispecie.
9. Esclusi
il giudice dell’istruzione e dell’arresto, la vecchia Corte (delle assise
criminali) e la nuova Corte (delle assise correzionali), non resta che la Corte
di cassazione e di revisione penale. La competenza della Corte di cassazione e
di revisione penale è già data per esclusione delle altre possibili autorità
competenti.
10. Nella
presente fattispecie la parte principale del procedimento è stata decisa dalla
stessa Corte di cassazione e di revisione penale, non è oggetto del rinvio, e sarà
sottoposta al Tribunale federale con il preannunciato gravame del procuratore
pubblico. Ritenuto che il rinvio riguardi una parte sostanzialmente marginale
del procedimento (le altre imputazioni), si deve ritenere che il procedimento
si trovi attualmente pendente prevalentemente avanti alla Corte di cassazione e
di revisione penale, in procinto di passare poi al Tribunale federale. Anche in
considerazione dello stadio in cui si trova il procedimento (nella sua parte
principale) si impone la competenza della Corte di cassazione e di revisione
penale.
11. La
competenza della Corte di cassazione e di revisione penale è inoltre giuridicamente
fondata, in ragione del diritto fondamentale alla libertà personale in discussione.
Dato il valore primordiale e prevalente del bene giuridico tutelato (la libertà
personale), con riferimento analogetico agli art. 95 e 107 CPP, ogni autorità deve
valutare il sussistere o meno dei presupposti della carcerazione (in questo
senso M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale
ticinese, Lugano 1997, n. 5 ad art. 96, p. 340/341).
12. La
competenza della Corte di cassazione e di revisione penale s’impone anche per
logica. Qualora i presupposti della detenzione preventiva possono venire a mancare
(come possibile nel presente caso) a seguito di una decisione resa nel merito
(in casu, per effetto dell’assoluzione per violenza carnale), dovrebbe essere
la medesima autorità del merito a determinarne le conseguenze anche sulla
detenzione preventiva.
Usualmente
la Corte di cassazione e di revisione penale, se accoglie un gravame presentato
da un ricorrente in detenzione preventiva, ricommisura la nuova pena e può (come
fatto in passato) scarcerare il ricorrente.
Anche in caso di assoluzione parziale (a proposito del
reato principale) e di rinvio per aspetti sostanzialmente secondari, la Corte
che statuisce nel merito deve chinarsi sulla situazione di detenzione
preventiva del ricorrente, al fine di verificare il permanere delle condizioni
per il suo mantenimento alla luce della decisione da lei prolata. Una
valutazione della detenzione preventiva ed un’eventuale scarcerazione possono
essere l’inevitabile ed immediata conseguenza di una decisione principale sul
merito.
13. Che
questa sia la soluzione praticabile risulta evidente da altre due
considerazioni, una relativa al giudizio della Corte di cassazione e di
revisione penale, l’altra relativa all’istanza presentata dal patrocinatore
dell’imputato.
Nella
propria decisione (p. 22), tra i motivi del rinvio, la Corte di cassazione e di
revisione penale indica che “Ritenuto che per le condanne – non toccate da
questo giudizio – per atti sessuali con fanciulli (…) nonché per infrazione e
contravvenzione alla LFStup potrebbe essere adeguata una pena pecuniaria (…)”.
Dal che si deduce che la Corte ha comunque formulato una valutazione sulla
possibile pena.
Questo
avrebbe dovuto comportare una immediatamente conseguente valutazione della
proporzionalità della situazione di detenzione preventiva del ricorrente.
L’istanza
presentata dal patrocinatore, a giusto titolo, è denominata istanza di scarcerazione
e non di libertà provvisoria. Ciò in quanto l’istanza è la logica conseguenza
dell’intervenuto giudizio (di assoluzione sull’imputazione principale) da parte
della Corte di cassazione e di revisione penale: l’istanza non si fonda su altre
motivazioni.
Come
ricordato dal giudice dell’istruzione e dell’arresto nella sua decisione (del
12.5.2009, p. 2), “L’immediata scarcerazione, per decadenza dei motivi che
giustificano l’ordine d’arresto, rispettivamente per decorrenza dei termini di
carcerazione preventiva, deve essere ordinata dall’autorità giurisdizionalmente
competente nel momento in cui l’ “evento” si verifica (se si preferisce, al
momento in cui la constatazione ha luogo). Quindi se il dispositivo della
sentenza della CCRP ...omissis… comportasse immediata scarcerazione, spettava a
tale autorità ordinarla contestualmente al suo proprio dispositivo”.
14. L’attribuzione
della competenza alla Corte di cassazione e di revisione penale, e per essa al
suo presidente, ha anche il merito di evitare il rimprovero di anticipazione
del giudizio: avendo la Corte già deciso nel merito, può accessoriamente e conseguentemente
decidere della libertà personale.
15. Per
questi motivi, l’istanza di scarcerazione dell’11/12.5.2009 è trasmessa, per
competenza, al presidente della Corte di cassazione e di revisione penale,
perché proceda nelle sue incombenze ai sensi dei considerandi.
16. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 39 CPP ed ogni altra
disposizione applicabile,
pronuncia
1.L’istanza
è evasa ai sensi dei considerandi.
§ L’istanza
di scarcerazione 11/12.5.2009 di IS 1 ed il relativo incarto sono trasmessi al
presidente della Corte di cassazione e di revisione penale perché proceda nelle
sue incombenze.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
la presente decisione è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso al Tribunale federale per i motivi previsti
dall’art. 92 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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