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Decisione

60.2009.195

Istanza per dirimere un conflitto di competenza in merito ad un'istanza di scarcerazione dopo decisione della Corte di cassazione e di revisione penale

20 maggio 2009Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

giudizio 28.1.2009 IS 1 – in detenzione preventiva dal 9.6.2008 – è stato ritenuto

dalla Corte delle assise criminali autore colpevole di atti sessuali con

fanciulli (dispositivo 1.1.), di violenza carnale (dispositivo 1.2.), di

infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (dispositivo 1.3.) e di

contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (dispositivo 1.4.).

E’

stato condannato alla pena detentiva di tre anni e dieci mesi, computato il

Considerandi

carcere preventivo sofferto (dispositivo 2.1.), al versamento alla parte civile

dell’importo di CHF 7'676.40 per spese legali e di CHF 15'000.--, oltre

interessi, per torto morale (dispositivo 2.2.) ed al pagamento della tassa di

giustizia e delle spese (dispositivo 2.3.). E’ stato ordinato il dissequestro

degli oggetti indicati a p. 2/3 dell’ACC (dispositivo 3.) [inc. TPC __________].

b. La

Corte di cassazione e di revisione penale, adita da IS 1 con ricorso 20.3.2009,

con sentenza 4.5.2009 ha – nella misura in cui era ammissibile – parzialmente accolto

il gravame, nel senso che il dispositivo 1.2. era annullato ed il ricorrente

era prosciolto dall’imputazione di violenza carnale (dispositivo 1.1.), che il

Dispositivo

dispositivo 2.1. era annullato e gli atti erano trasmessi ad una Corte delle

assise correzionali per un nuovo giudizio (dispositivo 1.2.), che il

dispositivo 2.2. era annullato e la nuova Corte decideva sul risarcimento alla

parte civile in funzione della condanna a’ sensi dell’art. 187 CP (dispositivo

1.3.) e che il dispositivo 2.3. era annullato (dispositivo 1.4.) [inc. CCRP __________].

c. Con

istanza 11/12.5.2009 IS 1 ha domandato al giudice dell’istruzione e

dell’arresto di ordinare la sua scarcerazione perché prosciolto dall’accusa di

violenza carnale con giudizio 4.5.2009 della Corte di cassazione e di revisione

penale.

I

fatti rimproveratigli giusta l’art. 187 CP erano da ricondurre a baci dati da

un 18.enne ad una 14.enne (consenziente) sulla bocca rispettivamente sul viso e

sul ventre (fatti contestati); inoltre non potevano essere invocati un pericolo

di collusione o un pericolo di fuga. L’urgenza dell’istanza era giustificata

anche dall’ “iter tormentato e sofferto” patito durante la detenzione:

aveva potuto beneficiare del regime ordinario solo a fine ottobre 2008.

d. Con

decisione 12.5.2009 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha dichiarato

irricevibile l’istanza per incompetenza dell’autorità adita. Ha trasmesso la

domanda di scarcerazione alla Corte competente per il merito, tramite il

Tribunale penale cantonale, affinché si determinasse sulla propria eventuale

competenza.

Il

giudice ha anzitutto rilevato che una richiesta di scarcerazione immediata,

fondata unicamente sul proscioglimento da parte della Corte di cassazione e di

revisione penale, non rientrava nelle di lui competenze: l’immediata

scarcerazione doveva infatti essere ordinata dall’autorità giurisdizionalmente

competente al momento in cui l’“evento” si verificava, per cui – se il

dispositivo della sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale comportava

l’immediata scarcerazione – spettava alla Corte ordinare la scarcerazione

contestualmente al suo proprio dispositivo. Ha poi ritenuto, nel caso in cui la

richiesta 11/12.5.2009 fosse stata da reputare un’istanza di libertà

provvisoria dopo la decisione della Corte di cassazione e di revisione penale e

dopo comunicazione del dispositivo, che la Corte avesse disposto il rinvio limitato

alla commisurazione della pena, alle assegnazioni alla parte civile ed alle

spese: il nuovo giudizio (che per legge non necessitava di una modifica della

composizione della Corte) non comportava quindi un ritorno alla fase tra l’atto

di accusa e l’apertura del dibattimento (fase per la quale il giudice dell’istruzione

e dell’arresto era competente a pronunciarsi sull’istanza di libertà

provvisoria), ma alla fase successiva all’apertura del dibattimento, con

sentenza non ancora cresciuta in giudicato (art. 108 cpv. 4 CPP). La Corte non

doveva infatti più esprimersi sui fatti oggetto dell’atto di accusa (o

estensione, completazione dello stesso) e non doveva istruire un nuovo processo

nel senso compiuto del termine. Ha trasmesso l’istanza alla Corte oggetto del

rinvio affinché si determinasse sulla propria competenza e, se del caso, procedesse

all’evasione (inc. GIAR __________).

e. Il

13.5.2009 il presidente del Tribunale penale cantonale, giudice Agnese

Balestra-Bianchi, ed il presidente della Corte delle assise criminali del 28.1.2009,

giudice Claudio Zali, hanno comunicato al patrocinatore di IS 1 che il

presidente della Corte del rinvio non era competente a decidere sull’istanza di

scarcerazione. La sentenza alla quale si riferiva l’art. 108 cpv. 4 CPP,

evocato dal giudice dell’istruzione e dell’arresto, non era – di tutta evidenza

– quella prolata il 28.1.2009 dalla Corte delle assise criminali, ma quella

prolata il 4.5.2009 dalla Corte di cassazione e di revisione penale. Hanno

quindi trasmesso l’istanza al presidente di quest’ultima Corte (inc. TPC __________).

f. Con

decisione 14.5.2009 il vicepresidente della Corte di cassazione e di revisione

penale, giudice Franco Lardelli, ha dichiarato irricevibile l’istanza di

scarcerazione per incompetenza della Corte adita e ha contestualmente trasmesso

a questa Camera – affinché, giusta l’art. 39 CPP, decidesse il conflitto di

competenza – la domanda e le decisioni 12.5.2009 del giudice dell’istruzione e

dell’arresto e 13.5.2009 del presidente del Tribunale penale cantonale e del

presidente della Corte delle assise criminali.

Il

vicepresidente, con riferimento al giudizio 8.6.2005 di questa Camera (considerando

3.2., inc. __________), ha ritenuto che, dopo l’intimazione delle motivazioni

della sentenza (se non eventualmente già con l’intimazione del dispositivo), la

competenza del presidente della Corte di cassazione e di revisione penale a

pronunciarsi in materia di libertà giusta l’art. 290 cpv. 2 CPP era esclusa in

ragione del rinvio degli atti per ulteriore giudizio, rinvio divenuto esecutivo

con la comunicazione del dispositivo. La sentenza 4.5.2009 era stata intimata il

7.5.2009, per cui la competenza del presidente della Corte era esclusa. A

titolo abbondanziale ha sottolineato che, contrariamente all’opinione espressa

dal giudice dell’istruzione e dell’arresto, il rinvio di cui al giudizio

4.5.2009 non era limitato alla sola ricommisurazione della pena, delle pretese

della parte civile e delle spese e non poteva pertanto essere giudicato dalla stessa

Corte. Il rinvio degli atti ad una nuova Corte era stato disposto, anche, affinché

valutasse “se imputare ad IS 1, in applicazione dell’art. 250 CPP, quali

atti sessuali con fanciulli ex art. 187 CP (eventualmente, altro reato di cui

la nuova Corte dovesse ritenere dati i presupposti), i toccamenti degli organi

genitali esterni accertati dalla presenza di tracce di DNA dell’imputato in

tale zona e non indicati nell’atto di accusa” (considerando 3., p. 22/23

della sentenza 4.5.2009). La decisione di rinvio di cui al giudizio 4.5.2009

non si discostava da quella oggetto della sentenza 8.6.2005 di questa Camera,

con la quale si riconosceva la competenza del giudice dell’istruzione e dell’arresto

a pronunciarsi sull’istanza di scarcerazione presentata dopo la decisione della

Corte di cassazione e di revisione penale di rinviare gli atti ad una nuova

Corte. Ha infine rilevato che, se fosse stato pertinente il richiamo all’art.

108 cpv. 4 CPP fatto dal presidente del Tribunale penale cantonale e dal

presidente della Corte delle assise criminali, si sarebbe giunti all’assurda situazione

che un’istanza di scarcerazione proposta dall’accusato dopo l’inizio del

pubblico dibattimento disposto dal presidente della nuova Corte delle assise

correzionali avrebbe dovuto essere decisa dal presidente della Corte di

cassazione e di revisione penale, posto come la decisione 4.5.2009 non era una

decisione finale (inc. CCRP __________).

g. Con

scritto 15.5.2009 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha segnalato a

questa Camera che le decisioni 13.5.2009 del presidente del Tribunale penale

cantonale e del presidente della Corte delle assise criminali e 14.5.2009 del

vicepresidente della Corte di cassazione e di revisione penale non lo

inducevano a modificare il suo giudizio 12.5.2009. Ha osservato che, con questa

decisione, si era limitato a constatare che la legge non imponeva, in caso di

rinvio per la ricommisurazione della pena, una Corte con diversa composizione

di quella che aveva giudicato in precedenza: il fatto che la Corte di

cassazione e di revisione penale l’avesse disposto rispettivamente che il

Tribunale penale cantonale vi provvedesse autonomamente nulla toglieva

all’eventuale fondatezza dell’argomento circa la competenza / incompetenza del

giudice dell’istruzione e dell’arresto. Le sue competenze si situavano nella

fase procedurale precedente la “saisine” del merito: era chiamato a valutare

indizi di reato e non a pronunciarsi (su alcunché) dopo la nascita della

competenza giurisdizionale di merito. E questo anche in materia di libertà

personale (art. 97 /108 CPP), per evitare il rischio di valutazioni diverse in

situazione di sostanziale contemporaneità. La situazione conseguente al

giudizio 4.5.2009 non era paragonabile a quella di cui alla sentenza 8.6.2005 di

questa Camera: in quel caso si trattava del rinvio per un nuovo giudizio su una

specifica imputazione esplicitamente contenuta nel dispositivo, al quale la

nuova Corte (obbligatoria giusta l’art. 296 cpv. 2 CPP) non poteva sottrarsi;

in questo caso il rinvio contenuto nel dispositivo concerneva soltanto la pena

e le altre conseguenze del giudizio. Un passaggio dei considerandi, peraltro

menzionante unicamente una facoltà, non poteva certamente essere assimilato

(neppure per analogia) ad un elemento del dispositivo. Inoltre, occorreva

determinare se le sentenze di merito erano entrambe cresciute in giudicato

prima di porsi il problema della competenza del giudice dell’istruzione e dell’arresto.

In ogni caso, si è rimesso al giudizio di questa Camera, auspicando che –

qualora dovesse accertare la competenza del giudice dell’istruzione e dell’arresto

– la decisione sia sufficientemente chiara (circa i momenti di nascita, o

rinascita, e decadenza di tale competenza). Se fosse stato chiamato a pronunciarsi,

si sarebbe limitato a constatare le imputazioni confermate (dispositivi 1.1., 1.3.

e 1.4. della decisione 28.1.2009 della Corte delle assise criminali) per i

fatti indicati nei dispositivi ed a valutare la proporzionalità della

carcerazione preventiva sofferta con il rischio di pena presumibile. Ha aggiunto

che questa decisione poteva essere prolata in tempi brevi / brevissimi, ma “(…),

francamente, a questo stadio della procedura e alla luce del dispositivo della

sentenza CCRP (in particolare n. 2.1.), con la sensazione netta di una “entrata

a gamba tesa” sulle competenze del merito” (scritto 15.5.2009, p. 2).

h. Con

scritto 18.5.2009, anche se non interpellato, il Tribunale penale cantonale ha

ribadito la propria non competenza.

i. Con

scritto 18.5.2009 il procuratore pubblico Antonio Perugini ha informato

riguardo all’intenzione di presentare ricorso al Tribunale federale contro la

decisione di assoluzione dall’imputazione di violenza carnale.

1. Giusta

l’art. 39 CPP, i conflitti di competenza sono decisi dalla Camera dei ricorsi

penali. Pacifica è la competenza di questa Camera, peraltro non contestata da

nessuna delle parti o dalle autorità interessate.

2. Pure

pacifica l’esistenza di un conflitto di competenza negativo riguardo

all’istanza di scarcerazione presentata da IS 1, come risulta dalle decisioni

surriferite prese rispettivamente dal giudice dell’istruzione e dell’arresto (12.5.2009),

dal Tribunale penale cantonale (13.5.2009) e dalla Corte di cassazione e di

revisione penale (14.5.2009), ciò in mancanza di una specifica norma che

disciplini una situazione quale quella attuale di IS 1. Nelle diverse fasi

progressive di un procedimento, il CPP determina l’autorità competente per la

scarcerazione di un imputato: nei casi di rinvio, previsto peraltro dal CPP,

questi è silente sulle competenze, ciò che ingenera l’attuale conflitto di

competenza negativo.

In

queste situazioni, e per determinare la competenza, occorre interrogarsi sulla

fase nella quale il procedimento viene a trovarsi a seguito del rinvio.

3. Per

una corretta valutazione della fattispecie questa Camera deve partire dalla sentenza

4.5.2009 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________): ha

modificato la situazione di IS 1 rispetto a quella stabilita dalla sentenza

della Corte delle assise criminali del 28.1.2009 (inc. __________) ed ha

originato l’istanza di scarcerazione dell’11/12.5.2009.

4. La

sentenza 4.5.2009 della Corte di cassazione e di revisione penale, nei suoi dispositivi

(nel “pronuncia”, p. 23), ha annullato i dispositivi 1.2. (relativo alla

violenza carnale, prosciogliendo l’imputato), 2.1. (relativo alla condanna a

tre anni e dieci mesi di pena detentiva), 2.2. (relativo al versamento alla

parte civile) e 2.3. (relativo alla tassa di giustizia) della sentenza 28.1.2009

della Corte delle assise criminali.

Ha

per contro lasciato inalterati i dispositivi 1.1. (relativo alla condanna per atti

sessuali con fanciulli), 1.3. (relativo alla condanna per l’infrazione alla LStup)

e 1.4. (relativo alla condanna per contravvenzione alla LStup).

Per

effetto dell’annullamento dei dispositivi 2.1. e 2.2., la Corte di cassazione e

di revisione penale ha rinviato l’incarto ad una nuova Corte delle assise

correzionali.

Nelle

motivazioni della decisione 4.5.2009 della Corte di cassazione e di revisione

penale (p. 22), il rinvio ad una nuova Corte è giustificato dall’assenza

nell’incarto degli elementi necessari alla commisurazione della pena per le

imputazioni non modificate dalla cassazione (punti 1.1., 1.3. e 1.4. della sentenza

di primo grado), e per una nuova decisione sull’importo del risarcimento alla

parte civile.

Sempre

nella motivazione (p. 22), ma senza riscontro nei dispositivi, la Corte di cassazione e di revisione penale ha indicato: “Sarà facoltà della nuova

Corte di decidere se imputare a IS 1, in applicazione dell’art. 250 CPP, quali

atti sessuali con fanciulli ex art. 187 CP (eventualmente, per altro reato di

cui la nuova Corte dovesse ritenere dati i presupposti), i toccamenti degli organi

genitali esterni accertati dalla presenza di tracce di DNA dell’imputato in

tale zona e non indicati nell’atto d’accusa.”, garantendo a IS 1 il diritto

di essere sentito.

Ritornando

al destino del procedimento, con riferimento ai dispositivi (i soli determinanti,

mancando negli stessi un rinvio a dei considerandi), avverso l’assoluzione per

violenza carnale il procuratore pubblico ha già preannunciato la presentazione

di un ricorso al Tribunale federale (scritto del 18.5.2009), di modo che il

procedimento (per l’imputazione principale) proseguirà verso l’Alta Corte.

Per

il giudizio su rinvio, relativo alla commisurazione della pena, il procedimento

per gli altri reati ritornerà ad una nuova Corte delle assise correzionali, ciò

benché l’art. 296 cpv. 2 in fine CPP consenta, per la sola ricommisurazione

della pena, il rinvio alla medesima Corte (in questo caso, delle assise

criminali).

5. La

situazione conseguente alla decisione della Corte di cassazione e di revisione

penale 4.5.2009 (inc. __________) è differente rispetto alla sentenza della medesima

Corte del 4.5.2005 (inc. __________, in re A. A. e coimputati), fattispecie a

cui si è riferita la Corte di cassazione e di revisione penale nella sua decisione

del 4.5.2009.

Anche quella decisione prevedeva un’assoluzione (dal

reato di furto), la conferma di un’altra imputazione (di danneggiamento), e un

rinvio ad una nuova Corte (per l’imputazione relativa alla LStup, in concorso

ideale con quella di furto).

A

differenza del presente caso, il rinvio riguardava l’imputazione principale, contenuta

nell’atto d’accusa: la nuova Corte doveva operare ulteriori accertamenti in

fatto (in particolare sul contenuto di THC della canapa trafugata) e non

semplicemente una nuova commisurazione della pena.

L’istanza

di libertà presentata da uno degli accusati in conseguenza della sentenza della

Corte di cassazione e di revisione penale era stata decisa dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto. Constatata una lacuna del CPP, il giudice

dell’istruzione e dell’arresto aveva ammesso la propria competenza per decidere

(decisione del 23.5.2005, inc. __________) e questa Camera l’aveva confermata

(decisione dell’8.6.2005, inc. __________) in quanto il rinvio per

l’imputazione principale (per accertamenti in fatto e nuova valutazione in

diritto) riportava, per l’imputazione principale, il procedimento allo stadio

successivo all’emanazione dell’atto d’accusa e precedente all’apertura del

dibattimento.

Ciò

non è manifestamente il caso nella presente fattispecie, per almeno tre buoni

motivi.

Primo,

per l’imputazione principale, la cassazione ha decretato l’assoluzione, e il procuratore

pubblico ha annunciato il ricorso al Tribunale federale. Di modo che per l’imputazione

principale il procedimento proseguirà e non è oggetto di rinvio.

Secondo,

solo per le altre imputazioni, i dispositivi (della sentenza del 4.5.2009) e la

motivazione rinviano (in parte) il procedimento ad una nuova Corte, per una

nuova commisurazione della pena. Pertanto, il rinvio riporta (in parte) il

procedimento (per le altre imputazioni) allo stadio del dibattimento (alla

commisurazione della pena), e non a quello predibattimentale (dopo l’atto

d’accusa e prima del processo di primo grado).

Terzo,

unicamente nella motivazione (ma non nei dispositivi), la decisione della Corte

di cassazione e di revisione penale menziona la facoltà per la nuova Corte di imputare,

in applicazione dell’art. 250 CPP, dei fatti non indicati dall’atto d’accusa

con una nuova qualifica giuridica. Senza entrare nel merito del fondamento

giuridico di questa facoltà, la situazione è ben diversa rispetto al rinvio di un

procedimento ad una nuova Corte di primo grado, al fine di operare nuovi

accertamenti in fatto riguardo l’imputazione principale dell’atto d’accusa ed

in base ad indicazioni vincolanti espresse nei considerandi della sentenza (decisione

CCRP del 4.5.2005, inc. __________, p. 21 punto 1.b del pronuncia).

Nel

presente caso, trattandosi di una mera facoltà (menzionata dalla Corte di cassazione

e di revisione penale), per logica si deve considerare l’eventualità che la nuova

Corte possa decidere di non contestare questi fatti in applicazione dell’art.

250 CPP: in questa incertezza, la facoltà ed i fatti e l’imputazione a cui si

riferiscono difficilmente possono concorrere nel giudizio sulla scarcerazione o

meno.

Per

tutti questi motivi, il precedente invocato dalla Corte di cassazione e di revisione penale si discosta sostanzialmente dalla presente

fattispecie, e non può quindi essere applicato, tale quale, nel presente caso.

6. Chiarito

come non sia applicabile la soluzione adottata nel precedente deciso dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto (il 23.5.2005, inc. __________) e confermato da

questa Camera (l’8.6.2005, inc. __________), per l’attribuzione della competenza

a decidere l’istanza di scarcerazione possono teoricamente entrare in considerazione

il giudice dell’istruzione e dell’arresto, la Corte di cassazione e di

revisione penale o la nuova Corte delle assise correzionali. Esclusa a priori è

la precedente Corte delle assise criminali.

7. Da

quanto riferito ai punti 4. e 5. della presente decisione, si constata che il

procedimento, per l’imputazione principale, potrà solo proseguire verso il

Tribunale federale, mentre che per la parte relativa alle altre imputazioni, il

rinvio si limita alla commisurazione della pena. Per questo, tale rinvio riporta

la parte (non principale) del procedimento allo stadio (finale) del

dibattimento (per la commisurazione, non essendo previsti nuovi accertamenti di

fatti), e non ad uno stadio precedente, ad esempio predibattimentale.

Con un procedimento, in parte (quella dell’imputazione

principale) pendente presso la Corte di cassazione e di revisione penale in

attesa del preannunciato ricorso al Tribunale federale, ed in parte rinviato

per la sola commisurazione della pena relativa agli altri reati alla fase

dibattimentale presso una nuova Corte delle assise correzionali, è escluso che

possa entrare in linea di conto una competenza del giudice dell’istruzione e

dell’arresto, le cui attribuzioni si limitano alla prima parte del procedimento,

e solo eccezionalmente sconfinano oltre l’atto d’accusa, ma che in nessun modo

si inoltrano nella fase del procedimento del merito. Stadio al quale le due

parti dell’attuale procedimento si trovano.

8. L’attribuzione

della competenza alla nuova Corte delle assise correzionali è pure da escludere,

per evitare che la stessa sia condotta a giudicare anticipatamente il merito,

verificando i presupposti del mantenimento dell’arresto.

In

questa valutazione la nuova Corte dovrebbe verificare il rispetto del principio

della proporzionalità, per stabilire se la durata della detenzione preventiva si

avvicini o superi quella della pena che presumibilmente potrebbe venire inflitta

dal giudice del merito. In questo caso si troverebbe a (pre)giudicare sul

punto del rinvio, ovvero sulla commisurazione della pena.

Una

decisione da parte della nuova Corte, nel presente caso, comporterebbe il rischio

di un’anticipazione del giudizio sul punto essenziale del rinvio. Possibile anticipazione

che il legislatore ha voluto evitare già allo stadio precedente (dopo l’atto

d’accusa e prima del dibattimento), e che a maggior ragione vale nella presente

fattispecie.

9. Esclusi

il giudice dell’istruzione e dell’arresto, la vecchia Corte (delle assise

criminali) e la nuova Corte (delle assise correzionali), non resta che la Corte

di cassazione e di revisione penale. La competenza della Corte di cassazione e

di revisione penale è già data per esclusione delle altre possibili autorità

competenti.

10. Nella

presente fattispecie la parte principale del procedimento è stata decisa dalla

stessa Corte di cassazione e di revisione penale, non è oggetto del rinvio, e sarà

sottoposta al Tribunale federale con il preannunciato gravame del procuratore

pubblico. Ritenuto che il rinvio riguardi una parte sostanzialmente marginale

del procedimento (le altre imputazioni), si deve ritenere che il procedimento

si trovi attualmente pendente prevalentemente avanti alla Corte di cassazione e

di revisione penale, in procinto di passare poi al Tribunale federale. Anche in

considerazione dello stadio in cui si trova il procedimento (nella sua parte

principale) si impone la competenza della Corte di cassazione e di revisione

penale.

11. La

competenza della Corte di cassazione e di revisione penale è inoltre giuridicamente

fondata, in ragione del diritto fondamentale alla libertà personale in discussione.

Dato il valore primordiale e prevalente del bene giuridico tutelato (la libertà

personale), con riferimento analogetico agli art. 95 e 107 CPP, ogni autorità deve

valutare il sussistere o meno dei presupposti della carcerazione (in questo

senso M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale

ticinese, Lugano 1997, n. 5 ad art. 96, p. 340/341).

12. La

competenza della Corte di cassazione e di revisione penale s’impone anche per

logica. Qualora i presupposti della detenzione preventiva possono venire a mancare

(come possibile nel presente caso) a seguito di una decisione resa nel merito

(in casu, per effetto dell’assoluzione per violenza carnale), dovrebbe essere

la medesima autorità del merito a determinarne le conseguenze anche sulla

detenzione preventiva.

Usualmente

la Corte di cassazione e di revisione penale, se accoglie un gravame presentato

da un ricorrente in detenzione preventiva, ricommisura la nuova pena e può (come

fatto in passato) scarcerare il ricorrente.

Anche in caso di assoluzione parziale (a proposito del

reato principale) e di rinvio per aspetti sostanzialmente secondari, la Corte

che statuisce nel merito deve chinarsi sulla situazione di detenzione

preventiva del ricorrente, al fine di verificare il permanere delle condizioni

per il suo mantenimento alla luce della decisione da lei prolata. Una

valutazione della detenzione preventiva ed un’eventuale scarcerazione possono

essere l’inevitabile ed immediata conseguenza di una decisione principale sul

merito.

13. Che

questa sia la soluzione praticabile risulta evidente da altre due

considerazioni, una relativa al giudizio della Corte di cassazione e di

revisione penale, l’altra relativa all’istanza presentata dal patrocinatore

dell’imputato.

Nella

propria decisione (p. 22), tra i motivi del rinvio, la Corte di cassazione e di

revisione penale indica che “Ritenuto che per le condanne – non toccate da

questo giudizio – per atti sessuali con fanciulli (…) nonché per infrazione e

contravvenzione alla LFStup potrebbe essere adeguata una pena pecuniaria (…)”.

Dal che si deduce che la Corte ha comunque formulato una valutazione sulla

possibile pena.

Questo

avrebbe dovuto comportare una immediatamente conseguente valutazione della

proporzionalità della situazione di detenzione preventiva del ricorrente.

L’istanza

presentata dal patrocinatore, a giusto titolo, è denominata istanza di scarcerazione

e non di libertà provvisoria. Ciò in quanto l’istanza è la logica conseguenza

dell’intervenuto giudizio (di assoluzione sull’imputazione principale) da parte

della Corte di cassazione e di revisione penale: l’istanza non si fonda su altre

motivazioni.

Come

ricordato dal giudice dell’istruzione e dell’arresto nella sua decisione (del

12.5.2009, p. 2), “L’immediata scarcerazione, per decadenza dei motivi che

giustificano l’ordine d’arresto, rispettivamente per decorrenza dei termini di

carcerazione preventiva, deve essere ordinata dall’autorità giurisdizionalmente

competente nel momento in cui l’ “evento” si verifica (se si preferisce, al

momento in cui la constatazione ha luogo). Quindi se il dispositivo della

sentenza della CCRP ...omissis… comportasse immediata scarcerazione, spettava a

tale autorità ordinarla contestualmente al suo proprio dispositivo”.

14. L’attribuzione

della competenza alla Corte di cassazione e di revisione penale, e per essa al

suo presidente, ha anche il merito di evitare il rimprovero di anticipazione

del giudizio: avendo la Corte già deciso nel merito, può accessoriamente e conseguentemente

decidere della libertà personale.

15. Per

questi motivi, l’istanza di scarcerazione dell’11/12.5.2009 è trasmessa, per

competenza, al presidente della Corte di cassazione e di revisione penale,

perché proceda nelle sue incombenze ai sensi dei considerandi.

16. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 39 CPP ed ogni altra

disposizione applicabile,

pronuncia

1.L’istanza

è evasa ai sensi dei considerandi.

§ L’istanza

di scarcerazione 11/12.5.2009 di IS 1 ed il relativo incarto sono trasmessi al

presidente della Corte di cassazione e di revisione penale perché proceda nelle

sue incombenze.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

la presente decisione è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso al Tribunale federale per i motivi previsti

dall’art. 92 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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