60.2009.196
Istanza di ispezione degli atti. Polizia cantonale - Servizio autorizzazioni quale istante
15 giugno 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2009.196
Data decisione, Autorità:
15.06.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Polizia cantonale - Servizio autorizzazioni quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.196
Lugano
15 giugno
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/14.5.2009
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a
compulsare l’incarto penale MP __________ in relazione ad una domanda di
rilascio della Carta europea d’arma da fuoco;
richiamate le osservazioni 19/20.5.2009 del
procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, che comunica di non avere alcuna
obiezione all’accoglimento dell’istanza;
richiamate altresì le osservazioni
25/26.5.2009 di PI 2, che fornisce alcune delucidazioni in merito al procedimento
penale aperto a suo carico, senza comunque opporsi all’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito della querela 11/16.10.2006 sporta da __________ __________ nei confronti
di PI 2 per le ipotesi di reato di ingiuria e minaccia, il Ministero pubblico
ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultimo sfociato nel decreto
di non luogo a procedere (non motivato) 15.1.2007 emanato dall’allora sostituto
procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, per insufficienza di prove (NLP __________
– inc. MP __________).
2. Con
la presente istanza la Polizia cantonale, per il tramite del capo del Servizio
autorizzazioni, nell’ambito di
una domanda presentata da PI 2 intesa ad ottenere il rilascio della Carta europea
d’arma da fuoco (CEAF) in virtù della revisione della Legge federale sulle
armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) del
20.6.1997, entrata in vigore il 12.12.2008, chiede di poter visionare gli atti
del surriferito incarto penale.
Come esposto in entrata, il magistrato inquirente
e PI 2 non si oppongono alla richiesta.
3. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che
ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce
che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e
l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".
4. La
revisione della Legge sulle armi (LArm, RS 514.54), entrata in vigore il
12.12.2008, è una conseguenza degli Accordi di Schengen e Dublino e agevola la
lotta agli abusi in materia di armi. La revisione stabilisce quali oggetti sono
considerati armi e definisce le procedure di acquisizione e le condizioni per
il porto d’armi. Disciplina inoltre l’introduzione sul territorio svizzero e
l’esportazione di armi fissando parimenti le condizioni che gli armaioli devono
soddisfare per poter fabbricare le armi e commerciarle.
La
LArm – per quanto interessa la fattispecie in esame – sancisce in particolare
che chi, nel traffico passeggeri, intende esportare temporaneamente armi da
fuoco e le relative munizioni verso uno Stato vincolato da un accordo di associazione
alla normativa di Schengen, deve chiedere alla competente autorità del Cantone
di domicilio una carta europea d’arma da fuoco (art. 25b cpv. 1 LArm). La carta
europea d’arma da fuoco è rilasciata per le armi che il richiedente può rendere
credibile di essere legittimato a possedere, e per fucili, fucili a canna
liscia, pistole e rivoltelle (armi soggette ad autorizzazione o armi soggette a
dichiarazione) [cfr. art. 25b cpv. 2 frase 1 LArm; La legislazione sulle armi
in seguito all’adeguamento a Schengen e alla revisione «nazionale», DFGP, Ufficio federale di polizia fedpol, p. 20; Rapporto no. 6103 R
del 1°.4.2009 della Commissione della legislazione sul messaggio 19.8.2008
concernente la revisione totale della Legge cantonale di applicazione della Legge
federale sulle armi, gli accessori e le munizioni del 31.1.2000 (LCLArm), p.
2]. La carta europea d’arma da fuoco è valida cinque anni al massimo e la sua
validità può essere prolungata di volta in volta di due anni (art. 25b cpv. 2
frase 2 LArm).
L’art.
46 OArm precisa che chiunque, nel
traffico passeggeri, intende esportare temporaneamente armi da fuoco o parti
essenziali di armi in uno Stato Schengen deve presentare una domanda per il
rilascio della carta europea d’arma da fuoco (cpv. 1).
La
domanda deve essere presentata con l’apposito modulo (ndr: scaricabile da Internet)
alla competente autorità del Cantone di domicilio e deve essere corredata di un
estratto del casellario giudiziale svizzero (rilasciato al massimo tre mesi
prima della presentazione della domanda), di una copia del passaporto valido o
della carta d’identità valida e di due fototessere recenti (cpv. 2 e cpv. 3
lit. a – c). L’autorità cantonale competente annota nella carta europea d’arma
da fuoco tutte le armi che il richiedente è autorizzato a possedere (cpv. 4).
Con
il messaggio no. 6103 il Consiglio di Stato ha proposto la revisione della
Legge di applicazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e
le munizioni (LCLArm) del 31.1.2000, per l’entrata in vigore il 12.12.2008
della nuova LArm e della relativa ordinanza.
Il
rilascio della carta europea d’arma da fuoco ai sensi dell’art. 25a LArm (introduzione temporanea di armi da fuoco
nel traffico passeggeri) e dell’art. 25b LArm (esportazione temporanea di armi
da fuoco nel traffico passeggeri) è uno dei nuovi compiti del Cantone [Rapporto
no. 6103 R del 1°.4.2009 della Commissione della legislazione sul messaggio
19.8.2008 concernente la revisione totale della Legge cantonale di applicazione
della Legge federale sulle armi, gli accessori e le munizioni del 31.1.2000
(LCLArm), p. 1/2]. La competenza per l’applicazione della LArm e della LCLArm è
stata demandata all’Ufficio dei permessi della Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, che si occupa anche del rilascio della carta europea d’arma da fuoco (Risposta a interrogazione
numero r294.07 presentata da __________ e conf., risoluzione no. 606 del
12.2.2007, p. 1).
Occorre
al proposito nondimeno rilevare che in data 1°.5.2009 il Regolamento della Legge
cantonale di applicazione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi
e le munizioni del 17.10.2000 (RLCLArm) ha subito la seguente modifica:
la
denominazione "Sezione dei
permessi e dell’immigrazione, Ufficio dei permessi" è stata sostituita
con "Polizia cantonale" (BU 21/2009 del 5.5.2009).
Ne
discende che l’autorità ora competente ad applicare la LArm e la Legge cantonale
di applicazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
(LCLArm) non è più l’Ufficio dei permessi della Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, bensì la Polizia cantonale (per il tramite del suo Servizio
autorizzazioni) (art. 1 cpv. 1 RLCLArm).
La Commissione della legislazione, mediante il rapporto no. 6103 R dell’1.4.2009 sul messaggio 19.8.2008
concernente la revisione totale della Legge cantonale di applicazione della Legge
federale sulle armi, gli accessori e le munizioni del 31.1.2000 (LCLArm), ha
invitato il Gran Consiglio a entrare in materia sul messaggio del Consiglio di
Stato no. 6103 e ad approvare l’annesso disegno di Legge cantonale sulle armi
con le modifiche proposte al titolo e all’art. 7 cpv. 1.
5. Nel
caso in esame – ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante, la sua facoltà
d’indagine d’ufficio, la finalità per cui è chiesta la compulsazione
dell’incarto penale in questione, e considerato inoltre il tenore dell’art. 13
cpv. 1 LCArm (secondo cui le autorità amministrative e giudiziarie cantonali
nonché i Comuni, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, comunicano
gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle
informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione
della LArm e della presente legge) e che il procuratore pubblico e PI 2 non si
oppongono alla richiesta – si deve, di principio, ammettere l’esistenza di un
interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
In
siffatte circostanze, questa Camera autorizza il capo del Servizio
autorizzazioni della Polizia cantonale, __________, ad esaminare l’incarto
penale MP __________ presso il Ministero pubblico, senza estrarre copia.
6. L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerato l’art. 13 cpv. 1
LCLArm, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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